[Area] R: R: R: R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Ven 19 Gen 2018 10:30:33 CET


La questione interessa tutti, se non altro perchè in un sistema 
democratico il controllo sui governanti dovrebbe avere carattere 
diffuso, un po' come avviene con l'esercizio della giurisdizione.

Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la decisione di 
riformare le banche popolari, costringendole a quotarsi in borsa per 
sottrarle al controllo delle fondazioni e metterle sul mercato, è stata 
un'ottima decisione. Il sistema bancario italiano è un sistema di 
relazioni, dove il merito creditizio non conta quasi nulla, e non è un 
caso se il livello delle sofferenze sia altissimo. Personalmente ogni 
giorno emetto decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti 
incagliati, e per vari anni ho svolto le funzioni di Giudice della 
esecuzione immobiliare. Della riforma c'era un estremo bisogno, alla 
luce dei dissesti delle varie Banche Etruria che si sono susseguiti 
senza sosta, perchè la tutela del risparmio è fondamentale, e mi sembra 
assurdo sostenere che  sia stata fatta per permettere a De Benedetti di 
guadagnare una plusvalenza. Semmai è corretto dire che De Benedetti ha 
colto l'occasione. Del resto, la borsa funziona così : i soldi non si 
bruciano mai, semmai passano da una mano all'altra, da chi ha comprato 
ai massimi e vende ai minimi a chi ha comprato ai minimi per vendere ai 
massimi. Spesso il guadagno o la perdita è una questione di pochi 
secondi, e gli operatori del settore lo sanno benissimo. La questione di 
fondo è : la formazione di un ordine del giorno del Consiglio dei 
Ministri e il suo oggetto costituiscono di per sè una notizia riservata 
? A me non sembra, e in ogni caso se dagli atti in possesso della 
Procura di Roma non risultava che detto ordine del giorno fosse coperto 
da segreto non esisteva neppure una notizia di reato da iscrivere 
nell'apposito registro.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )



Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:
>
> In definitiva:
>
> Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della “connotazione 
> ulteriore della riservatezza dell’informazione che sola ne può 
> determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza penale ai 
> sensi ed agli effetti dell’art. 184 TUF”. Infatti la plusvalenza del 
> 12% in poche ore, che parrebbe proprio esserci stata, potrebbe ben 
> essere dipesa da un colpo della Fortuna, o meglio dalla lentezza ed 
> incapacità degli altri speculatori di borsa!..
>
> Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate” siano 
> comunque sottratte alla giurisdizione penale, altrimenti la 
> “democrazia reale” ne sarebbe gravemente offuscata…
>
> Infatti anche se, _per mera ipotesi_, la decisione politica di 
> intervenire sulle banche popolari fosse influenzata dal desiderio 
> biricchino di concedere un’opportunità ad un suo sostenitore e 
> consulente o, nel caso peggiore, di mettere su un sistema di 
> arricchimento personale e clientelare, che sarà mai? Non è mica un 
> problema di interesse pubblico?..
>
> Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro all’infuori 
> di noi tre, quindi forse non è il caso di insistere oltre..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 20:35
> *A:* thorgiov
> *Cc:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale, uno Stato 
> in cui un esponente politico, delle istituzioni o meno, non abbia la 
> possibilità di comunicare riservatamente, a chiunque voglia, una sua 
> iniziativa normativa senza incorrere nella violazione di un precetto 
> penale.
>
>     Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov <thorgiov a libero.it 
> <mailto:thorgiov a libero.it>> ha scritto:
>
>     Secondo me non costa nulla in termini di opacità democratica,
>     perchè il nudo fatto in sè della comunicazione da parte di Renzi a
>     De Benedetti di un argomento che era già nel successivo ordine del
>     giorno del Consiglio dei Ministri, senza la connotazione ulteriore
>     della riservatezza della informazione che sola ne può determinare
>     la natura privilegiata e dunque la rilevanza penale ai sensi e
>     agli effetti dell'art. 184 TUF, trattandosi di un elemento
>     costitutivo del relativo delitto, non integrava, neppure in
>     astratto, una fattispecie di reato. Poi è chiaro che siamo in
>     campagna elettorale e che l'argomento banche è sempre molto
>     delicato per il PD. Altrettanto evidente è che questa vicenda
>     viene utilizzata contro Renzi da tutte le opposizioni. Ma questo
>     attiene al campo dell'agone politico. Noi cerchiamo di restarne
>     fuori, almeno fino a quando è possibile. L'opinione pubblica
>     italiana ha dimostrato negli anni tante cose, tranne che di essere
>     matura. Anzi, direi che più che matura è marcia, e in quanto tale
>     capace di accettare qualunque porcheria e qualunque fesseria come
>     se nulla fosse, purchè l'interlocutore politico del momento le
>     prometta mari e monti. Figuriamoci se si scandalizza per una
>     vicenda del tipo di quella di cui stiamo discutendo noi.
