[Area] R: R: R: R: quesito
thorgiov
thorgiov a libero.it
Ven 19 Gen 2018 12:59:11 CET
D'accordo, era una mera ipotesi. Ma comunque un'ipotesi sbagliata.
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 19/01/2018 12:30, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Se rileggi bene le mie mail, io non ho mai affermato quello che tu mi
> attribuisci.
>
> Ho anche inserito un “sottolineato” per cercare di evitare l’equivoco
> in cui sei caduto. L’ipotesi serviva solo a confutare l’opinione di Siddi.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 12:16
> *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Ma un ordine del giorno del Consiglio dei Ministri viene reso pubblico
> o no ? A me sembra di sì. In questo caso, perchè l'informazione doveva
> essere considerata privilegiata ? La decisione di riformare le banche
> popolari era una decisione di rilevanza nazionale, ed era anche
> un'ottima decisione, non certo dettata dall'esigenza di fornire una
> opportunità di guadagnare una plusvalenza a De Benedetti, al contrario
> di quanto tu affermi.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 19/01/2018 12:00, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Io di Renzi NON penso tutto il male possibile e, quanto alla
> decisione di riformare le banche popolari, potrei anche
> condividere la tua opinione, benché non mi sento così
> professionalmente informato come te e quindi non sufficientemente
> preparato sul tema in tutte le sue possibili implicazioni da voler
> assumere una posizione. Si tratta però di un tema del tutto
> estraneo alla natura della discussione.
>
> Come funziona la borsa, invece, penso di saperlo anch’io, è
> sufficiente una competenza “scolastica”: dunque, che vi sia stata
> l’utilizzazione di una notizia riservata, ancorché non segreta, mi
> pare quanto meno assai probabile, come tu stesso riconosci.
>
> Al contrario di quanto tu affermi, però, l’art. 184 TUF incrimina
> la diffusione di tutte le informazioni “privilegiate“, non solo di
> quelle coperte dal segreto.
>
> Che questa sia la sua corretta esegesi mi pare un dato agevolmente
> desumibile dalla lettera e dal sistema. In ogni caso la questione
> avrebbe imposto il vaglio del GIP.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 10:31
> *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> La questione interessa tutti, se non altro perchè in un sistema
> democratico il controllo sui governanti dovrebbe avere carattere
> diffuso, un po' come avviene con l'esercizio della giurisdizione.
>
> Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la
> decisione di riformare le banche popolari, costringendole a
> quotarsi in borsa per sottrarle al controllo delle fondazioni e
> metterle sul mercato, è stata un'ottima decisione. Il sistema
> bancario italiano è un sistema di relazioni, dove il merito
> creditizio non conta quasi nulla, e non è un caso se il livello
> delle sofferenze sia altissimo. Personalmente ogni giorno emetto
> decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti
> incagliati, e per vari anni ho svolto le funzioni di Giudice della
> esecuzione immobiliare. Della riforma c'era un estremo bisogno,
> alla luce dei dissesti delle varie Banche Etruria che si sono
> susseguiti senza sosta, perchè la tutela del risparmio è
> fondamentale, e mi sembra assurdo sostenere che sia stata fatta
> per permettere a De Benedetti di guadagnare una plusvalenza.
> Semmai è corretto dire che De Benedetti ha colto l'occasione. Del
> resto, la borsa funziona così : i soldi non si bruciano mai,
> semmai passano da una mano all'altra, da chi ha comprato ai
> massimi e vende ai minimi a chi ha comprato ai minimi per vendere
> ai massimi. Spesso il guadagno o la perdita è una questione di
> pochi secondi, e gli operatori del settore lo sanno benissimo. La
> questione di fondo è : la formazione di un ordine del giorno del
> Consiglio dei Ministri e il suo oggetto costituiscono di per sè
> una notizia riservata ? A me non sembra, e in ogni caso se dagli
> atti in possesso della Procura di Roma non risultava che detto
> ordine del giorno fosse coperto da segreto non esisteva neppure
> una notizia di reato da iscrivere nell'apposito registro.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
> Nord )
>
> Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:
>
> In definitiva:
>
> Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della “connotazione
> ulteriore della riservatezza dell’informazione che sola ne può
> determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza
> penale ai sensi ed agli effetti dell’art. 184 TUF”. Infatti la
> plusvalenza del 12% in poche ore, che parrebbe proprio esserci
> stata, potrebbe ben essere dipesa da un colpo della Fortuna, o
> meglio dalla lentezza ed incapacità degli altri speculatori di
> borsa!..
