[Area] R: R: R: R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Mar 16 Gen 2018 20:06:33 CET


Secondo me non costa nulla in termini di opacità democratica, perchè il 
nudo fatto in sè della comunicazione da parte di Renzi a De Benedetti di 
un argomento che era già nel successivo ordine del giorno del Consiglio 
dei Ministri, senza la connotazione ulteriore della riservatezza della 
informazione che sola ne può determinare la natura privilegiata e dunque 
la rilevanza penale ai sensi e agli effetti dell'art. 184 TUF, 
trattandosi di un elemento costitutivo del relativo delitto, non 
integrava, neppure in astratto, una fattispecie di reato. Poi è chiaro 
che siamo in campagna elettorale e che l'argomento banche è sempre molto 
delicato per il PD. Altrettanto evidente è che questa vicenda viene 
utilizzata contro Renzi da tutte le opposizioni. Ma questo attiene al 
campo dell'agone politico. Noi cerchiamo di restarne fuori, almeno fino 
a quando è possibile. L'opinione pubblica italiana ha dimostrato negli 
anni tante cose, tranne che di essere matura. Anzi, direi che più che 
matura è marcia, e in quanto tale capace di accettare qualunque 
porcheria e qualunque fesseria come se nulla fosse, purchè 
l'interlocutore politico del momento le prometta mari e monti. 
Figuriamoci se si scandalizza per una vicenda del tipo di quella di cui 
stiamo discutendo noi.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul merito delle questioni.
>
> Credo inoltre che, /re melius perpensa/, tu possa concordare con me 
> sul fatto che tutte le esemplificazioni che tu hai fatto del possibile 
> “contesto” della notizia di cui ci occupiamo confermino che si 
> trattava di una vera e propria notizia di reato e che andava iscritta 
> come tale, salvo poi richiederne l’archiviazione per una delle ragioni 
> che hai indicate, suscettibile di verifica.
>
> Peraltro, se ben ricordo, la ragione dell’insussistenza del reato 
> sostenuta da Siddi era tutt’altra: riguardava la sottrazione 
> dell’attività svolta dal Presidente del C.M. , definita politica, 
> dall’area applicativa della fattispecie dell’art. 184.
>
> Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di conoscere le 
> ragioni della scelta seguita dalla Procura, quindi di sapere se la 
> Procura ha accolto le ragioni addotte da uno di voi due o ne abbia 
> ipotizzate altre e finanche di capire se si è trattato di una scelta 
> corretta oppure no.
>
> Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido in astratto ma 
> del tutto inconferente al caso in esame: iscrivere un modello 21 e 
> richiedere l’archiviazione perché, come tu dici, il contesto 
> evidenzierebbe che il fatto non sussiste, non costa praticamente 
> nulla. Sempre che, misurandosi con una motivazione concreta, il P.M. 
> resti convinto dell’insostenibilità dell’accusa e non ritenga di 
> cambiare la sua scelta. Ma in  tale caso i costi di un’eventuale 
> indagine, la cui necessità allo stato non si coglie per avere il fatto 
> già evidentemente esaurito i suoi effetti, sarebbero ben giustificati 
> dalla rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.
>
> Quanto costa invece, in termini di “opacità democratica”, la scelta 
> opposta effettivamente seguita?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 17:58
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> E invece sostenere che i colleghi della Procura di Roma avrebbero 
> dovuto iscrivere il fatto come notizia di reato significa 
> inevitabilmente affermare che detti colleghi abbiano agito male, 
> perchè in presenza di un fatto che in astratto integra gli estremi di 
> un reato l'iscrizione sarebbe stata doverosa. Da qui non si sfugge. E 
> il contesto è decisivo nel caso di specie. La notizia della successiva 
> approvazione della riforma delle banche popolari era già di dominio 
> pubblico o no ? La stampa ne aveva già ricevuto o dato notizia oppure 
> no?  In caso affermativo non era una informazione privilegiata, e 
> quindi, a prescindere  dalla circostanza che l'approvazione della 
> riforma in Consiglio dei Ministri avesse carattere politico o meno, 
> non c'era un fatto che potesse essere considerato reato e iscritto 
> come tale. Di che cosa si può discutere se non si conosce questo dato 
> fondamentale ?  Credo che il pericolo vero non sia quello della 
> mancata iscrizione delle notizie di fatti di reato, ma della 
> iscrizione di fatti che di per sè non costituiscono reato. Faccio un 
> esempio concreto. Quando c'è un suicidio, intendo dire un la morte di 
> una persona che incontestabilmente si è data la morte da sè, senza 
> l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre, ha luogo una iscrizione per 
> istigazione al suicidio, come se fosse inconcepibile che una persona 
> decida di ammazzarsi autonomamente. Lo si fa per poter indagare e 
> quindi per cercare una notizia di reato, che al momento non esiste. 