>
>     FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
>     Nord )
>
>     Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
>
>         Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul merito delle
>         questioni.
>
>         Credo inoltre che, /re melius perpensa/, tu possa concordare
>         con me sul fatto che tutte le esemplificazioni che tu hai
>         fatto del possibile “contesto” della notizia di cui ci
>         occupiamo confermino che si trattava di una vera e propria
>         notizia di reato e che andava iscritta come tale, salvo poi
>         richiederne l’archiviazione per una delle ragioni che hai
>         indicate, suscettibile di verifica.
>
>         Peraltro, se ben ricordo, la ragione dell’insussistenza del
>         reato sostenuta da Siddi era tutt’altra: riguardava la
>         sottrazione dell’attività svolta dal Presidente del C.M. ,
>         definita politica, dall’area applicativa della fattispecie
>         dell’art. 184.
>
>         Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di
>         conoscere le ragioni della scelta seguita dalla Procura,
>         quindi di sapere se la Procura ha accolto le ragioni addotte
>         da uno di voi due o ne abbia ipotizzate altre e finanche di
>         capire se si è trattato di una scelta corretta oppure no.
>
>         Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido in
>         astratto ma del tutto inconferente al caso in esame: iscrivere
>         un modello 21 e richiedere l’archiviazione perché, come tu
>         dici, il contesto evidenzierebbe che il fatto non sussiste,
>         non costa praticamente nulla. Sempre che, misurandosi con una
>         motivazione concreta, il P.M. resti convinto
>         dell’insostenibilità dell’accusa e non ritenga di cambiare la
>         sua scelta. Ma in  tale caso i costi di un’eventuale indagine,
>         la cui necessità allo stato non si coglie per avere il fatto
>         già evidentemente esaurito i suoi effetti, sarebbero ben
>         giustificati dalla rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.
>
>         Quanto costa invece, in termini di “opacità democratica”, la
>         scelta opposta effettivamente seguita?
>
>         Luca De Ninis
>
>         *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>         *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 17:58
>         *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>         *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>         E invece sostenere che i colleghi della Procura di Roma
>         avrebbero dovuto iscrivere il fatto come notizia di reato
>         significa inevitabilmente affermare che detti colleghi abbiano
>         agito male, perchè in presenza di un fatto che in astratto
>         integra gli estremi di un reato l'iscrizione sarebbe stata
>         doverosa. Da qui non si sfugge. E il contesto è decisivo nel
>         caso di specie. La notizia della successiva approvazione della
>         riforma delle banche popolari era già di dominio pubblico o no
>         ? La stampa ne aveva già ricevuto o dato notizia oppure no? 
>         In caso affermativo non era una informazione privilegiata, e
>         quindi, a prescindere  dalla circostanza che l'approvazione
>         della riforma in Consiglio dei Ministri avesse carattere
>         politico o meno, non c'era un fatto che potesse essere
>         considerato reato e iscritto come tale. Di che cosa si può
>         discutere se non si conosce questo dato fondamentale ?  Credo
>         che il pericolo vero non sia quello della mancata iscrizione
>         delle notizie di fatti di reato, ma della iscrizione di fatti
>         che di per sè non costituiscono reato. Faccio un esempio
>         concreto. Quando c'è un suicidio, intendo dire un la morte di
>         una persona che incontestabilmente si è data la morte da sè,
>         senza l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre, ha luogo una
>         iscrizione per istigazione al suicidio, come se fosse
>         inconcepibile che una persona decida di ammazzarsi
>         autonomamente. Lo si fa per poter indagare e quindi per
>         cercare una notizia di reato, che al momento non esiste. Ecco,
>         secondo me questo andrebbe evitato, se non altro perchè le
>         indagini costano.
>         Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato , esiste
>         la revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce di condanna
>         come strumento di impugnazione straordinaria, e fino a quando
>         questo non viene esercitato con successo, anche l'eventuale
>         contrasto con altre sentenze definitive non è significativo.