>
> Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate”
> siano comunque sottratte alla giurisdizione penale, altrimenti
> la “democrazia reale” ne sarebbe gravemente offuscata…
>
> Infatti anche se, _per mera ipotesi_, la decisione politica di
> intervenire sulle banche popolari fosse influenzata dal
> desiderio biricchino di concedere un’opportunità ad un suo
> sostenitore e consulente o, nel caso peggiore, di mettere su
> un sistema di arricchimento personale e clientelare, che sarà
> mai? Non è mica un problema di interesse pubblico?..
>
> Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro
> all’infuori di noi tre, quindi forse non è il caso di
> insistere oltre..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 20:35
> *A:* thorgiov
> *Cc:* De Ninis Luca; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale, uno
> Stato in cui un esponente politico, delle istituzioni o meno,
> non abbia la possibilità di comunicare riservatamente, a
> chiunque voglia, una sua iniziativa normativa senza incorrere
> nella violazione di un precetto penale.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov
> <thorgiov a libero.it <mailto:thorgiov a libero.it>> ha scritto:
>
> Secondo me non costa nulla in termini di opacità
> democratica, perchè il nudo fatto in sè della
> comunicazione da parte di Renzi a De Benedetti di un
> argomento che era già nel successivo ordine del giorno del
> Consiglio dei Ministri, senza la connotazione ulteriore
> della riservatezza della informazione che sola ne può
> determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza
> penale ai sensi e agli effetti dell'art. 184 TUF,
> trattandosi di un elemento costitutivo del relativo
> delitto, non integrava, neppure in astratto, una
> fattispecie di reato. Poi è chiaro che siamo in campagna
> elettorale e che l'argomento banche è sempre molto
> delicato per il PD. Altrettanto evidente è che questa
> vicenda viene utilizzata contro Renzi da tutte le
> opposizioni. Ma questo attiene al campo dell'agone
> politico. Noi cerchiamo di restarne fuori, almeno fino a
> quando è possibile. L'opinione pubblica italiana ha
> dimostrato negli anni tante cose, tranne che di essere
> matura. Anzi, direi che più che matura è marcia, e in
> quanto tale capace di accettare qualunque porcheria e
> qualunque fesseria come se nulla fosse, purchè
> l'interlocutore politico del momento le prometta mari e
> monti. Figuriamoci se si scandalizza per una vicenda del
> tipo di quella di cui stiamo discutendo noi.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
> Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul
> merito delle questioni.
>
> Credo inoltre che, /re melius perpensa/, tu possa
> concordare con me sul fatto che tutte le
> esemplificazioni che tu hai fatto del possibile
> “contesto” della notizia di cui ci occupiamo
> confermino che si trattava di una vera e propria
> notizia di reato e che andava iscritta come tale,
> salvo poi richiederne l’archiviazione per una delle
> ragioni che hai indicate, suscettibile di verifica.
>
> Peraltro, se ben ricordo, la ragione
> dell’insussistenza del reato sostenuta da Siddi era
> tutt’altra: riguardava la sottrazione dell’attività
> svolta dal Presidente del C.M. , definita politica,
> dall’area applicativa della fattispecie dell’art. 184.
>
> Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di
> conoscere le ragioni della scelta seguita dalla
> Procura, quindi di sapere se la Procura ha accolto le
> ragioni addotte da uno di voi due o ne abbia
> ipotizzate altre e finanche di capire se si è trattato
> di una scelta corretta oppure no.
