[Area] R: R: quesito

De Ninis Luca luca.deninis a giustizia.it
Lun 15 Gen 2018 09:14:22 CET


Membro influente della maggioranza parlamentare o presidente del consiglio dei ministri ?
La notizia, per capire se si tratti di notizia di reato, bisogna considerarla tutta..
Luca De Ninis

Da: Siddi Massimiliano
Inviato: sabato 13 gennaio 2018 21:55
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
Oggetto: Re: R: [Area] quesito

Se ho ben compreso il quesito alternativo per persone intelligenti, il sibillino proponente suggerisce la qualificazione dell'attività di formazione delle norme in seno al Consiglio dei Ministri come attività funzionale nel senso che il termine assume nell'art. 184 TUF.
E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una pubblica funzione, ma ci sono, a mio sommesso avviso, attività che, pur rientrando in senso lato nelle loro competenze funzionali, hanno, tuttavia, carattere squisitamente politico, proprio come le attività culturali e relazionali prodromiche, contemporanee e successive all'iter di proposta e formazione delle norme, a nulla rilevando che queste siano rese pubbliche o meno.
Se un membro influente della maggioranza parlamentare confida ad un terzo riservatamente che il suo gruppo intende proporre una determinata legge che, proprio per la qualità dei proponenti, ha ottime "chances" di approvazione, questa rimane attività politica, anche se il parlamentare svolge una pubblica funzione e se il terzo ne approfitta per speculare finanziariamente.
Se il Presidente del Consiglio rivela ad un direttore di giornale che farà approvare un certo decreto, magari confidando nel fatto che quel direttore, vicino al Governo, appoggi politicamente l'iniziativa presso l'opinione pubblica, o solo per favorirlo con la propalazione prioritaria della notizia, anche tale attività rimane prettamente politica, a prescindere dalla speculazione finanziaria che se ne possa fare.
La responsabilità, in questi casi, è esclusivamente politica: un popolo maturo, alle successive elezioni, dovrebbe tenerne conto.

                      Massimiliano Siddi

Inviato da iPad

Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Attività politica o funzione pubblica ?
Intelligenti pauca..
Luca De Ninis

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Fontana Gian Luigi
Inviato: sabato 13 gennaio 2018 01:05
A: Siddi Massimiliano
Cc: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] quesito

Copio incollo le norme.
Gian Luigi FONTANA

Art. 181 del TUF

Informazione privilegiata

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione din carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verifichera';
b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Art. 184 del TUF


Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Inviato da iPad

Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi Massimiliano <massimiliano.siddi a giustizia.it<mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>> ha scritto:
Non sono un esperto di questo tipo di reati, ma, ragionando sulla norma, nutro il serio dubbio che sia applicabile all'attività normativa del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri, così come, più in generale, all'attività politica.
Penso che l'oggetto dei lavori del Consiglio dei Ministri non costituisca "informazione privilegiata" in senso tecnico, e di esso i suoi membri possano liberamente parlare con chi vogliono, anche in anticipo.
La conseguente responsabilità, in caso di comunicazione "privilegiata" (nel senso etimologico di privata "in privos lata") a taluno, e', a mio avviso, esclusivamente politica, e non penale.
Lo stesso autore dell'articolo, un po' pindaricamente, incentra tutta la polemica - che, sotto le mentite e un po' sgangherate spoglie del diritto, e', in realtà, tutta politica - più sulla mancata iscrizione della presunta notitia criminis che sull'effettiva fondatezza della stessa.
Se, dunque, come penso, la responsabilità fosse solo politica, bene avrebbe fatto la Procura di Roma a non iscrivere alcuna notizia di reato a carico del Presidente del Consiglio.
Trovo, invece, molto grave che un magistrato chieda ad un Ufficio di Procura di spiegare  "il suo silenzio", giacché gli atti di cui occorre dare motivazione sono tipici e, tra questi, non rientra, nel modo più assoluto, la mancata iscrizione.
Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti di tale tipicità, vi siano le rispettabili, ma non certo vincolanti, interpretazioni normative del Sig. Travaglio o degli organi di stampa che, magari strumentalmente, battono la gran cassa.

                     Massimiliano Siddi

Inviato da iPad

Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00, andreale <andreale a yahoo.com<mailto:andreale a yahoo.com>> ha scritto:

 Caro Procuratore Nannucci , se davvero  la   Procura di Roma ha agito  come dice Travaglio,  nell'articolo di oggi, che allego, la risposta ce l'hai già.
È davvero molto grave quanto descritto e meriterebbe certamente gli interventi da te indicati.
Ma sono purtroppo convinto che tutto continuerà a tacere , né   alcuno dei consiglieri al CSM (di Area o no) adotterà  qualsivoglia iniziativa.
Andrea Reale


Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

-------- Messaggio originale --------
Da: u.nannucci a alice.it<mailto:u.nannucci a alice.it>
Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
A: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: [Area] quesito

Ma come fa la Procura di Roma a non proferir parola, dinanzi a quanto emerge dalle rivelazioni del Fatto Quotidiano e de La Verità in merito alle telefonate tra Renzi e De Benedetti? E alle specifiche accuse  che su quei giornali sono espresse? L'hanno letto a Roma l'articolo 184 del decreto legislativo n. 58/1998?
Eppure quell'ufficio ha con grande solerzia agito nei confronti ad esempio del sindaco di Roma, per un reato ancora tutto  da capire, e contro alcuni funzionari emersi nel corso delle indagini CONSIP...
Nell'interesse dell'immagine e della credibilità della magistratura tutta, sarebbe urgente che quell'ufficio spiegasse il suo silenzio; e la stessa domanda investe i vari uffici di procura generale, che in altri tempi attivamente si mossero...
E finalmente, cosa fanno in consiglieri di Area nel Consiglio superiore della magistratura; non ravvisano l'opportunità della, cosiddetta, "apertura di una pratica"?
nannucci
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