>         Le sentenze di assoluzione, poi, restano comunque ferme,
>         sempre a prescindere dal contrasto di cui sopra. Ovviamente,
>         il fatto che vi sia una assoluzione non significa di per sè
>         che il pubblico ministero abbia sbagliato, perchè il risultato
>         finale del giudizio può essere solo frutto di una diversa
>         valutazione. Però sono proprio le valutazioni  panpenalistiche
>         che andrebbero evitate a priori. Sarebbe se non altro un buon
>         metodo per evitare processi lunghi e costosi che poi si
>         risolvono nel nulla.
>         FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
>         Napoli Nord )
>
>         Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
>             Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se non riesco
>             a cogliere aspetti più profondi del tuo ragionamento:
>
>             1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del contesto
>             della notizia pervenuto al suo Ufficio e, per una minima
>             regola di prudenza , nessun altro può intervenire sulla
>             questione;
>
>             2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una notizia
>             di reato non è stata ritenuta tale, vi potrà ben esser una
>             ragione;
>
>             3.Siccome in dibattimento vi sono state numerose
>             assoluzioni, passate in giudicato, seguite a processi
>             imbastiti con grande risonanza mediatica, questo è il
>             segno che si sono già troppe volte sovrapposte valutazioni
>             etiche alle valutazioni giuridiche, sicchè è meglio
>             evitare ogni rischio di recidiva e di creare per via
>             giudiziale uno Stato etico.
>
>             Tuttavia:
>
>             1.La questione da me posta non è se i colleghi di Roma
>             abbiano agìto bene o male; è se il fatto, riconosciuto
>             vero dallo stesso interessato e quindi assumibile come
>             fondato, costituisca o meno reato di /insider trading./
>
>             2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il contesto, di
>             cui nulla sappiamo né io né tu, dunque ignoto per
>             definizione) debba essere o meno considerato reato, sono
>             appunto l’oggetto della discussione.
>
>             3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che hanno
>             formulato sentenze passate in giudicato. Sono numerosi gli
>             esempi, desumibili anche (ma non solo) da altre sentenze
>             passate in giudicato. Il rischio di creare per via
>             giudiziale uno Stato etico dovrebbe misurarsi sul
>             contenuto oggettivo dei singoli fatti sottoposti al
>             giudizio. Stigmatizzando i singoli errori, con gli
>             argomenti che li dimostrino tali.
>
>             Luca De Ninis
>
>             *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>             *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
>             *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
>             <mailto:area a areaperta.it>
>             *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>             Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi, ha
>             avuto a disposizione molti più elementi per decidere anche
>             solo se iscrivere a carico di Renzi una notizia di reato.
>             Il fatto non è mai nudo, nel senso che non è mai isolato.
>             Al contrario, è sempre inserito in un contesto. Ovviamente
>             possiamo farci una idea di massima sulla vicenda. Ma per
>             affermare con sicurezza che la Procura ha omesso un atto
>             dovuto, quale l'iscrizione nel registro delle notizie di
>             reato, da tecnici del diritto, dovremmo prima conoscere
>             quel contesto, e quindi tutta la vicenda nei suoi
>             particolari. Si tratta di una regola minima di prudenza,
>             da osservare a prescindere dalla dimensione individuale o
>             collettiva della indipendenza del magistrato. Insomma, non
>             è che i colleghi della Procura di Roma perdono la loro
>             indipendenza perchè noi sulla lista li critichiamo. Ma
>             noi, in quanto magistrati, dovremmo rispettare il lavoro
>             dei colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a
>             prescindere dal caso di cui si discute, sono contrario ad
>             una visione panpenalistica della realtà, nel senso che il
>             diritto penale, come si insegna nei manuali, è sempre la
>             extrema ratio, e non dovrebbe costituire la regola. Non è
>             che ogni comportamento riprovevole deve costituire per
>             forza un reato, anche se solo in astratto, e quindi debba
>             portare per forza di cosa ad una indagine, con i relativi
>             costi, personali ed economici. Credo che le numerose
>             assoluzioni, pronunciate con sentenza passata in
>             giudicato, che hanno fatto seguito a processi penali
>             imbastiti con grande risonanza mediatica, evidenzino un
>             punto critico della giustizia : il rischio di sovrapporre
>             valutazioni etiche e valutazioni giuridiche. E quindi, in
>             ultima analisi, il rischio di creare per via giudiziale
>             uno Stato etico.
