[Area] da Giorgio Costantino: sulle nuove proposte di sommarizzazione del rito civile

Giovanni Zaccaro giozaccaro a alice.it
Sab 9 Dic 2017 18:35:07 CET


Faccio il punto della situazione nella mattinata di sabato 9 dicembre 2017.

L’emendamento alla legge di bilancio per il 2018 per il quale il processo innanzi al tribunale in formazione monocratica si svolge nel modo che il giudice “ritiene più opportuno” è stato presentato al Senato da alcuni parlamentari, non dal Governo, e, a fronte delle proteste di avvocati e magistrati, è stato ritirato.

E’ stato ripresentato, ancora da alcuni parlamentari e non dal Governo, alla Commissione Giustizia della Camera, dove il disegno di legge è passato per i pareri.

Il disegno di legge deve essere esaminato dalla Commissione Bilancio della Camera e, quindi, dalla Assemblea.

In base al regolamento della Camera, sono “inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio”.

La Commissione Bilancio può dichiararlo inammissibile. L’Assemblea può respingerlo.

Hanno ancora protestato per la ripresentazione ed hanno contestato l’utilità dell’emendamento l’Organismo Congressuale Forense, l’Associazione fra gli Studiosi del Processo Civile. Diversi Consigli dell’Ordine degli Avvocati hanno assunto deliberazioni contrarie ed hanno mobilitato gli iscritti.

L’Associazione Nazionale Magistrati diffonderà il proprio documento di protesta dopo il ponte dell’Immacolata.

Le ragioni per le quali la proposta non merita di essere condivisa sono indicate in questi documenti. La ragione fondamentale risiede nella lesione del principio di uguaglianza: se il processo si svolge secondo l’estro del giudice, può avere andamenti diversi e, in assenza di regole predeterminate, non può esserne dedotta la violazione con le impugnazioni.

Il peso di questi argomenti consente di comprendere perché il Governo, che ha approvato la proposta, non se ne è reso autore.

Si può comprendere, tuttavia, perché essa ne abbia l’appoggio: se lo svolgimento del processo è affidato alla discrezione del giudice, la responsabilità delle inefficienze non è né della legge, né della insufficienza delle risorse; ricade tutta sui magistrati ai quali è affidato il compito di regolare il processo “nel modo che ritengono più opportuno”.

L’ennesima manifestazione della frenesia legislativa ha un obiettivo di mera immagine; serve ad illudere le istituzioni internazionali sul funzionamento della giustizia. Basti ricordare che la modifica dell’art. 118 della legge fallimentare, per la quale i fallimenti si possono chiudere anche se pendono controversie. La norma non può funzionare, perché, se pendono controversie, occorre che gli organi dell’ufficio fallimentare (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori) conservino il proprio ruolo; che restino aperti il fascicolo fallimentare, il conto del fallimento e la partita i.v.a. Eppure la riforma ha fatto guadagnare alcune posizioni all’Italia nelle classifiche internazionali.

Sembra che la sommarizzazione del processo sia stata presentata al vicepresidente della commissione europea, Jyrki Katainen, come strumento essenziale per l’efficienza della giustizia civile. Ma il sig. Jyrki Katainen e la commissione europea non conoscono le questioni del processo civile italiano.

Allo stato non è noto come andrà a finire.

La ripresentazione dell’emendamento alla Camera e la sua eventuale approvazione costituiscono indubbiamente un’offesa a coloro che avevano protestato ed avevano fatto sì che la proposta presentata al Senato fosse ritirata: agli studiosi del processo civile, agli avvocati ed ai magistrati. I giuristi si occupano di norme e di fatti. I politici cercano il consenso. Probabilmente l’approvazione del sig. Jyrki Katainen, al quale, forse, è stata presentata una situazione diversa dalla realtà, è considerata più importante del consenso degli operatori del diritto.

A questi ultimi, qualora la proposta diventi legge, è attribuito il compito di elaborare, in ciascun ufficio giudiziario, linee guida, protocolli, circolari, affinché le regole del processo civile non siano affidate, caso per caso, alla fantasia del giudice, ma siano predeterminate e note preventivamente agli utenti. Come avveniva quando non c’erano norme generali ed astratte sullo svolgimento dei processi, 

i consigli giudiziari, i consigli dell’ordine degli avvocati, gli osservatori della giustizia, gli operatori del diritto possono costruire un ordo judiciarius, per garantire il principio di legalità contro ogni regola di appartenenza.

Se piove, è inutile lamentarsi, occorre aprire l’ombrello.

G Costantino

ordinario diritto processuale civile
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