[Area] R: R: R: R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Ven 19 Gen 2018 12:59:11 CET


D'accordo, era una mera ipotesi. Ma comunque un'ipotesi sbagliata.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 19/01/2018 12:30, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Se rileggi bene le mie mail, io non ho mai affermato quello che tu mi 
> attribuisci.
>
> Ho anche inserito un “sottolineato” per cercare di evitare l’equivoco 
> in cui sei caduto. L’ipotesi serviva solo a confutare l’opinione di Siddi.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 12:16
> *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Ma un ordine del giorno del Consiglio dei Ministri viene reso pubblico 
> o no ? A me sembra di sì. In questo caso, perchè l'informazione doveva 
> essere considerata privilegiata ? La decisione di riformare le banche 
> popolari era una decisione di rilevanza nazionale,  ed era anche 
> un'ottima decisione, non certo dettata dall'esigenza di fornire una 
> opportunità di guadagnare una plusvalenza a De Benedetti, al contrario 
> di quanto tu affermi.
>
> FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 19/01/2018 12:00, De Ninis Luca ha scritto:
>
>     Io di Renzi NON penso tutto il male possibile e, quanto alla
>     decisione di riformare le banche popolari, potrei anche
>     condividere la tua opinione, benché non mi sento così
>     professionalmente informato come te e quindi non sufficientemente
>     preparato sul tema in tutte le sue possibili implicazioni da voler
>     assumere una posizione. Si tratta però di un tema del tutto
>     estraneo alla natura della discussione.
>
>     Come funziona la borsa, invece, penso di saperlo anch’io, è
>     sufficiente una competenza “scolastica”: dunque, che vi sia stata
>     l’utilizzazione di una notizia riservata, ancorché non segreta, mi
>     pare quanto meno assai probabile, come tu stesso riconosci.
>
>     Al contrario di quanto tu affermi,  però, l’art. 184 TUF incrimina
>     la diffusione di tutte le informazioni “privilegiate“, non solo di
>     quelle coperte dal segreto.
>
>     Che questa sia la sua corretta esegesi mi pare un dato agevolmente
>     desumibile dalla lettera e dal sistema. In ogni caso la questione
>     avrebbe imposto il vaglio del GIP.
>
>     Luca De Ninis
>
>     *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>     *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 10:31
>     *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
>     *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>     *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>     La questione interessa tutti, se non altro perchè in un sistema
>     democratico il controllo sui governanti dovrebbe avere carattere
>     diffuso, un po' come avviene con l'esercizio della giurisdizione.
>
>     Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la
>     decisione di riformare le banche popolari, costringendole a
>     quotarsi in borsa per sottrarle al controllo delle fondazioni e
>     metterle sul mercato, è stata un'ottima decisione. Il sistema
>     bancario italiano è un sistema di relazioni, dove il merito
>     creditizio non conta quasi nulla, e non è un caso se il livello
>     delle sofferenze sia altissimo. Personalmente ogni giorno emetto
>     decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti
>     incagliati, e per vari anni ho svolto le funzioni di Giudice della
>     esecuzione immobiliare. Della riforma c'era un estremo bisogno,
>     alla luce dei dissesti delle varie Banche Etruria che si sono
>     susseguiti senza sosta, perchè la tutela del risparmio è
>     fondamentale, e mi sembra assurdo sostenere che sia stata fatta
>     per permettere a De Benedetti di guadagnare una plusvalenza.
>     Semmai è corretto dire che De Benedetti ha colto l'occasione. Del
>     resto, la borsa funziona così : i soldi non si bruciano mai,
>     semmai passano da una mano all'altra, da chi ha comprato ai
>     massimi e vende ai minimi a chi ha comprato ai minimi per vendere
>     ai massimi. Spesso il guadagno o la perdita è una questione di
>     pochi secondi, e gli operatori del settore lo sanno benissimo. La
>     questione di fondo è : la formazione di un ordine del giorno del
>     Consiglio dei Ministri e il suo oggetto costituiscono di per sè
>     una notizia riservata ? A me non sembra, e in ogni caso se dagli
>     atti in possesso della Procura di Roma non risultava che detto
>     ordine del giorno fosse coperto da segreto non esisteva neppure
>     una notizia di reato da iscrivere nell'apposito registro.
>
>     FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
>     Nord )
>
>     Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:
>
>         In definitiva:
>
>         Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della “connotazione
>         ulteriore della riservatezza dell’informazione che sola ne può
>         determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza
>         penale ai sensi ed agli effetti dell’art. 184 TUF”. Infatti la
>         plusvalenza del 12% in poche ore, che parrebbe proprio esserci
>         stata, potrebbe ben essere dipesa da un colpo della Fortuna, o
>         meglio dalla lentezza ed incapacità degli altri speculatori di
>         borsa!..
>
>         Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate”
>         siano comunque sottratte alla giurisdizione penale, altrimenti
>         la “democrazia reale” ne sarebbe gravemente offuscata…
>
>         Infatti anche se, _per mera ipotesi_, la decisione politica di
>         intervenire sulle banche popolari fosse influenzata dal
>         desiderio biricchino di concedere un’opportunità ad un suo
>         sostenitore e consulente o, nel caso peggiore, di mettere su
>         un sistema di arricchimento personale e clientelare, che sarà
>         mai? Non è mica un problema di interesse pubblico?..
