[Area] R: R: R: R: R: quesito

Massimiliano Siddi massimiliano.siddi a giustizia.it
Ven 19 Gen 2018 13:13:52 CET


Sono d’accordo sul fatto che l’”insieme” della nozione di informazione
privilegiata è un insieme che contiene, al suo interno, anche l’informazione
segreta ed è, conseguentemente più ampio.

Il punto è un altro: l’oggetto dell’attività normativa,  dalla sua fase
genetica a quella del licenziamento del provvedimento, può mai rientrare
nella nozione di privilegio penalmente rilevante?

E’ del tutto fuorviante il fatto –  peraltro successivo, diverso e del tutto
eventuale – che qualcuno ci lucri, perché la prerogativa democratica di
esercitare liberamente la potestà normativa, in tutte le sue forme ed
espressioni, anche quella comunicativa prodromica all’iniziativa, è un
valore democratico che va salvaguardato anche se può, in concreto, prestarsi
all’abuso. Ma la sanzione per questo abuso dev’essere di tipo esclusivamente
politico, perché comprimere questa libertà con la sanzione penale potrebbe
prestarsi a strumentalizzazioni ben più pericolose per l’ordinamento
democratico.

 

 

                                                Massimiliano Siddi      

 

Da: De Ninis Luca [mailto:luca.deninis a giustizia.it] 
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 12:00
A: thorgiov; Siddi Massimiliano
Cc: area a areaperta.it
Oggetto: R: [Area] R: R: R: R: quesito

 

Io di Renzi NON penso tutto il male possibile e, quanto alla decisione di
riformare le banche popolari, potrei anche condividere la tua opinione,
benché non mi sento così professionalmente informato come te e quindi non
sufficientemente preparato sul tema in tutte le sue possibili implicazioni
da voler assumere una posizione. Si tratta però di un tema del tutto
estraneo alla natura della discussione.

 

Come funziona la borsa, invece, penso di saperlo anch’io, è sufficiente una
competenza “scolastica”: dunque, che vi sia stata l’utilizzazione di una
notizia riservata, ancorché non segreta, mi pare quanto meno assai
probabile, come tu stesso riconosci.

 

Al contrario di quanto tu affermi,  però, l’art. 184 TUF incrimina la
diffusione di tutte le informazioni “privilegiate“, non solo di quelle
coperte dal segreto. 

Che questa sia la sua corretta esegesi mi pare un dato agevolmente
desumibile dalla lettera e dal sistema. In ogni caso la questione avrebbe
imposto il vaglio del GIP. 

 

Luca De Ninis

 

Da: thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it] 
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 10:31
A: De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
Cc: area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito

 

La questione interessa tutti, se non altro perchè in un sistema democratico
il controllo sui governanti dovrebbe avere carattere diffuso, un po' come
avviene con l'esercizio della giurisdizione. 

Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la decisione di
riformare le banche popolari, costringendole a quotarsi in borsa per
sottrarle al controllo delle fondazioni e metterle sul mercato, è stata
un'ottima decisione. Il sistema bancario italiano è un sistema di relazioni,
dove il merito creditizio non conta quasi nulla, e non è un caso se il
livello delle sofferenze sia altissimo. Personalmente ogni giorno emetto
decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti incagliati, e per
vari anni ho svolto le funzioni di Giudice della esecuzione immobiliare.
Della riforma c'era un estremo bisogno, alla luce dei dissesti delle varie
Banche Etruria che si sono susseguiti senza sosta, perchè la tutela del
risparmio è fondamentale, e mi sembra assurdo sostenere che  sia stata fatta
per permettere a De Benedetti di guadagnare una plusvalenza. Semmai è
corretto dire che De Benedetti ha colto l'occasione. Del resto, la borsa
funziona così : i soldi non si bruciano mai, semmai passano da una mano
all'altra, da chi ha comprato ai massimi e vende ai minimi a chi ha comprato
ai minimi per vendere ai massimi. Spesso il guadagno o la perdita è una
questione di pochi secondi, e gli operatori del settore lo sanno benissimo.
La questione di fondo è : la formazione di un ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri e il suo oggetto costituiscono di per sè una notizia
riservata ? A me non sembra, e in ogni caso se dagli atti in possesso della
Procura di Roma non risultava che detto ordine del giorno fosse coperto da
segreto non esisteva neppure una notizia di reato da iscrivere nell'apposito
registro.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