> Ecco, secondo me questo andrebbe evitato, se non altro perchè le 
> indagini costano.
> Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato , esiste la 
> revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce di condanna come strumento 
> di impugnazione straordinaria, e fino a quando questo non viene 
> esercitato con successo, anche l'eventuale contrasto con altre 
> sentenze definitive non è significativo. Le sentenze di assoluzione, 
> poi, restano comunque ferme, sempre a prescindere dal contrasto di cui 
> sopra. Ovviamente, il fatto che vi sia una assoluzione non significa 
> di per sè che il pubblico ministero abbia sbagliato, perchè il 
> risultato finale del giudizio può essere solo frutto di una diversa 
> valutazione. Però sono proprio le valutazioni  panpenalistiche che 
> andrebbero evitate a priori. Sarebbe se non altro un buon metodo per 
> evitare processi lunghi e costosi che poi si risolvono nel nulla.
> FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
>     Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se non riesco a
>     cogliere aspetti più profondi del tuo ragionamento:
>
>     1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del contesto della
>     notizia pervenuto al suo Ufficio e, per una minima regola di
>     prudenza , nessun altro può intervenire sulla questione;
>
>     2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una notizia di
>     reato non è stata ritenuta tale, vi potrà ben esser una ragione;
>
>     3.Siccome in dibattimento vi sono state numerose assoluzioni,
>     passate in giudicato, seguite a processi imbastiti con grande
>     risonanza mediatica, questo è il segno che si sono già troppe
>     volte sovrapposte valutazioni etiche alle valutazioni giuridiche,
>     sicchè è meglio evitare ogni rischio di recidiva e di creare per
>     via giudiziale uno Stato etico.
>
>     Tuttavia:
>
>     1.La questione da me posta non è se i colleghi di Roma abbiano
>     agìto bene o male; è se il fatto, riconosciuto vero dallo stesso
>     interessato e quindi assumibile come fondato, costituisca o meno
>     reato di /insider trading./
>
>     2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il contesto, di cui
>     nulla sappiamo né io né tu, dunque ignoto per definizione) debba
>     essere o meno considerato reato, sono appunto l’oggetto della
>     discussione.
>
>     3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che hanno formulato
>     sentenze passate in giudicato. Sono numerosi gli esempi,
>     desumibili anche (ma non solo) da altre sentenze passate in
>     giudicato. Il rischio di creare per via giudiziale uno Stato etico
>     dovrebbe misurarsi sul contenuto oggettivo dei singoli fatti
>     sottoposti al giudizio. Stigmatizzando i singoli errori, con gli
>     argomenti che li dimostrino tali.