>
>         Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro
>         all’infuori di noi tre, quindi forse non è il caso di
>         insistere oltre..
>
>         Luca De Ninis
>
>         *Da:*Siddi Massimiliano
>         *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 20:35
>         *A:* thorgiov
>         *Cc:* De Ninis Luca; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>         *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>         Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale, uno
>         Stato in cui un esponente politico, delle istituzioni o meno,
>         non abbia la possibilità di comunicare riservatamente, a
>         chiunque voglia, una sua iniziativa normativa senza incorrere
>         nella violazione di un precetto penale.
>
>             Massimiliano Siddi
>
>         Inviato da iPhone
>
>
>         Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov
>         <thorgiov a libero.it <mailto:thorgiov a libero.it>> ha scritto:
>
>             Secondo me non costa nulla in termini di opacità
>             democratica, perchè il nudo fatto in sè della
>             comunicazione da parte di Renzi a De Benedetti di un
>             argomento che era già nel successivo ordine del giorno del
>             Consiglio dei Ministri, senza la connotazione ulteriore
>             della riservatezza della informazione che sola ne può
>             determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza
>             penale ai sensi e agli effetti dell'art. 184 TUF,
>             trattandosi di un elemento costitutivo del relativo
>             delitto, non integrava, neppure in astratto, una
>             fattispecie di reato. Poi è chiaro che siamo in campagna
>             elettorale e che l'argomento banche è sempre molto
>             delicato per il PD. Altrettanto evidente è che questa
>             vicenda viene utilizzata contro Renzi da tutte le
>             opposizioni. Ma questo attiene al campo dell'agone
>             politico. Noi cerchiamo di restarne fuori, almeno fino a
>             quando è possibile. L'opinione pubblica italiana ha
>             dimostrato negli anni tante cose, tranne che di essere
>             matura. Anzi, direi che più che matura è marcia, e in
>             quanto tale capace di accettare qualunque porcheria e
>             qualunque fesseria come se nulla fosse, purchè
>             l'interlocutore politico del momento le prometta mari e
>             monti. Figuriamoci se si scandalizza per una vicenda del
>             tipo di quella di cui stiamo discutendo noi.
>
>             FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
>             Napoli Nord )
>
>             Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                 Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul
>                 merito delle questioni.
>
>                 Credo inoltre che, /re melius perpensa/, tu possa
>                 concordare con me sul fatto che tutte le
>                 esemplificazioni che tu hai fatto del possibile
>                 “contesto” della notizia di cui ci occupiamo
>                 confermino che si trattava di una vera e propria
>                 notizia di reato e che andava iscritta come tale,
>                 salvo poi richiederne l’archiviazione per una delle
>                 ragioni che hai indicate, suscettibile di verifica.
>
>                 Peraltro, se ben ricordo, la ragione
>                 dell’insussistenza del reato sostenuta da Siddi era
>                 tutt’altra: riguardava la sottrazione dell’attività
>                 svolta dal Presidente del C.M. , definita politica,
>                 dall’area applicativa della fattispecie dell’art. 184.
>
>                 Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di
>                 conoscere le ragioni della scelta seguita dalla
>                 Procura, quindi di sapere se la Procura ha accolto le
>                 ragioni addotte da uno di voi due o ne abbia
>                 ipotizzate altre e finanche di capire se si è trattato
>                 di una scelta corretta oppure no.
>
>                 Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido
>                 in astratto ma del tutto inconferente al caso in
>                 esame: iscrivere un modello 21 e richiedere
>                 l’archiviazione perché, come tu dici, il contesto
>                 evidenzierebbe che il fatto non sussiste, non costa
>                 praticamente nulla. Sempre che, misurandosi con una
>                 motivazione concreta, il P.M. resti convinto
>                 dell’insostenibilità dell’accusa e non ritenga di
>                 cambiare la sua scelta. Ma in  tale caso i costi di
>                 un’eventuale indagine, la cui necessità allo stato non
>                 si coglie per avere il fatto già evidentemente
>                 esaurito i suoi effetti, sarebbero ben giustificati
>                 dalla rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.
>
>                 Quanto costa invece, in termini di “opacità
>                 democratica”, la scelta opposta effettivamente seguita?
>
>                 Luca De Ninis
>
>                 *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>                 *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 17:58
>                 *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
>                 <mailto:area a areaperta.it>
>                 *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                 E invece sostenere che i colleghi della Procura di
>                 Roma avrebbero dovuto iscrivere il fatto come notizia
>                 di reato significa inevitabilmente affermare che detti
>                 colleghi abbiano agito male, perchè in presenza di un
>                 fatto che in astratto integra gli estremi di un reato
>                 l'iscrizione sarebbe stata doverosa. Da qui non si
>                 sfugge. E il contesto è decisivo nel caso di specie.
