[Area] R: R: R: R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Mar 16 Gen 2018 17:57:34 CET


E invece sostenere che i colleghi della Procura di Roma avrebbero dovuto 
iscrivere il fatto come notizia di reato significa inevitabilmente 
affermare che detti colleghi abbiano agito male, perchè in presenza di 
un fatto che in astratto integra gli estremi di un reato l'iscrizione 
sarebbe stata doverosa. Da qui non si sfugge. E il contesto è decisivo 
nel caso di specie. La notizia della successiva approvazione della 
riforma delle banche popolari era già di dominio pubblico o no ? La 
stampa ne aveva già ricevuto o dato notizia oppure no?  In caso 
affermativo non era una informazione privilegiata, e quindi, a 
prescindere  dalla circostanza che l'approvazione della riforma in 
Consiglio dei Ministri avesse carattere politico o meno, non c'era un 
fatto che potesse essere considerato reato e iscritto come tale. Di che 
cosa si può discutere se non si conosce questo dato fondamentale ?  
Credo che il pericolo vero non sia quello della mancata iscrizione delle 
notizie di fatti di reato, ma della iscrizione di fatti che di per sè 
non costituiscono reato. Faccio un esempio concreto. Quando c'è un 
suicidio, intendo dire un la morte di una persona che incontestabilmente 
si è data la morte da sè, senza l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre, 
ha luogo una iscrizione per istigazione al suicidio, come se fosse 
inconcepibile che una persona decida di ammazzarsi autonomamente. Lo si 
fa per poter indagare e quindi per cercare una notizia di reato, che al 
momento non esiste. Ecco, secondo me questo andrebbe evitato, se non 
altro perchè le indagini costano.
Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato , esiste la 
revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce di condanna come strumento 
di impugnazione straordinaria, e fino a quando questo non viene 
esercitato con successo, anche l'eventuale contrasto con altre sentenze 
definitive non è significativo. Le sentenze di assoluzione, poi, restano 
comunque ferme, sempre a prescindere dal contrasto di cui sopra. 
Ovviamente, il fatto che vi sia una assoluzione non significa di per sè 
che il pubblico ministero abbia sbagliato, perchè il risultato finale 
del giudizio può essere solo frutto di una diversa valutazione. Però 
sono proprio le valutazioni panpenalistiche che andrebbero evitate a 
priori. Sarebbe se non altro un buon metodo per evitare processi lunghi 
e costosi che poi si risolvono nel nulla.
FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se non riesco a cogliere 
> aspetti più profondi del tuo ragionamento:
>
> 1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del contesto della notizia 
> pervenuto al suo Ufficio e, per una minima regola di prudenza , nessun 
> altro può intervenire sulla questione;
>
> 2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una notizia di reato 
> non è stata ritenuta tale, vi potrà ben esser una ragione;
>
> 3.Siccome in dibattimento vi sono state numerose assoluzioni, passate 
> in giudicato, seguite a processi imbastiti con grande risonanza 
> mediatica, questo è il segno che si sono già troppe volte sovrapposte 
> valutazioni etiche alle valutazioni giuridiche, sicchè è meglio 
> evitare ogni rischio di recidiva e di creare per via giudiziale uno 
> Stato etico.
>
> Tuttavia:
>
> 1.La questione da me posta non è se i colleghi di Roma abbiano agìto 
> bene o male; è se il fatto, riconosciuto vero dallo stesso interessato 
> e quindi assumibile come fondato, costituisca o meno reato di /insider 
> trading./
>
> 2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il contesto, di cui nulla 
> sappiamo né io né tu, dunque ignoto per definizione) debba essere o 
> meno considerato reato, sono appunto l’oggetto della discussione.
>
> 3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che hanno formulato 
> sentenze passate in giudicato. Sono numerosi gli esempi, desumibili 
> anche (ma non solo) da altre sentenze passate in giudicato. Il rischio 
> di creare per via giudiziale uno Stato etico dovrebbe misurarsi sul 
> contenuto oggettivo dei singoli fatti sottoposti al giudizio. 