>
>     Luca De Ninis
>
>     *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>     *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
>     *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>     *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>     Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi, ha avuto a
>     disposizione molti più elementi per decidere anche solo se
>     iscrivere a carico di Renzi una notizia di reato. Il fatto non è
>     mai nudo, nel senso che non è mai isolato. Al contrario, è sempre
>     inserito in un contesto. Ovviamente possiamo farci una idea di
>     massima sulla vicenda. Ma per affermare con sicurezza che la
>     Procura ha omesso un atto dovuto, quale l'iscrizione nel registro
>     delle notizie di reato, da tecnici del diritto, dovremmo prima
>     conoscere quel contesto, e quindi tutta la vicenda nei suoi
>     particolari. Si tratta di una regola minima di prudenza, da
>     osservare a prescindere dalla dimensione individuale o collettiva
>     della indipendenza del magistrato. Insomma, non è che i colleghi
>     della Procura di Roma perdono la loro indipendenza perchè noi
>     sulla lista li critichiamo. Ma noi, in quanto magistrati, dovremmo
>     rispettare il lavoro dei colleghi. Almeno noi. In linea di
>     massima, a prescindere dal caso di cui si discute, sono contrario
>     ad una visione panpenalistica della realtà, nel senso che il
>     diritto penale, come si insegna nei manuali, è sempre la extrema
>     ratio, e non dovrebbe costituire la regola. Non è che ogni
>     comportamento riprovevole deve costituire per forza un reato,
>     anche se solo in astratto, e quindi debba portare per forza di
>     cosa ad una indagine, con i relativi costi, personali ed
>     economici. Credo che le numerose assoluzioni, pronunciate con
>     sentenza passata in giudicato, che hanno fatto seguito a processi
>     penali imbastiti con grande risonanza mediatica, evidenzino un
>     punto critico della giustizia : il rischio di sovrapporre
>     valutazioni etiche e valutazioni giuridiche. E quindi, in ultima
>     analisi, il rischio di creare per via giudiziale uno Stato etico.
>
>     FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
>     Nord )
>
>     Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
>         Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo spesso e non
>         di rado condivido i tuoi interventi, sicché provo a
>         rassicurarti sul fatto che “conoscere le carte” è il principio
>         sul quale cerco di fondare, nei limiti delle mie possibilità,
>         tutto il mio lavoro.
>
>         La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia, non è
>         assimilabile alla definizione di un procedimento affidato alle
>         nostre cure, ma è soltanto teoretica. A me, del resto, non
>         interessa affatto criticare l’operato dei colleghi, ma solo
>         ragionare sulla correttezza di una soluzione che incide sul
>         modo di intendere la funzione giudiziaria.
>
>         Forse trascuri la circostanza che, per come si legge sui
>         giornali, l’interessato che ha usato la “propalazione
>         prioritaria” ha riconosciuto il fatto di cui discutiamo.
>
>         Di quali carte senti quindi il bisogno per esprimere
>         un’opinione su una questione tecnico-giuridica ?
>
>         Il punto che interessa, che prescinde dal caso in esame ma
>         investe il senso della nostra professione, è invece quale sia
>         il concetto di indipendenza della funzione giudiziaria che
>         alberga in ognuno di noi.
>
>         Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto meno
>         prevalentemente, una dimensione collettiva: quella
>         dell’Ufficio potente e rispettato che ha omesso l’iscrizione o
>         addirittura quella dell’intero ordine giudiziario (Siddi;
>         Bruti Liberati; per quanto ho capito, anche Lima).
>
>         Ne consegue che ogni critica che, sia pure di riflesso, possa
>         ledere la rispettabilità della corporazione, costituisce di
>         per sé un affronto e non merita alcuna legittimazione, neppure
>         per gli aspetti meramente teoretici del problema.
>
>         Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
>         La quale tuttavia, se le notizie di stampa non sono false,
>          non pare proprio voler lavorare su questo problema ed ormai
>         non lo potrebbe neppure fare, visto che non ha ravvisato alcun
>         reato a carico dei due soggetti di cui ci occupiamo e non ha
>         iscritto procedimenti a loro carico.
>
>         Non è dunque consentito, da tecnici che si rivolgono  ad altri
>         tecnici, intervenire sulla questione che sottende questa scelta?
>
>         Io ritengo invece che il concetto di indipendenza della
>         funzione giudiziaria ha, quanto meno prevalentemente, una
>         dimensione individuale: quella della libertà di giudizio del
>         singolo magistrato, correlata alla sua responsabilità per il
>         corretto esercizio della funzione, sempre soggetta a
>         valutazione critica.
>
>         La dimensione collettiva dovrebbe invece avere solo un valore
>         strumentale e di ausilio di questa libertà di giudizio, per i
>         casi in cui il singolo si trovi esposto ad una sua
>         compressione per l’opera di altri poteri, non costituire essa
>         stessa la ragione, la ratio dell’indipendenza.
>
>         Diversamente opinando si tradisce il senso dell’art. 101 della
>         Costituzione.
>
>         Tu, come la pensi?