 

 

Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:

In definitiva:

 

Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della “connotazione ulteriore
della riservatezza dell’informazione che sola ne può determinare la natura
privilegiata e dunque la rilevanza penale ai sensi ed agli effetti dell’art.
184 TUF”. Infatti la plusvalenza del 12% in poche ore, che parrebbe proprio
esserci stata, potrebbe ben essere dipesa da un colpo della Fortuna, o
meglio dalla lentezza ed incapacità degli altri speculatori di borsa!..

 

Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate” siano comunque
sottratte alla giurisdizione penale, altrimenti la “democrazia reale” ne
sarebbe gravemente offuscata…

Infatti anche se, per mera ipotesi, la decisione politica di intervenire
sulle banche popolari fosse influenzata dal desiderio biricchino di
concedere un’opportunità ad un suo sostenitore e consulente o, nel caso
peggiore, di mettere su un sistema di arricchimento personale e clientelare,
che sarà mai? Non è mica un problema di interesse pubblico?..

 

Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro all’infuori di noi
tre, quindi forse non è il caso di insistere oltre..

 

Luca De Ninis

 

 

Da: Siddi Massimiliano 
Inviato: martedì 16 gennaio 2018 20:35
A: thorgiov
Cc: De Ninis Luca; area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito

 

Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale, uno Stato in cui
un esponente politico, delle istituzioni o meno, non abbia la possibilità di
comunicare riservatamente, a chiunque voglia, una sua iniziativa normativa
senza incorrere nella violazione di un precetto penale.

 

    Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone


Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov <thorgiov a libero.it> ha
scritto:

Secondo me non costa nulla in termini di opacità democratica, perchè il nudo
fatto in sè della comunicazione da parte di Renzi a De Benedetti di un
argomento che era già nel successivo ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri, senza la connotazione ulteriore della riservatezza della
informazione che sola ne può determinare la natura privilegiata e dunque la
rilevanza penale ai sensi e agli effetti dell'art. 184 TUF, trattandosi di
un elemento costitutivo del relativo delitto, non integrava, neppure in
astratto, una fattispecie di reato. Poi è chiaro che siamo in campagna
elettorale e che l'argomento banche è sempre molto delicato per il PD.
Altrettanto evidente è che questa vicenda viene utilizzata contro Renzi da
tutte le opposizioni. Ma questo attiene al campo dell'agone politico. Noi
cerchiamo di restarne fuori, almeno fino a quando è possibile. L'opinione
pubblica italiana ha dimostrato negli anni tante cose, tranne che di essere
matura. Anzi, direi che più che matura è marcia, e in quanto tale capace di
accettare qualunque porcheria e qualunque fesseria come se nulla fosse,
purchè l'interlocutore politico del momento le prometta mari e monti.
Figuriamoci se si scandalizza per una vicenda del tipo di quella di cui
stiamo discutendo noi.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

 

Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:

Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul merito delle questioni.

 

Credo inoltre che, re melius perpensa, tu possa concordare con me sul fatto
che tutte le esemplificazioni che tu hai fatto del possibile “contesto”
della notizia di cui ci occupiamo confermino che si trattava di una vera e
propria notizia di reato e che andava iscritta come tale, salvo poi
richiederne l’archiviazione per una delle ragioni che hai indicate,
suscettibile di verifica.

