[Area] R: Re: R: spunti sulla legge 229 2016 'terremoto'

giorgiopm a libero.it giorgiopm a libero.it
Gio 19 Gen 2017 17:46:06 CET


caro Umberto, sfondi ... una porta aperta: anche io ero originariamente per la tua tesi. poi all'esito della riunione svoltasi in Corte ed a seguito delle obiezioni mosse da un avvocato presente, ho optato per le soluzioni interpretative "cautelative" che ho indicato nella mia mail ,  comunque temendo - in prospettiva - possibili dichiarazioni di nullità.(anche se a quanto pare il coordinatore gip in loco sposa la "tua"tesi). Mi pare che anche la collega MELOTTI sia orientata come me. Almeno, così mi è sembrato nel corso di un rapido colloquio telefonicocomunque, l'8.2. ci confronteremo in Procura Generale,in vista di una soluzione interpretativa  possibilmente condivisa in sede distrettuale.Qui a Macerata, all'esito della riunione di ufficio appositamente convocata, tutti i sostituti condividono l'opzione inetrpretativa da me indicata , di cui ho già fatto applicazione in un caso in cui un avvocato "terremotato"- come da fotocopia della sua carta di dientità - mi ha espressamente di sospendere il termine ex art. 415-bis c.p.p. come ho fatto. Giovanni GIORGIO




----Messaggio originale----

Da: "Umberto Monti" <gioele.monti a tiscali.it>

Data: 19/01/2017 15.09

A: <giorgiopm a libero.it>

Cc: <area a areaperta.it>

Ogg: Re: [Area] R:  spunti sulla legge 229 2016 'terremoto'








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 Riguardo al tema evidenziato da Giovanni Giorgio (che saluto)  allego la disposizione da me emanata per la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno (e provo comunque ad incollarla qui sotto nel caso di "rifiuto" degli allegati

Ho ritenuto che la sospensione dei termini  di cui al comma 7 dell'art 49  riguardo solo la fase "processuale"  e  non anche la fase delle indagini preliminari e del procedimento di esecuzione.
Ho tratto qiesta conclusione sia dal dato letterale del comma 7 in cui si parla  appunto solo di "processo"  sia dal confronto con quanto invece previsto dal precedente comma 6 (che riguarda solo gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'elenco allegato 1 ,   e non riguarda dunque Ascoli , nè Macerata ....)  in cui viene prevista na discplina di sospensione termini/rinvii  non solo per il "processo" ma anche specificaente per la fase delle indagini preliminari, per il procedimento di esecuzione, per quello di sorveglianza.
Tale dato (secondo me) rafforza in modo decisivo l'interpretazione  del termine "processo" di cui al comma 7)  in senso tecnico  e come frutto di una precisa e consapevple scelta (posto che invece qualche riga sopra, al comma 6 venivano ben indicate le altre fasi pre e post processo accanto a quella propriamente processuale.

La previsione di cui al comma 8 si riferisce tanto alla disciplina di cui al comma 6 che a quella del comma 7;  e dunque le previsioni di fasi pre-processuali  in tale comma 8  vale appunto per la disciplina delle situazioni di cui al comma 6,  e  non costituisce a mio parere  argomento per interpetare in senso "esteso" la disciplina che il comma 7) prevede per la fase "processuale".

 Umberto Monti

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oggetto : legge 15.12.2016 n. 229 di conversione con modifiche del DL 16.10.2016 n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” – sospensione termini – criteri di interpretazione 
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Dal 17 dicembre 2016 è vigente il testo del DL 189/16 come convertito dalla l. 229/2016.
 L’art. 49 prevede i vari casi di sospensione dei termini processuali e sostanziali .
 Gli Uffici Giudiziari di Ascoli Piceno non rientrano nelle previsioni di cui al comma 1) e 2) ( in materia civile e amministrativa) e comma 6) ( in materia penale) dell’art. 49), non facendo parte Ascoli Piceno dell’elenco di cui all’allegato 1) al DL .
 Rientrano invece nelle previsioni di cui ai commi 3), 4), 5), e 9 ter) per la materia civile e nelle previsioni di cui ai commi 7), 8), 9, 9 ter), e 9 quater) per la materia penale 
 Per le udienze civili  in cui le parti o i loro difensori erano residenti o avevano sede nei comuni di cui agli allegati 1) e 2) alla data rispettivamente del 24.8.16 e del 30.10.16, si applica la disciplina prevista dai commi 3), 4), 5), 9 bis e 9 ter dell’art. 49.
 In materia penale per la nostra sede giudiziaria trovano applicazione i commi 7), 8), 9), 9 ter) , 9 quater) dell’art. 49.
Il sistema che ne deriva è il seguente:


la sospensione dei termini riguarda esclusivamente il “processo penale” e dunque riguarda solo il momento successivo all’esercizio della azione penale (momento successivo a: richiesta rinvio a giudizio, emissione decreto citazione diretta a giudizio, richiesta emissione decreto penale di condanna, richiesta emissione decreto giudizio immediato, richiesta fissazione udienza per la definizione anticipata del procedimento); 