>
> Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido
> in astratto ma del tutto inconferente al caso in
> esame: iscrivere un modello 21 e richiedere
> l’archiviazione perché, come tu dici, il contesto
> evidenzierebbe che il fatto non sussiste, non costa
> praticamente nulla. Sempre che, misurandosi con una
> motivazione concreta, il P.M. resti convinto
> dell’insostenibilità dell’accusa e non ritenga di
> cambiare la sua scelta. Ma in tale caso i costi di
> un’eventuale indagine, la cui necessità allo stato non
> si coglie per avere il fatto già evidentemente
> esaurito i suoi effetti, sarebbero ben giustificati
> dalla rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.
>
> Quanto costa invece, in termini di “opacità
> democratica”, la scelta opposta effettivamente seguita?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 17:58
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> E invece sostenere che i colleghi della Procura di
> Roma avrebbero dovuto iscrivere il fatto come notizia
> di reato significa inevitabilmente affermare che detti
> colleghi abbiano agito male, perchè in presenza di un
> fatto che in astratto integra gli estremi di un reato
> l'iscrizione sarebbe stata doverosa. Da qui non si
> sfugge. E il contesto è decisivo nel caso di specie.
> La notizia della successiva approvazione della riforma
> delle banche popolari era già di dominio pubblico o no
> ? La stampa ne aveva già ricevuto o dato notizia
> oppure no? In caso affermativo non era una
> informazione privilegiata, e quindi, a prescindere
> dalla circostanza che l'approvazione della riforma in
> Consiglio dei Ministri avesse carattere politico o
> meno, non c'era un fatto che potesse essere
> considerato reato e iscritto come tale. Di che cosa si
> può discutere se non si conosce questo dato
> fondamentale ? Credo che il pericolo vero non sia
> quello della mancata iscrizione delle notizie di fatti
> di reato, ma della iscrizione di fatti che di per sè
> non costituiscono reato. Faccio un esempio concreto.
> Quando c'è un suicidio, intendo dire un la morte di
> una persona che incontestabilmente si è data la morte
> da sè, senza l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre,
> ha luogo una iscrizione per istigazione al suicidio,
> come se fosse inconcepibile che una persona decida di
> ammazzarsi autonomamente. Lo si fa per poter indagare
> e quindi per cercare una notizia di reato, che al
> momento non esiste. Ecco, secondo me questo andrebbe
> evitato, se non altro perchè le indagini costano.
> Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato ,
> esiste la revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce
> di condanna come strumento di impugnazione
> straordinaria, e fino a quando questo non viene
> esercitato con successo, anche l'eventuale contrasto
> con altre sentenze definitive non è significativo. Le
> sentenze di assoluzione, poi, restano comunque ferme,
> sempre a prescindere dal contrasto di cui sopra.
> Ovviamente, il fatto che vi sia una assoluzione non
> significa di per sè che il pubblico ministero abbia
> sbagliato, perchè il risultato finale del giudizio può
> essere solo frutto di una diversa valutazione. Però
> sono proprio le valutazioni panpenalistiche che
> andrebbero evitate a priori. Sarebbe se non altro un
> buon metodo per evitare processi lunghi e costosi che
> poi si risolvono nel nulla.
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del
> Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se
> non riesco a cogliere aspetti più profondi del tuo
> ragionamento:
>
> 1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del
> contesto della notizia pervenuto al suo Ufficio e,
> per una minima regola di prudenza , nessun altro
> può intervenire sulla questione;
>
> 2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una
> notizia di reato non è stata ritenuta tale, vi
> potrà ben esser una ragione;
>
> 3.Siccome in dibattimento vi sono state numerose
> assoluzioni, passate in giudicato, seguite a
> processi imbastiti con grande risonanza mediatica,
> questo è il segno che si sono già troppe volte
> sovrapposte valutazioni etiche alle valutazioni
> giuridiche, sicchè è meglio evitare ogni rischio
> di recidiva e di creare per via giudiziale uno
> Stato etico.
>
> Tuttavia:
>
> 1.La questione da me posta non è se i colleghi di
> Roma abbiano agìto bene o male; è se il fatto,
> riconosciuto vero dallo stesso interessato e
> quindi assumibile come fondato, costituisca o meno
> reato di /insider trading./
>
> 2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il
> contesto, di cui nulla sappiamo né io né tu,
> dunque ignoto per definizione) debba essere o meno
> considerato reato, sono appunto l’oggetto della
> discussione.