>
>         Luca De Ninis
>
>         *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di
>         *thorgiov
>         *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
>         *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>         *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>         Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro interno
>         di criticare l'operato dei colleghi senza conoscere le carte.
>         Se non si conoscono gli atti, è meglio tacere.
>
>         FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
>         Napoli Nord )
>
>         Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
>
>             Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni sono
>             chiare e ciascuno ha la sua sensibilità.
>
>             Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è
>             gravissimo, è che si stiano insinuando sospetti di
>             favoritismo su un Ufficio giudiziario sulla base di
>             interpretazioni opinabili e che purtroppo, anche al nostro
>             interno, c'è chi segue questa logica.
>
>             Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e
>             rispettato, domani potrà toccare a ciascuno di noi doversi
>             difendere da insinuazioni basate su interpretazioni.
>
>             Già il fatto in se' della polemica su una questione come
>             questa costituisce un ulteriore tassello della progressiva
>             erosione della nostra indipendenza.
>
>                   Massimiliano Siddi
>
>             Inviato da iPhone
>
>
>             Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis Luca
>             <luca.deninis a giustizia.it
>             <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                 Infatti è ermeneutico.
>
>                 Secondo la tua lettura, nella “corretta
>                 discriminazione dell’attività politica da quella
>                 funzionale ordinaria” si coglierebbe un interesse
>                 superiore che giustifica la “propalazione prioritaria”
>                 della notizia dal capo del governo ad un imprenditore
>                 politicamente a lui vicino ed auto-dichiaratosi suo
>                 consulente, sì da fornirgli l’occasione di un cospicuo
>                 profitto.
>
>                 Io non lo vedo.
>
>                 Luca De Ninis
>
>                 *Da:*Siddi Massimiliano
>                 *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>                 *A:* De Ninis Luca
>                 *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>                 <mailto:area a areaperta.it>
>                 *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
>                 Gli atti normativi del Governo non sono
>                 ontologicamente diversi da quelli del Parlamento ai
>                 fini della riservatezza penalmente rilevante, a nulla
>                 rilevando il soggetto che li pone in essere.
>
>                 Quanto alla tua affermazione di principio, non è
>                 questione di cosa limiti cosa, ma di interpretazione
>                 del sistema nel suo complesso, per cui la norma penale
>                 non può non tenere conto, come nel caso di specie,
>                 delle norme che disciplinano gli organi di rilevanza
>                 costituzionale ai fini di una corretta discriminazione
>                 dell'attività politica da quella funzionale ordinaria.
>
>                 Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.
>
>                          Massimiliano Siddi
>
>
>
>                 Inviato da iPhone
>
>
>                 Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De Ninis Luca
>                 <luca.deninis a giustizia.it
>                 <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                     Non credo che sia così: la qualità di capo del
>                     governo attribuisce contenuto e valore alla
>                     notizia riservata.
>
>                     E comunque ho sempre pensato che, in uno stato di
>                     diritto, sia la legge penale a dover costituire il
>                     limite dell’attività politicamente lecita, non
>                     viceversa.
>
>                     Luca De Ninis
>
>                     *Da:*Siddi Massimiliano
>                     *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 09:45
>                     *A:* De Ninis Luca
>                     *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>                     <mailto:area a areaperta.it>
>                     *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
>                     È solo una situazione analoga che, a mio avviso,
>                     non cambia la sostanza penalistica.
>
>                          Massimiliano Siddi
>
>                     Inviato da iPhone
>
>
>                     Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De Ninis
>                     Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                     <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                         Membro influente della maggioranza
>                         parlamentare o presidente del consiglio dei
>                         ministri ?
>
>                         La notizia, per capire se si tratti di notizia
>                         di reato, bisogna considerarla tutta..
>
>                         Luca De Ninis
>
>                         *Da:*Siddi Massimiliano
>                         *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 21:55
>                         *A:* De Ninis Luca
>                         *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>                         <mailto:area a areaperta.it>
>                         *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
>                         Se ho ben compreso il quesito alternativo per
>                         persone intelligenti, il sibillino proponente
>                         suggerisce la qualificazione dell'attività di
>                         formazione delle norme in seno al Consiglio
>                         dei Ministri come attività funzionale nel
>                         senso che il termine assume nell'art. 184 TUF.
