[Area] R: R: R: R: quesito
thorgiov
thorgiov a libero.it
Ven 19 Gen 2018 13:21:43 CET
Lo so perchè è inverosimile che una riforma di quella portata si faccia
per dar modo a qualcuno di speculare in borsa.
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 19/01/2018 13:00, De Ninis Luca ha scritto:
>
> E tu come lo sai?
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 12:59
> *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> D'accordo, era una mera ipotesi. Ma comunque un'ipotesi sbagliata.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 19/01/2018 12:30, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Se rileggi bene le mie mail, io non ho mai affermato quello che tu
> mi attribuisci.
>
> Ho anche inserito un “sottolineato” per cercare di evitare
> l’equivoco in cui sei caduto. L’ipotesi serviva solo a confutare
> l’opinione di Siddi.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 12:16
> *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Ma un ordine del giorno del Consiglio dei Ministri viene reso
> pubblico o no ? A me sembra di sì. In questo caso, perchè
> l'informazione doveva essere considerata privilegiata ? La
> decisione di riformare le banche popolari era una decisione di
> rilevanza nazionale, ed era anche un'ottima decisione, non certo
> dettata dall'esigenza di fornire una opportunità di guadagnare una
> plusvalenza a De Benedetti, al contrario di quanto tu affermi.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
> Nord )
>
> Il 19/01/2018 12:00, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Io di Renzi NON penso tutto il male possibile e, quanto alla
> decisione di riformare le banche popolari, potrei anche
> condividere la tua opinione, benché non mi sento così
> professionalmente informato come te e quindi non
> sufficientemente preparato sul tema in tutte le sue possibili
> implicazioni da voler assumere una posizione. Si tratta però
> di un tema del tutto estraneo alla natura della discussione.
>
> Come funziona la borsa, invece, penso di saperlo anch’io, è
> sufficiente una competenza “scolastica”: dunque, che vi sia
> stata l’utilizzazione di una notizia riservata, ancorché non
> segreta, mi pare quanto meno assai probabile, come tu stesso
> riconosci.
>
> Al contrario di quanto tu affermi, però, l’art. 184 TUF
> incrimina la diffusione di tutte le informazioni
> “privilegiate“, non solo di quelle coperte dal segreto.
>
> Che questa sia la sua corretta esegesi mi pare un dato
> agevolmente desumibile dalla lettera e dal sistema. In ogni
> caso la questione avrebbe imposto il vaglio del GIP.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 10:31
> *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> La questione interessa tutti, se non altro perchè in un
> sistema democratico il controllo sui governanti dovrebbe avere
> carattere diffuso, un po' come avviene con l'esercizio della
> giurisdizione.
>
> Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la
> decisione di riformare le banche popolari, costringendole a
> quotarsi in borsa per sottrarle al controllo delle fondazioni
> e metterle sul mercato, è stata un'ottima decisione. Il
> sistema bancario italiano è un sistema di relazioni, dove il
> merito creditizio non conta quasi nulla, e non è un caso se il
> livello delle sofferenze sia altissimo. Personalmente ogni
> giorno emetto decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei
> crediti incagliati, e per vari anni ho svolto le funzioni di
> Giudice della esecuzione immobiliare. Della riforma c'era un
> estremo bisogno, alla luce dei dissesti delle varie Banche
> Etruria che si sono susseguiti senza sosta, perchè la tutela
> del risparmio è fondamentale, e mi sembra assurdo sostenere
> che sia stata fatta per permettere a De Benedetti di
> guadagnare una plusvalenza. Semmai è corretto dire che De
> Benedetti ha colto l'occasione. Del resto, la borsa funziona
> così : i soldi non si bruciano mai, semmai passano da una mano
> all'altra, da chi ha comprato ai massimi e vende ai minimi a
> chi ha comprato ai minimi per vendere ai massimi. Spesso il
> guadagno o la perdita è una questione di pochi secondi, e gli
> operatori del settore lo sanno benissimo. La questione di
> fondo è : la formazione di un ordine del giorno del Consiglio
> dei Ministri e il suo oggetto costituiscono di per sè una
> notizia riservata ? A me non sembra, e in ogni caso se dagli
> atti in possesso della Procura di Roma non risultava che detto
> ordine del giorno fosse coperto da segreto non esisteva
> neppure una notizia di reato da iscrivere nell'apposito registro.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
> Napoli Nord )
>
> Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:
>
> In definitiva:
>
> Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della
> “connotazione ulteriore della riservatezza
> dell’informazione che sola ne può determinare la natura
> privilegiata e dunque la rilevanza penale ai sensi ed agli
> effetti dell’art. 184 TUF”. Infatti la plusvalenza del 12%
> in poche ore, che parrebbe proprio esserci stata, potrebbe
> ben essere dipesa da un colpo della Fortuna, o meglio
> dalla lentezza ed incapacità degli altri speculatori di
> borsa!..
