[Area] R: Re: R: Fwd: messaggio Area

Magi Raffaello raffaello.magi a giustizia.it
Lun 19 Giu 2017 12:40:29 CEST


Nel legarmi al testo di Carlo Renoldi, solo sull'aspetto della pluralità dei modelli procedimentali della giurisdizione di sorveglianza, evidenzio che dopo la riforma del 2013 sono soltanto due le certe previsioni normative di ricorribilità per sola violazione di legge (le decisioni del TdS di Roma in punto di 41 bis e le decisioni di secondo grado del TdS emesse ai sensi del 35 bis). Solo per darvi una idea della attuale pluralità dei modelli incollo una breve scheda di sintesi. saluti RM

L'oggetto e la tipologìa di domanda condiziona il modello legale di procedimento di sorveglianza.

A) un gruppo di temi sono attribuiti alla competenza funzionale del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA e vanno trattati con il modello semplificato di cui all'art. 667 co.4 cpp (come prevede l'art. 678 cpp) : rateizzazione e conversione di pene pecuniarie; remissione del debito; esecuzione della semidetenzione e libertà controllata. In questi casi non c'è immediata ricorribilità del provvedimento, emesso de plano, ma c'è la facoltà di opposizione al medesimo giudice e trattazione in contraddittorio (con qualificazione in opposizione dell'eventuale ricorso proposto avverso la prima decisione). La decisione sulla opposizione è ricorribile per cassazione, anche per vizio di motivazione.

B) altri temi sono attribuiti alla competenza funzionale del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA e vanno trattati con il modello ordinario di cui all'art. 666 cpp : a) decisioni in tema di misure di sicurezza personali disposte in sentenza, prima della loro esecuzione, o successivamente, con valutazione in tema di attualità della pericolosità (art. 679 cpp e 69 co.4 o.p.) e con eventuale dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. In questo caso va evidenziato che può essere richiesta la trattazione in udienza pubblica e che la decisione del MdS è impugnabile con appello (art. 680 cpp) davanti al Tribunale di Sorveglianza, con successiva ricorribilità per cassazione, anche per vizio di motivazione; b) ricoveri disposti ai sensi dell'art. 148 cp, nei limiti in cui si ritenga la norma ancora vigente.

C) competenza funzionale del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA con adozione del modello semplificato di cui all'art. 667 co.4 cpp (come previsto dal 678 cpp) per : a) riabilitazione e sua revoca  ; b) esito affidamento in prova . In questi casi non c'è immediata ricorribilità del provvedimento, emesso de plano, ma c'è la facoltà di opposizione al medesimo giudice e trattazione in contraddittorio (con qualificazione in opposizione dell'eventuale ricorso proposto avverso la prima decisione). La decisione sulla opposizione è ricorribile per cassazione, anche per vizio di motivazione.

D) competenza funzionale del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA con adozione del modello ordinario di cui all'art. 666 cpp per : a) la trattazione dell'appello in tema di misure di sicurezza personali (con facoltà di chiedere la pubblica udienza) ; b) la concessione o revoca della liberazione condizionale (art. 176 cp) ; c) il rinvio della esecuzione nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 cp con possibile intervento anticipatorio, in caso di urgenza, da parte del MdS . In tutti questi casi c'è ricorribilità per cassazione senza limitazione di motivi.

