[Area] Area sulle nomine dei direttivi negli uffici specializzati

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Mer 1 Mar 2017 08:56:12 CET


L’autorevolezza del Consiglio Superiore della Magistratura, specie in
materia di nomine di direttivi e semidirettivi, si fonda sulla trasparenza,
comprensibilità e certezza delle sue decisioni.

Scelte non comprensibili e incoerenti alimentano la disaffezione dei
colleghi verso il governo autonomo della magistratura e -ancor peggio -
rischiano di minare la fiducia della società nell’ imparzialità e
indipendenza della giurisdizione.

Per questo ci sconcerta dover constatare che, in due casi recenti,
succedutisi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, il Consiglio ha
adottato scelte non comprensibili nella nomina di direttivi specializzati.

Ciò è accaduto nella seduta plenaria del 17.01.2017, con riferimento alla
nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di Firenze, che è avvenuta a maggioranza, con il voto contrario dei
consiglieri di Area (Aprile, Ardituro, Aschettino, Clivio, Fracassi,
Morosini, Napoleone), del consigliere Morgigni e dei membri di diritto, in
favore di un candidato privo di indicatori specifici rispetto al quale è
stato considerato recessivo un candidato in possesso di qualificata
esperienza professionale nel settore specializzato minorile.

La stessa cosa e accaduta nella seduta del 15 febbraio scorso, quando il
Plenum, a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri di Area, ha
nominato Presidente del Tribunale per i Minorenni di Sassari un collega
privo di esperienze nel settore minorile.

Colpisce, nella vicenda di Sassari, la constatazione che il collega
pretermesso aveva svolto per molti anni, con generale apprezzamento, la
funzione di giudice minorile e proprio nel Tribunale che era candidato a
dirigere. Colpisce ancor più l’apprendere che, già in occasione di un
precedente concorso per il medesimo ufficio direttivo, al medesimo collega
era stato preferito altro candidato privo di esperienze specifiche e
proprio per questo motivo la relativa delibera era stata annullata dal Tar.

Elaborando il T.U. sulla Dirigenza giudiziaria il CSM ha mostrato di saper
cogliere la specificità dei settori minorili e di sorveglianza. Ha
considerato infatti indicatori specifici di attitudine per il conferimento
degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti in questi uffici
specializzati:

a) “la professionalità ed esperienza specifica acquisite nel relativo
settore, desunte concretamente dalla qualità dell’attività giudiziaria
svolta e dalla durata dell’esperienza di almeno quattro anni negli ultimi
quindici”;

b) “le pregresse o attuali esperienze direttive nel medesimo settore di
specializzazione, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo
conto anche della loro durata quale requisito di validazione, le esperienze
di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9”.

Tali indicatori specifici non costituiscono condizione imprescindibile per
la nomina, e tuttavia dovrebbero in via preferenziale orientare il
Consiglio nella scelta del candidato più idoneo, non solo perché assicurano
la specializzazione professionale in materie assai delicate, ma anche
perché consentono di operare una valutazione prognostica basata su dati
concreti e riferita ad esperienze omologhe.

Nei due casi in esame tali indicatori specifici sono stati certamente
sottovalutati se non addirittura ignorati, sicché il Consiglio, a
maggioranza, ha scelto di disattendere regole che esso stesso si è dato.
Regole sulla cui costante osservanza richiamiamo tutti i magistrati ad un
comune impegno, a salvaguardia dell’autogoverno diffuso e, con esso,
dell’indipendenza della magistratura
Il Coordinamento nazionale di Area
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