[Area] R: I: Novità sul sito di AREADG

antonello ardituro antonio.ardituro a giustizia.it
Gio 18 Gen 2018 14:10:23 CET


Ieri avevamo trasmesso la delibera sul memorandum della Sesta, approvata
all’unanimità e inserita nell’odg.

Sarà discussa la settimana prossima. La rimando, potrebbe essere sfuggita.

Saluti,

Antonello 

 

2) – Fasc. 24/RI/2017 - Nota pervenuta in data 21 giugno 2017 dal cons.
Maria Rosaria San Giorgio, con la quale richiede l'autorizzazione
all'apertura di una pratica sulla recente approvazione da parte dei vertici
delle giurisdizioni superiori di un – Memorandum - concernente forme di
cooperazione tra le stesse al fine del miglioramento del funzionamento della
giustizia.

- Nota pervenuta in data 3 luglio 2017 con la quale il cons. Ercole Aprile
chiede l'autorizzazione all'apertura di una pratica sulla  recente
approvazione di un – Memorandum -sottoscritto in data 15 maggio 2017 dai
rappresentanti della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti, nonché delle Procure Generali presso la Cassazione e la
Corte dei Conti.

 

 

               La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente
delibera:

 

“Risoluzione sul Memorandum delle tre giurisdizioni superiori -

 

     1. - Il 15 maggio 2017 è stato presentato al Presidente della
Repubblica, presso il Palazzo del Quirinale, il Memorandum sottoscritto dai
vertici delle tre giurisdizioni superiori, nel quale i Presidenti della
Corte Suprema di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti
ed i Procuratori generali della Corte Suprema di cassazione e della Corte
dei conti si impegnano, nel primario interesse dei cittadini alla certezza
del diritto, a svolgere ogni iniziativa utile per migliorare l’esercizio
della funzione di garanzia della corretta interpretazione delle norme.

     Nel Memorandum è indicato il percorso seguito dall’apposito gruppo di
lavoro, costituito da alti esponenti delle tre giurisdizioni, designati dai
rispettivi vertici, e da tre accademici, con il supporto di Italiadecide,
Associazione per la qualità delle politiche pubbliche, per giungere a
questa, che viene considerata una prima importante tappa verso il traguardo
dell’accrescimento della cooperazione tra le tre giurisdizioni superiori al
fine di armonizzare l’esercizio della funzione nomofilattica attraverso il
dialogo intergiurisdizionale e lo scambio conoscitivo. Un percorso che si è
sviluppato, secondo quanto emerge dallo stesso Memorandum, attraverso
seminari presso la Camera dei deputati ed una riunione tenutasi il 29
febbraio 2016 nel corso della quale i vertici delle tre giurisdizioni e il
Vice Presidente del CSM hanno preso atto del lavoro svolto ed hanno
confermato l’impegno a sostenere con la loro attiva partecipazione una
iniziativa conclusiva di alto profilo istituzionale. 

Lo scorso 18 dicembre si è tenuta, presso la Camera dei deputati, con
l’intervento di alte autorità politico-istituzionali, una conferenza sulla
“Cooperazione tra le giurisdizioni superiori nell’interesse dei cittadini e
della giustizia”, nel corso della quale il Memorandum è stato presentato a
cura di tutti i suoi sottoscrittori. 

Il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di cassazione pro
tempore (quest’ultimo rappresentato nell’occasione dal Procuratore Generale
Aggiunto) hanno poi fatto pervenire alla Sesta Commissione del Consiglio
Superiore della Magistratura, naturale interlocutore con riguardo ad ogni
iniziativa che presenti ricadute sul piano ordina mentale, i rispettivi
contributi al dibattito svolto in tale occasione. 

Fermo restando il necessario approfondimento di tutte le complesse tematiche
in discussione, il Consiglio ritiene opportuno formulare con la presente
risoluzione le seguenti prime riflessioni ed osservazioni.  