E)  ulteriori attribuzioni del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA in prima istanza: a) trasferimento in ospedali civili o luoghi esterni di cura, già dopo la pronunzia della sentenza di primo grado ai sensi art. 11 o.p. (non c'è modello procedimentale / si ritiene provvedimento non impugnabile, con carattere di urgenza) ; b) reclamo in tema di controllo della corrispondenza, 18 ter, secondo il modello del 666 cpp, con ricorribilità della relativa decisione; c) permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 o.p. o ai sensi del 21 ter o.p. (non c'è modello legale in tema di concessione o diniego, c'è facoltà di reclamo al Tribunale di Sorveglianza e successiva ricorribilità); d) permesso premio ai sensi del 30 ter o.p. con facoltà di reclamo al Tribunale di Sorveglianza e successiva ricorribilità (il modello del reclamo è quello partecipato ai sensi dell'art. 666 - v. Sez. I n. 5186/2015); -- e) reclamo generico ai sensi dell'art. 35 o.p., espressione del potere di vigilanza di cui al 69 co.1 o.p. . Va ritenuto che tale strumento sia ancora esistente e rappresenti l'espressione di un potere di sollecitazione da parte del detenuto alla verifica della legalità della detenzione. Lì dove l'oggetto sia - ictu oculi - estraneo alla tematica della tutela di diritti soggettivi, il procedimento è deformalizzato e la decisione non è impugnabile. Lì dove l'oggetto verta su diritti soggettivi, anche in via di ipotesi (senza esame del merito), il MdS è tenuto ad adottare la procedura giurisdizionale di cui all'art. 35 ter ; f) reclamo giurisdizionale di cui agli arrt. 69 co.6, 35 bis e 35 ter o.p., con adozione del modello procedimentale specifico di cui all'art. 35 bis (inammissibilità de plano solo nelle ipotesi del 666 co.2, trattazione camerale negli altri casi con reclamabilità al Tribunale di Sorveglianza e successiva ricorribilità per sola violazione di legge)  per ottenere tutela inibitoria in rapporto a violazioni delle norme da cui derivi attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti, o per ottenere - nei limiti previsti - l'annullamento della sanzione disciplinare, o ancora per ottenere la particolare forma di risarcimento per aver subìto condizioni detentive inumane o degradanti; g) giudizio di ottemperanza in caso di mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo - art. 35 bis co.5 - con trattazione secondo il modello dell'art. 666 e sola ricorribilità della decisione per violazione di legge; h) decisione in tema di liberazione anticipata con procedimento camerale semplificato (senza la presenza delle parti), reclamabile al Tribunale di Sorveglianza (composto senza il MdS che ha deciso in prima istanza) e ricorribile per cassazione senza limitazione di motivi.

F) ulteriori attribuzioni del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA in prima istanza : a) reclamo avverso il provvedimento ministeriale di applicazione o proroga del regime di sorveglianza particolare (art. 14 ter o.p.), da ritenersi regolamentato con modello partecipato ex 666 cpp in forza della generale previsione di cui al 678 cpp e della decisione corte cost. n. 53 del 1993. La decisione è ricorribile, senza limitazione di motivi. Tale modello va applicato anche in rapporto al regime differenziato 41 bis con competenza territoriale, solo in rapporto ai contenuti delle singole prescrizioni ; b) reclamo avverso provvedimento di applicazione o proroga del 41 bis (competenza ROMA) con trattazione secondo il modello partecipato 666 e ricorribilità per sola violazione di legge; c) affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e relativa revoca ,con eventuali provvedimenti anticipatori del MdS. Il procedimento è da ritenersi modellato ai sensi dell'art. 666 cpp, con ricorribilità della decisione, senza limitazione di motivi.



G) CASI PARTICOLARI :

In tema di colloqui ordinari, dopo la decisione di primo grado la competenza in tema di autorizzazioni è del Direttore dell'Istituto (art. 18 o.p.). Il colloquio va ritenuto espressione di un diritto. E' stato pertanto ritenuto che il detenuto è titolare del potere di proporre reclamo al MAGISTRATO di SORVEGLIANZA che, prima del d.l. n.146/2013, si riteneva regolato dal modello del 14 ter, mentre ora va ritenuto regolamentato dall'art. 35 bis, trattandosi di reclamo giurisdizionale vertente su diritti (v. Sez. I n. 39314/2010, Sez. I n. 46201/2016, Sez. I n. 7654/2015).

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Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Renoldi Carlo <carlo.renoldi a giustizia.it>
Inviato: lunedì 12 giugno 2017 20:46
A: Del Villano Francesca; Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it; Gioacchino Romeo
Oggetto: Re: [Area] R: Re: R: Fwd: messaggio Area

La questione “processuale” evocata, nel suo intervento pubblico, dal presidente Esposito è, effettivamente, un po’ complessa.

Tento una sintesi, forse un po’ pedante; ma spero di offrire un contributo di comprensione soprattutto per quegli ospiti della mailing list che “tecnici” non sono e che, nondimeno, si appassionano a queste vicende.