>
> Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate”
> siano comunque sottratte alla giurisdizione penale,
> altrimenti la “democrazia reale” ne sarebbe gravemente
> offuscata…
>
> Infatti anche se, _per mera ipotesi_, la decisione
> politica di intervenire sulle banche popolari fosse
> influenzata dal desiderio biricchino di concedere
> un’opportunità ad un suo sostenitore e consulente o, nel
> caso peggiore, di mettere su un sistema di arricchimento
> personale e clientelare, che sarà mai? Non è mica un
> problema di interesse pubblico?..
>
> Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro
> all’infuori di noi tre, quindi forse non è il caso di
> insistere oltre..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 20:35
> *A:* thorgiov
> *Cc:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale,
> uno Stato in cui un esponente politico, delle istituzioni
> o meno, non abbia la possibilità di comunicare
> riservatamente, a chiunque voglia, una sua iniziativa
> normativa senza incorrere nella violazione di un precetto
> penale.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov
> <thorgiov a libero.it <mailto:thorgiov a libero.it>> ha scritto:
>
> Secondo me non costa nulla in termini di opacità
> democratica, perchè il nudo fatto in sè della
> comunicazione da parte di Renzi a De Benedetti di un
> argomento che era già nel successivo ordine del giorno
> del Consiglio dei Ministri, senza la connotazione
> ulteriore della riservatezza della informazione che
> sola ne può determinare la natura privilegiata e
> dunque la rilevanza penale ai sensi e agli effetti
> dell'art. 184 TUF, trattandosi di un elemento
> costitutivo del relativo delitto, non integrava,
> neppure in astratto, una fattispecie di reato. Poi è
> chiaro che siamo in campagna elettorale e che
> l'argomento banche è sempre molto delicato per il PD.
> Altrettanto evidente è che questa vicenda viene
> utilizzata contro Renzi da tutte le opposizioni. Ma
> questo attiene al campo dell'agone politico. Noi
> cerchiamo di restarne fuori, almeno fino a quando è
> possibile. L'opinione pubblica italiana ha dimostrato
> negli anni tante cose, tranne che di essere matura.
> Anzi, direi che più che matura è marcia, e in quanto
> tale capace di accettare qualunque porcheria e
> qualunque fesseria come se nulla fosse, purchè
> l'interlocutore politico del momento le prometta mari
> e monti. Figuriamoci se si scandalizza per una vicenda
> del tipo di quella di cui stiamo discutendo noi.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del
> Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul
> merito delle questioni.
>
> Credo inoltre che, /re melius perpensa/, tu possa
> concordare con me sul fatto che tutte le
> esemplificazioni che tu hai fatto del possibile
> “contesto” della notizia di cui ci occupiamo
> confermino che si trattava di una vera e propria
> notizia di reato e che andava iscritta come tale,
> salvo poi richiederne l’archiviazione per una
> delle ragioni che hai indicate, suscettibile di
> verifica.
>
> Peraltro, se ben ricordo, la ragione
> dell’insussistenza del reato sostenuta da Siddi
> era tutt’altra: riguardava la sottrazione
> dell’attività svolta dal Presidente del C.M. ,
> definita politica, dall’area applicativa della
> fattispecie dell’art. 184.