>
> 3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che
> hanno formulato sentenze passate in giudicato.
> Sono numerosi gli esempi, desumibili anche (ma non
> solo) da altre sentenze passate in giudicato. Il
> rischio di creare per via giudiziale uno Stato
> etico dovrebbe misurarsi sul contenuto oggettivo
> dei singoli fatti sottoposti al giudizio.
> Stigmatizzando i singoli errori, con gli argomenti
> che li dimostrino tali.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi,
> ha avuto a disposizione molti più elementi per
> decidere anche solo se iscrivere a carico di Renzi
> una notizia di reato. Il fatto non è mai nudo, nel
> senso che non è mai isolato. Al contrario, è
> sempre inserito in un contesto. Ovviamente
> possiamo farci una idea di massima sulla vicenda.
> Ma per affermare con sicurezza che la Procura ha
> omesso un atto dovuto, quale l'iscrizione nel
> registro delle notizie di reato, da tecnici del
> diritto, dovremmo prima conoscere quel contesto, e
> quindi tutta la vicenda nei suoi particolari. Si
> tratta di una regola minima di prudenza, da
> osservare a prescindere dalla dimensione
> individuale o collettiva della indipendenza del
> magistrato. Insomma, non è che i colleghi della
> Procura di Roma perdono la loro indipendenza
> perchè noi sulla lista li critichiamo. Ma noi, in
> quanto magistrati, dovremmo rispettare il lavoro
> dei colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a
> prescindere dal caso di cui si discute, sono
> contrario ad una visione panpenalistica della
> realtà, nel senso che il diritto penale, come si
> insegna nei manuali, è sempre la extrema ratio, e
> non dovrebbe costituire la regola. Non è che ogni
> comportamento riprovevole deve costituire per
> forza un reato, anche se solo in astratto, e
> quindi debba portare per forza di cosa ad una
> indagine, con i relativi costi, personali ed
> economici. Credo che le numerose assoluzioni,
> pronunciate con sentenza passata in giudicato, che
> hanno fatto seguito a processi penali imbastiti
> con grande risonanza mediatica, evidenzino un
> punto critico della giustizia : il rischio di
> sovrapporre valutazioni etiche e valutazioni
> giuridiche. E quindi, in ultima analisi, il
> rischio di creare per via giudiziale uno Stato etico.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del
> Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io
> leggo spesso e non di rado condivido i tuoi
> interventi, sicché provo a rassicurarti sul
> fatto che “conoscere le carte” è il principio
> sul quale cerco di fondare, nei limiti delle
> mie possibilità, tutto il mio lavoro.
>
> La questione che ci occupa sulla lista,
> tuttavia, non è assimilabile alla definizione
> di un procedimento affidato alle nostre cure,
> ma è soltanto teoretica. A me, del resto, non
> interessa affatto criticare l’operato dei
> colleghi, ma solo ragionare sulla correttezza
> di una soluzione che incide sul modo di
> intendere la funzione giudiziaria.
>
> Forse trascuri la circostanza che, per come si
> legge sui giornali, l’interessato che ha usato
> la “propalazione prioritaria” ha riconosciuto
> il fatto di cui discutiamo.
>
> Di quali carte senti quindi il bisogno per
> esprimere un’opinione su una questione
> tecnico-giuridica ?
>
> Il punto che interessa, che prescinde dal caso
> in esame ma investe il senso della nostra
> professione, è invece quale sia il concetto di
> indipendenza della funzione giudiziaria che
> alberga in ognuno di noi.
>
> Secondo molti è un concetto che ha solo, o
> quanto meno prevalentemente, una dimensione
> collettiva: quella dell’Ufficio potente e
> rispettato che ha omesso l’iscrizione o
> addirittura quella dell’intero ordine
> giudiziario (Siddi; Bruti Liberati; per quanto
> ho capito, anche Lima).
