[Area] QUESTIONE GIUSTIZIA - Opinioni a confronto sul DL 31 agosto 2016, n. 168
Gioacchino Romeo
gioarom a alice.it
Mer 19 Ott 2016 22:04:05 CEST
quest'oggi - come prevedibile - dopo che il governo ha posto la
questione di fiducia sul ddl di conversione del d.l. 168/2016 (avente ad
oggetto la proroga della data di pensionamento di alcuni vertici delle
giurisdizioni superiori), il decreto legge è stato convertito con gli
emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, tra i quali non figura
l'estensione della "proroga", come risulta dal resoconto di /Repubblica
/(http://www.repubblica.it/politica/2016/10/19/news/senato_ddl_pensione_toghe_approvato_con_159_si_-150138422/?ref=HREC1-8).
Sarebbe interessante, ora, conoscere il parere del prof. Scarselli, già
a suo tempo favorevole con riserva al decreto-legge, sulla mancata
"estensione" della proroga.
Il testo della legge approvata ora in via definitiva, per quel che
riguarda la giurisdizione ordinaria, dovrebbe essere il seguente (a
fronte il testo originario del decreto-legge):
/Decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, pubblicato nella/ Gazzetta
Ufficiale/ n. 203 del 31 agosto 2016./
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati
*Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di
cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la
giustizia amministrativa*
*Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di
cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la
giustizia amministrativa*
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e
adottare misure per l'efficienza degli uffici giudiziari;
Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed
efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per l'efficienza del processo amministrativo, nonché in materia di
magistratura amministrativa e di organizzazione dei relativi uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
*Capo I*
*Capo I*
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
*Articolo 1.*
*Articolo 1.*
/(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo
per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la
definizione del contenzioso)/
/(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo
per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la
definizione del contenzioso)/
1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
1. All'articolo 115 *dell'ordinamento giudiziario di cui al *regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la
celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle
esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri
previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente
i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con
anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni,
alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni
giurisdizionali di legittimità.
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la
celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle
esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri
previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare
temporaneamente*, per un periodo non superiore a tre anni e non
rinnovabile,* i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del
ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due
anni,*che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalità,* alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle
funzioni giurisdizionali di legittimità.
Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da più di un
magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi
del comma che precede.».
*Di ciascun *collegio giudicante della Corte *di cassazione *non può
*fare parte* più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del
ruolo, applicato ai sensi del *terzo *comma».
*Articolo 1-/bis./*
*/(Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione
del ricorso per cassazione)/*
*1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:*
*/a)/** all'articolo 375:*
*1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;*
*2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:*
«*La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di
consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica
udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione
di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato
rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla
camera di consiglio che non ha definito il giudizio»;*
*/b)/** all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione
non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità,
rimette gli atti alla sezione semplice»;*
*/c)/** all'articolo 377:*
*1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fissazione dell'udienza o
dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente»;*
*2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:*
«*Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il
presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando
occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone
che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma
dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata»;*
*/d)/** all'articolo 379:*
*1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:*
«*Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre
oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti
a svolgere le loro difese»;*
*2) il quarto comma è sostituito dal seguente:*
«*Non sono ammesse repliche»;*
*/e)/** l'articolo 380-/bis/ è sostituito dal seguente:*
*«Art. 380-/bis. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio
sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del
ricorso)./* – *Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri
1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo
376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte
indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di
manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.*
*Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il
decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di
presentare memorie non oltre cinque giorni prima.*
*Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la
causa alla pubblica udienza della sezione semplice»;*
*/f)/** dopo l'articolo 380-/bis/ è inserito il seguente:*
*«Art. 380-/bis./1. – /(Procedimento per la decisione in camera di
consiglio dinanzi alla sezione semplice)./ – Della fissazione del
ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi
dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati
delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il
pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni
scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di
consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci
giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di
consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e
delle parti»;*
*/g)/** l'articolo 380-/ter/ è sostituito dal seguente:*
*«Art. 380-/ter./ – /(Procedimento per la decisione sulle istanze di
regolamento di giurisdizione e di competenza). – /Nei casi previsti
dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte.*
*Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono
notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che
hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della
medesima adunanza.*
*In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico
ministero e delle parti»;*
*/h)/** all'articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le
conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo
380-/ter/» sono sostituite dalle seguenti: «o sino alla data
dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni
scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-/ter/»;*
*/i)/** all'articolo 391:*
*1) il primo comma è sostituito dal seguente:*
«*Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per
legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che
debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per
la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata
ancora fissata la data della decisione»;*
*2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le
seguenti: «, l'ordinanza»;*
*/l)/** all'articolo 391-/bis/:*
*1) il primo comma è sostituito dal seguente:*
«*Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è
affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287,
ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la
parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con
ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere
chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi
tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla
pubblicazione del provvedimento»;*
*2) il secondo comma è sostituito dal seguente:*
«*Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 380-/bis/, primo e secondo comma»;*
*3) il quarto comma è sostituito dal seguente:*
«*Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate
dall'articolo 391-/ter/, la Corte pronuncia nell'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 380-/bis/, primo e secondo comma, se
ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della
sezione semplice».*
*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla
medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in
camera di consiglio.*
*Articolo 2.*
*Articolo 2.*
/(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di
copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo
grado)/
/(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di
copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo
grado)/
1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1. /Identico/.