2. - Il Memorandum individua una serie di impegni, articolati in nove punti,
nella direzione, tra l’altro, della stabilizzazione della collaborazione tra
Ufficio del Massimario della Corte di cassazione e Uffici studi della
giustizia amministrativa e della Corte dei conti, nonché tra gli Uffici del
pubblico ministero presso la Corte di cassazione e presso la Corte dei
conti, al fine di valorizzare e stabilizzare in via di autorganizzazione i
metodi di cooperazione nelle attività di formazione, di svolgimento di
lavori preparatori o istruttorie comuni sui temi di comune interesse, di
scambio sistematico di conoscenze sulla giurisprudenza più significativa,
peraltro già in atto in numerose sedi, quali gli Uffici studi della
giustizia amministrativa e contabile, gli Uffici del Massimario della Corte
di cassazione e la Scuola Superiore della Magistratura; della cooperazione
istituzionale e dello scambio conoscitivo anche con le attività delle
procure generali della Corte di cassazione e della Corte dei conti, ed
all’attività svolta dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalla Corte
dei conti in sede di controllo; della valorizzazione nella formazione e
nella deontologia del giudice, ed in particolare di quello addetto a
funzioni nomofilattiche, del bilanciamento tra la esigenza insopprimibile di
tutela della indipendenza e la responsabilità del giudice di garantire la
coerenza, la certezza e la stabilità del sistema delle decisioni sia pure in
un quadro evolutivo; della elaborazione di iniziative comuni per
considerare, nel dialogo tra le diverse istituzioni, le cause dei
differenziali quantitativi che ancora si registrano rispetto ad altri Paesi
europei, con particolare riferimento ad interventi in tema di contenimento
della frequenza di accesso alle corti superiori, alla diffusione di una
cultura istituzionale e professionale maggiormente orientata verso qualità
ed efficacia di risultati, e alla valorizzazione dei principi della maggiore
concentrazione possibile delle domande e della massima sintesi ed economia
dei mezzi giuridici di tutela.

     Tra gli obiettivi dichiarati nel Memorandum, al punto 4, si colloca
l’impegno a “valutare, previe opportune consultazioni al proprio interno e
con i competenti organi di autogoverno, la possibilità di promuovere
l’introduzione di norme, a Costituzione invariata, che consentano forme di
integrazione degli organi collegiali di vertice con funzioni specificamente
nomofilattiche delle tre giurisdizioni (Sezioni Unite civili della Corte di
cassazione, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Sezioni Riunite della
Corte dei conti) con magistrati di altre giurisdizioni, quando si trattino
questioni di alto e comune rilievo nomofilattico, ivi comprese, per le
Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, quelle attinenti alla
giurisdizione”. 

     3. - Ciò premesso, va anzitutto manifestato massimo apprezzamento nei
confronti di ogni sforzo volto ad accrescere gli spazi di riflessione ed
elaborazione comune al fine di realizzare una effettiva armonizzazione
dell’esercizio della funzione nomofilattica, anche mediante la creazione di
strumenti di raccordo permanente formati da rappresentanti delle diverse
giurisdizioni intesi a creare un sistema unico di trasmissione di precedenti
e di contributi scientifici.  Ed è altrettanto condivisibile il rilievo
secondo il quale, per rispondere al bisogno di maggiore coerenza
giurisprudenziale, occorre muoversi in una prospettiva che, pur nell’attuale
diversità dei plessi giurisdizionali previsti dalla Costituzione, eviti (o
almeno limiti) il rischio che tale diversità si traduca in una
frammentazione della funzione nomofilattica, incompatibile con l’essenza
stessa di tale funzione. 

     Vi sono principi comuni in ordine ai quali una diversità di
interpretazione e l’instaurarsi di prassi applicative discordi in ciascun
settore dell’ordinamento non paiono davvero accettabili. Tanto meno una tale
diversità è tollerabile, poi, quando giudici appartenenti ai differenti
plessi giurisdizionali si pronuncino su questioni ricadenti nella medesima
area tematica. 