> Stigmatizzando i singoli errori, con gli argomenti che li dimostrino tali.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi, ha avuto a 
> disposizione molti più elementi per decidere anche solo se iscrivere a 
> carico di Renzi una notizia di reato. Il fatto non è mai nudo, nel 
> senso che non è mai isolato. Al contrario, è sempre inserito in un 
> contesto. Ovviamente possiamo farci una idea di massima sulla vicenda. 
> Ma per affermare con sicurezza che la Procura ha omesso un atto 
> dovuto, quale l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, da 
> tecnici del diritto, dovremmo prima conoscere quel contesto, e quindi 
> tutta la vicenda nei suoi particolari. Si tratta di una regola minima 
> di prudenza, da osservare a prescindere dalla dimensione individuale o 
> collettiva della indipendenza del magistrato. Insomma, non è che i 
> colleghi della Procura di Roma perdono la loro indipendenza perchè noi 
> sulla lista li critichiamo. Ma noi, in quanto magistrati, dovremmo 
> rispettare il lavoro dei colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a 
> prescindere dal caso di cui si discute, sono contrario ad una visione 
> panpenalistica della realtà, nel senso che il diritto penale, come si 
> insegna nei manuali, è sempre la extrema ratio, e non dovrebbe 
> costituire la regola. Non è che ogni comportamento riprovevole deve 
> costituire per forza un reato, anche se solo in astratto, e quindi 
> debba portare per forza di cosa ad una indagine, con i relativi costi, 
> personali ed economici. Credo che le numerose assoluzioni, pronunciate 
> con sentenza passata in giudicato, che hanno fatto seguito a processi 
> penali imbastiti con grande risonanza mediatica, evidenzino un punto 
> critico della giustizia : il rischio di sovrapporre valutazioni etiche 
> e valutazioni giuridiche. E quindi, in ultima analisi, il rischio di 
> creare per via giudiziale uno Stato etico.
>
> FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
>     Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo spesso e non di
>     rado condivido i tuoi interventi, sicché provo a rassicurarti sul
>     fatto che “conoscere le carte” è il principio sul quale cerco di
>     fondare, nei limiti delle mie possibilità, tutto il mio lavoro.
>
>     La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia, non è
>     assimilabile alla definizione di un procedimento affidato alle
>     nostre cure, ma è soltanto teoretica. A me, del resto, non
>     interessa affatto criticare l’operato dei colleghi, ma solo
>     ragionare sulla correttezza di una soluzione che incide sul modo
>     di intendere la funzione giudiziaria.
>
>     Forse trascuri la circostanza che, per come si legge sui giornali,
>     l’interessato che ha usato la “propalazione prioritaria” ha
>     riconosciuto il fatto di cui discutiamo.
>
>     Di quali carte senti quindi il bisogno per esprimere un’opinione
>     su una questione tecnico-giuridica ?
>
>     Il punto che interessa, che prescinde dal caso in esame ma investe
>     il senso della nostra professione, è invece quale sia il concetto
>     di indipendenza della funzione giudiziaria che alberga in ognuno
>     di noi.
>
>     Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto meno
>     prevalentemente, una dimensione collettiva: quella dell’Ufficio
>     potente e rispettato che ha omesso l’iscrizione o addirittura
>     quella dell’intero ordine giudiziario (Siddi; Bruti Liberati; per
>     quanto ho capito, anche Lima).
>
>     Ne consegue che ogni critica che, sia pure di riflesso, possa
>     ledere la rispettabilità della corporazione, costituisce di per sé
>     un affronto e non merita alcuna legittimazione, neppure per gli
>     aspetti meramente teoretici del problema.
>
>     Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
>     La quale tuttavia, se le notizie di stampa non sono false,  non
>     pare proprio voler lavorare su questo problema ed ormai non lo
>     potrebbe neppure fare, visto che non ha ravvisato alcun reato a
>     carico dei due soggetti di cui ci occupiamo e non ha iscritto
>     procedimenti a loro carico.
>
>     Non è dunque consentito, da tecnici che si rivolgono  ad altri
>     tecnici, intervenire sulla questione che sottende questa scelta?