>
>             FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
>             Napoli Nord )
>
>             Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                 Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo
>                 spesso e non di rado condivido i tuoi interventi,
>                 sicché provo a rassicurarti sul fatto che “conoscere
>                 le carte” è il principio sul quale cerco di fondare,
>                 nei limiti delle mie possibilità, tutto il mio lavoro.
>
>                 La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia, non
>                 è assimilabile alla definizione di un procedimento
>                 affidato alle nostre cure, ma è soltanto teoretica. A
>                 me, del resto, non interessa affatto criticare
>                 l’operato dei colleghi, ma solo ragionare sulla
>                 correttezza di una soluzione che incide sul modo di
>                 intendere la funzione giudiziaria.
>
>                 Forse trascuri la circostanza che, per come si legge
>                 sui giornali, l’interessato che ha usato la
>                 “propalazione prioritaria” ha riconosciuto il fatto di
>                 cui discutiamo.
>
>                 Di quali carte senti quindi il bisogno per esprimere
>                 un’opinione su una questione tecnico-giuridica ?
>
>                 Il punto che interessa, che prescinde dal caso in
>                 esame ma investe il senso della nostra professione, è
>                 invece quale sia il concetto di indipendenza della
>                 funzione giudiziaria che alberga in ognuno di noi.
>
>                 Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto meno
>                 prevalentemente, una dimensione collettiva: quella
>                 dell’Ufficio potente e rispettato che ha omesso
>                 l’iscrizione o addirittura quella dell’intero ordine
>                 giudiziario (Siddi; Bruti Liberati; per quanto ho
>                 capito, anche Lima).
>
>                 Ne consegue che ogni critica che, sia pure di
>                 riflesso, possa ledere la rispettabilità della
>                 corporazione, costituisce di per sé un affronto e non
>                 merita alcuna legittimazione, neppure per gli aspetti
>                 meramente teoretici del problema.
>
>                 Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
>                 La quale tuttavia, se le notizie di stampa non sono
>                 false,  non pare proprio voler lavorare su questo
>                 problema ed ormai non lo potrebbe neppure fare, visto
>                 che non ha ravvisato alcun reato a carico dei due
>                 soggetti di cui ci occupiamo e non ha iscritto
>                 procedimenti a loro carico.
>
>                 Non è dunque consentito, da tecnici che si rivolgono
>                 ad altri tecnici, intervenire sulla questione che
>                 sottende questa scelta?
>
>                 Io ritengo invece che il concetto di indipendenza
>                 della funzione giudiziaria ha, quanto meno
>                 prevalentemente, una dimensione individuale: quella
>                 della libertà di giudizio del singolo magistrato,
>                 correlata alla sua responsabilità per il corretto
>                 esercizio della funzione, sempre soggetta a
>                 valutazione critica.
>
>                 La dimensione collettiva dovrebbe invece avere solo un
>                 valore strumentale e di ausilio di questa libertà di
>                 giudizio, per i casi in cui il singolo si trovi
>                 esposto ad una sua compressione per l’opera di altri
>                 poteri, non costituire essa stessa la ragione, la
>                 ratio dell’indipendenza.
>
>                 Diversamente opinando si tradisce il senso dell’art.
>                 101 della Costituzione.
>
>                 Tu, come la pensi?
>
>                 Luca De Ninis
>
>                 *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per
>                 conto di *thorgiov
>                 *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
>                 *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>                 *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                 Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro
>                 interno di criticare l'operato dei colleghi senza
>                 conoscere le carte. Se non si conoscono gli atti, è
>                 meglio tacere.
>
>                 FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                 Tribunale di Napoli Nord )
>
>                 Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
>
>                     Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni
>                     sono chiare e ciascuno ha la sua sensibilità.
>
>                     Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è
>                     gravissimo, è che si stiano insinuando sospetti di
>                     favoritismo su un Ufficio giudiziario sulla base
>                     di interpretazioni opinabili e che purtroppo,
>                     anche al nostro interno, c'è chi segue questa logica.
>
>                     Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e
>                     rispettato, domani potrà toccare a ciascuno di noi
>                     doversi difendere da insinuazioni basate su
>                     interpretazioni.
>
>                     Già il fatto in se' della polemica su una
>                     questione come questa costituisce un ulteriore
>                     tassello della progressiva erosione della nostra
>                     indipendenza.