>                 La notizia della successiva approvazione della riforma
>                 delle banche popolari era già di dominio pubblico o no
>                 ? La stampa ne aveva già ricevuto o dato notizia
>                 oppure no?  In caso affermativo non era una
>                 informazione privilegiata, e quindi, a prescindere 
>                 dalla circostanza che l'approvazione della riforma in
>                 Consiglio dei Ministri avesse carattere politico o
>                 meno, non c'era un fatto che potesse essere
>                 considerato reato e iscritto come tale. Di che cosa si
>                 può discutere se non si conosce questo dato
>                 fondamentale ?  Credo che il pericolo vero non sia
>                 quello della mancata iscrizione delle notizie di fatti
>                 di reato, ma della iscrizione di fatti che di per sè
>                 non costituiscono reato. Faccio un esempio concreto.
>                 Quando c'è un suicidio, intendo dire un la morte di
>                 una persona che incontestabilmente si è data la morte
>                 da sè, senza l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre,
>                 ha luogo una iscrizione per istigazione al suicidio,
>                 come se fosse inconcepibile che una persona decida di
>                 ammazzarsi autonomamente. Lo si fa per poter indagare
>                 e quindi per cercare una notizia di reato, che al
>                 momento non esiste. Ecco, secondo me questo andrebbe
>                 evitato, se non altro perchè le indagini costano.
>                 Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato ,
>                 esiste la revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce
>                 di condanna come strumento di impugnazione
>                 straordinaria, e fino a quando questo non viene
>                 esercitato con successo, anche l'eventuale contrasto
>                 con altre sentenze definitive non è significativo. Le
>                 sentenze di assoluzione, poi, restano comunque ferme,
>                 sempre a prescindere dal contrasto di cui sopra.
>                 Ovviamente, il fatto che vi sia una assoluzione non
>                 significa di per sè che il pubblico ministero abbia
>                 sbagliato, perchè il risultato finale del giudizio può
>                 essere solo frutto di una diversa valutazione. Però
>                 sono proprio le valutazioni  panpenalistiche che
>                 andrebbero evitate a priori. Sarebbe se non altro un
>                 buon metodo per evitare processi lunghi e costosi che
>                 poi si risolvono nel nulla.
>                 FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                 Tribunale di Napoli Nord )
>
>                 Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                     Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se
>                     non riesco a cogliere aspetti più profondi del tuo
>                     ragionamento:
>
>                     1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del
>                     contesto della notizia pervenuto al suo Ufficio e,
>                     per una minima regola di prudenza , nessun altro
>                     può intervenire sulla questione;
>
>                     2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una
>                     notizia di reato non è stata ritenuta tale, vi
>                     potrà ben esser una ragione;
>
>                     3.Siccome in dibattimento vi sono state numerose
>                     assoluzioni, passate in giudicato, seguite a
>                     processi imbastiti con grande risonanza mediatica,
>                     questo è il segno che si sono già troppe volte
>                     sovrapposte valutazioni etiche alle valutazioni
>                     giuridiche, sicchè è meglio evitare ogni rischio
>                     di recidiva e di creare per via giudiziale uno
>                     Stato etico.
>
>                     Tuttavia:
>
>                     1.La questione da me posta non è se i colleghi di
>                     Roma abbiano agìto bene o male; è se il fatto,
>                     riconosciuto vero dallo stesso interessato e
>                     quindi assumibile come fondato, costituisca o meno
>                     reato di /insider trading./
>
>                     2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il
>                     contesto, di cui nulla sappiamo né io né tu,
>                     dunque ignoto per definizione) debba essere o meno
>                     considerato reato, sono appunto l’oggetto della
>                     discussione.
>
>                     3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che
>                     hanno formulato sentenze passate in giudicato.
>                     Sono numerosi gli esempi, desumibili anche (ma non
>                     solo) da altre sentenze passate in giudicato. Il
>                     rischio di creare per via giudiziale uno Stato
>                     etico dovrebbe misurarsi sul contenuto oggettivo
>                     dei singoli fatti sottoposti al giudizio.
>                     Stigmatizzando i singoli errori, con gli argomenti
>                     che li dimostrino tali.
>
>                     Luca De Ninis
>
>                     *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>                     *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
>                     *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
>                     <mailto:area a areaperta.it>
>                     *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                     Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi,
>                     ha avuto a disposizione molti più elementi per
>                     decidere anche solo se iscrivere a carico di Renzi
>                     una notizia di reato. Il fatto non è mai nudo, nel
>                     senso che non è mai isolato. Al contrario, è
>                     sempre inserito in un contesto. Ovviamente
>                     possiamo farci una idea di massima sulla vicenda.