>
>     Io ritengo invece che il concetto di indipendenza della funzione
>     giudiziaria ha, quanto meno prevalentemente, una dimensione
>     individuale: quella della libertà di giudizio del singolo
>     magistrato, correlata alla sua responsabilità per il corretto
>     esercizio della funzione, sempre soggetta a valutazione critica.
>
>     La dimensione collettiva dovrebbe invece avere solo un valore
>     strumentale e di ausilio di questa libertà di giudizio, per i casi
>     in cui il singolo si trovi esposto ad una sua compressione per
>     l’opera di altri poteri, non costituire essa stessa la ragione, la
>     ratio dell’indipendenza.
>
>     Diversamente opinando si tradisce il senso dell’art. 101 della
>     Costituzione.
>
>     Tu, come la pensi?
>
>     Luca De Ninis
>
>     *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *thorgiov
>     *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
>     *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>     *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>     Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro interno di
>     criticare l'operato dei colleghi senza conoscere le carte. Se non
>     si conoscono gli atti, è meglio tacere.
>
>     FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
>     Nord )
>
>     Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
>
>         Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni sono chiare e
>         ciascuno ha la sua sensibilità.
>
>         Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è gravissimo, è
>         che si stiano insinuando sospetti di favoritismo su un Ufficio
>         giudiziario sulla base di interpretazioni opinabili e che
>         purtroppo, anche al nostro interno, c'è chi segue questa logica.
>
>         Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e rispettato,
>         domani potrà toccare a ciascuno di noi doversi difendere da
>         insinuazioni basate su interpretazioni.
>
>         Già il fatto in se' della polemica su una questione come
>         questa costituisce un ulteriore tassello della progressiva
>         erosione della nostra indipendenza.
>
>               Massimiliano Siddi
>
>         Inviato da iPhone
>
>
>         Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis Luca
>         <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
>         ha scritto:
>
>             Infatti è ermeneutico.
>
>             Secondo la tua lettura, nella “corretta discriminazione
>             dell’attività politica da quella funzionale ordinaria” si
>             coglierebbe un interesse superiore che giustifica la
>             “propalazione prioritaria” della notizia dal capo del
>             governo ad un imprenditore politicamente a lui vicino ed
>             auto-dichiaratosi suo consulente, sì da fornirgli
>             l’occasione di un cospicuo profitto.
>
>             Io non lo vedo.
>
>             Luca De Ninis
>
>             *Da:*Siddi Massimiliano
>             *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>             *A:* De Ninis Luca
>             *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>             <mailto:area a areaperta.it>
>             *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
>             Gli atti normativi del Governo non sono ontologicamente
>             diversi da quelli del Parlamento ai fini della
>             riservatezza penalmente rilevante, a nulla rilevando il
>             soggetto che li pone in essere.
>
>             Quanto alla tua affermazione di principio, non è questione
>             di cosa limiti cosa, ma di interpretazione del sistema nel
>             suo complesso, per cui la norma penale non può non tenere
>             conto, come nel caso di specie, delle norme che
>             disciplinano gli organi di rilevanza costituzionale ai
>             fini di una corretta discriminazione dell'attività
>             politica da quella funzionale ordinaria.
>
>             Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.
>
>                      Massimiliano Siddi
>
>
>
>             Inviato da iPhone
>
>
>             Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De Ninis Luca
>             <luca.deninis a giustizia.it
>             <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                 Non credo che sia così: la qualità di capo del governo
>                 attribuisce contenuto e valore alla notizia riservata.
>
>                 E comunque ho sempre pensato che, in uno stato di
>                 diritto, sia la legge penale a dover costituire il
>                 limite dell’attività politicamente lecita, non viceversa.
>
>                 Luca De Ninis
>
>                 *Da:*Siddi Massimiliano
>                 *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 09:45
>                 *A:* De Ninis Luca
>                 *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>                 <mailto:area a areaperta.it>
>                 *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
>                 È solo una situazione analoga che, a mio avviso, non
>                 cambia la sostanza penalistica.
>
>                      Massimiliano Siddi
>
>                 Inviato da iPhone
>
>
>                 Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De Ninis Luca
>                 <luca.deninis a giustizia.it
>                 <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                     Membro influente della maggioranza parlamentare o
>                     presidente del consiglio dei ministri ?
