[Area] R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Sab 13 Gen 2018 22:43:03 CET


E infatti mi sa che ne terrà conto, pur non essendo affatto maturo. 
Questo è il problema di fondo.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 13/01/2018 21:55, Siddi Massimiliano ha scritto:
> Se ho ben compreso il quesito alternativo per persone intelligenti, il 
> sibillino proponente suggerisce la qualificazione dell'attività di 
> formazione delle norme in seno al Consiglio dei Ministri come attività 
> funzionale nel senso che il termine assume nell'art. 184 TUF.
> E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una pubblica funzione, 
> ma ci sono, a mio sommesso avviso, attività che, pur rientrando in 
> senso lato nelle loro competenze funzionali, hanno, tuttavia, 
> carattere squisitamente politico, proprio come le attività culturali e 
> relazionali prodromiche, contemporanee e successive all'iter di 
> proposta e formazione delle norme, a nulla rilevando che queste siano 
> rese pubbliche o meno.
> Se un membro influente della maggioranza parlamentare confida ad un 
> terzo riservatamente che il suo gruppo intende proporre una 
> determinata legge che, proprio per la qualità dei proponenti, ha 
> ottime "chances" di approvazione, questa rimane attività politica, 
> anche se il parlamentare svolge una pubblica funzione e se il terzo ne 
> approfitta per speculare finanziariamente.
> Se il Presidente del Consiglio rivela ad un direttore di giornale che 
> farà approvare un certo decreto, magari confidando nel fatto che quel 
> direttore, vicino al Governo, appoggi politicamente l'iniziativa 
> presso l'opinione pubblica, o solo per favorirlo con la propalazione 
> prioritaria della notizia, anche tale attività rimane prettamente 
> politica, a prescindere dalla speculazione finanziaria che se ne possa 
> fare.
> La responsabilità, in questi casi, è esclusivamente politica: un 
> popolo maturo, alle successive elezioni, dovrebbe tenerne conto.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPad
>
> Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis Luca 
> <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>> Attività politica o funzione pubblica ?
>>
>> Intelligenti pauca..
>>
>> Luca De Ninis
>>
>> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *Fontana 
>> Gian Luigi
>> *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 01:05
>> *A:* Siddi Massimiliano
>> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>> *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>>
>> *Copio incollo le norme.*
>>
>> *Gian Luigi FONTANA *
>>
>> *Art. 181 del TUF*
>>
>>
>> *Informazione privilegiata *
>>
>> 1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si 
>> intende un'informazione din carattere preciso, che non e' stata resa 
>> pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' 
>> emittenti strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, 
>> che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi 
>> di tali strumenti finanziari.
>> 2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata 
>> si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata 
>> resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' 
>> derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati 
>> sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato 
>> ammesse in tali mercati.
>> 3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
>> a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si 
>> possa ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un 
>> evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si 
>> verifichera';
>> b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni 
>> sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di 
>> cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
>> 4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo 
>> sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende 
>> un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole 
>> utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie 
>> decisioni di investimento.
>> 5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini 
>> relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si 
>> intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente 
>> gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere 
>> preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o piu' 
>> emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, 
>> che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi 
>> di tali strumenti finanziari.
>>
>> *Art. 184 del TUF*
>>
>>
>>
>> *Abuso di informazioni privilegiate *
>>
>> 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 
>> euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di 
>> informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di 
>> organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, 
>> della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero 
>> dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di 
>> una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
>> a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o 
>> indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti 
>> finanziari utilizzando le informazioni medesime;
>> b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale 
>> esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
>> c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di 
>> taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
>> 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in 
>> possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o 
>> esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui 
>> al medesimo comma 1.
>> 3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al 
>> maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito 
>> dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le 
>> qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del 
>> profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se 
>> applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli 
>> strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), 
>> numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro 
>> centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
>> 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si 
>> intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 
>> 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui 
>> all'articolo 180, comma 1, lettera a).
>>
>> Inviato da iPad
>>
>>
>> Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi Massimiliano 
>> <massimiliano.siddi a giustizia.it 
>> <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>> ha scritto:
>>
>>     Non sono un esperto di questo tipo di reati, ma, ragionando sulla
>>     norma, nutro il serio dubbio che sia applicabile all'attività
>>     normativa del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei
>>     Ministri, così come, più in generale, all'attività politica.
