[Area] R: Re: R: Re: R: Fwd: messaggio Area

Gioacchino Romeo gioarom a alice.it
Lun 12 Giu 2017 22:59:14 CEST


D'accordo su tutto, con la precisazione - per quanto riguarda il punto 2 - che nel concetto di "violazione di legge" la Corte di cassazione fa rientrare anche la motivazione incoerente o incompleta, oltre che, ovviamente, fisicamente assente.Gioacchino Romeo




----Messaggio originale----

Da: francescomaisto2 a gmail.com

Data: 12-giu-2017 22.11

A: "Del Villano Francesca"<francesca.delvillano a giustizia.it>, "Fontana Gian Luigi"<gianluigi.fontana a giustizia.it>, "Gioacchino Romeo"<gioarom a alice.it>, "Renoldi Carlo"<carlo.renoldi a giustizia.it>, "area a areaperta.it"<area a areaperta.it>

Ogg: Re: [Area] R: Re: R: Fwd: messaggio Area



Esaustivo intervento di Renoldi che posso confermare in toto anche in base alla mia pluridecennale funzione in sorveglianza e, specificamente nella presidenza del tribunale di sorveglianza di Bologna.Cordiali salutiFrancesco Maisto
Il giorno lun 12 giu 2017 alle 20:47 Renoldi Carlo <carlo.renoldi a giustizia.it> ha scritto:








La questione “processuale” evocata, nel suo intervento pubblico, dal presidente Esposito è, effettivamente, un po’ complessa.



Tento una sintesi, forse un po’ pedante; ma spero di offrire un contributo di comprensione soprattutto per quegli ospiti della
mailing list che “tecnici” non sono e che, nondimeno, si appassionano a queste vicende.





Il quadro normativo.


Prima dell’entrata in vigore, nell’ottobre 1989, del “nuovo” codice di procedura penale, al procedimento di sorveglianza si applicava, pacificamente, l’art. 71-ter
dell’ordinamento penitenziario, introdotto dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, il quale stabiliva – come già l’originario art. 71 della Legge penitenziaria – che nei confronti dei provvedimenti della cd. sezione di sorveglianza si potesse ricorrere per
 cassazione solo per violazione di legge e non per vizi riguardanti la motivazione del provvedimento.


Con l’entrata in vigore del codice Vassalli, per il procedimento davanti ai tribunali di sorveglianza (che con la Legge Gozzini del 1986 avevano sostituito le sezioni di sorveglianza) furono introdotte nuove regole
 processuali; e con riferimento al SOLO procedimento applicabile davanti a quell’organo collegiale, l’art. 71-ter fu ritenuto ABROGATO dall’art. 236, comma 2 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale. Al procedimento davanti al
 tribunale di sorveglianza, dunque, si ritennero applicabili le sole disposizioni di cui agli artt. 677 e seguenti del codice di procedura penale.

E’, questo, un approdo interpretativo ormai consolidato, sia in seno alla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, come ricordato da Roberto Aniello; sia in seno alla più autorevole dottrina (cioè
 gli studiosi della materia). Secondo questa tesi, ripeto, del tutto dominante, l’art. 71-ter è rimasto in vigore soltanto con riferimento al ricorso per cassazione proposto nei confronti dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza, ovvero dell’organo
 monocratico, ma non del tribunale di sorveglianza.
Benché per i procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, come quello relativo a Riina di cui si discute, l’art. 71-ter sia stato, da tempo, ritenuto inapplicabile, si è a lungo ritenuto
 che i provvedimenti del tribunale di sorveglianza fossero, comunque, ricorribili soltanto per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione.

Ciò almeno fino al 2006, quando le sezioni unite della cassazione, richiamate sempre da Aniello, muovendo da una modifica della norma sul ricorso per cassazione (l’art. 606, comma 1, lett. e] c.p.p.), hanno affermato
 che i provvedimenti del tribunale di sorveglianza dovevano ritenersi ricorribili per cassazione anche per vizio di motivazione. Conclusione che, ormai, deve ritenersi accolta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.


Vero è, come ricordato da Gioacchino Romeo, che nel 2009, una delle tante novità normative che hanno riguardato il procedimento di sorveglianza (l’art. 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94) ha previsto la ricorribilità
 per cassazione soltanto per violazione di legge. Ma, appunto, come correttamente suggerito da Francesca Del Villano, ciò riguarda le decisioni del tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso il provvedimento di applicazione o di proroga del regime
 speciale dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario (cui, non a caso, si riferiscono anche le sentenze richiamate da Romeo); mentre resta fermo che rispetto alle altre decisioni del tribunale di sorveglianza il ricorso per cassazione può essere
 presentato anche per vizio di motivazione.





La vicenda Riina.
Volendo calare questo quadro di principio nella concreta vicenda che ha riguardato Salvatore Riina, può ragionevolmente concludersi che:
1) La corte di cassazione ben poteva essere investita, con riferimento alla nota ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna, della cognizione su un vizio di motivazione di quel provvedimento, trattandosi
 di una decisione in materia di rinvio dell’esecuzione della pena;
2) qualora, invece, la corte di cassazione avesse dovuto occuparsi, nei confronti dello stesso detenuto, di una questione relativa all’applicazione o alla proroga del regime speciale dell’art. 41 bis dell’ordinamento
 penitenziario, il relativo ricorso sarebbe stato ammissibile unicamente per violazione di legge;


3) l’art. 71-ter dell’ordinamento penitenziario, richiamato dal presidente Esposito, continua ad applicarsi a tutt’altro genere di procedimenti, ovvero, come già osservato, ai ricorsi presentati avverso
 i provvedimenti del solo magistrato di sorveglianza.