/a)/ al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola
volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di
appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo
grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i
minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite
dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le
Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la
Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli
uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della
durata complessiva di diciotto mesi.»;
/b)/ al comma 5-/bis/, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»
sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense
relativamente agli uffici di legittimità, nonché».
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le
seguenti modificazioni:
2. /Identico/.
/a)/ all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono inserite le
seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-/bis/»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «/3-bis/. Entro cinque giorni
dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della
giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di
assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della
graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro
sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non
possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio
superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;
/b)/ all'articolo 13, il comma 2 è abrogato.
3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una
più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari
di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei
all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con
decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata
di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata
di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola
superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche
non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari.
Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli
uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una
più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari
di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei
all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con
decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, *ad eccezione dei magistrati ordinari
vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano
bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014,
pubblicato nella /Gazzetta Ufficiale /– 4ª serie speciale – n. 71 del 12
dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10
dicembre 2015,* ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si
articola in sessioni, una delle quali della durata di *un mese
*effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della
durata di *undici* mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli
uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la
sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma
1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
/a)/ tre mesi, per il primo periodo;
/a)/ /identica;/
/b)/ due mesi, per il secondo periodo;
/b)/ /identica;/
/c)/ cinque mesi, per il terzo periodo.
/c)/ *sei* mesi, per il terzo periodo.
4. Le disposizioni del comma 2, lettera /a)/, si applicano anche ai
concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. /Identico./
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è
autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro
6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro
3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro
3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro
3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro
3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.
5. /Identico./
*Articolo 3.*
*Articolo 3.*
/(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati)/
/(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati)/
1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle
seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quattro anni».
1. All'articolo 194, primo comma, *dell'ordinamento giudiziario di cui
al *regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da
lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «*, *ad una sede» e le
parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
*1-/bis/. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del
termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito
del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da
almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle
procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre
funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.*
*Articolo 4.*
*Articolo 4.*
/(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto
di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad
altre amministrazioni)/
/(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto
di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad
altre amministrazioni)/
1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di
cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad
altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il
nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.».
1. /Identico./
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso
l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con
qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o
assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.
2. /Identico./
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai
comandi, ai distacchi e alle assegnazioni*,* in corso nonché a quelli
presso gli organi costituzionali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai
comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso nonché a quelli
presso gli organi costituzionali.
*Articolo 5.*
*Articolo 5.*
/(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di
funzioni direttive di legittimità)/
/(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di
funzioni direttive di legittimità)/
1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali,
direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e
la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle
molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione
dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni
apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di
cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il
settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano
essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del
31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati
ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio
stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
1. /Identico./
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
2. /Identico:/
«/1./ Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le
funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere
conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della
vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di
servizio prima della data di collocamento a riposo.».
«/1./ Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, *alla *data
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni
di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni
direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, *alla *data della vacanza del posto
messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della
data di collocamento a riposo.».
*Articolo 6.*
*Articolo 6.*
/(Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme
sull'ordinamento giudiziario)/
/(Modifiche alla legge *5 marzo 1991, n. 71*, in materia di norme
sull'ordinamento giudiziario)/
1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1. Alla Tabella B, allegata alla legge *5 marzo 1991, n. 71*, sono
apportate le seguenti modificazioni:
«/a)/ alla lettera /i)/ il numero: "366" è sostituito dal numero: "314";
«/a) identica;/
/b)/ alla lettera /l)/ il numero: "9.039" è sostituito dal numero:
"9.091".».
/b) identica.»./
Gioacchino Romeo
Il 22/09/2016 15:42, Gioacchino Romeo ha scritto:
> Allego un articolo del /Fatto quotidiano/ di ieri che dà atto del
> parere del CSM sul d.l. 168/2016.
> Mi sorprende molto il giudizio del prof. Scarselli che non dà conto di
> tutte le distorsioni conseguenti al decreto-legge, pur dando per
> scontata che, in sede di conversione, la proroga possa essere “estesa”
> per evitare censure di incostituzionalità.
> Se la Corte di cassazione è in cattive acque, non saranno i palliativi
> del governo a farle superare l’/impasse/. Ed è molto amaro il sorriso
> che la lettura del d.l. può suscitare.
> Un decreto legge che, sappiamo, può essere emanato solo in casi
> eccezionali di necessità e urgenza (art. 77 Cost.), qui è stato deciso
> dal governo senza che tali requisiti ricorressero. Qui l’unica urgenza
> che un comune lettore vedrebbe è quella dello spirare del termine di
> collocamento a riposo di alcuni magistrati al 31 dicembre 2016, non
> quella dei problemi della Corte di cassazione, vecchi di decenni e via
> via aggravatisi nel corso degli anni.