>
> Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia,
> impedisce di conoscere le ragioni della scelta
> seguita dalla Procura, quindi di sapere se la
> Procura ha accolto le ragioni addotte da uno di
> voi due o ne abbia ipotizzate altre e finanche di
> capire se si è trattato di una scelta corretta
> oppure no.
>
> Quanto ai costi, credo invece che sia argomento
> valido in astratto ma del tutto inconferente al
> caso in esame: iscrivere un modello 21 e
> richiedere l’archiviazione perché, come tu dici,
> il contesto evidenzierebbe che il fatto non
> sussiste, non costa praticamente nulla. Sempre
> che, misurandosi con una motivazione concreta, il
> P.M. resti convinto dell’insostenibilità
> dell’accusa e non ritenga di cambiare la sua
> scelta. Ma in tale caso i costi di un’eventuale
> indagine, la cui necessità allo stato non si
> coglie per avere il fatto già evidentemente
> esaurito i suoi effetti, sarebbero ben
> giustificati dalla rilevanza, sociale ed
> economica, della vicenda.
>
> Quanto costa invece, in termini di “opacità
> democratica”, la scelta opposta effettivamente
> seguita?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 17:58
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> E invece sostenere che i colleghi della Procura di
> Roma avrebbero dovuto iscrivere il fatto come
> notizia di reato significa inevitabilmente
> affermare che detti colleghi abbiano agito male,
> perchè in presenza di un fatto che in astratto
> integra gli estremi di un reato l'iscrizione
> sarebbe stata doverosa. Da qui non si sfugge. E il
> contesto è decisivo nel caso di specie. La notizia
> della successiva approvazione della riforma delle
> banche popolari era già di dominio pubblico o no ?
> La stampa ne aveva già ricevuto o dato notizia
> oppure no? In caso affermativo non era una
> informazione privilegiata, e quindi, a
> prescindere dalla circostanza che l'approvazione
> della riforma in Consiglio dei Ministri avesse
> carattere politico o meno, non c'era un fatto che
> potesse essere considerato reato e iscritto come
> tale. Di che cosa si può discutere se non si
> conosce questo dato fondamentale ? Credo che il
> pericolo vero non sia quello della mancata
> iscrizione delle notizie di fatti di reato, ma
> della iscrizione di fatti che di per sè non
> costituiscono reato. Faccio un esempio concreto.
> Quando c'è un suicidio, intendo dire un la morte
> di una persona che incontestabilmente si è data la
> morte da sè, senza l'aiuto di terzi, spesso, se
> non sempre, ha luogo una iscrizione per
> istigazione al suicidio, come se fosse
> inconcepibile che una persona decida di ammazzarsi
> autonomamente. Lo si fa per poter indagare e
> quindi per cercare una notizia di reato, che al
> momento non esiste. Ecco, secondo me questo
> andrebbe evitato, se non altro perchè le indagini
> costano.
> Per quanto riguarda le sentenze passate in
> giudicato , esiste la revisione ex art. 629 c.p.p.
> delle pronunce di condanna come strumento di
> impugnazione straordinaria, e fino a quando questo
> non viene esercitato con successo, anche
> l'eventuale contrasto con altre sentenze
> definitive non è significativo. Le sentenze di
> assoluzione, poi, restano comunque ferme, sempre a
> prescindere dal contrasto di cui sopra.
> Ovviamente, il fatto che vi sia una assoluzione
> non significa di per sè che il pubblico ministero
> abbia sbagliato, perchè il risultato finale del
> giudizio può essere solo frutto di una diversa
> valutazione. Però sono proprio le valutazioni
> panpenalistiche che andrebbero evitate a priori.
> Sarebbe se non altro un buon metodo per evitare
> processi lunghi e costosi che poi si risolvono nel
> nulla.
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del
> Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo
> se non riesco a cogliere aspetti più profondi
> del tuo ragionamento:
>
> 1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del
> contesto della notizia pervenuto al suo
> Ufficio e, per una minima regola di prudenza ,
> nessun altro può intervenire sulla questione;
>
> 2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se
> una notizia di reato non è stata ritenuta
> tale, vi potrà ben esser una ragione;
>
> 3.Siccome in dibattimento vi sono state
> numerose assoluzioni, passate in giudicato,
> seguite a processi imbastiti con grande
> risonanza mediatica, questo è il segno che si
> sono già troppe volte sovrapposte valutazioni
> etiche alle valutazioni giuridiche, sicchè è
> meglio evitare ogni rischio di recidiva e di
> creare per via giudiziale uno Stato etico.
