[Area] riforma magistratura onoraria.

massimiliano sicilia sternahirundo3 a yahoo.it
Ven 4 Ago 2017 11:52:45 CEST


       Cari tutti,
scusate se posto un nuovo messaggio, ma dovevo da tempo (mi scuso per il ritardo) un riscontro sulla corrispondenza in oggetto.

Rispetto al tema del concorso riservato, è il caso di rilevare che le associazioni della magistratura onoraria non si sono mai opposte a tale soluzione, ma – anzi – hanno richiesto in più occasioni un concorso riservato (per titoli comparativi ed esami), qualora questa fosse la reale condizione per la prosecuzione degli incarichi.
Trascrivo di seguito la porzione del parere del Consiglio di Stato che il ministro in Parlamento, rispondendo all'On. Maestri, aveva definito come "la via stretta per una forma di stabilizzazione dei magistrati onorari in servizio":
[…] c) Può concepirsi un’ulteriore ipotesi astrattamente sussumibile nel termine “stabilizzazione”. Si potrebbe in particolare ipotizzare, per una parte dei giudici onorari in servizio, la mera “conservazione dell’incarico in corso” sino al conseguimento della età pensionabile. La fattispecie, invero, è stata già impiegata in passato dalla legge 18 maggio 1974, n. 217 con riguardo ai vice pretori onorari incaricati (“Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario”).L’ipotesi offre una qualche possibilità operativa nei seguenti termini, anche se è rimessa in ogni caso al Legislatore.Un rapporto è “onorario” quando il conferimento dell’ufficio avviene senza previo contratto di lavoro. La “continuazione” del rapporto di servizio onorario oltre il termine originario di durata resta (in astratto) “non professionale” ‒ nel senso di non comportare l’instaurazione di un rapporto di impiego ‒ se la norma ha cura di precisarne la permanente precarietà, ovvero la libera revocabilità in ogni tempo. Diversamente, l’incarico darebbe sostanzialmente luogo all’incardinamento in un ufficio.La fattispecie normativa dovrebbe tuttavia essere attentamente calibrata, in quanto rischia di apparire elusiva dei tratti tipici (e costituzionalmente imposti) della funzione giurisdizionale onoraria, contraddistinta dal tempo determinato e dalla attribuzione un compito specifico. La Corte costituzionale ‒ nel contesto (sia pure diverso da quello in esame) di una norma regionale che non prevedeva il concorso pubblico ai fini della successione di un ente pubblico nei rapporti di lavoro del personale già dipendente di un altro ente privato ‒ ha ritenuto integrata la violazione dell’articolo 97 Cost., specificando che non poteva “indurre a diversa conclusione l’espressa esclusione, sancita nella norma censurata, dell’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell’insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest'ultima” (sentenza n. 134 del 2014). D’altra parte occorre segnalare che la Corte costituzionale non ebbe mai a sindacare la legittimità del richiamato precedente normativo del 1974 in relazione all’articolo 106 della Carta Fondamentale; difatti, con la sentenza n. 105 del 1983, la Corte vagliò la legge n. 217 del 1974 con esclusivo riferimento al parametro rappresentato dall'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui la disciplina legislativa dettata per i vice pretori incaricati non era stata estesa anche ai vice pretori reggenti. […]

La cosiddetta "via stretta" veniva annunciata dal ministro prima della stesura del parere “politico” del c.d.c. dell’a.n.m. e dell’incontro del guardasigilli con la nuova giunta es. dell’associazione magistrati.