>
>                     La notizia, per capire se si tratti di notizia di
>                     reato, bisogna considerarla tutta..
>
>                     Luca De Ninis
>
>                     *Da:*Siddi Massimiliano
>                     *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 21:55
>                     *A:* De Ninis Luca
>                     *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>                     <mailto:area a areaperta.it>
>                     *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
>                     Se ho ben compreso il quesito alternativo per
>                     persone intelligenti, il sibillino proponente
>                     suggerisce la qualificazione dell'attività di
>                     formazione delle norme in seno al Consiglio dei
>                     Ministri come attività funzionale nel senso che il
>                     termine assume nell'art. 184 TUF.
>
>                     E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una
>                     pubblica funzione, ma ci sono, a mio sommesso
>                     avviso, attività che, pur rientrando in senso lato
>                     nelle loro competenze funzionali, hanno, tuttavia,
>                     carattere squisitamente politico, proprio come le
>                     attività culturali e relazionali prodromiche,
>                     contemporanee e successive all'iter di proposta e
>                     formazione delle norme, a nulla rilevando che
>                     queste siano rese pubbliche o meno.
>
>                     Se un membro influente della maggioranza
>                     parlamentare confida ad un terzo riservatamente
>                     che il suo gruppo intende proporre una determinata
>                     legge che, proprio per la qualità dei proponenti,
>                     ha ottime "chances" di approvazione, questa rimane
>                     attività politica, anche se il parlamentare svolge
>                     una pubblica funzione e se il terzo ne approfitta
>                     per speculare finanziariamente.
>
>                     Se il Presidente del Consiglio rivela ad un
>                     direttore di giornale che farà approvare un certo
>                     decreto, magari confidando nel fatto che quel
>                     direttore, vicino al Governo, appoggi
>                     politicamente l'iniziativa presso l'opinione
>                     pubblica, o solo per favorirlo con la propalazione
>                     prioritaria della notizia, anche tale attività
>                     rimane prettamente politica, a prescindere dalla
>                     speculazione finanziaria che se ne possa fare.
>
>                     La responsabilità, in questi casi, è
>                     esclusivamente politica: un popolo maturo, alle
>                     successive elezioni, dovrebbe tenerne conto.
>
>                     Massimiliano Siddi
>
>                     Inviato da iPad
>
>
>                     Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis
>                     Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                     <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                         Attività politica o funzione pubblica ?
>
>                         Intelligenti pauca..
>
>                         Luca De Ninis
>
>                         *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it]
>                         *Per conto di *Fontana Gian Luigi
>                         *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 01:05
>                         *A:* Siddi Massimiliano
>                         *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>                         *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
>                         *Copio incollo le norme.*
>
>                         *Gian Luigi FONTANA *
>
>                         *Art. 181 del TUF*
>
>
>                         *Informazione privilegiata *
>
>                         1. Ai fini del presente titolo per
>                         informazione privilegiata si intende
>                         un'informazione din carattere preciso, che non
>                         e' stata resa pubblica, concernente,
>                         direttamente o indirettamente, uno o piu'
>                         emittenti strumenti finanziari o uno o piu'
>                         strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
>                         potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
>                         di tali strumenti finanziari.
>                         2. In relazione ai derivati su merci, per
>                         informazione privilegiata si intende
>                         un'informazione di carattere preciso, che non
>                         e' stata resa pubblica, concernente,
>                         direttamente o indirettamente, uno o piu'
>                         derivati su merci, che i partecipanti ai
>                         mercati su cui tali derivati sono negoziati si
>                         aspettano di ricevere secondo prassi di
>                         mercato ammesse in tali mercati.
>                         3. Un'informazione si ritiene di carattere
>                         preciso se:
>                         a) si riferisce ad un complesso di circostanze
>                         esistente o che si possa ragionevolmente
>                         prevedere che verra' ad esistenza o ad un
>                         evento verificatosi o che si possa
>                         ragionevolmente prevedere che si verifichera';
>                         b) e' sufficientemente specifica da consentire
>                         di trarre conclusioni sul possibile effetto
>                         del complesso di circostanze o dell'evento di
>                         cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti
>                         finanziari.