Una notazione conclusiva.
A mio avviso, quando si ragiona, soprattutto al di fuori di un’aula di giustizia, su questioni giuridiche, complesse e non, è sempre difficile qualificare una interpretazione come “errata”, “manifestamente infondata”
 e simili. 
Il diritto è sempre opinabile; e tutte le interpretazioni, anche quelle del tutto minoritarie, purché argomentate, hanno, nella discussione pubblica, una loro dignità.
Quanto alle opinioni espresse dal presidente Esposito in merito all’applicabilità dell’art. 71-ter ord. pen. nel caso qui di interesse, a mio avviso può conclusivamente
 osservarsi che esse, condivisibili o meno nel merito, sono in netto contrasto con la giurisprudenza prevalente e con la
dottrina pressoché unanime.



Cordiali saluti a tutti.
Carlo Renoldi - ex magistrato di sorveglianza








Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Gioacchino Romeo <gioarom a alice.it>

Inviato: lunedì 12 giugno 2017 18:25

A: Del Villano Francesca; Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it

Oggetto: [Area] R: Re: R: Fwd: messaggio Area
 

Vero. Ma era un argomento ad abundantiam in un caso nel quale si è discusso dei limiti oggettivi alla proponibilità del ricorso per cassazione a partire da un preteso errore di ordine processuale commesso dalla Corte di cassazione
 e segnalato nell'intervista al Fatto quotidiano che ha dato luogo a questa discussione.
Nel caso Riina il problema della limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" era comunque mal posto, in quanto: 1)- nel ricorso era stata dedotta la violazione di legge (art. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.); 2)- per
 giurisprudenza costante il vizio di motivazione è deducibile (da ult. 52979/2016) con riferimento alla compatibilità dello stato detentivo con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità.
G.R.


----Messaggio originale----

Da: francesca.delvillano a giustizia.it

Data: 12-giu-2017 17.23

A: "Fontana Gian Luigi"<gianluigi.fontana a giustizia.it>, "area a areaperta.it"<area a areaperta.it>, "areadistrettomilano a googlegroups.com"<areadistrettomilano a googlegroups.com>, "Gioacchino Romeo"<gioarom a alice.it>

Ogg: Re: [Area] R: Fwd: messaggio Area




​Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che la normativa richiamata e la sentenza n. 13577/17 si riferiscano in modo specifico al reclamo al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto decreto del Ministro della Giustizia emesso ai sensi dell'art. 41 bis O.P. 







Francesca Del Villano Aceto



Magistrato di Sorveglianza Pescara








Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Gioacchino Romeo <gioarom a alice.it>

Inviato: lunedì 12 giugno 2017 09:00

A: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it; areadistrettomilano a googlegroups.com

Oggetto: [Area] R: Fwd: messaggio Area
 




Le cose non stanno proprio in questi termini. Difatti, dopo la sentenza delle Sezioni unite citata da Roberto Anielli, la legge 15 luglio 2009 n. 94, all’art.
 2 dispose, tra l’altro, che il tribunale (di sorveglianza), entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo do cui all'art. 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme prevista dagli articoli
 666 e 678 deòl codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza
 le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore
 nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione,
 ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Ciò nonostante, è vero che la Corte ha continuato a intendere la nozione di violazione di legge come comprensiva anche della mancanza (fisica) della motivazione o
 anche della motivazione incoerente, incompleta, inidonea a dar conto delle coordinate logiche che sorreggono il provvedimento. Un
excerptum da una delle ultime decisioni in tal senso di qualche mese fa (sentenza n. 13577 del 2017): “la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che
 il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti
 del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificato il provvedimento adottato,
 ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv.
 224611; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; e, con riferimento specifico al ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza in tema di regime carcerario differenziato, tra le altre, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003,
 dep. 2004, Ganci, Rv. 226628; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303; Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisciuglio, Rv. 234179; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).”
Gioacchino Romeo
----Messaggio originale----

Da: gianluigi.fontana a giustizia.it

Data: 12-giu-2017 7.27

A: "area a areaperta.it"<area a areaperta.it>, "areadistrettomilano a googlegroups.com"<areadistrettomilano a googlegroups.com>

Ogg: [Area] Fwd: messaggio Area



Inoltro per conto di Roberto Aniello.
Gian Luigi Fontana



Inviato da iPad


(Inizio messaggio inoltrato)





Da: Roberto Aniello <roberto-aniello a alice.it>

Data: 12 giugno 2017 07:23:58 CEST

A: <gianluigi.fontana a giustizia.it>

Oggetto: messaggio Area







Scusa Gianluigi, puoi mandare questo messaggio alla lista area in risposta a quello di Anna Venturieri con l’articolo di Esposito? io non riesco dall’indirizzo di posta col quale sono iscritto alla lista.
Un caro saluto.
Roberto



L’errore grave lo ha commesso Esposito scrivendo che il ricorso contro le decisioni del Tribunale di sorveglianza è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 71 ter ord. pen. 
Le Sezioni Unite hanno affermato il contrario nel 2006 e in seguito non vi sono state pronunce diverse.





Sez. U, Sentenza n. 31461 del 27/06/2006 Cc.  (dep. 22/09/2006 )
 Rv. 234147



Presidente: Marvulli N.  Estensore: Carmenini SL.  Relatore: Carmenini SL.  Imputato: Passamani. P.M. Rosin R. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib.sorv.mil. Roma, 27 Aprile 2005)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei tribunali di  sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto alla limitazione della sola violazione di legge prevista
 dall'art. 71 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, atteso che tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento
 e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, <<continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge>>, capo nel quale è
 appunto compreso l'art. 71 ter.




















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