 

Peraltro, se ben ricordo, la ragione dell’insussistenza del reato sostenuta
da Siddi era tutt’altra: riguardava la sottrazione dell’attività svolta dal
Presidente del C.M. , definita politica, dall’area applicativa della
fattispecie dell’art. 184. 

Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di conoscere le ragioni
della scelta seguita dalla Procura, quindi di sapere se la Procura ha
accolto le ragioni addotte da uno di voi due o ne abbia ipotizzate altre e
finanche di capire se si è trattato di una scelta corretta oppure no.

 

Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido in astratto ma del
tutto inconferente al caso in esame: iscrivere un modello 21 e richiedere
l’archiviazione perché, come tu dici, il contesto evidenzierebbe che il
fatto non sussiste, non costa praticamente nulla. Sempre che, misurandosi
con una motivazione concreta, il P.M. resti convinto dell’insostenibilità
dell’accusa e non ritenga di cambiare la sua scelta. Ma in  tale caso i
costi di un’eventuale indagine, la cui necessità allo stato non si coglie
per avere il fatto già evidentemente esaurito i suoi effetti, sarebbero ben
giustificati dalla rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.

Quanto costa invece, in termini di “opacità democratica”, la scelta opposta
effettivamente seguita?

 

Luca De Ninis

 

Da: thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it] 
Inviato: martedì 16 gennaio 2018 17:58
A: De Ninis Luca; area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito

 

E invece sostenere che i colleghi della Procura di Roma avrebbero dovuto
iscrivere il fatto come notizia di reato significa inevitabilmente affermare
che detti colleghi abbiano agito male, perchè in presenza di un fatto che in
astratto integra gli estremi di un reato l'iscrizione sarebbe stata
doverosa. Da qui non si sfugge. E il contesto è decisivo nel caso di specie.
La notizia della successiva approvazione della riforma delle banche popolari
era già di dominio pubblico o no ? La stampa ne aveva già ricevuto o dato
notizia oppure no?  In caso affermativo non era una informazione
privilegiata, e quindi, a prescindere  dalla circostanza che l'approvazione
della riforma in Consiglio dei Ministri avesse carattere politico o meno,
non c'era un fatto che potesse essere considerato reato e iscritto come
tale. Di che cosa si può discutere se non si conosce questo dato
fondamentale ?  Credo che il pericolo vero non sia quello della mancata
iscrizione delle notizie di fatti di reato, ma della iscrizione di fatti che
di per sè non costituiscono reato. Faccio un esempio concreto. Quando c'è un
suicidio, intendo dire un la morte di una persona che incontestabilmente si
è data la morte da sè, senza l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre, ha
luogo una iscrizione per istigazione al suicidio, come se fosse
inconcepibile che una persona decida di ammazzarsi autonomamente. Lo si fa
per poter indagare e quindi per cercare una notizia di reato, che al momento
non esiste. Ecco, secondo me questo andrebbe evitato, se non altro perchè le
indagini costano. 
Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato , esiste la revisione
ex art. 629 c.p.p. delle pronunce di condanna come strumento di impugnazione
straordinaria, e fino a quando questo non viene esercitato con successo,
anche l'eventuale contrasto con altre sentenze definitive non è
significativo. Le sentenze di assoluzione, poi, restano comunque ferme,
sempre a prescindere dal contrasto di cui sopra. Ovviamente, il fatto che vi
sia una assoluzione non significa di per sè che il pubblico ministero abbia
sbagliato, perchè il risultato finale del giudizio può essere solo frutto di
una diversa valutazione. Però sono proprio le valutazioni  panpenalistiche
che andrebbero evitate a priori. Sarebbe se non altro un buon metodo per
evitare processi lunghi e costosi che poi si risolvono nel nulla.
FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:

Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se non riesco a cogliere
aspetti più profondi del tuo ragionamento:

1.      La Procura di Roma è l’unica depositaria del contesto della notizia
pervenuto al suo Ufficio e, per una minima regola di prudenza , nessun altro
può intervenire sulla questione; 

2.      Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una notizia di reato
non è stata ritenuta tale, vi potrà ben esser una ragione;

3.      Siccome in dibattimento vi sono state numerose assoluzioni, passate
in giudicato, seguite a processi imbastiti con grande risonanza mediatica,
questo è il segno che si sono già troppe volte sovrapposte valutazioni
etiche alle valutazioni giuridiche, sicchè è meglio evitare ogni rischio di
recidiva e di creare per via giudiziale uno Stato etico.

