[Area] Md, verso l'8 marzo: Diritto di aborto, diritto negato

thorgiov thorgiov a libero.it
Mar 7 Mar 2017 17:35:45 CET


A mio parere è proprio l'obiezione di coscienza, in sè per sè, che è 
sempre incostituzionale.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 07/03/2017 16:34, Isabella Mariani ha scritto:
> un documento ineccepibile. i dati riportati sono sotto gli occhi di tutti.
> rimane da chiedersi se l’obiezione di coscienza, come attuata , sia 
> costituzionalmente conforme.
> isabella mariani
> *From:* md a magistraturademocratica.it 
> <mailto:md a magistraturademocratica.it>
> *Sent:* Tuesday, March 07, 2017 10:12 AM
> *To:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Subject:* [Area] Md, verso l'8 marzo: Diritto di aborto, diritto negato
>
> *VERSO L’8 MARZO - DIRITTO D’ABORTO, DIRITTO NEGATO*
>
> /Magistratura democratica dedica alla Giornata internazionale della 
> donna una riflessione sullo stato d’attuazione della legge 194./
>
> In Italia i medici obiettori di coscienza sono in continua crescita, 
> arrivando a sfiorare il 70%, una delle percentuali più alte in Europa, 
> a fronte del 6% in Norvegia e Germania, del 10% in Francia ed 
> Inghilterra e del fatto che in Paesi quali la Finlandia e la Svezia 
> non è riconosciuta l’obiezione di coscienza. In alcune regioni il dato 
> è significativamente elevato: nel Molise sono obiettori il 93,3% dei 
> ginecologi, nella Provincia autonoma di Bolzano il 92,9%, in 
> Basilicata il 90,2%, in Sicilia l’87,6%, in Puglia l’86,1%, in 
> Campania l’81,8%, nel Lazio e in Abruzzo l’80,7%. Meno accentuata, ma 
> sempre molto alta, la percentuale di anestesisti obiettori che, in 
> media, è pari al 49,3%. Anche in questo caso i valori più elevati si 
> osservano al Sud, con un massimo di 79,2% in Sicilia, 77,2% in 
> Calabria, 76,7% in Molise e 71,6% nel Lazio.
> In sostanza, su 94 ospedali con un reparto di ostetricia e 
> ginecologia, solo 62 effettuano interruzioni volontarie di gravidanza. 
> Cioè solo il 65,5% del totale.
> La circostanza determina importanti conseguenze: nel 2012, 21.000 
> donne su 100.000 si sono rivolte a strutture di altre province; di 
> queste, il 40% è stata costretta a cambiare addirittura regione. 
> Inoltre, come emerge da studi scientifici sulla materia (cfr. in 
> particolare Marco Bo, Carla Maria Zotti & Lorena Charrier, 
> Conscientious objection and waiting time for voluntary abortion in 
> Italy, in The European Journal of Contraception & Reproductive Health 
> Care) dove gli obiettori sono più numerosi (e il carico di lavoro per 
> i non obiettori è pertanto più alto) diminuisce la proporzione di 
> donne che si sottopone all’IVG entro i primi 14 giorni da quando ne ha 
> fatto richiesta, mentre aumenta la proporzione di donne che deve 
> aspettare almeno 21 giorni dal momento in cui ha richiesto l’IVG.
> Nel 2015 il Consiglio d’Europa, basando la propria decisione 
> sull’analisi di dati aggiornati fino al 7 settembre 2015, ha 
> condannato l’Italia perché «Le donne che cercano accesso ai servizi di 
> aborto continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà 
> nell'ottenere l'accesso a tali servizi nella pratica, nonostante 
> quanto è previsto dalla legge».
> L’obiezione di coscienza impatta anche sull’uso del mifepristone 
> (ossia la cd. pillola abortiva), in quanto mentre in altri Paesi (ad 
> es. in Francia) il farmaco viene somministrato semplicemente dal 
> medico di medicina generale, in collegamento con un ospedale, in 
> Italia l’AIFA ne ha previsto l'uso esclusivamente all'interno degli 
> ospedali, con l'obbligo di far seguire la somministrazione a un 
> ricovero programmato di tre giorni.
> Oltre al diritto della donna all’interruzione volontaria di 
> gravidanza, la Laiga (Libera associazione italiana ginecologi per 
> l’applicazione della legge 194/78) ha denunciato la mancanza di 
> progressione in carriera dei pochi medici non obiettori, che di fatto 
> finiscono ad occuparsi solo di IVG.
> Alla luce di questi dati, riteniamo opportuno interrogarci 
> sull’effettività dei diritti riconosciuti con la legge n. 194/1978, 
> con l’adozione della quale il sistema giuridico italiano ha stabilito 
> una gerarchia di diritti tra la persona compiuta e la persona in 
> potenza, prevedendo che la tutela della donna incinta, ovvero della 
> sua volontà, della sua salute, della sua condizione psichica e del suo 
> stato sociale, siano prioritarie rispetto a quelle del feto, a meno 
> che non sia lei stessa (e lei sola) a decidere l’inverso (art. 4).
> La legge ha in questo modo affermato un diritto, che per essere tale 
> deve essere garantito nella sua attuazione effettiva e concreta: la 
> donna deve poter abortire nella propria città e in tempi rapidi, in 
> modo da evitare il più possibile i rischi per la propria salute.
> La legge ha al contempo previsto, all’art. 9, che «L’obiezione di 
> coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività 
> ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività 
> specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione 
> della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente 
> all’intervento».
> I diritti in contrapposizione e che devono essere bilanciati dunque 
> non sono quelli di cui alla Legge 194/1978 e l’obiezione di coscienza 
> in sé, in quanto la predetta legge ha già fatto la sintesi di tali 
> diritti, individuandone il punto di equilibrio nell’affermazione del 
> diritto della donna ad abortire nell’esonero del personale sanitario 
> che faccia obiezione dal compiere l’atto.
> Di fronte all’aumento dei medici obiettori, lo Stato non può 
> semplicemente prendere atto della legittima scelta e rinunciare di 
> fatto ad assicurare il diritto di aborto; al contempo non ci si può 
> limitare alla tutela del solo articolo 9 della summenzionata legge, 
> rimuovendo il fatto che anche all’art. 4 deve essere data concreta 
> attuazione.
> Proprio per questo motivo si ritiene che debba essere ricondotto alla 
> ratio della legge l’adozione di bandi di assunzione di personale 
> medico finalizzata all’applicazione effettiva della L. n. 194/1978, 
> senza che ciò possa ledere il diritto all’obiezione di coscienza. La 
> previsione è infatti rivolta alla tutela di un diritto, 
> legislativamente riconosciuto; chi ritiene legittimamente di obiettare 
> non presenterà la propria candidatura.
> E poiché nel caso specifico del bando adottato recentemente dalla 
> Regione Lazio l’Interruzione Volontaria della Gravidanza è indicata 
> come l’essenza della prestazione del ginecologo, è legittimo ritenere 
> che la mancata resa della prestazione costituisca giusta causa di 
> risoluzione del contratto.
> Ignorare questi dati normativi e di fatto, come è accaduto, significa 
> chiudere gli occhi di fronte alla realtà di un diritto negato.
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