>
>                         E' del tutto evidente che i Ministri svolgano
>                         una pubblica funzione, ma ci sono, a mio
>                         sommesso avviso, attività che, pur rientrando
>                         in senso lato nelle loro competenze
>                         funzionali, hanno, tuttavia, carattere
>                         squisitamente politico, proprio come le
>                         attività culturali e relazionali prodromiche,
>                         contemporanee e successive all'iter di
>                         proposta e formazione delle norme, a nulla
>                         rilevando che queste siano rese pubbliche o meno.
>
>                         Se un membro influente della maggioranza
>                         parlamentare confida ad un terzo
>                         riservatamente che il suo gruppo intende
>                         proporre una determinata legge che, proprio
>                         per la qualità dei proponenti, ha ottime
>                         "chances" di approvazione, questa rimane
>                         attività politica, anche se il parlamentare
>                         svolge una pubblica funzione e se il terzo ne
>                         approfitta per speculare finanziariamente.
>
>                         Se il Presidente del Consiglio rivela ad un
>                         direttore di giornale che farà approvare un
>                         certo decreto, magari confidando nel fatto che
>                         quel direttore, vicino al Governo, appoggi
>                         politicamente l'iniziativa presso l'opinione
>                         pubblica, o solo per favorirlo con la
>                         propalazione prioritaria della notizia, anche
>                         tale attività rimane prettamente politica, a
>                         prescindere dalla speculazione finanziaria che
>                         se ne possa fare.
>
>                         La responsabilità, in questi casi, è
>                         esclusivamente politica: un popolo
>                         maturo, alle successive elezioni, dovrebbe
>                         tenerne conto.
>
>                           Massimiliano Siddi
>
>                         Inviato da iPad
>
>
>                         Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De
>                         Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                         <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                             Attività politica o funzione pubblica ?
>
>                             Intelligenti pauca..
>
>                             Luca De Ninis
>
>                             *Da:*Area
>                             [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per
>                             conto di *Fontana Gian Luigi
>                             *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 01:05
>                             *A:* Siddi Massimiliano
>                             *Cc:* area a areaperta.it
>                             <mailto:area a areaperta.it>
>                             *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
>                             *Copio incollo le norme.*
>
>                             *Gian Luigi FONTANA *
>
>                             *Art. 181 del TUF*
>
>
>                             *Informazione privilegiata *
>
>                             1. Ai fini del presente titolo per
>                             informazione privilegiata si intende
>                             un'informazione din carattere preciso, che
>                             non e' stata resa pubblica, concernente,
>                             direttamente o indirettamente, uno o piu'
>                             emittenti strumenti finanziari o uno o
>                             piu' strumenti finanziari, che, se resa
>                             pubblica, potrebbe influire in modo
>                             sensibile sui prezzi di tali strumenti
>                             finanziari.
>                             2. In relazione ai derivati su merci, per
>                             informazione privilegiata si intende
>                             un'informazione di carattere preciso, che
>                             non e' stata resa pubblica, concernente,
>                             direttamente o indirettamente, uno o piu'
>                             derivati su merci, che i partecipanti ai
>                             mercati su cui tali derivati sono
>                             negoziati si aspettano di ricevere secondo
>                             prassi di mercato ammesse in tali mercati.
>                             3. Un'informazione si ritiene di carattere
>                             preciso se:
>                             a) si riferisce ad un complesso di
>                             circostanze esistente o che si possa
>                             ragionevolmente prevedere che verra' ad
>                             esistenza o ad un evento verificatosi o
>                             che si possa ragionevolmente prevedere che
>                             si verifichera';
>                             b) e' sufficientemente specifica da
>                             consentire di trarre conclusioni sul
>                             possibile effetto del complesso di
>                             circostanze o dell'evento di cui alla
>                             lettera a) sui prezzi degli strumenti
>                             finanziari.
>                             4. Per informazione che, se resa pubblica,
>                             potrebbe influire in modo sensibile sui
>                             prezzi di strumenti finanziari si intende
>                             un'informazione che presumibilmente un
>                             investitore ragionevole utilizzerebbe come
>                             uno degli elementi su cui fondare le
>                             proprie decisioni di investimento.