>                         4. Per informazione che, se resa pubblica,
>                         potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
>                         di strumenti finanziari si intende
>                         un'informazione che presumibilmente un
>                         investitore ragionevole utilizzerebbe come uno
>                         degli elementi su cui fondare le proprie
>                         decisioni di investimento.
>                         5. Nel caso delle persone incaricate
>                         dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti
>                         finanziari, per informazione privilegiata si
>                         intende anche l'informazione trasmessa da un
>                         cliente e concernente gli ordini del cliente
>                         in attesa di esecuzione, che ha un carattere
>                         preciso e che concerne, direttamente o
>                         indirettamente, uno o piu' emittenti di
>                         strumenti finanziari o uno o piu' strumenti
>                         finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe
>                         influire in modo sensibile sui prezzi di tali
>                         strumenti finanziari.
>
>                         *Art. 184 del TUF*
>
>
>
>                         *Abuso di informazioni privilegiate *
>
>                         1. E' punito con la reclusione da uno a sei
>                         anni e con la multa da euro ventimila a euro
>                         tre milioni chiunque, essendo in possesso di
>                         informazioni privilegiate in ragione della sua
>                         qualita' di membro di organi di
>                         amministrazione, direzione o controllo
>                         dell'emittente, della partecipazione al
>                         capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio
>                         di un'attivita' lavorativa, di una professione
>                         o di una funzione, anche pubblica, o di un
>                         ufficio:
>                         a) acquista, vende o compie altre operazioni,
>                         direttamente o indirettamente, per conto
>                         proprio o per conto di terzi, su strumenti
>                         finanziari utilizzando le informazioni medesime;
>                         b) comunica tali informazioni ad altri, al di
>                         fuori del normale esercizio del lavoro, della
>                         professione, della funzione o dell'ufficio;
>                         c) raccomanda o induce altri, sulla base di
>                         esse, al compimento di taluna delle operazioni
>                         indicate nella lettera a).
>                         2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica
>                         a chiunque essendo in possesso di informazioni
>                         privilegiate a motivo della preparazione o
>                         esecuzione di attivita' delittuose compie
>                         taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
>                         3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al
>                         triplo o fino al maggiore importo di dieci
>                         volte il prodotto o il profitto conseguito dal
>                         reato quando, per la rilevante offensivita'
>                         del fatto, per le qualita' personali del
>                         colpevole o per l'entita' del prodotto o del
>                         profitto conseguito dal reato, essa appare
>                         inadeguata anche se applicata nel massimo.
>                         3-bis. Nel caso di operazioni relative agli
>                         strumenti finanziari di cui all'articolo 180,
>                         comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione
>                         penale e' quella dell'ammenda fino a euro
>                         centotremila e duecentonovantuno e
>                         dell'arresto fino a tre anni.
>                         4. Ai fini del presente articolo per strumenti
>                         finanziari si intendono anche gli strumenti
>                         finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il
>                         cui valore dipende da uno strumento
>                         finanziario di cui all'articolo 180, comma 1,
>                         lettera a).
>
>                         Inviato da iPad
>
>
>                         Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi
>                         Massimiliano <massimiliano.siddi a giustizia.it
>                         <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>> ha
>                         scritto:
>
>                             Non sono un esperto di questo tipo di
>                             reati, ma, ragionando sulla norma, nutro
>                             il serio dubbio che sia applicabile
>                             all'attività normativa del Presidente del
>                             Consiglio e del Consiglio dei Ministri,
>                             così come, più in generale, all'attività
>                             politica.
>
>                             Penso che l'oggetto dei lavori del
>                             Consiglio dei Ministri non costituisca
>                             "informazione privilegiata" in senso
>                             tecnico, e di esso i suoi membri possano
>                             liberamente parlare con chi vogliono,
>                             anche in anticipo.
>
>                             La conseguente responsabilità, in caso di
>                             comunicazione "privilegiata" (nel senso
>                             etimologico di privata "in privos lata") a
>                             taluno, e', a mio avviso, esclusivamente
>                             politica, e non penale.