 

Tuttavia:

1.      La questione da me posta non è se i colleghi di Roma abbiano agìto
bene o male; è se il fatto, riconosciuto vero dallo stesso interessato e
quindi assumibile come fondato, costituisca o meno reato di insider trading.

2.      Le ragioni per le quali quel fatto (non il contesto, di cui nulla
sappiamo né io né tu, dunque ignoto per definizione) debba essere o meno
considerato reato, sono appunto l’oggetto della discussione.

3.      Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che hanno formulato
sentenze passate in giudicato. Sono numerosi gli esempi, desumibili anche
(ma non solo) da altre sentenze passate in giudicato. Il rischio di creare
per via giudiziale uno Stato etico dovrebbe misurarsi sul contenuto
oggettivo dei singoli fatti sottoposti al giudizio. Stigmatizzando i singoli
errori, con gli argomenti che li dimostrino tali.

 

Luca De Ninis

 

 

Da: thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it] 
Inviato: martedì 16 gennaio 2018 12:15
A: De Ninis Luca; area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito

 

Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi, ha avuto a disposizione
molti più elementi per decidere anche solo se iscrivere a carico di Renzi
una notizia di reato. Il fatto non è mai nudo, nel senso che non è mai
isolato. Al contrario, è sempre inserito in un contesto. Ovviamente possiamo
farci una idea di massima sulla vicenda. Ma per affermare con sicurezza che
la Procura ha omesso un atto dovuto, quale l'iscrizione nel registro delle
notizie di reato, da tecnici del diritto, dovremmo prima conoscere quel
contesto, e quindi tutta la vicenda nei suoi particolari. Si tratta di una
regola minima di prudenza, da osservare a prescindere dalla dimensione
individuale o collettiva della indipendenza del magistrato. Insomma, non è
che i colleghi della Procura di Roma perdono la loro indipendenza perchè noi
sulla lista li critichiamo. Ma noi, in quanto magistrati, dovremmo
rispettare il lavoro dei colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a
prescindere dal caso di cui si discute, sono contrario ad una visione
panpenalistica della realtà, nel senso che il diritto penale, come si
insegna nei manuali, è sempre la extrema ratio, e non dovrebbe costituire la
regola. Non è che ogni comportamento riprovevole deve costituire per forza
un reato, anche se solo in astratto, e quindi debba portare per forza di
cosa ad una indagine, con i relativi costi, personali ed economici. Credo
che le numerose assoluzioni, pronunciate con sentenza passata in giudicato,
che hanno fatto seguito a processi penali imbastiti con grande risonanza
mediatica, evidenzino un punto critico della giustizia : il rischio di
sovrapporre valutazioni etiche e valutazioni giuridiche. E quindi, in ultima
analisi, il rischio di creare per via giudiziale uno Stato etico.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

 

Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:

Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo spesso e non di rado
condivido i tuoi interventi, sicché provo a rassicurarti sul fatto che
“conoscere le carte” è il principio sul quale cerco di fondare, nei limiti
delle mie possibilità, tutto il mio lavoro. 

La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia, non è assimilabile alla
definizione di un procedimento affidato alle nostre cure, ma è soltanto
teoretica. A me, del resto, non interessa affatto criticare l’operato dei
colleghi, ma solo ragionare sulla correttezza di una soluzione che incide
sul modo di intendere la funzione giudiziaria.

