[Area] QUESTIONE GIUSTIZIA - Opinioni a confronto sul DL 31 agosto 2016, n. 168
Gioacchino Romeo
gioarom a alice.it
Gio 22 Set 2016 15:42:55 CEST
Allego un articolo del /Fatto quotidiano/ di ieri che dà atto del parere
del CSM sul d.l. 168/2016.
Mi sorprende molto il giudizio del prof. Scarselli che non dà conto di
tutte le distorsioni conseguenti al decreto-legge, pur dando per
scontata che, in sede di conversione, la proroga possa essere “estesa”
per evitare censure di incostituzionalità.
Se la Corte di cassazione è in cattive acque, non saranno i palliativi
del governo a farle superare l’/impasse/. Ed è molto amaro il sorriso
che la lettura del d.l. può suscitare.
Un decreto legge che, sappiamo, può essere emanato solo in casi
eccezionali di necessità e urgenza (art. 77 Cost.), qui è stato deciso
dal governo senza che tali requisiti ricorressero. Qui l’unica urgenza
che un comune lettore vedrebbe è quella dello spirare del termine di
collocamento a riposo di alcuni magistrati al 31 dicembre 2016, non
quella dei problemi della Corte di cassazione, vecchi di decenni e via
via aggravatisi nel corso degli anni.
Tanto ciò è vero che negli ultimi anni allarmi continui e inascoltati
sono stati lanciati dai Presidenti, l’ultimo nel corso della Giornata di
studio tenuta al Palazzaccio di Roma il 1^o marzo 2016 sulla crisi in
cui versa la Corte e sul suo possibile «default» da parte dell’attuale
Presidente che sette mesi fa aveva chiesto un decreto-legge per
semplificare le procedure, snellire il rito della camera di consiglio,
reclutare per le udienze i magistrati del massimario: misure pur
ritenute insufficienti se non accompagnate da più avanzate riforme
ordinamentali e organizzative come: 1) limitazione del ricorso per
cassazione alla sola «violazione di legge»; 2) riduzione dei membri dei
Collegi da 5 a 3 magistrati, al fine di recuperare le risorse umane
necessarie all’aumento dei Collegi giudicanti; 3) nomina di Consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, di professori universitari e avvocati
cassazionisti ai sensi dell’art. 106 della Costituzione, da destinare
alle sezioni lavoro e tributaria maggiormente oberate dall`arretrato e
dai ricorsi sopravvenienti; 4) adozione, per la sentenza, della formula
semplificata (peraltro, disposta con provvedimento interno già a fine
aprile 2016).
Senza entrare nel merito di queste opzioni, molte delle qualid di
discutibile efficacia, il governo si accorge di tutto ciò solo sei mesi
dopo (già che siamo in un caso di eccezionale urgenza) e asseconda le
richieste dell’alto magistrato. Le asseconda davvero? Per modo di dire,
L’unica “riforma” reale – vero topolino partorito dalla montagna e
foriero di guasti maggiori dei modesti vantaggi – riguarda
l’applicazione alle udienze dei magistrati del massimario: scelta
destinata a distruggere quel poco che è rimasto di un ufficio cruciale
per la Corte, perché ne assicura la memoria giurisprudenziale per le
successive applicazioni. Per il resto, nulla delle riforme strutturali.
Però tutto questo basta per configurare un’inesistente urgenza e
inserire la proroga della permanenza in servizio per alcuni vertici
della Cassazione e delle magistrature superiori. L’Associazione
nazionale magistrati interviene bollando di incostituzionale e
discriminatorio il provvedimento di legge e auspicandone un immediato
ripensamento nell’interesse dell’intera magistratura, anche perché la
Corte di cassazione non è l’unico ufficio giudiziario gravato da uno
spaventoso arretrato e non è con il trattenimento in servizio di qualche
decina di magistrati che si compirà il miracolo di eliminare o attenuare
il peso dell’arretrato.
Ma che nesso c’è tra dilazione del pensionamento di pochi vertici e
dichiarata “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione”)? Ce
lo spiega l’art. 5: la continuità negli incarichi apicali e direttivi è
necessitata dalle “molteplici iniziative di riforma intraprese per la
definizione dell’elevato contenzioso ivi pendente”. Non è detto di quali
riforme si tratta e tutti restiamo al buio. Se si trattasse di
iniziative “interne” alla Corte, potrebbe (e dovrebbe) adottarle
chiunque ricopra l’incarico, e quindi il successore di chi attualmente è
al vertice; se si trattasse di iniziative esogene, sarebbero sottratte
alla disponibilità di chiunque sia chiamato a ricoprire l’incarico,
fosse anche il “prorogato”. E comunque si sta indirettamente inviando,
in forma criptica, alla magistratura intera, il messaggio, offensivo per
la categoria, che solo certi magistrati sono in grado di compiere
determinate attività, che altri magistrati che sostituissero quelli
attuali cessati per fine servizio non sarebbero in grado di provvedervi?
Oltre alla discriminazione tra magistrati di legittimità e di merito,
sottolineata dall’ANM, si sta creando una ulteriore disctriminazione tra
magistrati di serie A e magistrati di serie A+ (quelli, cioè, unici in
grado di assicurare le riforme per definire il contenzioso di
legittimità)? Se la risposta fosse affermativa, il fatto sarebbe di
inaudita e sconcertante gravità. E l’unica risposta seria e dignitosa
sarebbe quella di dimissioni in massa di tutti i “prorogati”. A riprova
che la magistratura intera rifiuta modelli di organizzazione piramidale
e per fugare ogni dubbio sull’estraneità di interessi personali di carriera.
Quanto sia realizzabile questo obiettivo lo diranno i prossimi quaranta
giorni, entro i quali dovrà essere convertito in legge il decreto.
Ma lo scetticismo è d’obbligo
Gioacchino Romeo
Gioacchino Romeo
Il 22/09/2016 07:10, Questione Giustizia ha scritto:
>
> Pubblichiamo due riflessioni sul Decreto legge 31 agosto 2016, n.168:
>
> Qui il contributo del professor Giuliano Scarselli:
> http://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sulle-recenti-misure-per-la-definizione-del-c_21-09-2016.php
>
> E qui l'opinione del Componente del Csm, Piergiorgio Morosini:
> http://www.questionegiustizia.it/articolo/dl-1682016_non-e-soltanto-una-proroga_20-09-2016.php
>
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