[Area] la circolare sulle valutazione di professionalità

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Gio 26 Ott 2017 12:38:59 CEST


 

In data odierna il plenum del Csm ha approvato a larga maggioranza (con i
voti contrari dei consiglieri di Magistratura Indipendente e dell’unico
consigliere di Autonomia e Indipendenza) una delibera contenente modifiche
alla circolare n. 20691 in materia di valutazioni di professionalità dei
magistrati.

La delibera ha un mero valore ricognitivo di prassi applicative e di
orientamenti interpretativi pacificamente seguiti dal Consiglio nei dieci
anni di vigenza della riforma dell’ordinamento giudiziario, sovente trasfusi
in singole risposte a quesito, come tali non agevolmente conoscibili a tutti
gli interessati.

A fronte di tale finalità, che non ha toccato in alcun modo un sistema delle
valutazioni di professionalità, che garantisce a tutti i magistrati una
progressione retributiva “a ruoli aperti”, di carattere non gerarchico,
abbiamo assistito ad una inaccettabile strumentalizzazione del passaggio
della pratica in Consiglio.

In effetti, i tre consiglieri di Magistratura indipendente e il consigliere
di Autonomia e Indipendenza, deliberatamente mistificando il senso della
iniziativa, hanno sostenuto che le modifiche proposte avevano l’effetto di
peggiorare il meccanismo di decorrenza degli effetti giuridici della
valutazione, di ampliare contra legem le fonti conoscitive e di alterare i
criteri di relazione tra le valutazioni di professionalità e le decisioni
adottate in sede disciplinare.

Tutto ciò è assolutamente falso.

E vi spieghiamo in parole chiare, e speriamo convincenti, le ragioni del
nostro operato.

 

1. Con riferimento al primo tema, ossia quello della decorrenza degli
effetti di una valutazione non positiva o negativa, con il testo proposto
abbiamo esclusivamente chiarito ciò che da undici anni risulta evidente
nelle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura. E cioè, nel caso
in cui un magistrato abbia conseguito una valutazione non positiva o
negativa, il successivo periodo di valutazione non può che essere ancorato
al quadriennio successivo a partire dalla scadenza dell’anno o dei due anni
di rivalutazione. Ciò perché la legge prevede unicamente quadrienni di
valutazione e non  consente alcun improprio effetto sanante della successiva
valutazione positiva.

La tesi opposta sostenuta dai consiglieri di MI e A e I , e cioè che in
questo modo si introdurrebbe una tipica forma di perdita di anzianità, è del
tutto destituita di fondamento. Ciò perché il magistrato interessato, perde
si un anno o due di trattamento economico come previsto espressamente dalla
legge, ma conserva il proprio DM di nomina ad ogni effetto giuridico, ad
esempio ai fini del computo totale degli anni di servizio per la pensione.

L’unica conseguenza è che, come già evidenziato, si sposta in avanti di uno
o di due anni il quadriennio per la valutazione successiva. E che questa sia
l’unica corretta interpretazione della disciplina lo dimostra la circostanza
che gli emendamenti proposti dai consiglieri di MI e A e I sono stati
dichiarati inammissibili dal presidente della seduta in quanto palesemente
contrari alla legge e non sono stati neppure votati. 

 

2. Quanto al secondo tema, è assolutamente falso il fatto che sia stato
ampliato il novero delle fonti di conoscenza.  Codificando una risposta già
data ad uno specifico quesito posto da un procuratore generale, condiviso da
tutto il Consiglio, ci siamo limitati a ribadire che i dirigenti
dell’ufficio non possono, nel formulare il loro rapporto informativo,
esimersi dal tenere conto di segnalazioni o esposti quand’anche gli stessi
abbiano dato luogo all’apertura di un procedimento penale o disciplinare; né
tanto meno sospendere la formulazione del rapporto informativo.

Come evidente dall’articolato, non vi è stata alcuna estensione delle fonti
di conoscenza, né tanto meno violata la norma primaria in ordine all’elenco
delle fonti. E, naturalmente, non si è voluto dare alcuno spazio a esposti o
segnalazioni ritorsivi e/o palesemente infondati, i quali, come sottolineato
nella relazione di accompagnamento, “non andranno neppure menzionati nel
rapporto né tanto meno allegati ad esso”.

 

3.Infine in relazione al terzo punto, quello dell’autonomia tra procedimento
di valutazione di professionalità e procedimento disciplinare, con il testo
proposto è stata codificata una prassi interpretativa consiliare, negli anni
diffusa e costante, che riconosce la diversa funzione delle due valutazioni,
dunque l’autonomia tra i relativi procedimenti, fermo restando l’effetto
pregiudiziale della sentenza disciplinare in ordine alla sola affermazione
di esistenza o inesistenza dei fatti materiali. 

Abbiamo perciò votato contro la richiesta di ritorno in commissione che ci è
apparsa palesemente strumentale, non potendo in alcun modo contrastare ciò
che risulta pacifico nella esperienza consiliare. Per cui una sentenza
disciplinare passata in giudicato, sia essa di assoluzione o di condanna,
non impedisce di per sé la possibilità di rivalutare i fatti già accertati,
anche in chiave positiva, in sede di valutazione di professionalità.

D’altro canto è significativo che in tante occasioni, pur in presenza di una
sentenza disciplinare di condanna, la Quarta Commissione ha formulato
proposte di valutazione di professionalità positivi e (durante questa
esperienza consiliare), rivendicando la piena autonomia dei due giudizi.

 

In conclusione, se contra legem, si attribuissero alle valutazioni non
positive o negative un mero significato “decorativo,  come nella sostanza
sarebbe avvenuto con l’accoglimento degli emendamenti dei consiglieri di
M.I. e A e I, perderebbe di credibilità un sistema di progressione che,
oggi, è a garanzia della nostra autonomia. Tutto ciò aprirebbe la strada ad
una modifica del sistema delle valutazioni di professionalità certamente in
termini peggiorativi. Ad esempio con il ripristino dei concorsi per esami,
come peraltro già paventato nelle proposte di riforma dell’ordinamento
giudiziario del decennio scorso.

Il senso di responsabilità ci imponeva quindi di evitare derive demagogiche
fondate sul nulla.

 

Il Consiglieri di Area del CSM

 

            

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