 

Forse trascuri la circostanza che, per come si legge sui giornali,
l’interessato che ha usato la “propalazione prioritaria” ha riconosciuto il
fatto di cui discutiamo. 

Di quali carte senti quindi il bisogno per esprimere un’opinione su una
questione tecnico-giuridica ? 

Il punto che interessa, che prescinde dal caso in esame ma investe il senso
della nostra professione, è invece quale sia il concetto di indipendenza
della funzione giudiziaria che alberga in ognuno di noi.

 

Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto meno prevalentemente, una
dimensione collettiva: quella dell’Ufficio potente e rispettato che ha
omesso l’iscrizione o addirittura quella dell’intero ordine giudiziario
(Siddi; Bruti Liberati; per quanto ho capito, anche Lima). 

Ne consegue che ogni critica che, sia pure di riflesso, possa ledere la
rispettabilità della corporazione, costituisce di per sé un affronto e non
merita alcuna legittimazione, neppure per gli aspetti meramente teoretici
del problema. 

Lasciamo lavorare la Procura di Roma! 

La quale tuttavia, se le notizie di stampa non sono false,  non pare proprio
voler lavorare su questo problema ed ormai non lo potrebbe neppure fare,
visto che non ha ravvisato alcun reato a carico dei due soggetti di cui ci
occupiamo e non ha iscritto procedimenti a loro carico. 

Non è dunque consentito, da tecnici che si rivolgono  ad altri tecnici,
intervenire sulla questione che sottende questa scelta?

 

Io ritengo invece che il concetto di indipendenza della funzione giudiziaria
ha, quanto meno prevalentemente, una dimensione individuale: quella della
libertà di giudizio del singolo magistrato, correlata alla sua
responsabilità per il corretto esercizio della funzione, sempre soggetta a
valutazione critica. 

La dimensione collettiva dovrebbe invece avere solo un valore strumentale e
di ausilio di questa libertà di giudizio, per i casi in cui il singolo si
trovi esposto ad una sua compressione per l’opera di altri poteri, non
costituire essa stessa la ragione, la ratio dell’indipendenza.

Diversamente opinando si tradisce il senso dell’art. 101 della Costituzione.

 

Tu, come la pensi?

 

Luca De Ninis

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di thorgiov
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 16:46
A: area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito

 

Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro interno di criticare
l'operato dei colleghi senza conoscere le carte. Se non si conoscono gli
atti, è meglio tacere.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

 

Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:

Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni sono chiare e ciascuno ha
la sua sensibilità.

Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è gravissimo, è che si stiano
insinuando sospetti di favoritismo su un Ufficio giudiziario sulla base di
interpretazioni opinabili e che purtroppo, anche al nostro interno, c'è chi
segue questa logica.

Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e rispettato, domani potrà
toccare a ciascuno di noi doversi difendere da insinuazioni basate su
interpretazioni.

Già il fatto in se' della polemica su una questione come questa costituisce
un ulteriore tassello della progressiva erosione della nostra indipendenza.

 

      Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone


Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis Luca
<luca.deninis a giustizia.it> ha scritto:

Infatti è ermeneutico.

Secondo la tua lettura, nella “corretta discriminazione dell’attività
politica da quella funzionale ordinaria” si coglierebbe un interesse
superiore che giustifica la “propalazione prioritaria” della notizia dal
capo del governo ad un imprenditore politicamente a lui vicino ed
auto-dichiaratosi suo consulente, sì da fornirgli l’occasione di un cospicuo
profitto.

Io non lo vedo.

Luca De Ninis

 

 

Da: Siddi Massimiliano 
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 11:33
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
Oggetto: Re: R: R: R: [Area] quesito

 

Gli atti normativi del Governo non sono ontologicamente diversi da quelli
del Parlamento ai fini della riservatezza penalmente rilevante, a nulla
rilevando il soggetto che li pone in essere.