>                             5. Nel caso delle persone incaricate
>                             dell'esecuzione di ordini relativi a
>                             strumenti finanziari, per informazione
>                             privilegiata si intende anche
>                             l'informazione trasmessa da un cliente e
>                             concernente gli ordini del cliente in
>                             attesa di esecuzione, che ha un carattere
>                             preciso e che concerne, direttamente o
>                             indirettamente, uno o piu' emittenti di
>                             strumenti finanziari o uno o piu'
>                             strumenti finanziari, che, se resa
>                             pubblica, potrebbe influire in modo
>                             sensibile sui prezzi di tali strumenti
>                             finanziari.
>
>                             *Art. 184 del TUF*
>
>
>
>                             *Abuso di informazioni privilegiate *
>
>                             1. E' punito con la reclusione da uno a
>                             sei anni e con la multa da euro ventimila
>                             a euro tre milioni chiunque, essendo in
>                             possesso di informazioni privilegiate in
>                             ragione della sua qualita' di membro di
>                             organi di amministrazione, direzione o
>                             controllo dell'emittente, della
>                             partecipazione al capitale dell'emittente,
>                             ovvero dell'esercizio di un'attivita'
>                             lavorativa, di una professione o di una
>                             funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
>                             a) acquista, vende o compie altre
>                             operazioni, direttamente o indirettamente,
>                             per conto proprio o per conto di terzi, su
>                             strumenti finanziari utilizzando le
>                             informazioni medesime;
>                             b) comunica tali informazioni ad altri, al
>                             di fuori del normale esercizio del lavoro,
>                             della professione, della funzione o
>                             dell'ufficio;
>                             c) raccomanda o induce altri, sulla base
>                             di esse, al compimento di taluna delle
>                             operazioni indicate nella lettera a).
>                             2. La stessa pena di cui al comma 1 si
>                             applica a chiunque essendo in possesso di
>                             informazioni privilegiate a motivo della
>                             preparazione o esecuzione di attivita'
>                             delittuose compie taluna delle azioni di
>                             cui al medesimo comma 1.
>                             3. Il giudice puo' aumentare la multa fino
>                             al triplo o fino al maggiore importo di
>                             dieci volte il prodotto o il profitto
>                             conseguito dal reato quando, per la
>                             rilevante offensivita' del fatto, per le
>                             qualita' personali del colpevole o per
>                             l'entita' del prodotto o del profitto
>                             conseguito dal reato, essa appare
>                             inadeguata anche se applicata nel massimo.
>                             3-bis. Nel caso di operazioni relative
>                             agli strumenti finanziari di cui
>                             all'articolo 180, comma 1, lettera a),
>                             numero 2), la sanzione penale e' quella
>                             dell'ammenda fino a euro centotremila e
>                             duecentonovantuno e dell'arresto fino a
>                             tre anni.
>                             4. Ai fini del presente articolo per
>                             strumenti finanziari si intendono anche
>                             gli strumenti finanziari di cui
>                             all'articolo 1, comma 2, il cui valore
>                             dipende da uno strumento finanziario di
>                             cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
>
>                             Inviato da iPad
>
>
>                             Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50,
>                             Siddi Massimiliano
>                             <massimiliano.siddi a giustizia.it
>                             <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>>
>                             ha scritto:
>
>                                 Non sono un esperto di questo tipo di
>                                 reati, ma, ragionando sulla norma,
>                                 nutro il serio dubbio che sia
>                                 applicabile all'attività normativa del
>                                 Presidente del Consiglio e del
>                                 Consiglio dei Ministri, così come, più
>                                 in generale, all'attività politica.
>
>                                 Penso che l'oggetto dei lavori del
>                                 Consiglio dei Ministri non costituisca
>                                 "informazione privilegiata" in senso
>                                 tecnico, e di esso i suoi membri
>                                 possano liberamente parlare con chi
>                                 vogliono, anche in anticipo.
>
>                                 La conseguente responsabilità, in caso
>                                 di comunicazione "privilegiata" (nel
>                                 senso etimologico di privata "in
>                                 privos lata") a taluno, e', a mio
>                                 avviso, esclusivamente politica, e non
>                                 penale.
