[Area] Ricorsi in materia di protezione internazionale e minori
thorgiov
thorgiov a libero.it
Sab 25 Feb 2017 23:04:08 CET
Allora mi permetto anche io di avanzare una proposta. Siccome è certo
che i ricorsi provenienti dai richiedenti protezione internazionale
arriveranno a pioggia perchè esiste il gratuito patrocinio, e siccome in
Italia il patrocinio a spese dello Stato è garantito anche quando viene
nominato un difensore di fiducia, basterebbe riformare abolire questa
facoltà, nel senso che se si vuole che l'avvocato venga pagato dal
pubblico questo deve essere scelto in un elenco sulla base di un
criterio di rotazione, ovviamente per tutti, e, di riflesso,
diminuirebbe anche il contenzioso in generale, e non solo quello
relativo ai richiedenti asilo.
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 25/02/2017 10:48, guido.vecchione25 ha scritto:
> Mi permetto di avanzare una modesta proposta, da verificare, che forse
> potrebbe conseguire anche effetti deflattivi sul contenzioso relativo
> ai ricorsi dei richiedenti protezione internazionale.
> Credo, infatti, che una discreta percentuale di richieste (e
> conseguenti ricorsi all'autorità giudiziaria ) sia relativa a minori
> stranieri non accompagnati e sia presentata dai tutori, che sono
> nominati dai Giudici Tutelari.
> Ho l'impressione, tuttavia, che almeno una parte di queste richieste
> sia presentata senza valutare adeguatamente la loro fondatezza.
> Forse su questo i Giudici Tutelari potrebbero svolgere un ruolo,
> magari con linee guida da fornire ai tutori, anche perché, per i
> minori, forse altre strade sono praticabili.
>
> È previsto, infatti, un Permesso di soggiorno per minori in origine
> non accompagnati, sottoposti a un provvedimento di affidamento ex
> art.2 legge n.184/83, presso una struttura o una comunità di tipo
> familiare, che siano inseriti in un progetto almeno biennale di
> integrazione sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato.
> Al compimento della maggiore età, i minori sottoposti ad affidamento
> giudiziario o amministrativo (art. 4, legge n.184/83), titolari di un
> permesso di soggiorno per motivi di famiglia, possono convertire il
> proprio titolo al soggiorno in un permesso per studio, accesso al
> lavoro, lavoro subordinato/autonomo, esigenze sanitarie o di cura, in
> base all'attività svolta in quel momento (art.31, comma 1 e art.32,
> comma 1, T.U. Immigrazione).
> Guido Vecchione
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