Il quadro normativo.
Prima dell’entrata in vigore, nell’ottobre 1989, del “nuovo” codice di procedura penale, al procedimento di sorveglianza si applicava, pacificamente, l’art. 71-ter dell’ordinamento penitenziario, introdotto dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, il quale stabiliva – come già l’originario art. 71 della Legge penitenziaria – che nei confronti dei provvedimenti della cd. sezione di sorveglianza si potesse ricorrere per cassazione solo per violazione di legge e non per vizi riguardanti la motivazione del provvedimento.
Con l’entrata in vigore del codice Vassalli, per il procedimento davanti ai tribunali di sorveglianza (che con la Legge Gozzini del 1986 avevano sostituito le sezioni di sorveglianza) furono introdotte nuove regole processuali; e con riferimento al SOLO procedimento applicabile davanti a quell’organo collegiale, l’art. 71-ter fu ritenuto ABROGATO dall’art. 236, comma 2 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale. Al procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, dunque, si ritennero applicabili le sole disposizioni di cui agli artt. 677 e seguenti del codice di procedura penale.
E’, questo, un approdo interpretativo ormai consolidato, sia in seno alla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, come ricordato da Roberto Aniello; sia in seno alla più autorevole dottrina (cioè gli studiosi della materia). Secondo questa tesi, ripeto, del tutto dominante, l’art. 71-ter è rimasto in vigore soltanto con riferimento al ricorso per cassazione proposto nei confronti dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza, ovvero dell’organo monocratico, ma non del tribunale di sorveglianza.
Benché per i procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, come quello relativo a Riina di cui si discute, l’art. 71-ter sia stato, da tempo, ritenuto inapplicabile, si è a lungo ritenuto che i provvedimenti del tribunale di sorveglianza fossero, comunque, ricorribili soltanto per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione.
Ciò almeno fino al 2006, quando le sezioni unite della cassazione, richiamate sempre da Aniello, muovendo da una modifica della norma sul ricorso per cassazione (l’art. 606, comma 1, lett. e] c.p.p.), hanno affermato che i provvedimenti del tribunale di sorveglianza dovevano ritenersi ricorribili per cassazione anche per vizio di motivazione. Conclusione che, ormai, deve ritenersi accolta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.
Vero è, come ricordato da Gioacchino Romeo, che nel 2009, una delle tante novità normative che hanno riguardato il procedimento di sorveglianza (l’art. 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94) ha previsto la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge. Ma, appunto, come correttamente suggerito da Francesca Del Villano, ciò riguarda le decisioni del tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso il provvedimento di applicazione o di proroga del regime speciale dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario (cui, non a caso, si riferiscono anche le sentenze richiamate da Romeo); mentre resta fermo che rispetto alle altre decisioni del tribunale di sorveglianza il ricorso per cassazione può essere presentato anche per vizio di motivazione.

La vicenda Riina.
Volendo calare questo quadro di principio nella concreta vicenda che ha riguardato Salvatore Riina, può ragionevolmente concludersi che:
1) La corte di cassazione ben poteva essere investita, con riferimento alla nota ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna, della cognizione su un vizio di motivazione di quel provvedimento, trattandosi di una decisione in materia di rinvio dell’esecuzione della pena;
2) qualora, invece, la corte di cassazione avesse dovuto occuparsi, nei confronti dello stesso detenuto, di una questione relativa all’applicazione o alla proroga del regime speciale dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, il relativo ricorso sarebbe stato ammissibile unicamente per violazione di legge;
3) l’art. 71-ter dell’ordinamento penitenziario, richiamato dal presidente Esposito, continua ad applicarsi a tutt’altro genere di procedimenti, ovvero, come già osservato, ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti del solo magistrato di sorveglianza.

Una notazione conclusiva.
A mio avviso, quando si ragiona, soprattutto al di fuori di un’aula di giustizia, su questioni giuridiche, complesse e non, è sempre difficile qualificare una interpretazione come “errata”, “manifestamente infondata” e simili.
Il diritto è sempre opinabile; e tutte le interpretazioni, anche quelle del tutto minoritarie, purché argomentate, hanno, nella discussione pubblica, una loro dignità.
Quanto alle opinioni espresse dal presidente Esposito in merito all’applicabilità dell’art. 71-ter ord. pen. nel caso qui di interesse, a mio avviso può conclusivamente osservarsi che esse, condivisibili o meno nel merito, sono in netto contrasto con la giurisprudenza prevalente e con la dottrina pressoché unanime.