>                     Ma per affermare con sicurezza che la Procura ha
>                     omesso un atto dovuto, quale l'iscrizione nel
>                     registro delle notizie di reato, da tecnici del
>                     diritto, dovremmo prima conoscere quel contesto, e
>                     quindi tutta la vicenda nei suoi particolari. Si
>                     tratta di una regola minima di prudenza, da
>                     osservare a prescindere dalla dimensione
>                     individuale o collettiva della indipendenza del
>                     magistrato. Insomma, non è che i colleghi della
>                     Procura di Roma perdono la loro indipendenza
>                     perchè noi sulla lista li critichiamo. Ma noi, in
>                     quanto magistrati, dovremmo rispettare il lavoro
>                     dei colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a
>                     prescindere dal caso di cui si discute, sono
>                     contrario ad una visione panpenalistica della
>                     realtà, nel senso che il diritto penale, come si
>                     insegna nei manuali, è sempre la extrema ratio, e
>                     non dovrebbe costituire la regola. Non è che ogni
>                     comportamento riprovevole deve costituire per
>                     forza un reato, anche se solo in astratto, e
>                     quindi debba portare per forza di cosa ad una
>                     indagine, con i relativi costi, personali ed
>                     economici. Credo che le numerose assoluzioni,
>                     pronunciate con sentenza passata in giudicato, che
>                     hanno fatto seguito a processi penali imbastiti
>                     con grande risonanza mediatica, evidenzino un
>                     punto critico della giustizia : il rischio di
>                     sovrapporre valutazioni etiche e valutazioni
>                     giuridiche. E quindi, in ultima analisi, il
>                     rischio di creare per via giudiziale uno Stato etico.
>
>                     FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                     Tribunale di Napoli Nord )
>
>                     Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                         Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io
>                         leggo spesso e non di rado condivido i tuoi
>                         interventi, sicché provo a rassicurarti sul
>                         fatto che “conoscere le carte” è il principio
>                         sul quale cerco di fondare, nei limiti delle
>                         mie possibilità, tutto il mio lavoro.
>
>                         La questione che ci occupa sulla lista,
>                         tuttavia, non è assimilabile alla definizione
>                         di un procedimento affidato alle nostre cure,
>                         ma è soltanto teoretica. A me, del resto, non
>                         interessa affatto criticare l’operato dei
>                         colleghi, ma solo ragionare sulla correttezza
>                         di una soluzione che incide sul modo di
>                         intendere la funzione giudiziaria.
>
>                         Forse trascuri la circostanza che, per come si
>                         legge sui giornali, l’interessato che ha usato
>                         la “propalazione prioritaria” ha riconosciuto
>                         il fatto di cui discutiamo.
>
>                         Di quali carte senti quindi il bisogno per
>                         esprimere un’opinione su una questione
>                         tecnico-giuridica ?
>
>                         Il punto che interessa, che prescinde dal caso
>                         in esame ma investe il senso della nostra
>                         professione, è invece quale sia il concetto di
>                         indipendenza della funzione giudiziaria che
>                         alberga in ognuno di noi.
>
>                         Secondo molti è un concetto che ha solo, o
>                         quanto meno prevalentemente, una dimensione
>                         collettiva: quella dell’Ufficio potente e
>                         rispettato che ha omesso l’iscrizione o
>                         addirittura quella dell’intero ordine
>                         giudiziario (Siddi; Bruti Liberati; per quanto
>                         ho capito, anche Lima).
>
>                         Ne consegue che ogni critica che, sia pure di
>                         riflesso, possa ledere la rispettabilità della
>                         corporazione, costituisce di per sé un
>                         affronto e non merita alcuna legittimazione,
>                         neppure per gli aspetti meramente teoretici
>                         del problema.
>
>                         Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
>                         La quale tuttavia, se le notizie di stampa non
>                         sono false,  non pare proprio voler lavorare
>                         su questo problema ed ormai non lo potrebbe
>                         neppure fare, visto che non ha ravvisato alcun
>                         reato a carico dei due soggetti di cui ci
>                         occupiamo e non ha iscritto procedimenti a
>                         loro carico.
>
>                         Non è dunque consentito, da tecnici che si
>                         rivolgono  ad altri tecnici, intervenire sulla
>                         questione che sottende questa scelta?
>
>                         Io ritengo invece che il concetto di
>                         indipendenza della funzione giudiziaria ha,
>                         quanto meno prevalentemente, una dimensione
>                         individuale: quella della libertà di giudizio
>                         del singolo magistrato, correlata alla sua
>                         responsabilità per il corretto esercizio della
>                         funzione, sempre soggetta a valutazione critica.
>
>                         La dimensione collettiva dovrebbe invece avere
>                         solo un valore strumentale e di ausilio di
>                         questa libertà di giudizio, per i casi in cui
>                         il singolo si trovi esposto ad una sua
>                         compressione per l’opera di altri poteri, non
>                         costituire essa stessa la ragione, la ratio
>                         dell’indipendenza.
>
>                         Diversamente opinando si tradisce il senso
>                         dell’art. 101 della Costituzione.
>
>                         Tu, come la pensi?
>
>                         Luca De Ninis
>
>                         *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it]
>                         *Per conto di *thorgiov
>                         *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
>                         *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>                         *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                         Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al
>                         nostro interno di criticare l'operato dei
>                         colleghi senza conoscere le carte. Se non si
>                         conoscono gli atti, è meglio tacere.
>
>                         FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                         Tribunale di Napoli Nord )
>
>                         Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha
>                         scritto:
>
>                             Si potrebbe discutere all'infinito; le
>                             posizioni sono chiare e ciascuno ha la sua
>                             sensibilità.
>
>                             Ciò che davvero conta, e che, a mio
>                             giudizio, è gravissimo, è che si stiano
>                             insinuando sospetti di favoritismo su un
>                             Ufficio giudiziario sulla base di
>                             interpretazioni opinabili e che purtroppo,
>                             anche al nostro interno, c'è chi segue
>                             questa logica.