>
> Ne consegue che ogni critica che, sia pure di
> riflesso, possa ledere la rispettabilità della
> corporazione, costituisce di per sé un
> affronto e non merita alcuna legittimazione,
> neppure per gli aspetti meramente teoretici
> del problema.
>
> Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
> La quale tuttavia, se le notizie di stampa non
> sono false, non pare proprio voler lavorare
> su questo problema ed ormai non lo potrebbe
> neppure fare, visto che non ha ravvisato alcun
> reato a carico dei due soggetti di cui ci
> occupiamo e non ha iscritto procedimenti a
> loro carico.
>
> Non è dunque consentito, da tecnici che si
> rivolgono ad altri tecnici, intervenire sulla
> questione che sottende questa scelta?
>
> Io ritengo invece che il concetto di
> indipendenza della funzione giudiziaria ha,
> quanto meno prevalentemente, una dimensione
> individuale: quella della libertà di giudizio
> del singolo magistrato, correlata alla sua
> responsabilità per il corretto esercizio della
> funzione, sempre soggetta a valutazione critica.
>
> La dimensione collettiva dovrebbe invece avere
> solo un valore strumentale e di ausilio di
> questa libertà di giudizio, per i casi in cui
> il singolo si trovi esposto ad una sua
> compressione per l’opera di altri poteri, non
> costituire essa stessa la ragione, la ratio
> dell’indipendenza.
>
> Diversamente opinando si tradisce il senso
> dell’art. 101 della Costituzione.
>
> Tu, come la pensi?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it]
> *Per conto di *thorgiov
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
> *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al
> nostro interno di criticare l'operato dei
> colleghi senza conoscere le carte. Se non si
> conoscono gli atti, è meglio tacere.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del
> Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha
> scritto:
>
> Si potrebbe discutere all'infinito; le
> posizioni sono chiare e ciascuno ha la sua
> sensibilità.
>
> Ciò che davvero conta, e che, a mio
> giudizio, è gravissimo, è che si stiano
> insinuando sospetti di favoritismo su un
> Ufficio giudiziario sulla base di
> interpretazioni opinabili e che purtroppo,
> anche al nostro interno, c'è chi segue
> questa logica.
>
> Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio
> potente e rispettato, domani potrà toccare
> a ciascuno di noi doversi difendere da
> insinuazioni basate su interpretazioni.
>
> Già il fatto in se' della polemica su una
> questione come questa costituisce un
> ulteriore tassello della progressiva
> erosione della nostra indipendenza.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De
> Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
> scritto:
>
> Infatti è ermeneutico.
>
> Secondo la tua lettura, nella
> “corretta discriminazione
> dell’attività politica da quella
> funzionale ordinaria” si coglierebbe
> un interesse superiore che giustifica
> la “propalazione prioritaria” della
> notizia dal capo del governo ad un
> imprenditore politicamente a lui
> vicino ed auto-dichiaratosi suo
> consulente, sì da fornirgli
> l’occasione di un cospicuo profitto.
>
> Io non lo vedo.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
> Gli atti normativi del Governo non
> sono ontologicamente diversi da quelli
> del Parlamento ai fini della
> riservatezza penalmente rilevante, a
> nulla rilevando il soggetto che li
> pone in essere.
>
> Quanto alla tua affermazione di
> principio, non è questione di cosa
> limiti cosa, ma di interpretazione del
> sistema nel suo complesso, per cui la
> norma penale non può non tenere conto,
> come nel caso di specie, delle norme
> che disciplinano gli organi di
> rilevanza costituzionale ai fini di
> una corretta discriminazione
> dell'attività politica da quella
> funzionale ordinaria.
>
> Il problema è ermeneutico, non
> dogmatico - morale.
>
> Massimiliano Siddi
>
>
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15,
> De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
> scritto:
>
> Non credo che sia così: la qualità
> di capo del governo attribuisce
> contenuto e valore alla notizia
> riservata.
>
> E comunque ho sempre pensato che,
> in uno stato di diritto, sia la
> legge penale a dover costituire il
> limite dell’attività politicamente
> lecita, non viceversa.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018
> 09:45
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
> È solo una situazione analoga che,
> a mio avviso, non cambia la
> sostanza penalistica.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore
> 09:14, De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Membro influente della
> maggioranza parlamentare o
> presidente del consiglio dei
> ministri ?
