[Area] Ricorsi in materia di protezione internazionale e minori

thorgiov thorgiov a libero.it
Sab 25 Feb 2017 23:04:08 CET


Allora mi permetto anche io di avanzare una proposta. Siccome è certo 
che i ricorsi provenienti dai richiedenti protezione internazionale 
arriveranno a pioggia perchè esiste il gratuito patrocinio, e siccome in 
Italia il patrocinio a spese dello Stato è garantito anche quando viene 
nominato un difensore di fiducia, basterebbe riformare abolire questa 
facoltà, nel senso che se si vuole che l'avvocato venga pagato dal 
pubblico questo deve essere scelto in un elenco sulla base di un 
criterio di rotazione, ovviamente per tutti, e, di riflesso, 
diminuirebbe anche il contenzioso in generale, e non solo quello 
relativo ai richiedenti asilo.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 25/02/2017 10:48, guido.vecchione25 ha scritto:
> Mi permetto di avanzare una modesta proposta, da verificare, che forse 
> potrebbe conseguire anche effetti deflattivi sul contenzioso relativo 
> ai ricorsi dei richiedenti protezione internazionale.
> Credo, infatti, che una discreta  percentuale di richieste (e 
> conseguenti ricorsi all'autorità giudiziaria ) sia relativa a minori 
> stranieri non accompagnati e sia presentata dai tutori, che sono 
> nominati dai Giudici Tutelari.
> Ho l'impressione, tuttavia, che almeno una parte di queste richieste 
> sia presentata senza valutare adeguatamente la loro fondatezza.
> Forse su questo  i Giudici Tutelari potrebbero svolgere un ruolo, 
> magari con linee guida da fornire ai tutori, anche perché, per i 
> minori, forse altre strade sono praticabili.
>
> È  previsto, infatti, un Permesso di soggiorno per  minori in origine 
> non accompagnati, sottoposti a un provvedimento di affidamento ex 
> art.2 legge n.184/83, presso una struttura o una comunità di tipo 
> familiare, che siano inseriti in un progetto almeno biennale di 
> integrazione sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato.
> Al compimento della maggiore età, i minori sottoposti ad affidamento 
> giudiziario o amministrativo (art. 4, legge n.184/83), titolari di un 
> permesso di soggiorno per motivi di famiglia, possono convertire il 
> proprio titolo al soggiorno in un permesso per studio, accesso al 
> lavoro, lavoro subordinato/autonomo, esigenze sanitarie o di cura, in 
> base all'attività svolta in quel momento (art.31, comma 1 e art.32, 
> comma 1, T.U. Immigrazione).
> Guido Vecchione
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