>
>                           Massimiliano Siddi
>
>                     Inviato da iPhone
>
>
>                     Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis
>                     Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                     <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                         Infatti è ermeneutico.
>
>                         Secondo la tua lettura, nella “corretta
>                         discriminazione dell’attività politica da
>                         quella funzionale ordinaria” si coglierebbe un
>                         interesse superiore che giustifica la
>                         “propalazione prioritaria” della notizia dal
>                         capo del governo ad un imprenditore
>                         politicamente a lui vicino ed
>                         auto-dichiaratosi suo consulente, sì da
>                         fornirgli l’occasione di un cospicuo profitto.
>
>                         Io non lo vedo.
>
>                         Luca De Ninis
>
>                         *Da:*Siddi Massimiliano
>                         *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>                         *A:* De Ninis Luca
>                         *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>                         <mailto:area a areaperta.it>
>                         *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
>                         Gli atti normativi del Governo non sono
>                         ontologicamente diversi da quelli del
>                         Parlamento ai fini della riservatezza
>                         penalmente rilevante, a nulla rilevando il
>                         soggetto che li pone in essere.
>
>                         Quanto alla tua affermazione di principio, non
>                         è questione di cosa limiti cosa, ma di
>                         interpretazione del sistema nel suo complesso,
>                         per cui la norma penale non può non tenere
>                         conto, come nel caso di specie, delle norme
>                         che disciplinano gli organi di rilevanza
>                         costituzionale ai fini di una corretta
>                         discriminazione dell'attività politica da
>                         quella funzionale ordinaria.
>
>                         Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.
>
>                                  Massimiliano Siddi
>
>
>
>                         Inviato da iPhone
>
>
>                         Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De
>                         Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                         <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                             Non credo che sia così: la qualità di capo
>                             del governo attribuisce contenuto e valore
>                             alla notizia riservata.
>
>                             E comunque ho sempre pensato che, in uno
>                             stato di diritto, sia la legge penale a
>                             dover costituire il limite dell’attività
>                             politicamente lecita, non viceversa.
>
>                             Luca De Ninis
>
>                             *Da:*Siddi Massimiliano
>                             *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 09:45
>                             *A:* De Ninis Luca
>                             *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                             area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>                             *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
>                             È solo una situazione analoga che, a mio
>                             avviso, non cambia la sostanza penalistica.
>
>                                  Massimiliano Siddi
>
>                             Inviato da iPhone
>
>
>                             Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De
>                             Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                             <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>                             scritto:
>
>                                 Membro influente della maggioranza
>                                 parlamentare o presidente del
>                                 consiglio dei ministri ?
>
>                                 La notizia, per capire se si tratti di
>                                 notizia di reato, bisogna considerarla
>                                 tutta..
>
>                                 Luca De Ninis
>
>                                 *Da:*Siddi Massimiliano
>                                 *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 21:55
>                                 *A:* De Ninis Luca
>                                 *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                 area a areaperta.it
>                                 <mailto:area a areaperta.it>
>                                 *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
>                                 Se ho ben compreso il quesito
>                                 alternativo per persone intelligenti,
>                                 il sibillino proponente suggerisce la
>                                 qualificazione dell'attività di
>                                 formazione delle norme in seno al
>                                 Consiglio dei Ministri come attività
>                                 funzionale nel senso che il termine
>                                 assume nell'art. 184 TUF.
>
>                                 E' del tutto evidente che i Ministri
>                                 svolgano una pubblica funzione, ma ci
>                                 sono, a mio sommesso avviso, attività
>                                 che, pur rientrando in senso lato
>                                 nelle loro competenze funzionali,
>                                 hanno, tuttavia, carattere
>                                 squisitamente politico, proprio come
>                                 le attività culturali e relazionali
>                                 prodromiche, contemporanee e
>                                 successive all'iter di proposta e
>                                 formazione delle norme, a nulla
>                                 rilevando che queste siano rese
>                                 pubbliche o meno.
>
>                                 Se un membro influente della
>                                 maggioranza parlamentare confida ad un
>                                 terzo riservatamente che il suo gruppo
>                                 intende proporre una determinata legge
>                                 che, proprio per la qualità dei
>                                 proponenti, ha ottime "chances" di
>                                 approvazione, questa rimane attività
>                                 politica, anche se il parlamentare
>                                 svolge una pubblica funzione e se il
>                                 terzo ne approfitta per speculare
>                                 finanziariamente.