Come ricordato in una precedente e mail del mio cortese contraddittore, non v’è dubbio che nel 1974 e in altre due occasioni successive, il numero complessivo dei beneficiari sia stato nell'ordine di 300 unità, e non certo delle attuali 4.900. Peraltro il C.s.m. le sta già aumentando, con la recente nomina di 590 nuovi magistrati onorari, effettuata impiegando le graduatorie predisposte a seguito del concorso per titoli comparativi, bandito 10 anni orsono.In ogni modo, a prescindere dal numero effettivo dei consociati che vengono  coinvolti dalla disciplina prevista da un dato provvedimento legislativo, credo che – tertium non datur – o una legge contrasti con la Costituzione o che la rispetti. Da questo punto di vista, ritengo che il Consiglio di Stato pur suggerendone un’attenta calibratura, desse in definitiva il proprio nulla osta a un’opzione sulla falsariga di quella adottata con la l. n. 217/1974. Giova ricordare che le associazioni di categoria avevano ragionato, unitariamente, sulla percorribilità di questa strada, inoltrando anche al governo e all’associazione magistrati la memoria-mozione con cui si erano rivolte ai magistrati di Palazzo Spada, prima del loro responso: la allego alla presente.Rispetto alla legge degli anni ’70, tale mozione era stata proposta con correttivi molto più "moderati" rispetto alla stabilizzazione dei vice pretori dell'epoca.
Mi piace inoltre segnalarvi il documento testè citato, laddove si diffonde sulla fondatezza di quel dibattito politico, che da diverso tempo predica la temporaneità quale uno dei caratteri distintivi e impliciti della categoria ordinante del magistrato onorario: carattere che invece si assume precostituito e preesistente ai formanti legislativo e giurisprudenziale; il lavoro esegetico (tutt'altro che funambolico; semmai eretico rispetto al dogma di fede di cui supra) parte dall’esegesi degli artt. 106, 107 della Costituzione, per poi passare all’analisi della legge Carotti e dei recenti provvedimenti che riordinano la categoria; conclude sostenendo  che nel sistema di garanzie disegnato nel 1948, “i padri costituenti […] mai avrebbero ‘aperto il varco’ alla possibilità di devolvere funzioni giudiziarie attribuite a giudici singoli (potenzialmente, quindi, tutte le funzioni attribuibili dalla legge ordinaria ai giudici monocratici!) a un giudice amovibile e sfornito di guarentigie funzionali alla salvaguardia della neocostituita Repubblica democratica”.
Concludo. La precondizione del ricorso al concorso pubblico (per titoli ed esami) non può comunque giustificare in alcun modo la discriminazione economica, normativa e previdenziale perpetrata - intenzionalmente e da più lustri - tra magistrati togati e onorari: questi ultimi lavoratori non li si può, non li si deve trattare quasi che fossero braccianti agricoli.
Cordialmente

                                                                         m sicilia


A me non sembra che il rilievo della mancata declaratoria di incostituzionalità della L. 217 del 1974 equivalga ad una precisa indicazione del Consiglio di Stato per la praticabilità di tale soluzione per una platea di 5200 magistrati onorari, e non per poche decine (come erano all'epoca i vice-pretori "incaricati").
Posso tranquillamente sbagliare e allora allego il testo del parere del Consesso amministrativo in modo che ciascuno si formi un'opinione "in diretta" sui suggerimenti al  Ministero contenuti nel provvedimento.A me sembra che, più che indicazioni positive di percorsi legislativi possibili, vengano individuati una serie di paletti invalicabili ricondotti ai principi costituzionali, che impedirebbero stabilizzazioni comunque denominate senza concorso (al più autorizzando una problematica proroga fino all'età pensionabile): impostazione  complessiva che personalmente condivido, ritenendo alla fine corretta la "via d'uscita" prevista dalla L. 57/2016.
Non abbiamo ancora avuto indicazioni e spiegazioni sulle ragioni per cui ad oggi non si è proceduto a concorsi riservati e dedicati, che sembrano comunque un passaggio obbligato per un rapporto di servizio professionale e non temporaneo in magistratura.
Un'ultima cosa, anche qui salvo errore. Non mi sembrava che la legge di riforma prevedesse una decurtazione delle indennità  dei magistrati onorari in servizio dopo il primo quadriennio, ma solo la riduzione all'80% nell'ultimo quadriennio, in cui venivano svolte esclusivamente attività collaborative allinterno dell'ufficio per il processo.  Premesso che già tale decurtazione finale mi sembrava discutibile, mi chiedo quindi quanto il decreto delegato sia in ciò conforme  alle indicazioni della legge delega.Dopo di che, io riferisco solo la mia personale opinione.  ANM, se ci sei, batti un colpo!

Saluti rbrcc
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