Quanto alla tua affermazione di principio, non è questione di cosa limiti
cosa, ma di interpretazione del sistema nel suo complesso, per cui la norma
penale non può non tenere conto, come nel caso di specie, delle norme che
disciplinano gli organi di rilevanza costituzionale ai fini di una corretta
discriminazione dell'attività politica da quella funzionale ordinaria.

Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.

 

         Massimiliano Siddi



Inviato da iPhone


Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De Ninis Luca
<luca.deninis a giustizia.it> ha scritto:

Non credo che sia così: la qualità di capo del governo attribuisce contenuto
e valore alla notizia riservata.

E comunque ho sempre pensato che, in uno stato di diritto, sia la legge
penale a dover costituire il limite dell’attività politicamente lecita, non
viceversa.

Luca De Ninis

 

Da: Siddi Massimiliano 
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 09:45
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
Oggetto: Re: R: R: [Area] quesito

 

È solo una situazione analoga che, a mio avviso, non cambia la sostanza
penalistica.

 

     Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone


Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De Ninis Luca
<luca.deninis a giustizia.it> ha scritto:

Membro influente della maggioranza parlamentare o presidente del consiglio
dei ministri ?

La notizia, per capire se si tratti di notizia di reato, bisogna
considerarla tutta..

Luca De Ninis

 

Da: Siddi Massimiliano 
Inviato: sabato 13 gennaio 2018 21:55
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
Oggetto: Re: R: [Area] quesito

 

Se ho ben compreso il quesito alternativo per persone intelligenti, il
sibillino proponente suggerisce la qualificazione dell'attività di
formazione delle norme in seno al Consiglio dei Ministri come attività
funzionale nel senso che il termine assume nell'art. 184 TUF.

E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una pubblica funzione, ma ci
sono, a mio sommesso avviso, attività che, pur rientrando in senso lato
nelle loro competenze funzionali, hanno, tuttavia, carattere squisitamente
politico, proprio come le attività culturali e relazionali prodromiche,
contemporanee e successive all'iter di proposta e formazione delle norme, a
nulla rilevando che queste siano rese pubbliche o meno.

Se un membro influente della maggioranza parlamentare confida ad un terzo
riservatamente che il suo gruppo intende proporre una determinata legge che,
proprio per la qualità dei proponenti, ha ottime "chances" di approvazione,
questa rimane attività politica, anche se il parlamentare svolge una
pubblica funzione e se il terzo ne approfitta per speculare
finanziariamente.

Se il Presidente del Consiglio rivela ad un direttore di giornale che farà
approvare un certo decreto, magari confidando nel fatto che quel direttore,
vicino al Governo, appoggi politicamente l'iniziativa presso l'opinione
pubblica, o solo per favorirlo con la propalazione prioritaria della
notizia, anche tale attività rimane prettamente politica, a prescindere
dalla speculazione finanziaria che se ne possa fare.

La responsabilità, in questi casi, è esclusivamente politica: un popolo
maturo, alle successive elezioni, dovrebbe tenerne conto.

 

                      Massimiliano Siddi

 

Inviato da iPad


Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis Luca
<luca.deninis a giustizia.it> ha scritto:

Attività politica o funzione pubblica ?

Intelligenti pauca..

Luca De Ninis

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Fontana Gian Luigi
Inviato: sabato 13 gennaio 2018 01:05
A: Siddi Massimiliano
Cc: area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] quesito

 

Copio incollo le norme.

Gian Luigi FONTANA 

 

Art. 181 del TUF


Informazione privilegiata 

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende
un'informazione din carattere preciso, che non e' stata resa pubblica,
concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti strumenti
finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si
intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa
pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' derivati su
merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si
aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati. 
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: 
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa
ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un evento
verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verifichera'; 
b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul
possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla
lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. 
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che
presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli
elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. 
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a
strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche
l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente
in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne,
direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti di strumenti finanziari
o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire
in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. 