>
>                             Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio
>                             potente e rispettato, domani potrà toccare
>                             a ciascuno di noi doversi difendere da
>                             insinuazioni basate su interpretazioni.
>
>                             Già il fatto in se' della polemica su una
>                             questione come questa costituisce un
>                             ulteriore tassello della progressiva
>                             erosione della nostra indipendenza.
>
>                                   Massimiliano Siddi
>
>                             Inviato da iPhone
>
>
>                             Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De
>                             Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                             <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>                             scritto:
>
>                                 Infatti è ermeneutico.
>
>                                 Secondo la tua lettura, nella
>                                 “corretta discriminazione
>                                 dell’attività politica da quella
>                                 funzionale ordinaria” si coglierebbe
>                                 un interesse superiore che giustifica
>                                 la “propalazione prioritaria” della
>                                 notizia dal capo del governo ad un
>                                 imprenditore politicamente a lui
>                                 vicino ed auto-dichiaratosi suo
>                                 consulente, sì da fornirgli
>                                 l’occasione di un cospicuo profitto.
>
>                                 Io non lo vedo.
>
>                                 Luca De Ninis
>
>                                 *Da:*Siddi Massimiliano
>                                 *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>                                 *A:* De Ninis Luca
>                                 *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                 area a areaperta.it
>                                 <mailto:area a areaperta.it>
>                                 *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
>                                 Gli atti normativi del Governo non
>                                 sono ontologicamente diversi da quelli
>                                 del Parlamento ai fini della
>                                 riservatezza penalmente rilevante, a
>                                 nulla rilevando il soggetto che li
>                                 pone in essere.
>
>                                 Quanto alla tua affermazione di
>                                 principio, non è questione di cosa
>                                 limiti cosa, ma di interpretazione del
>                                 sistema nel suo complesso, per cui la
>                                 norma penale non può non tenere conto,
>                                 come nel caso di specie, delle norme
>                                 che disciplinano gli organi di
>                                 rilevanza costituzionale ai fini di
>                                 una corretta discriminazione
>                                 dell'attività politica da quella
>                                 funzionale ordinaria.
>
>                                 Il problema è ermeneutico, non
>                                 dogmatico - morale.
>
>                                  Massimiliano Siddi
>
>
>
>                                 Inviato da iPhone
>
>
>                                 Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15,
>                                 De Ninis Luca
>                                 <luca.deninis a giustizia.it
>                                 <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>                                 scritto:
>
>                                     Non credo che sia così: la qualità
>                                     di capo del governo attribuisce
>                                     contenuto e valore alla notizia
>                                     riservata.
>
>                                     E comunque ho sempre pensato che,
>                                     in uno stato di diritto, sia la
>                                     legge penale a dover costituire il
>                                     limite dell’attività politicamente
>                                     lecita, non viceversa.
>
>                                     Luca De Ninis
>
>                                     *Da:*Siddi Massimiliano
>                                     *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018
>                                     09:45
>                                     *A:* De Ninis Luca
>                                     *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                     area a areaperta.it
>                                     <mailto:area a areaperta.it>
>                                     *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
>                                     È solo una situazione analoga che,
>                                     a mio avviso, non cambia la
>                                     sostanza penalistica.
>
>                                      Massimiliano Siddi
>
>                                     Inviato da iPhone
>
>
>                                     Il giorno 15 gen 2018, alle ore
>                                     09:14, De Ninis Luca
>                                     <luca.deninis a giustizia.it
>                                     <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
>                                     ha scritto:
>
>                                         Membro influente della
>                                         maggioranza parlamentare o
>                                         presidente del consiglio dei
>                                         ministri ?
>
>                                         La notizia, per capire se si
>                                         tratti di notizia di reato,
>                                         bisogna considerarla tutta..
>
>                                         Luca De Ninis
>
>                                         *Da:*Siddi Massimiliano
>                                         *Inviato:* sabato 13 gennaio
>                                         2018 21:55
>                                         *A:* De Ninis Luca
>                                         *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                         area a areaperta.it
>                                         <mailto:area a areaperta.it>
>                                         *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
>                                         Se ho ben compreso il quesito
>                                         alternativo per persone
>                                         intelligenti, il sibillino
>                                         proponente suggerisce la
>                                         qualificazione dell'attività
>                                         di formazione delle norme in
>                                         seno al Consiglio dei Ministri
>                                         come attività funzionale nel
>                                         senso che il termine assume
>                                         nell'art. 184 TUF.
>
>                                         E' del tutto evidente che i
>                                         Ministri svolgano una pubblica
>                                         funzione, ma ci sono, a mio
>                                         sommesso avviso, attività che,
>                                         pur rientrando in senso lato
>                                         nelle loro competenze
>                                         funzionali, hanno, tuttavia,
>                                         carattere squisitamente
>                                         politico, proprio come le
>                                         attività culturali e
>                                         relazionali prodromiche,
>                                         contemporanee e successive
>                                         all'iter di proposta e
>                                         formazione delle norme, a
>                                         nulla rilevando che queste
>                                         siano rese pubbliche o meno.