>
> La notizia, per capire se si
> tratti di notizia di reato,
> bisogna considerarla tutta..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* sabato 13 gennaio
> 2018 21:55
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
> Se ho ben compreso il quesito
> alternativo per persone
> intelligenti, il sibillino
> proponente suggerisce la
> qualificazione dell'attività
> di formazione delle norme in
> seno al Consiglio dei Ministri
> come attività funzionale nel
> senso che il termine assume
> nell'art. 184 TUF.
>
> E' del tutto evidente che i
> Ministri svolgano una pubblica
> funzione, ma ci sono, a mio
> sommesso avviso, attività che,
> pur rientrando in senso lato
> nelle loro competenze
> funzionali, hanno, tuttavia,
> carattere squisitamente
> politico, proprio come le
> attività culturali e
> relazionali prodromiche,
> contemporanee e successive
> all'iter di proposta e
> formazione delle norme, a
> nulla rilevando che queste
> siano rese pubbliche o meno.
>
> Se un membro influente della
> maggioranza parlamentare
> confida ad un terzo
> riservatamente che il suo
> gruppo intende proporre una
> determinata legge che, proprio
> per la qualità dei proponenti,
> ha ottime "chances" di
> approvazione, questa rimane
> attività politica, anche se il
> parlamentare svolge una
> pubblica funzione e se il
> terzo ne approfitta per
> speculare finanziariamente.
>
> Se il Presidente del Consiglio
> rivela ad un direttore di
> giornale che farà approvare un
> certo decreto, magari
> confidando nel fatto che quel
> direttore, vicino al Governo,
> appoggi politicamente
> l'iniziativa presso l'opinione
> pubblica, o solo per favorirlo
> con la propalazione
> prioritaria della notizia,
> anche tale attività rimane
> prettamente politica, a
> prescindere dalla speculazione
> finanziaria che se ne possa fare.
>
> La responsabilità, in questi
> casi, è esclusivamente
> politica: un popolo
> maturo, alle successive
> elezioni, dovrebbe tenerne conto.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 13 gen 2018, alle
> ore 12:36, De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Attività politica o
> funzione pubblica ?
>
> Intelligenti pauca..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area
> [mailto:area-bounces a areaperta.it]
> *Per conto di *Fontana
> Gian Luigi
> *Inviato:* sabato 13
> gennaio 2018 01:05
> *A:* Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
> *Copio incollo le norme.*
>
> *Gian Luigi FONTANA *
>
> *Art. 181 del TUF*
>
>
> *Informazione privilegiata *
>
> 1. Ai fini del presente
> titolo per informazione
> privilegiata si intende
> un'informazione din
> carattere preciso, che non
> e' stata resa pubblica,
> concernente, direttamente
> o indirettamente, uno o
> piu' emittenti strumenti
> finanziari o uno o piu'
> strumenti finanziari, che,
> se resa pubblica, potrebbe
> influire in modo sensibile
> sui prezzi di tali
> strumenti finanziari.
> 2. In relazione ai
> derivati su merci, per
> informazione privilegiata
> si intende un'informazione
> di carattere preciso, che
> non e' stata resa
> pubblica, concernente,
> direttamente o
> indirettamente, uno o piu'
> derivati su merci, che i
> partecipanti ai mercati su
> cui tali derivati sono
> negoziati si aspettano di
> ricevere secondo prassi di
> mercato ammesse in tali
> mercati.
> 3. Un'informazione si
> ritiene di carattere
> preciso se:
> a) si riferisce ad un
> complesso di circostanze
> esistente o che si possa
> ragionevolmente prevedere
> che verra' ad esistenza o
> ad un evento verificatosi
> o che si possa
> ragionevolmente prevedere
> che si verifichera';
> b) e' sufficientemente
> specifica da consentire di
> trarre conclusioni sul
> possibile effetto del
> complesso di circostanze o
> dell'evento di cui alla
> lettera a) sui prezzi
> degli strumenti finanziari.
