[Area] Proposte di Area sugli incarichi ex art. 28 reg. cont. C.S.M.

Coordinamento Area coordinamentoarea a gmail.com
Gio 12 Gen 2017 17:49:01 CET


*Proposte di Area  sugli incarichi ex art. 28 reg. cont. C.S.M.*



La recente apertura di una pratica   sul tema del conferimento di incarichi
per prestazioni esterne ai sensi dell’art. 28 reg. cont. C.S.M.  segna un
positivo approdo della discussione che sul punto ha molto animato il
dibattito sulle m.l.  nelle ultime settimane dell’anno appena decorso.

Area, preso atto della complessità  del tema e delle sue molteplici
implicazioni, nonché del tentativo messo in atto da qualche gruppo di
strumentalizzare il dibattito in funzione di una pericolosa e sterile
delegittimazione del Consiglio, ha scelto di non intervenire “ a caldo”,
per favorire, invece, un confronto sulla lista nuovarea, così da consentire
a tutti di acquisire gli elementi  di conoscenza necessari a formare
un’opinione informata e consapevole.

Ad esito di tale interessante dibattito, che si è arricchito di  qualificanti
interventi, Area, anche in vista dei lavori che sul tema si appresta a
svolgere il Consiglio, ha elaborato alcune    proposte in  materia di
regolamentazione
del conferimento di incarichi esterni per pratiche di III, IV e V
commissione.



E’ noto che il ricorso all’art. 28 reg. cont. C.S.M. che prevede il ricorso
ad incarichi esterni  è divenuto  più frequente dopo la riforma del 2006.
L’entrata in vigore della legge Mastella, che ha aggravato notevolmente il
lavoro dell’autogoverno, con l’introduzione di valutazioni quadriennali,
più frequenti procedure di nomina per semidirettivi e direttivi per la
temporaneità degli incarichi , le procedure di conferma e, da ultimo, il
nuovo termine del collocamento a riposo, hanno determinato un  notevolissimo
aggravio del lavoro del Consiglio, senza che, correlativamente, ad esso si
sia accompagnato  un rafforzamento della struttura di supporto, e, in
specie, della segreteria  composta da magistrati assegnati alle commissioni
che si occupano  dei tramutamenti e delle nomine.



L’ *implementazione dell’organico della struttura di supporto* costituisce
quindi la prima e prioritaria richiesta,  specie a fronte di un
organico  insufficiente
e di un aggravio di lavoro che, per volontà dello stesso legislatore, ha
ormai natura strutturale e non contingente.

Peraltro, nell’avanzare tale richiesta, occorre essere anche ben
consapevoli delle insidie che ad essa si accompagna, perché occorre evitare
che si apra la strada a tentativi di smantellamento o indebolimento della
componente togata della struttura di supporto, attraverso l’inserimento di
un apparato amministrativo di provenienza “laica”. *La natura professionale
della struttura di supporto rappresenta, infatti, una condizione
indispensabile per assicurare l’effettività dell’autogoverno, il quale non
si esaurisce nei membri elettivi togati, ma trova il suo necessario
completamento e la sua forza nella articolazione di essa con i magistrati
segretari ed i componenti togati dell’Ufficio studi*.



Anche *interventi di semplificazione e decentramento all’autogoverno locale*
di competenze consiliari da attuarsi attraverso la normativa regolamentare
o semplici interventi legislativi, potrebbero, quantomeno nel medio
termine, contribuire ad alleggerire  il carico di lavoro che grava sulla
struttura interna, così riducendo la necessità di ricorrere a tali apporti
esterni.



Occorre poi prendere atto *dell’imprescindibile natura fiduciaria del
rapporto tra i singoli consiglieri e coloro che sono chiamati a fornire la
propria collaborazione ex art. 28 RAC*; tale rapporto, come d’altra parte
sovente accade già oggi, dovrebbe essere del tutto e definitivamente slegato
da appartenenze correntizie.



La natura fiduciaria del rapporto *non significa certamente mancanza di
trasparenza*, che, al contrario, deve essere garantita nel massimo
grado,  coniugando
tale imprescindibile esigenza con quella, al pari fondamentale, di
*funzionalità
del Consiglio*.

Sotto questo aspetto, non appare seriamente praticabile l’esperimento di
procedure concorsuali anche nella forma dell’interpello, che si
risolverebbe in un appesantimento burocratico per la struttura del
Consiglio, rendendo praticamente nulli i benefici della collaborazione
esterna.

Occorre, piuttosto introdurre una forma di *procedimentalizzazione* che
garantisca la trasparenza delle scelte e, nel contempo, preservi la
funzionalità; a tal fine, appare apprezzabile la soluzione dell’*istituzione
di un albo*  nel quale inserire tutti coloro che siano in possesso dei
necessari titoli e dal quale il Consiglio debba poi attingere per il
conferimento dell’incarico.

Di tale albo, come dei titoli, dovrebbe, ovviamente, essere assicurata
integrale *pubblicità*.

Quanto ai titoli e requisiti per l’iscrizione all’albo, partendo
dall’affermazione della natura esclusivamente tecnica dell’apporto di chi è
chiamato a fornire tale collaborazione e del fatto che l’idoneità a
svolgere tali incarichi presuppone approfondite conoscenze ed esperienze in
materia ordinamentale, con riferimento non solo alla normativa primaria, ma
soprattutto a quella secondaria e alla giurisprudenza amministrativa,
l’iscrizione all’albo dovrebbe essere riservata ai soli magistrati  che
abbiano già svolto le funzioni di *magistrato segretario o componente
dell’Ufficio studi o che abbiano svolto attività di consigliere giudiziario*
.



Al fine di evitare che tali incarichi, per cui è comunque previsto un
compenso economico, possano costituire un titolo ulteriore, dovrebbe
escludersi che possano avere rilievo nelle valutazioni di professionalità e
nei concorsi per posti direttivi o semidirettivi, diverso o ulteriore
rispetto a quello derivante dall’aver svolto una delle funzioni che
costituiscono  requisito di iscrizione all’albo.



Quanto al *contenuto, alle finalità e all’ambito di operatività* di tali
forme di collaborazione si ritiene che:

-        nelle procedure di nomina il ricorso a incarichi non presenti
particolari criticità con riferimento alla redazione delle proposte,  la
quale, avvenendo ad esito del deliberato in Commissione, appare  come un
atto di natura esecutiva  che non lascia aperti spazi di discrezionalità o
di apporti creativi, che viene adempiuto  sotto lo stretto controllo del
consigliere relatore, il quale ne mantiene la responsabilità, rispetto a
informazioni che non hanno più  ragioni di riserbo.

-        di converso, nelle procedure per la nomina dei dirigenti
l’affidamento
a  collaboratori esterni  chiamati a predisporre i profili dei candidati (
i cd medaglioni), presenta ragioni di particolare delicatezza e involge
aspetti che renderebbero opportuno  il coinvolgimento esclusivo della
struttura interna del Consiglio, anche per esigenze di omogeneità;

-        per le pratiche generali sia inopportuno il ricorso a tali forme
di collaborazione esterna, salvo che si tratti di materie aventi un elevato
grado di tecnicismo.





*Il  Coordinamento,   auspicando l’attenzione del Consiglio Superiore sulle
 proposte di Area,  offre le proprie riflessioni a tutti i colleghi,
 perché possano costituire la base di un sereno e propositivo  confronto
anche su tale tema. *





*Il Coordinamento nazionale di Area*
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20170112/2186474d/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Area