>
>                                         Se un membro influente della
>                                         maggioranza parlamentare
>                                         confida ad un terzo
>                                         riservatamente che il suo
>                                         gruppo intende proporre una
>                                         determinata legge che, proprio
>                                         per la qualità dei proponenti,
>                                         ha ottime "chances" di
>                                         approvazione, questa rimane
>                                         attività politica, anche se il
>                                         parlamentare svolge una
>                                         pubblica funzione e se il
>                                         terzo ne approfitta per
>                                         speculare finanziariamente.
>
>                                         Se il Presidente del Consiglio
>                                         rivela ad un direttore di
>                                         giornale che farà approvare un
>                                         certo decreto, magari
>                                         confidando nel fatto che quel
>                                         direttore, vicino al Governo,
>                                         appoggi politicamente
>                                         l'iniziativa presso l'opinione
>                                         pubblica, o solo per favorirlo
>                                         con la propalazione
>                                         prioritaria della notizia,
>                                         anche tale attività rimane
>                                         prettamente politica, a
>                                         prescindere dalla speculazione
>                                         finanziaria che se ne possa fare.
>
>                                         La responsabilità, in questi
>                                         casi, è esclusivamente
>                                         politica: un popolo
>                                         maturo, alle successive
>                                         elezioni, dovrebbe tenerne conto.
>
>                                                     Massimiliano Siddi
>
>                                         Inviato da iPad
>
>
>                                         Il giorno 13 gen 2018, alle
>                                         ore 12:36, De Ninis Luca
>                                         <luca.deninis a giustizia.it
>                                         <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
>                                         ha scritto:
>
>                                             Attività politica o
>                                             funzione pubblica ?
>
>                                             Intelligenti pauca..
>
>                                             Luca De Ninis
>
>                                             *Da:*Area
>                                             [mailto:area-bounces a areaperta.it]
>                                             *Per conto di *Fontana
>                                             Gian Luigi
>                                             *Inviato:* sabato 13
>                                             gennaio 2018 01:05
>                                             *A:* Siddi Massimiliano
>                                             *Cc:* area a areaperta.it
>                                             <mailto:area a areaperta.it>
>                                             *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
>                                             *Copio incollo le norme.*
>
>                                             *Gian Luigi FONTANA *
>
>                                             *Art. 181 del TUF*
>
>
>                                             *Informazione privilegiata *
>
>                                             1. Ai fini del presente
>                                             titolo per informazione
>                                             privilegiata si intende
>                                             un'informazione din
>                                             carattere preciso, che non
>                                             e' stata resa pubblica,
>                                             concernente, direttamente
>                                             o indirettamente, uno o
>                                             piu' emittenti strumenti
>                                             finanziari o uno o piu'
>                                             strumenti finanziari, che,
>                                             se resa pubblica, potrebbe
>                                             influire in modo sensibile
>                                             sui prezzi di tali
>                                             strumenti finanziari.
>                                             2. In relazione ai
>                                             derivati su merci, per
>                                             informazione privilegiata
>                                             si intende un'informazione
>                                             di carattere preciso, che
>                                             non e' stata resa
>                                             pubblica, concernente,
>                                             direttamente o
>                                             indirettamente, uno o piu'
>                                             derivati su merci, che i
>                                             partecipanti ai mercati su
>                                             cui tali derivati sono
>                                             negoziati si aspettano di
>                                             ricevere secondo prassi di
>                                             mercato ammesse in tali
>                                             mercati.
>                                             3. Un'informazione si
>                                             ritiene di carattere
>                                             preciso se:
>                                             a) si riferisce ad un
>                                             complesso di circostanze
>                                             esistente o che si possa
>                                             ragionevolmente prevedere
>                                             che verra' ad esistenza o
>                                             ad un evento verificatosi
>                                             o che si possa
>                                             ragionevolmente prevedere
>                                             che si verifichera';
>                                             b) e' sufficientemente
>                                             specifica da consentire di
>                                             trarre conclusioni sul
>                                             possibile effetto del
>                                             complesso di circostanze o
>                                             dell'evento di cui alla
>                                             lettera a) sui prezzi
>                                             degli strumenti finanziari.
>                                             4. Per informazione che,
>                                             se resa pubblica, potrebbe
>                                             influire in modo sensibile
>                                             sui prezzi di strumenti
>                                             finanziari si intende
>                                             un'informazione che
>                                             presumibilmente un
>                                             investitore ragionevole
>                                             utilizzerebbe come uno
>                                             degli elementi su cui
>                                             fondare le proprie
>                                             decisioni di investimento.
>                                             5. Nel caso delle persone
>                                             incaricate dell'esecuzione
>                                             di ordini relativi a
>                                             strumenti finanziari, per
>                                             informazione privilegiata
>                                             si intende anche
>                                             l'informazione trasmessa
>                                             da un cliente e
>                                             concernente gli ordini del
>                                             cliente in attesa di
>                                             esecuzione, che ha un
>                                             carattere preciso e che
>                                             concerne, direttamente o
>                                             indirettamente, uno o piu'
>                                             emittenti di strumenti
>                                             finanziari o uno o piu'
>                                             strumenti finanziari, che,
>                                             se resa pubblica, potrebbe
>                                             influire in modo sensibile
>                                             sui prezzi di tali
>                                             strumenti finanziari.
