[Area] R: Fwd: messaggio Area

Gioacchino Romeo gioarom a alice.it
Lun 12 Giu 2017 09:00:09 CEST




Le cose non stanno proprio in questi termini. Difatti, dopo la sentenza delle Sezioni unite citata da Roberto Anielli, la legge 15 luglio 2009 n. 94, all’art. 2 dispose, tra l’altro, che il tribunale (di sorveglianza), entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo do cui all'art. 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme prevista dagli articoli 666 e 678 deòl codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore
possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge.

Ciò nonostante, è vero che la Corte ha continuato a intendere la nozione di
violazione di legge come comprensiva anche della mancanza (fisica) della
motivazione o anche della motivazione incoerente, incompleta, inidonea a dar
conto delle coordinate logiche che sorreggono il provvedimento. Un excerptum da una delle ultime decisioni
in tal senso di qualche mese fa (sentenza n. 13577 del 2017): “la
limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere
nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che
alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla
mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi
nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal
giudice di merito per ritenere giustificato il provvedimento adottato, ovvero
quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e
carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che
hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003,
Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246;
e, con riferimento specifico al ricorso per cassazione avverso il provvedimento
del tribunale di sorveglianza in tema di regime carcerario differenziato, tra
le altre, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628; Sez. 1,
n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303; Sez. 1, n. 19093 del
09/05/2006, Strisciuglio, Rv. 234179; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila,
Rv. 260805).”

Gioacchino Romeo

----Messaggio originale----

Da: gianluigi.fontana a giustizia.it

Data: 12-giu-2017 7.27

A: "area a areaperta.it"<area a areaperta.it>, "areadistrettomilano a googlegroups.com"<areadistrettomilano a googlegroups.com>

Ogg: [Area] Fwd: messaggio Area






Inoltro per conto di Roberto Aniello.
Gian Luigi Fontana



Inviato da iPad


(Inizio messaggio inoltrato)





Da: Roberto Aniello <roberto-aniello a alice.it>

Data: 12 giugno 2017 07:23:58 CEST

A: <gianluigi.fontana a giustizia.it>

Oggetto: messaggio Area







Scusa Gianluigi, puoi mandare questo messaggio alla lista area in risposta a quello di Anna Venturieri con l’articolo di Esposito? io non riesco dall’indirizzo di posta col quale sono iscritto alla lista.
Un caro saluto.
Roberto


L’errore grave lo ha commesso Esposito scrivendo che il ricorso contro le decisioni del Tribunale di sorveglianza è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 71 ter ord. pen. 
Le Sezioni Unite hanno affermato il contrario nel 2006 e in seguito non vi sono state pronunce diverse.





Sez. U, Sentenza n. 31461 del 27/06/2006 Cc.  (dep. 22/09/2006 )
 Rv. 234147



Presidente: Marvulli N.  Estensore: Carmenini SL.  Relatore: Carmenini SL.  Imputato: Passamani. P.M. Rosin R. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib.sorv.mil. Roma, 27 Aprile 2005)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei tribunali di  sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto alla limitazione della sola violazione di legge prevista
 dall'art. 71 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, atteso che tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento
 e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, <<continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge>>, capo nel quale è
 appunto compreso l'art. 71 ter.










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