[Area] R: referendum costituzionale

Ardigo' Mario mario.ardigo a giustizia.it
Dom 20 Nov 2016 15:56:13 CET


  Su questo tema, dell'estensione della legislazione bicamerale in materia di normativa europea, ho avuto un commento da parte di uno dei protagonisti dell'approvazione della riforma costituzionale.
  Riferendosi a quanto avevo sostenuto in certe mie note sulla revisione che vado diffondendo, mi ha scritto che, a suo avviso, il procedimento parlamentare bicamerale non si applicherà a tutte le leggi di attuazione della normativa europea, ma solo alla legge (al singolare) che regola le procedure di partecipazione di Governo, Parlamento, Regioni, Città Metropolitane e Comuni al processo di formazione e di attuazione della normativa europea. Si tratta della legge n.234 del 2012 che è intitolata Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La legge prevede informative del Governo al Parlamento e alle autonomie locali e atti di indirizzo del Parlamento nella fase di formazione della normativa europea; prevede, poi, nella fase attuativa, che il Parlamento emani una legge che delega il Governo a fare quanto serve per attuare la normativa europea in Italia (la legge di delegazione europea) e anche, se occorre, una legge europea per cambiare subito la normativa italiana che contrasta con quella europea e, infine, procedure di controllo dell’attuazione della normativa europea da parte degli enti locali, con possibilità che lo Stato si sostituisca alle Regioni in caso di inerzia o di ritardi nel recepire la normativa europea per la parte di loro competenza. Si tratta solo di norme di procedura, non di tutte  le leggi attuative della normativa europea.
 Io ho osservato come segue
Una cosa è ciò che il legislatore intende produrre con una legge e altra è quello che riesce  a produrre con un testo di legge, con la formulazione delle norme. 
 La norma del nuovo art.70, 1° comma, della Costituzione non fa riferimento alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (il titolo della legge che verosimilmente aveva di mira), ma alle "norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea": nel primo caso si è costruito un complemento di argomento, nel secondo caso un complemento di specificazione, aggiungendo alle norme generali, "le forme  e i termini".  La seconda formulazione comprende tutta  la legislazione di attuazione della normativa europea. Per produrre l’effetto a cui mirava il legislatore, bisognava scrivere diversamente.  É questione di buona tecnica legislativa. 
 Scrivendo una Costituzione, destinata a durare molto a lungo, bisognerebbe usare la migliore tecnica legislativa. Perché non sorgano equivoci che se, come nel nostro caso, riguardano il funzionamento del principale organo costituzionale, il Parlamento, potrebbero provocare danni gravissimi, allo stesso modo in cui una grande autostrada non fosse chiaro che rampa imboccare per rimanere a circolare sulla destra, non rischiando scontri frontali.
 La buona tecnica legislativa consiglierebbe che in un testo costituzionale non si facesse riferimento a una precisa, particolare, legge ordinaria, nel nostro caso appunto o della legge 234 del 2012, che appunto detta norme di procedura sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa europea.  Infatti nella revisione costituzionale non lo si è fatto, tenendosi sulle generali, inserendo solo una parafrasi del titolo di quella legge. Purtroppo l'operazione non è riuscita bene. C'è infatti una evidente differenza sintattica tra il titolo della legge 234 del 212 e il testo del 1°comma del nuovo art.70 della Costituzione, introdotto dalla legge di revisione di quest'anno,  e  c’è anche qualcosa di più, le forme  e i termini, e con quella costruzione sintattica e quel di più si è aperta la porta a molto di più, vale a dire a tutte le leggi di attuazione della normativa europea, che sono molta parte della legislazione statale, per cui, come giustamente è stato osservato, si avrebbe ancora un bicameralismo (quasi)perfetto.
  Il futuro legislatore si atterrà al l'intenzione dei revisori costituzionali o alla lettera della legge? Chi lo sa? Il rischio che prenda un'altra strada c'è. Il testo di legge, infatti,  è equivoco. L'attuale Costituzione dura da quasi 70 anni. Chi, tra 70 anni, si ricorderà della legge 234 del 2012? Bisognava legiferare meglio nel modificare la Costituzione. Ma l'approvazione della legge si è svolta in un clima di concitazione, e a volte di vera e propria bagarre, poco propizio a pazienti rifiniture sintattiche...
 Aggiungo che la medesima fonte, alla mia osservazione che i senatori a vita ex presidenti della repubblica saranno gli unici inquilini a tempo pieno del nuova senato, ha scritto: "Venendo a un tema più leggero, non è vero che gli ex presidenti della Repubblica si aggireranno solitari in un Senato deserto. Semplicemente perchè già  oggi i senatori di diritto e a vita non si fanno vedere quasi mai a Palazzo Madama..."
 Gli ho replicato con l'esempio della senatrice a vita Elena Cattanea, che addirittura ha costituito un ufficio apposito per la sua attività in Senato, che è stata molto intensa e produttiva (in particolare sul caso Stamina, sul quale ha riferito ad uno dei corsi della nostra Scuola al quale ho partecpiato). Ne ha dato conto nel libro "Ogni giorno - Tra scienza e politica" (disponibile anche in ebook).
Mario Ardigò - Roma
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Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Caruso Francesco <francesco.caruso a giustizia.it>
Inviato: domenica 20 novembre 2016 12:22
A: Allegra Stracuzzi; 'Giudice Manna'; 'area aperta'
Oggetto: Re: [Area] R:  referendum costituzionale

Pongo un quesito che non ho visto fin qui affrontato dai commentatori della riforma.
Nel confusissimo articolo 70 si dice  che " la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.... per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".
Se questa disposizione dovesse interpretarsi nel senso che per  tutte le leggi ( indipendentemente dalla lettera al singolare "la legge") che attuano la normativa europea  è previsto il procedimento bicamerale perfetto, ci troveremo a sottoporre al senato dei dopolavoristi quasi il 50% della legislazione nazionale e di fatto molte delle più importanti leggi.
Immagino ci saranno risposte differenziate.
Ma basta questo per capire quanto la presunta efficienza e celerità del procedimento legislativo rischia di impantanarsi nei conflitti interpretativi più impensabili.
Francesco Caruso
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Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Allegra Stracuzzi <a.stracuzzi a stracuzzi.it>
Inviato: domenica 20 novembre 2016 11:06
A: 'Giudice Manna'; 'area aperta'
Oggetto: [Area] R:  referendum costituzionale

Aggiungo la versione video

Tommaso Montanari https://youtu.be/yzxqqZV62zA


-----Messaggio originale-----
Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Giudice Manna
Inviato: domenica 20 novembre 2016 10:40
A: 'area aperta' <area a areaperta.it>
Oggetto: [Area] referendum costituzionale

Penso sia un link interessante, da cui trarre ulteriori argomenti a favore
del NO



http://download.kataweb.it/micromega/cosino.pdf






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