> 4. Per informazione che,
> se resa pubblica, potrebbe
> influire in modo sensibile
> sui prezzi di strumenti
> finanziari si intende
> un'informazione che
> presumibilmente un
> investitore ragionevole
> utilizzerebbe come uno
> degli elementi su cui
> fondare le proprie
> decisioni di investimento.
> 5. Nel caso delle persone
> incaricate dell'esecuzione
> di ordini relativi a
> strumenti finanziari, per
> informazione privilegiata
> si intende anche
> l'informazione trasmessa
> da un cliente e
> concernente gli ordini del
> cliente in attesa di
> esecuzione, che ha un
> carattere preciso e che
> concerne, direttamente o
> indirettamente, uno o piu'
> emittenti di strumenti
> finanziari o uno o piu'
> strumenti finanziari, che,
> se resa pubblica, potrebbe
> influire in modo sensibile
> sui prezzi di tali
> strumenti finanziari.
>
> *Art. 184 del TUF*
>
>
>
> *Abuso di informazioni
> privilegiate *
>
> 1. E' punito con la
> reclusione da uno a sei
> anni e con la multa da
> euro ventimila a euro tre
> milioni chiunque, essendo
> in possesso di
> informazioni privilegiate
> in ragione della sua
> qualita' di membro di
> organi di amministrazione,
> direzione o controllo
> dell'emittente, della
> partecipazione al capitale
> dell'emittente, ovvero
> dell'esercizio di
> un'attivita' lavorativa,
> di una professione o di
> una funzione, anche
> pubblica, o di un ufficio:
> a) acquista, vende o
> compie altre operazioni,
> direttamente o
> indirettamente, per conto
> proprio o per conto di
> terzi, su strumenti
> finanziari utilizzando le
> informazioni medesime;
> b) comunica tali
> informazioni ad altri, al
> di fuori del normale
> esercizio del lavoro,
> della professione, della
> funzione o dell'ufficio;
> c) raccomanda o induce
> altri, sulla base di esse,
> al compimento di taluna
> delle operazioni indicate
> nella lettera a).
> 2. La stessa pena di cui
> al comma 1 si applica a
> chiunque essendo in
> possesso di informazioni
> privilegiate a motivo
> della preparazione o
> esecuzione di attivita'
> delittuose compie taluna
> delle azioni di cui al
> medesimo comma 1.
> 3. Il giudice puo'
> aumentare la multa fino al
> triplo o fino al maggiore
> importo di dieci volte il
> prodotto o il profitto
> conseguito dal reato
> quando, per la rilevante
> offensivita' del fatto,
> per le qualita' personali
> del colpevole o per
> l'entita' del prodotto o
> del profitto conseguito
> dal reato, essa appare
> inadeguata anche se
> applicata nel massimo.
> 3-bis. Nel caso di
> operazioni relative agli
> strumenti finanziari di
> cui all'articolo 180,
> comma 1, lettera a),
> numero 2), la sanzione
> penale e' quella
> dell'ammenda fino a euro
> centotremila e
> duecentonovantuno e
> dell'arresto fino a tre anni.
> 4. Ai fini del presente
> articolo per strumenti
> finanziari si intendono
> anche gli strumenti
> finanziari di cui
> all'articolo 1, comma 2,
> il cui valore dipende da
> uno strumento finanziario
> di cui all'articolo 180,
> comma 1, lettera a).
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 13 gen 2018,
> alle ore 00:50, Siddi
> Massimiliano
> <massimiliano.siddi a giustizia.it
> <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Non sono un esperto di
> questo tipo di reati,
> ma, ragionando sulla
> norma, nutro il serio
> dubbio che sia
> applicabile
> all'attività normativa
> del Presidente del
> Consiglio e del
> Consiglio dei
> Ministri, così come,
> più in generale,
> all'attività politica.
>
> Penso che l'oggetto
> dei lavori del
> Consiglio dei Ministri
> non costituisca
> "informazione
> privilegiata" in senso
> tecnico, e di esso i
> suoi membri possano
> liberamente parlare
> con chi vogliono,
> anche in anticipo.
