[Area] Md, verso l'8 marzo: Diritto di aborto, diritto negato
thorgiov
thorgiov a libero.it
Mar 7 Mar 2017 17:35:45 CET
A mio parere è proprio l'obiezione di coscienza, in sè per sè, che è
sempre incostituzionale.
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 07/03/2017 16:34, Isabella Mariani ha scritto:
> un documento ineccepibile. i dati riportati sono sotto gli occhi di tutti.
> rimane da chiedersi se l’obiezione di coscienza, come attuata , sia
> costituzionalmente conforme.
> isabella mariani
> *From:* md a magistraturademocratica.it
> <mailto:md a magistraturademocratica.it>
> *Sent:* Tuesday, March 07, 2017 10:12 AM
> *To:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Subject:* [Area] Md, verso l'8 marzo: Diritto di aborto, diritto negato
>
> *VERSO L’8 MARZO - DIRITTO D’ABORTO, DIRITTO NEGATO*
>
> /Magistratura democratica dedica alla Giornata internazionale della
> donna una riflessione sullo stato d’attuazione della legge 194./
>
> In Italia i medici obiettori di coscienza sono in continua crescita,
> arrivando a sfiorare il 70%, una delle percentuali più alte in Europa,
> a fronte del 6% in Norvegia e Germania, del 10% in Francia ed
> Inghilterra e del fatto che in Paesi quali la Finlandia e la Svezia
> non è riconosciuta l’obiezione di coscienza. In alcune regioni il dato
> è significativamente elevato: nel Molise sono obiettori il 93,3% dei
> ginecologi, nella Provincia autonoma di Bolzano il 92,9%, in
> Basilicata il 90,2%, in Sicilia l’87,6%, in Puglia l’86,1%, in
> Campania l’81,8%, nel Lazio e in Abruzzo l’80,7%. Meno accentuata, ma
> sempre molto alta, la percentuale di anestesisti obiettori che, in
> media, è pari al 49,3%. Anche in questo caso i valori più elevati si
> osservano al Sud, con un massimo di 79,2% in Sicilia, 77,2% in
> Calabria, 76,7% in Molise e 71,6% nel Lazio.
> In sostanza, su 94 ospedali con un reparto di ostetricia e
> ginecologia, solo 62 effettuano interruzioni volontarie di gravidanza.
> Cioè solo il 65,5% del totale.
> La circostanza determina importanti conseguenze: nel 2012, 21.000
> donne su 100.000 si sono rivolte a strutture di altre province; di
> queste, il 40% è stata costretta a cambiare addirittura regione.
> Inoltre, come emerge da studi scientifici sulla materia (cfr. in
> particolare Marco Bo, Carla Maria Zotti & Lorena Charrier,
> Conscientious objection and waiting time for voluntary abortion in
> Italy, in The European Journal of Contraception & Reproductive Health
> Care) dove gli obiettori sono più numerosi (e il carico di lavoro per
> i non obiettori è pertanto più alto) diminuisce la proporzione di
> donne che si sottopone all’IVG entro i primi 14 giorni da quando ne ha
> fatto richiesta, mentre aumenta la proporzione di donne che deve
> aspettare almeno 21 giorni dal momento in cui ha richiesto l’IVG.
> Nel 2015 il Consiglio d’Europa, basando la propria decisione
> sull’analisi di dati aggiornati fino al 7 settembre 2015, ha
> condannato l’Italia perché «Le donne che cercano accesso ai servizi di
> aborto continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà
> nell'ottenere l'accesso a tali servizi nella pratica, nonostante
> quanto è previsto dalla legge».
> L’obiezione di coscienza impatta anche sull’uso del mifepristone
> (ossia la cd. pillola abortiva), in quanto mentre in altri Paesi (ad
> es. in Francia) il farmaco viene somministrato semplicemente dal
> medico di medicina generale, in collegamento con un ospedale, in
> Italia l’AIFA ne ha previsto l'uso esclusivamente all'interno degli
> ospedali, con l'obbligo di far seguire la somministrazione a un
> ricovero programmato di tre giorni.
> Oltre al diritto della donna all’interruzione volontaria di
> gravidanza, la Laiga (Libera associazione italiana ginecologi per
> l’applicazione della legge 194/78) ha denunciato la mancanza di
> progressione in carriera dei pochi medici non obiettori, che di fatto
> finiscono ad occuparsi solo di IVG.
> Alla luce di questi dati, riteniamo opportuno interrogarci
> sull’effettività dei diritti riconosciuti con la legge n. 194/1978,
> con l’adozione della quale il sistema giuridico italiano ha stabilito
> una gerarchia di diritti tra la persona compiuta e la persona in
> potenza, prevedendo che la tutela della donna incinta, ovvero della
> sua volontà, della sua salute, della sua condizione psichica e del suo
> stato sociale, siano prioritarie rispetto a quelle del feto, a meno
> che non sia lei stessa (e lei sola) a decidere l’inverso (art. 4).
> La legge ha in questo modo affermato un diritto, che per essere tale
> deve essere garantito nella sua attuazione effettiva e concreta: la
> donna deve poter abortire nella propria città e in tempi rapidi, in
> modo da evitare il più possibile i rischi per la propria salute.
> La legge ha al contempo previsto, all’art. 9, che «L’obiezione di
> coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività
> ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività
> specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione
> della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente
> all’intervento».
> I diritti in contrapposizione e che devono essere bilanciati dunque
> non sono quelli di cui alla Legge 194/1978 e l’obiezione di coscienza
> in sé, in quanto la predetta legge ha già fatto la sintesi di tali
> diritti, individuandone il punto di equilibrio nell’affermazione del
> diritto della donna ad abortire nell’esonero del personale sanitario
> che faccia obiezione dal compiere l’atto.
> Di fronte all’aumento dei medici obiettori, lo Stato non può
> semplicemente prendere atto della legittima scelta e rinunciare di
> fatto ad assicurare il diritto di aborto; al contempo non ci si può
> limitare alla tutela del solo articolo 9 della summenzionata legge,
> rimuovendo il fatto che anche all’art. 4 deve essere data concreta
> attuazione.
> Proprio per questo motivo si ritiene che debba essere ricondotto alla
> ratio della legge l’adozione di bandi di assunzione di personale
> medico finalizzata all’applicazione effettiva della L. n. 194/1978,
> senza che ciò possa ledere il diritto all’obiezione di coscienza. La
> previsione è infatti rivolta alla tutela di un diritto,
> legislativamente riconosciuto; chi ritiene legittimamente di obiettare
> non presenterà la propria candidatura.
> E poiché nel caso specifico del bando adottato recentemente dalla
> Regione Lazio l’Interruzione Volontaria della Gravidanza è indicata
> come l’essenza della prestazione del ginecologo, è legittimo ritenere
> che la mancata resa della prestazione costituisca giusta causa di
> risoluzione del contratto.
> Ignorare questi dati normativi e di fatto, come è accaduto, significa
> chiudere gli occhi di fronte alla realtà di un diritto negato.
> http://magistraturademocratica.it/mdem/articolo.php?id=2656&a=on
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