>
>                                 Se il Presidente del Consiglio rivela
>                                 ad un direttore di giornale che farà
>                                 approvare un certo decreto, magari
>                                 confidando nel fatto che quel
>                                 direttore, vicino al Governo, appoggi
>                                 politicamente l'iniziativa presso
>                                 l'opinione pubblica, o solo per
>                                 favorirlo con la propalazione
>                                 prioritaria della notizia, anche tale
>                                 attività rimane prettamente politica,
>                                 a prescindere dalla speculazione
>                                 finanziaria che se ne possa fare.
>
>                                 La responsabilità, in questi casi, è
>                                 esclusivamente politica: un popolo
>                                 maturo, alle successive
>                                 elezioni, dovrebbe tenerne conto.
>
>                                         Massimiliano Siddi
>
>                                 Inviato da iPad
>
>
>                                 Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36,
>                                 De Ninis Luca
>                                 <luca.deninis a giustizia.it
>                                 <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>                                 scritto:
>
>                                     Attività politica o funzione
>                                     pubblica ?
>
>                                     Intelligenti pauca..
>
>                                     Luca De Ninis
>
>                                     *Da:*Area
>                                     [mailto:area-bounces a areaperta.it]
>                                     *Per conto di *Fontana Gian Luigi
>                                     *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018
>                                     01:05
>                                     *A:* Siddi Massimiliano
>                                     *Cc:* area a areaperta.it
>                                     <mailto:area a areaperta.it>
>                                     *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
>                                     *Copio incollo le norme.*
>
>                                     *Gian Luigi FONTANA *
>
>                                     *Art. 181 del TUF*
>
>
>                                     *Informazione privilegiata *
>
>                                     1. Ai fini del presente titolo per
>                                     informazione privilegiata si
>                                     intende un'informazione din
>                                     carattere preciso, che non e'
>                                     stata resa pubblica, concernente,
>                                     direttamente o indirettamente, uno
>                                     o piu' emittenti strumenti
>                                     finanziari o uno o piu' strumenti
>                                     finanziari, che, se resa pubblica,
>                                     potrebbe influire in modo
>                                     sensibile sui prezzi di tali
>                                     strumenti finanziari.
>                                     2. In relazione ai derivati su
>                                     merci, per informazione
>                                     privilegiata si intende
>                                     un'informazione di carattere
>                                     preciso, che non e' stata resa
>                                     pubblica, concernente,
>                                     direttamente o indirettamente, uno
>                                     o piu' derivati su merci, che i
>                                     partecipanti ai mercati su cui
>                                     tali derivati sono negoziati si
>                                     aspettano di ricevere secondo
>                                     prassi di mercato ammesse in tali
>                                     mercati.
>                                     3. Un'informazione si ritiene di
>                                     carattere preciso se:
>                                     a) si riferisce ad un complesso di
>                                     circostanze esistente o che si
>                                     possa ragionevolmente prevedere
>                                     che verra' ad esistenza o ad un
>                                     evento verificatosi o che si possa
>                                     ragionevolmente prevedere che si
>                                     verifichera';
>                                     b) e' sufficientemente specifica
>                                     da consentire di trarre
>                                     conclusioni sul possibile effetto
>                                     del complesso di circostanze o
>                                     dell'evento di cui alla lettera a)
>                                     sui prezzi degli strumenti
>                                     finanziari.
>                                     4. Per informazione che, se resa
>                                     pubblica, potrebbe influire in
>                                     modo sensibile sui prezzi di
>                                     strumenti finanziari si intende
>                                     un'informazione che
>                                     presumibilmente un investitore
>                                     ragionevole utilizzerebbe come uno
>                                     degli elementi su cui fondare le
>                                     proprie decisioni di investimento.
>                                     5. Nel caso delle persone
>                                     incaricate dell'esecuzione di
>                                     ordini relativi a strumenti
>                                     finanziari, per informazione
>                                     privilegiata si intende anche
>                                     l'informazione trasmessa da un
>                                     cliente e concernente gli ordini
>                                     del cliente in attesa di
>                                     esecuzione, che ha un carattere
>                                     preciso e che concerne,
>                                     direttamente o indirettamente, uno
>                                     o piu' emittenti di strumenti
>                                     finanziari o uno o piu' strumenti
>                                     finanziari, che, se resa pubblica,
>                                     potrebbe influire in modo
>                                     sensibile sui prezzi di tali
>                                     strumenti finanziari.