>
>                                 Lo stesso autore dell'articolo, un po'
>                                 pindaricamente, incentra tutta la
>                                 polemica - che, sotto le mentite e un
>                                 po' sgangherate spoglie del diritto,
>                                 e', in realtà, tutta politica - più
>                                 sulla mancata iscrizione della
>                                 presunta notitia criminis che
>                                 sull'effettiva fondatezza della stessa.
>
>                                 Se, dunque, come penso, la
>                                 responsabilità fosse solo politica,
>                                 bene avrebbe fatto la Procura di Roma
>                                 a non iscrivere alcuna notizia di
>                                 reato a carico del Presidente del
>                                 Consiglio.
>
>                                 Trovo, invece, molto grave che un
>                                 magistrato chieda ad un Ufficio di
>                                 Procura di spiegare  "il suo
>                                 silenzio", giacché gli atti di cui
>                                 occorre dare motivazione sono tipici
>                                 e, tra questi, non rientra, nel modo
>                                 più assoluto, la mancata iscrizione.
>
>                                 Ne', peraltro, risulta che, tra le
>                                 fonti di tale tipicità, vi siano le
>                                 rispettabili, ma non certo vincolanti,
>                                 interpretazioni normative del Sig.
>                                 Travaglio o degli organi di stampa
>                                 che, magari strumentalmente, battono
>                                 la gran cassa.
>
>                                  Massimiliano Siddi
>
>
>                                 Inviato da iPad
>
>
>                                 Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00,
>                                 andreale <andreale a yahoo.com
>                                 <mailto:andreale a yahoo.com>> ha scritto:
>
>                                      Caro Procuratore Nannucci , se
>                                     davvero  la  Procura di Roma ha
>                                     agito  come dice Travaglio,
>                                     nell'articolo di oggi, che allego,
>                                     la risposta ce l'hai già.
>
>                                     È davvero molto grave quanto
>                                     descritto e meriterebbe certamente
>                                     gli interventi da te indicati.
>
>                                     Ma sono purtroppo convinto che
>                                     tutto continuerà a tacere , né 
>                                      alcuno dei consiglieri al CSM (di
>                                     Area o no) adotterà qualsivoglia
>                                     iniziativa.
>
>                                     Andrea Reale
>
>                                     Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
>
>                                     -------- Messaggio originale --------
>
>                                     Da: u.nannucci a alice.it
>                                     <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>                                     Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
>
>                                     A: area a areaperta.it
>                                     <mailto:area a areaperta.it>
>
>                                     Oggetto: [Area] quesito
>
>                                     Ma come fa la Procura di Roma a
>                                     non proferir parola, dinanzi a
>                                     quanto emerge dalle rivelazioni
>                                     del Fatto Quotidiano e de La
>                                     Verità in merito alle telefonate
>                                     tra Renzi e De Benedetti? E alle
>                                     specifiche accuse  che su quei
>                                     giornali sono espresse? L’hanno
>                                     letto a Roma l’articolo 184 del
>                                     decreto legislativo n. 58/1998?
>
>                                     Eppure quell’ufficio ha con grande
>                                     solerzia agito nei confronti ad
>                                     esempio del sindaco di Roma, per
>                                     un reato ancora tutto  da capire,
>                                     e contro alcuni funzionari emersi
>                                     nel corso delle indagini CONSIP…
>
>                                     Nell’interesse dell’immagine e
>                                     della credibilità della
>                                     magistratura tutta, sarebbe
>                                     urgente che quell’ufficio
>                                     spiegasse il suo silenzio; e la
>                                     stessa domanda investe i vari
>                                     uffici di procura generale, che in
>                                     altri tempi attivamente si mossero…
>
>                                     E finalmente, cosa fanno in
>                                     consiglieri di Area nel Consiglio
>                                     superiore della magistratura; non
>                                     ravvisano l’opportunità della,
>                                     cosiddetta, “apertura di una pratica”?
>
>                                     nannucci
>
>                                     <Insider Premier.pdf>
>
>                                     _______________________________________________
>                                     Area mailing list
>                                     Area a areaperta.it
>                                     <mailto:Area a areaperta.it>
>                                     http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>
>                                 _______________________________________________
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