>
> Tuttavia:
>
> 1.La questione da me posta non è se i colleghi
> di Roma abbiano agìto bene o male; è se il
> fatto, riconosciuto vero dallo stesso
> interessato e quindi assumibile come fondato,
> costituisca o meno reato di /insider trading./
>
> 2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il
> contesto, di cui nulla sappiamo né io né tu,
> dunque ignoto per definizione) debba essere o
> meno considerato reato, sono appunto l’oggetto
> della discussione.
>
> 3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici
> che hanno formulato sentenze passate in
> giudicato. Sono numerosi gli esempi,
> desumibili anche (ma non solo) da altre
> sentenze passate in giudicato. Il rischio di
> creare per via giudiziale uno Stato etico
> dovrebbe misurarsi sul contenuto oggettivo dei
> singoli fatti sottoposti al giudizio.
> Stigmatizzando i singoli errori, con gli
> argomenti che li dimostrino tali.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Penso che la Procura di Roma, a differenza di
> noi, ha avuto a disposizione molti più
> elementi per decidere anche solo se iscrivere
> a carico di Renzi una notizia di reato. Il
> fatto non è mai nudo, nel senso che non è mai
> isolato. Al contrario, è sempre inserito in un
> contesto. Ovviamente possiamo farci una idea
> di massima sulla vicenda. Ma per affermare con
> sicurezza che la Procura ha omesso un atto
> dovuto, quale l'iscrizione nel registro delle
> notizie di reato, da tecnici del diritto,
> dovremmo prima conoscere quel contesto, e
> quindi tutta la vicenda nei suoi particolari.
> Si tratta di una regola minima di prudenza, da
> osservare a prescindere dalla dimensione
> individuale o collettiva della indipendenza
> del magistrato. Insomma, non è che i colleghi
> della Procura di Roma perdono la loro
> indipendenza perchè noi sulla lista li
> critichiamo. Ma noi, in quanto magistrati,
> dovremmo rispettare il lavoro dei colleghi.
> Almeno noi. In linea di massima, a prescindere
> dal caso di cui si discute, sono contrario ad
> una visione panpenalistica della realtà, nel
> senso che il diritto penale, come si insegna
> nei manuali, è sempre la extrema ratio, e non
> dovrebbe costituire la regola. Non è che ogni
> comportamento riprovevole deve costituire per
> forza un reato, anche se solo in astratto, e
> quindi debba portare per forza di cosa ad una
> indagine, con i relativi costi, personali ed
> economici. Credo che le numerose assoluzioni,
> pronunciate con sentenza passata in giudicato,
> che hanno fatto seguito a processi penali
> imbastiti con grande risonanza mediatica,
> evidenzino un punto critico della giustizia :
> il rischio di sovrapporre valutazioni etiche e
> valutazioni giuridiche. E quindi, in ultima
> analisi, il rischio di creare per via
> giudiziale uno Stato etico.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del
> Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Caro Felice, non ci conosciamo, anche se
> io leggo spesso e non di rado condivido i
> tuoi interventi, sicché provo a
> rassicurarti sul fatto che “conoscere le
> carte” è il principio sul quale cerco di
> fondare, nei limiti delle mie possibilità,
> tutto il mio lavoro.
>
> La questione che ci occupa sulla lista,
> tuttavia, non è assimilabile alla
> definizione di un procedimento affidato
> alle nostre cure, ma è soltanto teoretica.
> A me, del resto, non interessa affatto
> criticare l’operato dei colleghi, ma solo
> ragionare sulla correttezza di una
> soluzione che incide sul modo di intendere
> la funzione giudiziaria.
>
> Forse trascuri la circostanza che, per
> come si legge sui giornali, l’interessato
> che ha usato la “propalazione prioritaria”
> ha riconosciuto il fatto di cui discutiamo.