    Al riguardo ritiene il Consiglio Superiore della Magistratura che la
auspicata armonizzazione delle funzioni di nomofilachia possa, e anzi debba,
bensì realizzarsi nell’operare dei rispettivi organismi di studio, con la
circolazione di modelli ed esperienze, con l’osmosi dei saperi e con il
dibattito scientifico, come pure auspicato nel Memorandum, e, quindi, con il
superamento del deficit organizzativo nella predisposizione di momenti
istituzionali di raccordo e di confronto su questioni controverse. Appare,
per converso, impervia, la strada, pur indicata allo stesso scopo al citato
punto 4 del Memorandum, di procedere, a Costituzione invariata, alla
integrazione dei collegi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con
magistrati di altre giurisdizioni, ove si tratti di risolvere questioni
attinenti alla giurisdizione, questioni che per definizione non possono dar
luogo a nomofilachie divergenti, poiché per dettato costituzionale (art.
111, ottavo comma, Cost., che eleva al rango di disposizione costituzionale
quella funzione di tribunale dei conflitti che già l’art. 3, n. 3, della
legge 31 marzo 1877, n. 3781 attribuiva alle sezioni unite civili della
Corte di cassazione) la funzione regolatrice della giurisdizione spetta
esclusivamente alla Corte di cassazione, cui si accede per concorso  tra i
magistrati ordinari, con la sola eccezione, prevista dalla Costituzione
all’art. 106, dei giuristi nominati per meriti insigni dal Consiglio
Superiore della Magistratura.

      Invero, i contrasti di orientamenti giurisprudenziali tra Corte di
cassazione e Consiglio di Stato rilevati negli ultimi anni sono derivati,
oltre che dal numero abnorme di controversie, proprio dall’ampliamento delle
ipotesi di giurisdizione esclusiva in capo ai giudici amministrativi
rispetto all’originario impianto costituzionale, che attribuisce la
cognizione sui diritti soggettivi in via generale al giudice ordinario e
solo in “particolari materie”, ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost.,
e cioè in via residuale, al giudice amministrativo. Il legislatore,
attraverso un ricorso massiccio alla riserva di cui alla citata disposizione
costituzionale, ha sbiadito quel carattere di eccezionalità e residualità
caratterizzante l’area della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, con possibili conseguenze, tutte da approfondire, anche
sull’ambito della ricorribilità per cassazione delle decisioni del giudice
amministrativo.

     Né può sottacersi la specificità dello statuto di indipendenza dei
magistrati ordinari, che gode di copertura costituzionale, e che fa
dell’ordinamento della Magistratura ordinaria un unicum nel sistema, come
confermato dal rilievo costituzionale della Corte di cassazione. 

4. - Resta sullo sfondo il tema, autorevolmente proposto e ricorrente nel
tempo, di una risolutiva razionalizzazione e semplificazione del sistema
attuabile con una riforma costituzionale che realizzi l’unità della
giurisdizione in forma tale da garantire il permanere di saperi
specializzati.  

5. - Con riferimento agli evidenziati profili appare opportuno rimettere
alla valutazione della Sesta Commissione referente gli ulteriori
approfondimenti, anche al fine di assumere le eventuali conseguenti
iniziative di confronto con gli altri protagonisti istituzionali coinvolti
nella iniziativa in esame.    

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio 

delibera

l’approvazione della presente Risoluzione sul Memorandum delle tre
giurisdizioni”.

 

 

  _____  

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Lucia Vignale
(Esterna)
Inviato: giovedì 18 gennaio 2018 13:03
A: area a areaperta.it; 'Nuovarea'; iscritti a magistraturademocratica.it
Oggetto: [Area] I: Novità sul sito di AREADG

 

 


Novità sul sito di AreaDG


 


Il memorandum delle tre giurisdizioni propone di modificare i rapporti fra
le corti superiori


La proposta dei vertici della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e
della Corte dei Conti rischia di distorcere il sistema giurisdizionale
tracciato dalla Costituzione e di scardinare il principio che vede nella
giurisdizione ordinaria il giudice naturale della tutela dei diritti

 

Il 4 dicembre scorso abbiamo espresso serie perplessità su un progetto,
sottoscritto  dai vertici della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato
e della Corte dei Conti, volto ad integrare gli  organi collegiali di
vertice di ciascuna delle Corti superiori con magistrati provenienti dalle
altre quando si debbano trattare questioni di alto e comune rilievo
nomofilattico.

Riproponiamo oggi questo documento, lieti di constatare  che una analoga
posizione critica è stata assunta, all'unanimità, dal CDC della ANM il 13
gennaio scorso e che, come da noi auspicato, il Comitato di Presidenza del
CSM ha aperto sull'argomento una pratica affidata per competenza alla VI
Commissione.

 

http://www.areadg.it/comunicato/il-memorandum-delle-tre-giurisdizioni-propon
e-di-modificare-i-rapporti-fra-le-corti-superiori

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