>
>                                             *Art. 184 del TUF*
>
>
>
>                                             *Abuso di informazioni
>                                             privilegiate *
>
>                                             1. E' punito con la
>                                             reclusione da uno a sei
>                                             anni e con la multa da
>                                             euro ventimila a euro tre
>                                             milioni chiunque, essendo
>                                             in possesso di
>                                             informazioni privilegiate
>                                             in ragione della sua
>                                             qualita' di membro di
>                                             organi di amministrazione,
>                                             direzione o controllo
>                                             dell'emittente, della
>                                             partecipazione al capitale
>                                             dell'emittente, ovvero
>                                             dell'esercizio di
>                                             un'attivita' lavorativa,
>                                             di una professione o di
>                                             una funzione, anche
>                                             pubblica, o di un ufficio:
>                                             a) acquista, vende o
>                                             compie altre operazioni,
>                                             direttamente o
>                                             indirettamente, per conto
>                                             proprio o per conto di
>                                             terzi, su strumenti
>                                             finanziari utilizzando le
>                                             informazioni medesime;
>                                             b) comunica tali
>                                             informazioni ad altri, al
>                                             di fuori del normale
>                                             esercizio del lavoro,
>                                             della professione, della
>                                             funzione o dell'ufficio;
>                                             c) raccomanda o induce
>                                             altri, sulla base di esse,
>                                             al compimento di taluna
>                                             delle operazioni indicate
>                                             nella lettera a).
>                                             2. La stessa pena di cui
>                                             al comma 1 si applica a
>                                             chiunque essendo in
>                                             possesso di informazioni
>                                             privilegiate a motivo
>                                             della preparazione o
>                                             esecuzione di attivita'
>                                             delittuose compie taluna
>                                             delle azioni di cui al
>                                             medesimo comma 1.
>                                             3. Il giudice puo'
>                                             aumentare la multa fino al
>                                             triplo o fino al maggiore
>                                             importo di dieci volte il
>                                             prodotto o il profitto
>                                             conseguito dal reato
>                                             quando, per la rilevante
>                                             offensivita' del fatto,
>                                             per le qualita' personali
>                                             del colpevole o per
>                                             l'entita' del prodotto o
>                                             del profitto conseguito
>                                             dal reato, essa appare
>                                             inadeguata anche se
>                                             applicata nel massimo.
>                                             3-bis. Nel caso di
>                                             operazioni relative agli
>                                             strumenti finanziari di
>                                             cui all'articolo 180,
>                                             comma 1, lettera a),
>                                             numero 2), la sanzione
>                                             penale e' quella
>                                             dell'ammenda fino a euro
>                                             centotremila e
>                                             duecentonovantuno e
>                                             dell'arresto fino a tre anni.
>                                             4. Ai fini del presente
>                                             articolo per strumenti
>                                             finanziari si intendono
>                                             anche gli strumenti
>                                             finanziari di cui
>                                             all'articolo 1, comma 2,
>                                             il cui valore dipende da
>                                             uno strumento finanziario
>                                             di cui all'articolo 180,
>                                             comma 1, lettera a).
>
>                                             Inviato da iPad
>
>
>                                             Il giorno 13 gen 2018,
>                                             alle ore 00:50, Siddi
>                                             Massimiliano
>                                             <massimiliano.siddi a giustizia.it
>                                             <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>>
>                                             ha scritto:
>
>                                                 Non sono un esperto di
>                                                 questo tipo di reati,
>                                                 ma, ragionando sulla
>                                                 norma, nutro il serio
>                                                 dubbio che sia
>                                                 applicabile
>                                                 all'attività normativa
>                                                 del Presidente del
>                                                 Consiglio e del
>                                                 Consiglio dei
>                                                 Ministri, così come,
>                                                 più in generale,
>                                                 all'attività politica.
>
>                                                 Penso che l'oggetto
>                                                 dei lavori del
>                                                 Consiglio dei Ministri
>                                                 non costituisca
>                                                 "informazione
>                                                 privilegiata" in senso
>                                                 tecnico, e di esso i
>                                                 suoi membri possano
>                                                 liberamente parlare
>                                                 con chi vogliono,
>                                                 anche in anticipo.
>
>                                                 La conseguente
>                                                 responsabilità, in
>                                                 caso di comunicazione
>                                                 "privilegiata" (nel
>                                                 senso etimologico di
>                                                 privata "in privos
>                                                 lata") a taluno, e', a
>                                                 mio avviso,
>                                                 esclusivamente
>                                                 politica, e non penale.
>
>                                                 Lo stesso autore
>                                                 dell'articolo, un po'
>                                                 pindaricamente,
>                                                 incentra tutta la
>                                                 polemica - che, sotto
>                                                 le mentite e un po'
>                                                 sgangherate spoglie
>                                                 del diritto, e', in
>                                                 realtà, tutta politica
>                                                 - più sulla mancata
>                                                 iscrizione della
>                                                 presunta notitia
>                                                 criminis che
>                                                 sull'effettiva
>                                                 fondatezza della stessa.
