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Antonio De Nicolo antonio.denicolo a giustizia.it
Gio 16 Mar 2017 10:37:07 CET


Cari colleghi, intervengo sul tema perché ho la (cauta) speranza che ci
stiamo preoccupando inutilmente.

 

Il testo dell’art. 412 primo comma c.p.p. novellato dalla riforma in
gestazione sarà il seguente:

«Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico
ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel
termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto
motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

 

Il testo attuale dell’art. 412 primo comma c.p.p. (risalente alla stesura
originaria del codice 1988) è il seguente:

«Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto
motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero
non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale
svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste
entro trenta giorni dal decreto di avocazione».

 

Il predicato verbale dei due testi è il medesimo: “dispone”. 

La norma vigente configura già,dunque, un caso di avocazione obbligatoria,
che proprio perché tale si distingue da quella di cui al secondo comma del
medesimo articolo e da quelle di cui agli artt. 413 e 421 bis c.p.p., che
sono invece ipotesi di  “avocazione facoltativa”.

 

Nella realtà, nonostante l’obbligatorietà per legge, sappiamo bene come
vanno le cose: le Procure mandano alla Procura Generale gli elenchi dei
fascicoli in cui è decorso il termine di sei mesi ex art. 127 disp. att.
c.p.p.; la Procura Generale vista gli elenchi e, salvo casi
eccezionalissimi, non chiede mai in visione il fascicolo e non esercita mai
il potere-dovere di avocazione.

 

Che si tratti di un potere-dovere e non di un dovere, lo ha stabilito pure
la giurisprudenza di legittimità.

 

Infatti vedi:

Cass. Sez. 6, n. 19833
<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&p
ort=-1&_sid=%7b642B3133%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20
decisione%5d=19833%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2009%20AND%20%5bsezione%5d
=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&
cquery=73667&sele=&selid=&pos=&lang=it>  del 20/03/2009 Ud. (dep.
09/05/2009) Rv. 243839, che ha affermato: “Il decorso del termine per il
compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del
pubblico ministero dal potere di esercitare l'azione penale, salva l'ipotesi
che il procuratore generale abbia esercitato il suo potere di avocazione ai
sensi dell'art. 412, comma primo, cod. proc. pen.”; 

Cass. Sez. 3, n. 2691 del 07/07/1995 Cc. (dep. 27/09/1995) Rv. 203474, che
ha affermato: “Nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora
esercitato l'azione penale e il procuratore generale non abbia esercitato il
suo potere di avocazione il pubblico ministero procedente, anche dopo la
scadenza del termine per le indagini preliminari, può richiedere il
sequestro preventivo e il giudice per le indagini preliminari è competente a
provvedere sulla richiesta”;

Cass. Sez. 3, n. 12294
<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&p
ort=-1&_sid=%7b642B3133%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20
decisione%5d=12294%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d
=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&
cquery=50961&sele=&selid=&pos=&lang=it>  del 16/02/2001 Cc. (dep.
28/03/2001) Rv. 218755, che ha affermato “La scadenza del termine stabilito
per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività
processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano
le indagini stesse, ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza
che anche a termine scaduto, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia
ancora esercitato l'azione penale ed il procuratore generale quello di
avocazione, il P. M. può richiedere ed il giudice provvedere
all'applicazione delle misure cautelari ed, in particolare, del sequestro
preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria”.  

Ma se le cose stanno così, forse ci stiamo preoccupando inutilmente.
Invieremo gli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p. dopo nove mesi anziché
dopo sei mesi (non so se abbia senso inviarli una prima volta dopo sei mesi
ed una seconda volta dopo gli ulteriori tre: ma poiché le norme processuali
sono infarcite di assurdità, non escludo a priori che sia necessaria la
ripetizione; devo studiare il problema) e … attenderemo fiduciosi le
determinazioni del Procuratore Generale.

Non mi pare, infine, che il nuovo comma 3 bis dell’art. 407 c.p.p. dica
qualcosa di più dal punto di vista del dovere di avocazione.

Questo è il testo: «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a
esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine
di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e
comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di
cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata
dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso
la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non
più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine
di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di
cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove
non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine
stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva
comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello».

Ebbene, a parte la stranezza della proroga del termine concessa dal
Procuratore Generale anziché dal GIP – ed a parte la ridda di problemi che
ne conseguiranno per i casi ex art. 407 lett. b): sarà vietata la richiesta
al GIP o permarrà cumulativamente con quella al P.G.? si deve dare l’avviso
a qualcuno? il Procuratore Generale fissa un’udienza? tutte questioni che
bisognerà studiare –, il testo del nuovo comma 3 bis dell’art. 407 non dice
nulla per rendere più “stringente” il potere-dovere di avocazione.

Ed allora, forse non è cambiato molto. Da 26 anni il verbo “dispone” viene
tranquillamente interpretato come “può disporre” da tutte le Procure
Generali. Il legislatore mantiene questo verbo, cambiando solo il dies a
quo: non più dopo sei mesi, ma dopo nove mesi.

Ci stiamo, allora, preoccupando inutilmente?

Ditemi di sì e fatemi capire che non si tratta solo di miei vaneggiamenti
infondati.

Cari saluti

Antonio De Nicolo – Procuratore della Repubblica di Udine

 

 

  _____  

Da: mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com
[mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com] Per conto di
Giordano Bruno
Inviato: giovedì 16 marzo 2017 09:52
A: area a areaperta.it; areadistrettomilano a googlegroups.com;
nuovarea a nuovarea.it; movgiust a yahoogroups.com;
mailinglist-anm a associazionemagistrati.com
Oggetto: [mailinglist-anm] Procure: leoni ma non...

 

Sulla rivista on line del Movimento per la Giustizia-art. 3
http://www.giustiziainsieme.it segnalo l'articolo di Marco Imperato PROCURE:
LEONI MA NON SOTTO IL TRONO.

 

L'Autore commenta la norma del c.d. DDL Penale che vuole imporre al Pubblico
Ministero di esercitare l'azione penale entro 3 mesi dalla fine delle
indagini, a pena di avocazione automatica delle stesse da parte della
Procura Generale presso la Corte d'Appello. 

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