>>
>>     Penso che l'oggetto dei lavori del Consiglio dei Ministri non
>>     costituisca "informazione privilegiata" in senso tecnico, e di
>>     esso i suoi membri possano liberamente parlare con chi vogliono,
>>     anche in anticipo.
>>
>>     La conseguente responsabilità, in caso di comunicazione
>>     "privilegiata" (nel senso etimologico di privata "in privos
>>     lata") a taluno, e', a mio avviso, esclusivamente politica, e non
>>     penale.
>>
>>     Lo stesso autore dell'articolo, un po' pindaricamente, incentra
>>     tutta la polemica - che, sotto le mentite e un po' sgangherate
>>     spoglie del diritto, e', in realtà, tutta politica - più sulla
>>     mancata iscrizione della presunta notitia criminis che
>>     sull'effettiva fondatezza della stessa.
>>
>>     Se, dunque, come penso, la responsabilità fosse solo politica,
>>     bene avrebbe fatto la Procura di Roma a non iscrivere alcuna
>>     notizia di reato a carico del Presidente del Consiglio.
>>
>>     Trovo, invece, molto grave che un magistrato chieda ad un Ufficio
>>     di Procura di spiegare  "il suo silenzio", giacché gli atti di
>>     cui occorre dare motivazione sono tipici e, tra questi, non
>>     rientra, nel modo più assoluto, la mancata iscrizione.
>>
>>     Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti di tale tipicità, vi
>>     siano le rispettabili, ma non certo vincolanti, interpretazioni
>>     normative del Sig. Travaglio o degli organi di stampa che, magari
>>     strumentalmente, battono la gran cassa.
>>
>>      Massimiliano Siddi
>>
>>
>>     Inviato da iPad
>>
>>
>>     Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00, andreale
>>     <andreale a yahoo.com <mailto:andreale a yahoo.com>> ha scritto:
>>
>>          Caro Procuratore Nannucci , se davvero  la   Procura di Roma
>>         ha agito  come dice Travaglio, nell'articolo di oggi, che
>>         allego, la risposta ce l'hai già.
>>
>>         È davvero molto grave quanto descritto e meriterebbe
>>         certamente gli interventi da te indicati.
>>
>>         Ma sono purtroppo convinto che tutto continuerà a tacere ,
>>         né   alcuno dei consiglieri al CSM (di Area o no) adotterà 
>>         qualsivoglia iniziativa.
>>
>>         Andrea Reale
>>
>>         Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
>>
>>         -------- Messaggio originale --------
>>
>>         Da: u.nannucci a alice.it <mailto:u.nannucci a alice.it>
>>
>>         Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
>>
>>         A: area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>>
>>         Oggetto: [Area] quesito
>>
>>         Ma come fa la Procura di Roma a non proferir parola, dinanzi
>>         a quanto emerge dalle rivelazioni del Fatto Quotidiano e de
>>         La Verità in merito alle telefonate tra Renzi e De Benedetti?
>>         E alle specifiche accuse  che su quei giornali sono espresse?
>>         L’hanno letto a Roma l’articolo 184 del decreto legislativo
>>         n. 58/1998?
>>
>>         Eppure quell’ufficio ha con grande solerzia agito nei
>>         confronti ad esempio del sindaco di Roma, per un reato ancora
>>         tutto  da capire, e contro alcuni funzionari emersi nel corso
>>         delle indagini CONSIP…
>>
>>         Nell’interesse dell’immagine e della credibilità della
>>         magistratura tutta, sarebbe urgente che quell’ufficio
>>         spiegasse il suo silenzio; e la stessa domanda investe i vari
>>         uffici di procura generale, che in altri tempi attivamente si
>>         mossero…
>>
>>         E finalmente, cosa fanno in consiglieri di Area nel Consiglio
>>         superiore della magistratura; non ravvisano l’opportunità
>>         della, cosiddetta, “apertura di una pratica”?
>>
>>         nannucci
>>
>>         <Insider Premier.pdf>
>>
>>         _______________________________________________
>>         Area mailing list
>>         Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>>         http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>>
>>     _______________________________________________
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>>     Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>>     http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>>
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