dunque la disciplina di sospensione dei termini prevista dal DL non riguarda né la fase delle indagini preliminari né il procedimento di esecuzione:  
tutti i corrispondenti termini (riguardanti ad es. l’avviso 415 bis, gli interrogatori, l’opposizione alla archiviazione ecc.) non avranno alcuna sospensione e non rientrano nelle previsioni di cui al citato art. 49.
Traggo questa conclusione non solo dal dato letterale del comma 7 ( “Nei processi penali in cui …… “) ma anche dal tenore del precedente comma 6 (che si applica solo agli Uffici Giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1 e che non si applica dunque agli Uffici Giudiziari di Ascoli Piceno): in tale comma viene testualmente prevista una specifica disciplina di sospensione dei termini stabiliti dalle legge “per la fase delle indagini preliminari” , “per proporre querela”, per i “processi penali” , per il “procedimento di esecuzione” e per il “procedimento di sorveglianza”.
Dunque certamente se nel successivo comma 7 è stata prevista una disciplina per la sospensione dei termini “solo” per il “processo” penale (senza indicare in alcun modo gli altri contesti giuridici) ciò discende da una evidente e univoca scelta legislativa e impone la soluzione interpretativa indicata .

 per la fase “processuale” (e successiva dunque all’esercizio della azione penale), è invece prevista e regolamentata la sospensione dei termini e il rinvio di ufficio delle udienze in relazione alle parti o ai difensori (nominati prima rispettivamente del 24.8.2016 e del 30.10.2016) residenti in uno dei comuni di cui agli allegati 1) (sospensione fino/rinvio a data successiva al 31.5.2017) e 2) (sospensione fino al/rinvio a data successiva al 31.7.2017) .

Va notato tra l’altro:


a differenza della disciplina per i procedimenti civili, per i difensori assume (esclusivo) rilievo il criterio della “residenza” in uno dei comuni di cui agli elenchi allegati alla data degli eventi sismici;


la sospensione riguarda “i termini previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni”(comma 7) lettera a) ) 


è previsto (comma 7) lettera b) ) che il giudice disponga d’ufficio il rinvio a data successiva al 31.5.2017 (comuni elenco 1) o 31.7.2017 (comuni elenco 2) sol che una delle parti o uno dei difensori (residenti in uno dei comuni di cui agli elenchi allegati) non si presenti in udienza ;


la sospensione prevista dal comma 7 non opera per il giudizio direttissimo e nei processi con imputati in custodia cautelare (comma 8); 


può esservi rinuncia alla sospensione dei termini ( comma 8) ultimo periodo); non è necessario che la rinuncia sia “espressa” (come invece per il civile/amministrativo: comma 3) ) ;


per il periodo di sospensione dei termini e sospesa la prescrizione (comma 9) 


 
Ascoli Piceno 3 gennaio 2016
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA f.f.
( Umberto G. Monti) 
 
 
 





Il 18.01.2017 12:47 giorgiopm a libero.it ha scritto:



----Messaggio originale----
 Da: "giorgiopm a libero.it" 
 Data: 17/01/2017 17.43
 A: "carsabati a tin.it"
 Ogg: R: [Area] spunti sulla legge 229 2016 'terremoto'


sono procuratore a Macerata .
la questione di cui si discute qui è quella relativa all'applicabilità dell'art. 49,comma 7, lett-.a) al termine difensivo di venti giorni ex art. 415-bis, comma 3 c.p.p.(tecnicamente procedimentale ,fuori dalle indagini preliminari, ma non processuale)ed all'art. 656, comma 5, c.p.p., in fase esecutiva sempre che si tratti di  imputati  o condannati o  residenti nei comuni dei due crateri (alle date differenziate per ciascun sisma) o di difensori nella medesima situazione di cui al comma 7.
sI  sostiene che  - in realtà- riferendosi il comma 8 anche ad attività che si svolgono fuori dal processo in senso stretto( convalida arresti e sino alla convalida di sequestri), nonostante il comma 7 dell'art. 49 si riferisca  letteralmente ai PROCESSI , in realtà l'ambito di applicabilità dell'art. 49, comma 7 lettera a) si estende  anche alle attività difensive sopra citate, pur se non attinenti al processo in senso tecnico.
Altro problema aperto : il riferimento agli avvocati è al luogo di residenza. ma se hanno lo studio - e non la residenza- in un comune dei crateri? Si propende per un'interpretazione estensiva della norma, a mente dell'art. 24 Cost.Un avvocato che ha lo studio inagibile  anche se risiede fuori dai  comuni dei crateri è in obiettiva difficoltà operativa. che ne pensate? giovanni giorgio
----Messaggio originale----
 Da: "carsabati a tin.it" 
 Data: 16/01/2017 20.46
 A: , , 
 Ogg: [Area] spunti sulla legge 229 2016 'terremoto'

   Con i colleghi di Rieti abbiamo provato a mettere nero su bianco, e in forma sistematica, alcune riflessioni sulla legge 229/16, che ha introdotto ipotesi di sospensione e rinvio dei processi che riguardano in varia misura le zone colpite dagli eventi sismici del 24/8, 26 e 30/8: normativa tutt'altro che chiara, foriera di molte incertezze interpretative e di appesantimenti organizzativi degli Uffici. 
Non sono risposte chiuse, ma spunti frutto di elaborazione collettiva sui quali sollecitiamo l’intervento di tutti, in particolare dei colleghi che operano nelle altre zone del ‘cratere’.
Un saluto
Carlo Sabatini   











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