>
>                             Lo stesso autore dell'articolo, un po'
>                             pindaricamente, incentra tutta la polemica
>                             - che, sotto le mentite e un po'
>                             sgangherate spoglie del diritto, e', in
>                             realtà, tutta politica - più sulla mancata
>                             iscrizione della presunta notitia criminis
>                             che sull'effettiva fondatezza della stessa.
>
>                             Se, dunque, come penso, la responsabilità
>                             fosse solo politica, bene avrebbe fatto la
>                             Procura di Roma a non iscrivere alcuna
>                             notizia di reato a carico del Presidente
>                             del Consiglio.
>
>                             Trovo, invece, molto grave che un
>                             magistrato chieda ad un Ufficio di Procura
>                             di spiegare  "il suo silenzio", giacché
>                             gli atti di cui occorre dare motivazione
>                             sono tipici e, tra questi, non rientra,
>                             nel modo più assoluto, la mancata iscrizione.
>
>                             Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti
>                             di tale tipicità, vi siano le
>                             rispettabili, ma non certo vincolanti,
>                             interpretazioni normative del Sig.
>                             Travaglio o degli organi di stampa che,
>                             magari strumentalmente, battono la gran cassa.
>
>                                          Massimiliano Siddi
>
>
>                             Inviato da iPad
>
>
>                             Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00,
>                             andreale <andreale a yahoo.com
>                             <mailto:andreale a yahoo.com>> ha scritto:
>
>                                  Caro Procuratore Nannucci , se
>                                 davvero  la   Procura di Roma ha
>                                 agito  come dice Travaglio,
>                                 nell'articolo di oggi, che allego, la
>                                 risposta ce l'hai già.
>
>                                 È davvero molto grave quanto descritto
>                                 e meriterebbe certamente gli
>                                 interventi da te indicati.
>
>                                 Ma sono purtroppo convinto che tutto
>                                 continuerà a tacere , né   alcuno dei
>                                 consiglieri al CSM (di Area o no)
>                                 adotterà qualsivoglia iniziativa.
>
>                                 Andrea Reale
>
>                                 Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
>
>                                 -------- Messaggio originale --------
>
>                                 Da: u.nannucci a alice.it
>                                 <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>                                 Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
>
>                                 A: area a areaperta.it
>                                 <mailto:area a areaperta.it>
>
>                                 Oggetto: [Area] quesito
>
>                                 Ma come fa la Procura di Roma a non
>                                 proferir parola, dinanzi a quanto
>                                 emerge dalle rivelazioni del Fatto
>                                 Quotidiano e de La Verità in merito
>                                 alle telefonate tra Renzi e De
>                                 Benedetti? E alle specifiche accuse 
>                                 che su quei giornali sono espresse?
>                                 L’hanno letto a Roma l’articolo 184
>                                 del decreto legislativo n. 58/1998?
>
>                                 Eppure quell’ufficio ha con grande
>                                 solerzia agito nei confronti ad
>                                 esempio del sindaco di Roma, per un
>                                 reato ancora tutto  da capire, e
>                                 contro alcuni funzionari emersi nel
>                                 corso delle indagini CONSIP…
>
>                                 Nell’interesse dell’immagine e della
>                                 credibilità della magistratura tutta,
>                                 sarebbe urgente che quell’ufficio
>                                 spiegasse il suo silenzio; e la stessa
>                                 domanda investe i vari uffici di
>                                 procura generale, che in altri tempi
>                                 attivamente si mossero…
>
>                                 E finalmente, cosa fanno in
>                                 consiglieri di Area nel Consiglio
>                                 superiore della magistratura; non
>                                 ravvisano l’opportunità della,
>                                 cosiddetta, “apertura di una pratica”?
>
>                                 nannucci
>
>                                 <Insider Premier.pdf>
>
>                                 _______________________________________________
>                                 Area mailing list
>                                 Area a areaperta.it
>                                 <mailto:Area a areaperta.it>
>                                 http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>
>                             _______________________________________________
>                             Area mailing list
>                             Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>                             http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>
>
>
>
>
>         _______________________________________________
>
>         Area mailing list
>
>         Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>
>         http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>

-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20180116/c69c36da/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Area