>
>                                     *Art. 184 del TUF*
>
>
>
>                                     *Abuso di informazioni privilegiate *
>
>                                     1. E' punito con la reclusione da
>                                     uno a sei anni e con la multa da
>                                     euro ventimila a euro tre milioni
>                                     chiunque, essendo in possesso di
>                                     informazioni privilegiate in
>                                     ragione della sua qualita' di
>                                     membro di organi di
>                                     amministrazione, direzione o
>                                     controllo dell'emittente, della
>                                     partecipazione al capitale
>                                     dell'emittente, ovvero
>                                     dell'esercizio di un'attivita'
>                                     lavorativa, di una professione o
>                                     di una funzione, anche pubblica, o
>                                     di un ufficio:
>                                     a) acquista, vende o compie altre
>                                     operazioni, direttamente o
>                                     indirettamente, per conto proprio
>                                     o per conto di terzi, su strumenti
>                                     finanziari utilizzando le
>                                     informazioni medesime;
>                                     b) comunica tali informazioni ad
>                                     altri, al di fuori del normale
>                                     esercizio del lavoro, della
>                                     professione, della funzione o
>                                     dell'ufficio;
>                                     c) raccomanda o induce altri,
>                                     sulla base di esse, al compimento
>                                     di taluna delle operazioni
>                                     indicate nella lettera a).
>                                     2. La stessa pena di cui al comma
>                                     1 si applica a chiunque essendo in
>                                     possesso di informazioni
>                                     privilegiate a motivo della
>                                     preparazione o esecuzione di
>                                     attivita' delittuose compie taluna
>                                     delle azioni di cui al medesimo
>                                     comma 1.
>                                     3. Il giudice puo' aumentare la
>                                     multa fino al triplo o fino al
>                                     maggiore importo di dieci volte il
>                                     prodotto o il profitto conseguito
>                                     dal reato quando, per la rilevante
>                                     offensivita' del fatto, per le
>                                     qualita' personali del colpevole o
>                                     per l'entita' del prodotto o del
>                                     profitto conseguito dal reato,
>                                     essa appare inadeguata anche se
>                                     applicata nel massimo. 3-bis. Nel
>                                     caso di operazioni relative agli
>                                     strumenti finanziari di cui
>                                     all'articolo 180, comma 1, lettera
>                                     a), numero 2), la sanzione penale
>                                     e' quella dell'ammenda fino a euro
>                                     centotremila e duecentonovantuno e
>                                     dell'arresto fino a tre anni.
>                                     4. Ai fini del presente articolo
>                                     per strumenti finanziari si
>                                     intendono anche gli strumenti
>                                     finanziari di cui all'articolo 1,
>                                     comma 2, il cui valore dipende da
>                                     uno strumento finanziario di cui
>                                     all'articolo 180, comma 1, lettera
>                                     a).
>
>                                     Inviato da iPad
>
>
>                                     Il giorno 13 gen 2018, alle ore
>                                     00:50, Siddi Massimiliano
>                                     <massimiliano.siddi a giustizia.it
>                                     <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>>
>                                     ha scritto:
>
>                                         Non sono un esperto di questo
>                                         tipo di reati, ma, ragionando
>                                         sulla norma, nutro il serio
>                                         dubbio che sia applicabile
>                                         all'attività normativa del
>                                         Presidente del Consiglio e del
>                                         Consiglio dei Ministri, così
>                                         come, più in generale,
>                                         all'attività politica.
>
>                                         Penso che l'oggetto dei lavori
>                                         del Consiglio dei Ministri non
>                                         costituisca "informazione
>                                         privilegiata" in senso
>                                         tecnico, e di esso i suoi
>                                         membri possano liberamente
>                                         parlare con chi vogliono,
>                                         anche in anticipo.
>
>                                         La conseguente responsabilità,
>                                         in caso di comunicazione
>                                         "privilegiata" (nel senso
>                                         etimologico di privata "in
>                                         privos lata") a taluno, e', a
>                                         mio avviso, esclusivamente
>                                         politica, e non penale.
>
>                                         Lo stesso autore
>                                         dell'articolo, un po'
>                                         pindaricamente, incentra tutta
>                                         la polemica - che, sotto le
>                                         mentite e un po' sgangherate
>                                         spoglie del diritto, e', in
>                                         realtà, tutta politica - più
>                                         sulla mancata iscrizione della
>                                         presunta notitia criminis che
>                                         sull'effettiva fondatezza
>                                         della stessa.