 

Art. 184 del TUF



Abuso di informazioni privilegiate 

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro
ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni
privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di
amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione
al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita'
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un
ufficio: 
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente,
per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando
le informazioni medesime; 
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna
delle operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o
esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al
medesimo comma 1. 
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato
quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali
del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal
reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel
caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo
180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella
dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto
fino a tre anni. 
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche
gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore
dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1,
lettera a). 

Inviato da iPad


Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi Massimiliano
<massimiliano.siddi a giustizia.it> ha scritto:

Non sono un esperto di questo tipo di reati, ma, ragionando sulla norma,
nutro il serio dubbio che sia applicabile all'attività normativa del
Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri, così come, più in
generale, all'attività politica.

Penso che l'oggetto dei lavori del Consiglio dei Ministri non costituisca
"informazione privilegiata" in senso tecnico, e di esso i suoi membri
possano liberamente parlare con chi vogliono, anche in anticipo.

La conseguente responsabilità, in caso di comunicazione "privilegiata" (nel
senso etimologico di privata "in privos lata") a taluno, e', a mio avviso,
esclusivamente politica, e non penale.

Lo stesso autore dell'articolo, un po' pindaricamente, incentra tutta la
polemica - che, sotto le mentite e un po' sgangherate spoglie del diritto,
e', in realtà, tutta politica - più sulla mancata iscrizione della presunta
notitia criminis che sull'effettiva fondatezza della stessa.

Se, dunque, come penso, la responsabilità fosse solo politica, bene avrebbe
fatto la Procura di Roma a non iscrivere alcuna notizia di reato a carico
del Presidente del Consiglio.

Trovo, invece, molto grave che un magistrato chieda ad un Ufficio di Procura
di spiegare  "il suo silenzio", giacché gli atti di cui occorre dare
motivazione sono tipici e, tra questi, non rientra, nel modo più assoluto,
la mancata iscrizione.

Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti di tale tipicità, vi siano le
rispettabili, ma non certo vincolanti, interpretazioni normative del Sig.
Travaglio o degli organi di stampa che, magari strumentalmente, battono la
gran cassa.

 

                     Massimiliano Siddi


Inviato da iPad


Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00, andreale <andreale a yahoo.com> ha
scritto:

 

 Caro Procuratore Nannucci , se davvero  la   Procura di Roma ha agito  come
dice Travaglio,  nell'articolo di oggi, che allego, la risposta ce l'hai
già. 

È davvero molto grave quanto descritto e meriterebbe certamente gli
interventi da te indicati. 

Ma sono purtroppo convinto che tutto continuerà a tacere , né   alcuno dei
consiglieri al CSM (di Area o no) adotterà  qualsivoglia iniziativa. 

Andrea Reale 

 

 

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

 

-------- Messaggio originale --------

Da: u.nannucci a alice.it 

Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00) 

A: area a areaperta.it 

Oggetto: [Area] quesito 

 

Ma come fa la Procura di Roma a non proferir parola, dinanzi a quanto emerge
dalle rivelazioni del Fatto Quotidiano e de La Verità in merito alle
telefonate tra Renzi e De Benedetti? E alle specifiche accuse  che su quei
giornali sono espresse? L’hanno letto a Roma l’articolo 184 del decreto
legislativo n. 58/1998?

Eppure quell’ufficio ha con grande solerzia agito nei confronti ad esempio
del sindaco di Roma, per un reato ancora tutto  da capire, e contro alcuni
funzionari emersi nel corso delle indagini CONSIP…

Nell’interesse dell’immagine e della credibilità della magistratura tutta,
sarebbe urgente che quell’ufficio spiegasse il suo silenzio; e la stessa
domanda investe i vari uffici di procura generale, che in altri tempi
attivamente si mossero…

E finalmente, cosa fanno in consiglieri di Area nel Consiglio superiore
della magistratura; non ravvisano l’opportunità della, cosiddetta, “apertura
di una pratica”?

nannucci

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