>
> La conseguente
> responsabilità, in
> caso di comunicazione
> "privilegiata" (nel
> senso etimologico di
> privata "in privos
> lata") a taluno, e', a
> mio avviso,
> esclusivamente
> politica, e non penale.
>
> Lo stesso autore
> dell'articolo, un po'
> pindaricamente,
> incentra tutta la
> polemica - che, sotto
> le mentite e un po'
> sgangherate spoglie
> del diritto, e', in
> realtà, tutta politica
> - più sulla mancata
> iscrizione della
> presunta notitia
> criminis che
> sull'effettiva
> fondatezza della stessa.
>
> Se, dunque, come
> penso, la
> responsabilità fosse
> solo politica, bene
> avrebbe fatto la
> Procura di Roma a non
> iscrivere alcuna
> notizia di reato a
> carico del Presidente
> del Consiglio.
>
> Trovo, invece, molto
> grave che un
> magistrato chieda ad
> un Ufficio di Procura
> di spiegare "il suo
> silenzio", giacché gli
> atti di cui occorre
> dare motivazione sono
> tipici e, tra questi,
> non rientra, nel modo
> più assoluto, la
> mancata iscrizione.
>
> Ne', peraltro, risulta
> che, tra le fonti di
> tale tipicità, vi
> siano le rispettabili,
> ma non certo
> vincolanti,
> interpretazioni
> normative del Sig.
> Travaglio o degli
> organi di stampa che,
> magari
> strumentalmente,
> battono la gran cassa.
>
> Massimiliano Siddi
>
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 12 gen 2018,
> alle ore 16:00,
> andreale
> <andreale a yahoo.com
> <mailto:andreale a yahoo.com>>
> ha scritto:
>
> Caro Procuratore
> Nannucci , se
> davvero la
> Procura di Roma
> ha agito come dice
> Travaglio,
> nell'articolo di
> oggi, che allego,
> la risposta ce
> l'hai già.
>
> È davvero molto
> grave quanto
> descritto e
> meriterebbe
> certamente gli
> interventi da te
> indicati.
>
> Ma sono purtroppo
> convinto che tutto
> continuerà a
> tacere , né
> alcuno dei
> consiglieri al CSM
> (di Area o no)
> adotterà
> qualsivoglia
> iniziativa.
>
> Andrea Reale
>
> Inviato da
> smartphone Samsung
> Galaxy.
>
> -------- Messaggio
> originale --------
>
> Da:
> u.nannucci a alice.it
> <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>
> Data: 12/01/18
> 14:44 (GMT+01:00)
>
> A:
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
>
>
> Oggetto: [Area]
> quesito
>
> Ma come fa la
> Procura di Roma a
> non proferir
> parola, dinanzi a
> quanto emerge
> dalle rivelazioni
> del Fatto
> Quotidiano e de La
> Verità in merito
> alle telefonate
> tra Renzi e De
> Benedetti? E alle
> specifiche accuse
> che su quei
> giornali sono
> espresse? L’hanno
> letto a Roma
> l’articolo 184 del
> decreto
> legislativo n.
> 58/1998?
>
> Eppure
> quell’ufficio ha
> con grande
> solerzia agito nei
> confronti ad
> esempio del
> sindaco di Roma,
> per un reato
> ancora tutto da
> capire, e contro
> alcuni funzionari
> emersi nel corso
> delle indagini CONSIP…
>
> Nell’interesse
> dell’immagine e
> della credibilità
> della magistratura
> tutta, sarebbe
> urgente che
> quell’ufficio
> spiegasse il suo
> silenzio; e la
> stessa domanda
> investe i vari
> uffici di procura
> generale, che in
> altri tempi
> attivamente si
> mossero…
>
> E finalmente, cosa
> fanno in
> consiglieri di
> Area nel Consiglio
> superiore della
> magistratura; non
> ravvisano
> l’opportunità
> della, cosiddetta,
> “apertura di una
> pratica”?
>
> nannucci
>
> <Insider Premier.pdf>
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