>
>                                         Se, dunque, come penso, la
>                                         responsabilità fosse solo
>                                         politica, bene avrebbe fatto
>                                         la Procura di Roma a non
>                                         iscrivere alcuna notizia di
>                                         reato a carico del Presidente
>                                         del Consiglio.
>
>                                         Trovo, invece, molto grave che
>                                         un magistrato chieda ad un
>                                         Ufficio di Procura di spiegare
>                                          "il suo silenzio", giacché
>                                         gli atti di cui occorre dare
>                                         motivazione sono tipici e, tra
>                                         questi, non rientra, nel modo
>                                         più assoluto, la mancata
>                                         iscrizione.
>
>                                         Ne', peraltro, risulta che,
>                                         tra le fonti di tale tipicità,
>                                         vi siano le rispettabili, ma
>                                         non certo vincolanti,
>                                         interpretazioni normative del
>                                         Sig. Travaglio o degli organi
>                                         di stampa che, magari
>                                         strumentalmente, battono la
>                                         gran cassa.
>
>                                          Massimiliano Siddi
>
>
>                                         Inviato da iPad
>
>
>                                         Il giorno 12 gen 2018, alle
>                                         ore 16:00, andreale
>                                         <andreale a yahoo.com
>                                         <mailto:andreale a yahoo.com>>
>                                         ha scritto:
>
>                                              Caro Procuratore Nannucci
>                                             , se davvero  la  Procura
>                                             di Roma ha agito  come
>                                             dice Travaglio,
>                                             nell'articolo di oggi, che
>                                             allego, la risposta ce
>                                             l'hai già.
>
>                                             È davvero molto grave
>                                             quanto descritto e
>                                             meriterebbe certamente gli
>                                             interventi da te indicati.
>
>                                             Ma sono purtroppo convinto
>                                             che tutto continuerà a
>                                             tacere , né  alcuno dei
>                                             consiglieri al CSM (di
>                                             Area o no) adotterà
>                                             qualsivoglia iniziativa.
>
>                                             Andrea Reale
>
>                                             Inviato da smartphone
>                                             Samsung Galaxy.
>
>                                             -------- Messaggio
>                                             originale --------
>
>                                             Da: u.nannucci a alice.it
>                                             <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>                                             Data: 12/01/18 14:44
>                                             (GMT+01:00)
>
>                                             A: area a areaperta.it
>                                             <mailto:area a areaperta.it>
>
>                                             Oggetto: [Area] quesito
>
>                                             Ma come fa la Procura di
>                                             Roma a non proferir
>                                             parola, dinanzi a quanto
>                                             emerge dalle rivelazioni
>                                             del Fatto Quotidiano e de
>                                             La Verità in merito alle
>                                             telefonate tra Renzi e De
>                                             Benedetti? E alle
>                                             specifiche accuse  che su
>                                             quei giornali sono
>                                             espresse? L’hanno letto a
>                                             Roma l’articolo 184 del
>                                             decreto legislativo n.
>                                             58/1998?
>
>                                             Eppure quell’ufficio ha
>                                             con grande solerzia agito
>                                             nei confronti ad esempio
>                                             del sindaco di Roma, per
>                                             un reato ancora tutto  da
>                                             capire, e contro alcuni
>                                             funzionari emersi nel
>                                             corso delle indagini CONSIP…
>
>                                             Nell’interesse
>                                             dell’immagine e della
>                                             credibilità della
>                                             magistratura tutta,
>                                             sarebbe urgente che
>                                             quell’ufficio spiegasse il
>                                             suo silenzio; e la stessa
>                                             domanda investe i vari
>                                             uffici di procura
>                                             generale, che in altri
>                                             tempi attivamente si mossero…
>
>                                             E finalmente, cosa fanno
>                                             in consiglieri di Area nel
>                                             Consiglio superiore della
>                                             magistratura; non
>                                             ravvisano l’opportunità
>                                             della, cosiddetta,
>                                             “apertura di una pratica”?
>
>                                             nannucci
>
>                                             <Insider Premier.pdf>
>
>                                             _______________________________________________
>                                             Area mailing list
>                                             Area a areaperta.it
>                                             <mailto:Area a areaperta.it>
>                                             http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
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>                                         Area mailing list
>                                         Area a areaperta.it
>                                         <mailto:Area a areaperta.it>
>                                         http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
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>                     Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
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>                     http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
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>     Area mailing list
>     Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
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