>
> Tanto ciò è vero che negli ultimi anni allarmi continui e inascoltati
> sono stati lanciati dai Presidenti, l’ultimo nel corso della Giornata
> di studio tenuta al Palazzaccio di Roma il 1^o marzo 2016 sulla crisi
> in cui versa la Corte e sul suo possibile «default» da parte
> dell’attuale Presidente che sette mesi fa aveva chiesto un
> decreto-legge per semplificare le procedure, snellire il rito della
> camera di consiglio, reclutare per le udienze i magistrati del
> massimario: misure pur ritenute insufficienti se non accompagnate da
> più avanzate riforme ordinamentali e organizzative come: 1)
> limitazione del ricorso per cassazione alla sola «violazione di
> legge»; 2) riduzione dei membri dei Collegi da 5 a 3 magistrati, al
> fine di recuperare le risorse umane necessarie all’aumento dei Collegi
> giudicanti; 3) nomina di Consiglieri di cassazione, per meriti
> insigni, di professori universitari e avvocati cassazionisti ai sensi
> dell’art. 106 della Costituzione, da destinare alle sezioni lavoro e
> tributaria maggiormente oberate dall`arretrato e dai ricorsi
> sopravvenienti; 4) adozione, per la sentenza, della formula
> semplificata (peraltro, disposta con provvedimento interno già a fine
> aprile 2016).
>
> Senza entrare nel merito di queste opzioni, molte delle qualid di
> discutibile efficacia, il governo si accorge di tutto ciò solo sei
> mesi dopo (già che siamo in un caso di eccezionale urgenza) e
> asseconda le richieste dell’alto magistrato. Le asseconda davvero? Per
> modo di dire, L’unica “riforma” reale – vero topolino partorito dalla
> montagna e foriero di guasti maggiori dei modesti vantaggi – riguarda
> l’applicazione alle udienze dei magistrati del massimario: scelta
> destinata a distruggere quel poco che è rimasto di un ufficio cruciale
> per la Corte, perché ne assicura la memoria giurisprudenziale per le
> successive applicazioni. Per il resto, nulla delle riforme
> strutturali. Però tutto questo basta per configurare un’inesistente
> urgenza e inserire la proroga della permanenza in servizio per alcuni
> vertici della Cassazione e delle magistrature superiori.
> L’Associazione nazionale magistrati interviene bollando di
> incostituzionale e discriminatorio il provvedimento di legge e
> auspicandone un immediato ripensamento nell’interesse dell’intera
> magistratura, anche perché la Corte di cassazione non è l’unico
> ufficio giudiziario gravato da uno spaventoso arretrato e non è con il
> trattenimento in servizio di qualche decina di magistrati che si
> compirà il miracolo di eliminare o attenuare il peso dell’arretrato.
>
> Ma che nesso c’è tra dilazione del pensionamento di pochi vertici e
> dichiarata “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
> per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione”)? Ce
> lo spiega l’art. 5: la continuità negli incarichi apicali e direttivi
> è necessitata dalle “molteplici iniziative di riforma intraprese per
> la definizione dell’elevato contenzioso ivi pendente”. Non è detto di
> quali riforme si tratta e tutti restiamo al buio. Se si trattasse di
> iniziative “interne” alla Corte, potrebbe (e dovrebbe) adottarle
> chiunque ricopra l’incarico, e quindi il successore di chi attualmente
> è al vertice; se si trattasse di iniziative esogene, sarebbero
> sottratte alla disponibilità di chiunque sia chiamato a ricoprire
> l’incarico, fosse anche il “prorogato”. E comunque si sta
> indirettamente inviando, in forma criptica, alla magistratura intera,
> il messaggio, offensivo per la categoria, che solo certi magistrati
> sono in grado di compiere determinate attività, che altri magistrati
> che sostituissero quelli attuali cessati per fine servizio non
> sarebbero in grado di provvedervi? Oltre alla discriminazione tra
> magistrati di legittimità e di merito, sottolineata dall’ANM, si sta
> creando una ulteriore disctriminazione tra magistrati di serie A e
> magistrati di serie A+ (quelli, cioè, unici in grado di assicurare le
> riforme per definire il contenzioso di legittimità)? Se la risposta
> fosse affermativa, il fatto sarebbe di inaudita e sconcertante
> gravità. E l’unica risposta seria e dignitosa sarebbe quella di
> dimissioni in massa di tutti i “prorogati”. A riprova che la
> magistratura intera rifiuta modelli di organizzazione piramidale e per
> fugare ogni dubbio sull’estraneità di interessi personali di carriera.
> Quanto sia realizzabile questo obiettivo lo diranno i prossimi
> quaranta giorni, entro i quali dovrà essere convertito in legge il
> decreto.
>
> Ma lo scetticismo è d’obbligo
> Gioacchino Romeo
>
> Gioacchino Romeo
>
>
> Il 22/09/2016 07:10, Questione Giustizia ha scritto:
>>
>> Pubblichiamo due riflessioni sul Decreto legge 31 agosto 2016, n.168:
>>
>> Qui il contributo del professor Giuliano Scarselli:
>> http://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sulle-recenti-misure-per-la-definizione-del-c_21-09-2016.php
>>
>> E qui l'opinione del Componente del Csm, Piergiorgio Morosini:
>> http://www.questionegiustizia.it/articolo/dl-1682016_non-e-soltanto-una-proroga_20-09-2016.php
>>
>>
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