Cordiali saluti a tutti.
Carlo Renoldi - ex magistrato di sorveglianza


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Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Gioacchino Romeo <gioarom a alice.it>
Inviato: lunedì 12 giugno 2017 18:25
A: Del Villano Francesca; Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R: Re: R: Fwd: messaggio Area

Vero. Ma era un argomento ad abundantiam in un caso nel quale si è discusso dei limiti oggettivi alla proponibilità del ricorso per cassazione a partire da un preteso errore di ordine processuale commesso dalla Corte di cassazione e segnalato nell'intervista al Fatto quotidiano che ha dato luogo a questa discussione.
Nel caso Riina il problema della limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" era comunque mal posto, in quanto: 1)- nel ricorso era stata dedotta la violazione di legge (art. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.); 2)- per giurisprudenza costante il vizio di motivazione è deducibile (da ult. 52979/2016) con riferimento alla compatibilità dello stato detentivo con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità.
G.R.

----Messaggio originale----
Da: francesca.delvillano a giustizia.it
Data: 12-giu-2017 17.23
A: "Fontana Gian Luigi"<gianluigi.fontana a giustizia.it>, "area a areaperta.it"<area a areaperta.it>, "areadistrettomilano a googlegroups.com"<areadistrettomilano a googlegroups.com>, "Gioacchino Romeo"<gioarom a alice.it>
Ogg: Re: [Area] R: Fwd: messaggio Area


​Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che la normativa richiamata e la sentenza n. 13577/17 si riferiscano in modo specifico al reclamo al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto decreto del Ministro della Giustizia emesso ai sensi dell'art. 41 bis O.P.


Francesca Del Villano Aceto

Magistrato di Sorveglianza Pescara


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Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Gioacchino Romeo <gioarom a alice.it>
Inviato: lunedì 12 giugno 2017 09:00
A: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it; areadistrettomilano a googlegroups.com
Oggetto: [Area] R: Fwd: messaggio Area


Le cose non stanno proprio in questi termini. Difatti, dopo la sentenza delle Sezioni unite citata da Roberto Anielli, la legge 15 luglio 2009 n. 94, all’art. 2 dispose, tra l’altro, che il tribunale (di sorveglianza), entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo do cui all'art. 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme prevista dagli articoli 666 e 678 deòl codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Ciò nonostante, è vero che la Corte ha continuato a intendere la nozione di violazione di legge come comprensiva anche della mancanza (fisica) della motivazione o anche della motivazione incoerente, incompleta, inidonea a dar conto delle coordinate logiche che sorreggono il provvedimento. Un excerptum da una delle ultime decisioni in tal senso di qualche mese fa (sentenza n. 13577 del 2017): “la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificato il provvedimento adottato, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; e, con riferimento specifico al ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza in tema di regime carcerario differenziato, tra le altre, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303; Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisciuglio, Rv. 234179; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).”
Gioacchino Romeo
----Messaggio originale----
Da: gianluigi.fontana a giustizia.it
Data: 12-giu-2017 7.27
A: "area a areaperta.it"<area a areaperta.it>, "areadistrettomilano a googlegroups.com"<areadistrettomilano a googlegroups.com>
Ogg: [Area] Fwd: messaggio Area

Inoltro per conto di Roberto Aniello.
Gian Luigi Fontana

Inviato da iPad

(Inizio messaggio inoltrato)

Da: Roberto Aniello <roberto-aniello a alice.it<mailto:roberto-aniello a alice.it>>
Data: 12 giugno 2017 07:23:58 CEST
A: <gianluigi.fontana a giustizia.it<mailto:gianluigi.fontana a giustizia.it>>
Oggetto: messaggio Area

Scusa Gianluigi, puoi mandare questo messaggio alla lista area in risposta a quello di Anna Venturieri con l’articolo di Esposito? io non riesco dall’indirizzo di posta col quale sono iscritto alla lista.
Un caro saluto.
Roberto

L’errore grave lo ha commesso Esposito scrivendo che il ricorso contro le decisioni del Tribunale di sorveglianza è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 71 ter ord. pen.
Le Sezioni Unite hanno affermato il contrario nel 2006 e in seguito non vi sono state pronunce diverse.
Sez. U, Sentenza n. 31461<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B7B3C5B60%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=31461%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2006%20AND%20%5Bsezione%5D=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=108596&sele=&selid=&pos=&lang=it> del 27/06/2006 Cc.  (dep. 22/09/2006 ) Rv. 234147
Presidente: Marvulli N.  Estensore: Carmenini SL.  Relatore: Carmenini SL.  Imputato: Passamani. P.M. Rosin R. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib.sorv.mil. Roma, 27 Aprile 2005)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei tribunali di  sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto alla limitazione della sola violazione di legge prevista dall'art. 71 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, atteso che tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, <<continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge>>, capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter.




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