>
>                                                 Se, dunque, come
>                                                 penso, la
>                                                 responsabilità fosse
>                                                 solo politica, bene
>                                                 avrebbe fatto la
>                                                 Procura di Roma a non
>                                                 iscrivere alcuna
>                                                 notizia di reato a
>                                                 carico del Presidente
>                                                 del Consiglio.
>
>                                                 Trovo, invece, molto
>                                                 grave che un
>                                                 magistrato chieda ad
>                                                 un Ufficio di Procura
>                                                 di spiegare  "il suo
>                                                 silenzio", giacché gli
>                                                 atti di cui occorre
>                                                 dare motivazione sono
>                                                 tipici e, tra questi,
>                                                 non rientra, nel modo
>                                                 più assoluto, la
>                                                 mancata iscrizione.
>
>                                                 Ne', peraltro, risulta
>                                                 che, tra le fonti di
>                                                 tale tipicità, vi
>                                                 siano le rispettabili,
>                                                 ma non certo
>                                                 vincolanti,
>                                                 interpretazioni
>                                                 normative del Sig.
>                                                 Travaglio o degli
>                                                 organi di stampa che,
>                                                 magari
>                                                 strumentalmente,
>                                                 battono la gran cassa.
>
>                                                  Massimiliano Siddi
>
>
>                                                 Inviato da iPad
>
>
>                                                 Il giorno 12 gen 2018,
>                                                 alle ore 16:00,
>                                                 andreale
>                                                 <andreale a yahoo.com
>                                                 <mailto:andreale a yahoo.com>>
>                                                 ha scritto:
>
>                                                      Caro Procuratore
>                                                     Nannucci , se
>                                                     davvero  la
>                                                      Procura di Roma
>                                                     ha agito come dice
>                                                     Travaglio,
>                                                     nell'articolo di
>                                                     oggi, che allego,
>                                                     la risposta ce
>                                                     l'hai già.
>
>                                                     È davvero molto
>                                                     grave quanto
>                                                     descritto e
>                                                     meriterebbe
>                                                     certamente gli
>                                                     interventi da te
>                                                     indicati.
>
>                                                     Ma sono purtroppo
>                                                     convinto che tutto
>                                                     continuerà a
>                                                     tacere , né
>                                                      alcuno dei
>                                                     consiglieri al CSM
>                                                     (di Area o no)
>                                                     adotterà
>                                                     qualsivoglia
>                                                     iniziativa.
>
>                                                     Andrea Reale
>
>                                                     Inviato da
>                                                     smartphone Samsung
>                                                     Galaxy.
>
>                                                     -------- Messaggio
>                                                     originale --------
>
>                                                     Da:
>                                                     u.nannucci a alice.it
>                                                     <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>
>                                                     Data: 12/01/18
>                                                     14:44 (GMT+01:00)
>
>                                                     A:
>                                                     area a areaperta.it
>                                                     <mailto:area a areaperta.it>
>
>
>                                                     Oggetto: [Area]
>                                                     quesito
>
>                                                     Ma come fa la
>                                                     Procura di Roma a
>                                                     non proferir
>                                                     parola, dinanzi a
>                                                     quanto emerge
>                                                     dalle rivelazioni
>                                                     del Fatto
>                                                     Quotidiano e de La
>                                                     Verità in merito
>                                                     alle telefonate
>                                                     tra Renzi e De
>                                                     Benedetti? E alle
>                                                     specifiche accuse 
>                                                     che su quei
>                                                     giornali sono
>                                                     espresse? L’hanno
>                                                     letto a Roma
>                                                     l’articolo 184 del
>                                                     decreto
>                                                     legislativo n.
>                                                     58/1998?
>
>                                                     Eppure
>                                                     quell’ufficio ha
>                                                     con grande
>                                                     solerzia agito nei
>                                                     confronti ad
>                                                     esempio del
>                                                     sindaco di Roma,
>                                                     per un reato
>                                                     ancora tutto  da
>                                                     capire, e contro
>                                                     alcuni funzionari
>                                                     emersi nel corso
>                                                     delle indagini CONSIP…
>
>                                                     Nell’interesse
>                                                     dell’immagine e
>                                                     della credibilità
>                                                     della magistratura
>                                                     tutta, sarebbe
>                                                     urgente che
>                                                     quell’ufficio
>                                                     spiegasse il suo
>                                                     silenzio; e la
>                                                     stessa domanda
>                                                     investe i vari
>                                                     uffici di procura
>                                                     generale, che in
>                                                     altri tempi
>                                                     attivamente si
>                                                     mossero…
>
>                                                     E finalmente, cosa
>                                                     fanno in
>                                                     consiglieri di
>                                                     Area nel Consiglio
>                                                     superiore della
>                                                     magistratura; non
>                                                     ravvisano
>                                                     l’opportunità
>                                                     della, cosiddetta,
>                                                     “apertura di una
>                                                     pratica”?
>
>                                                     nannucci
>
>                                                     <Insider Premier.pdf>
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>                                                     _______________________________________________
>                                                     Area mailing list
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