>
> Di quali carte senti quindi il bisogno per
> esprimere un’opinione su una questione
> tecnico-giuridica ?
>
> Il punto che interessa, che prescinde dal
> caso in esame ma investe il senso della
> nostra professione, è invece quale sia il
> concetto di indipendenza della funzione
> giudiziaria che alberga in ognuno di noi.
>
> Secondo molti è un concetto che ha solo, o
> quanto meno prevalentemente, una
> dimensione collettiva: quella dell’Ufficio
> potente e rispettato che ha omesso
> l’iscrizione o addirittura quella
> dell’intero ordine giudiziario (Siddi;
> Bruti Liberati; per quanto ho capito,
> anche Lima).
>
> Ne consegue che ogni critica che, sia pure
> di riflesso, possa ledere la
> rispettabilità della corporazione,
> costituisce di per sé un affronto e non
> merita alcuna legittimazione, neppure per
> gli aspetti meramente teoretici del problema.
>
> Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
> La quale tuttavia, se le notizie di stampa
> non sono false, non pare proprio voler
> lavorare su questo problema ed ormai non
> lo potrebbe neppure fare, visto che non ha
> ravvisato alcun reato a carico dei due
> soggetti di cui ci occupiamo e non ha
> iscritto procedimenti a loro carico.
>
> Non è dunque consentito, da tecnici che si
> rivolgono ad altri tecnici, intervenire
> sulla questione che sottende questa scelta?
>
> Io ritengo invece che il concetto di
> indipendenza della funzione giudiziaria
> ha, quanto meno prevalentemente, una
> dimensione individuale: quella della
> libertà di giudizio del singolo
> magistrato, correlata alla sua
> responsabilità per il corretto esercizio
> della funzione, sempre soggetta a
> valutazione critica.
>
> La dimensione collettiva dovrebbe invece
> avere solo un valore strumentale e di
> ausilio di questa libertà di giudizio, per
> i casi in cui il singolo si trovi esposto
> ad una sua compressione per l’opera di
> altri poteri, non costituire essa stessa
> la ragione, la ratio dell’indipendenza.
>
> Diversamente opinando si tradisce il senso
> dell’art. 101 della Costituzione.
>
> Tu, come la pensi?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area
> [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per
> conto di *thorgiov
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
> *A:* area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo
> evitare al nostro interno di criticare
> l'operato dei colleghi senza conoscere le
> carte. Se non si conoscono gli atti, è
> meglio tacere.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso
> del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha
> scritto:
>
> Si potrebbe discutere all'infinito; le
> posizioni sono chiare e ciascuno ha la
> sua sensibilità.
>
> Ciò che davvero conta, e che, a mio
> giudizio, è gravissimo, è che si
> stiano insinuando sospetti di
> favoritismo su un Ufficio giudiziario
> sulla base di interpretazioni
> opinabili e che purtroppo, anche al
> nostro interno, c'è chi segue questa
> logica.
>
> Oggi tocca alla Procura di Roma,
> Ufficio potente e rispettato, domani
> potrà toccare a ciascuno di noi
> doversi difendere da insinuazioni
> basate su interpretazioni.
>
> Già il fatto in se' della polemica su
> una questione come questa costituisce
> un ulteriore tassello della
> progressiva erosione della nostra
> indipendenza.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50,
> De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
> scritto:
>
> Infatti è ermeneutico.
>
> Secondo la tua lettura, nella
> “corretta discriminazione
> dell’attività politica da quella
> funzionale ordinaria” si
> coglierebbe un interesse superiore
> che giustifica la “propalazione
> prioritaria” della notizia dal
> capo del governo ad un
> imprenditore politicamente a lui
> vicino ed auto-dichiaratosi suo
> consulente, sì da fornirgli
> l’occasione di un cospicuo profitto.
>
> Io non lo vedo.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018
> 11:33
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
> Gli atti normativi del Governo non
> sono ontologicamente diversi da
> quelli del Parlamento ai fini
> della riservatezza penalmente
> rilevante, a nulla rilevando il
> soggetto che li pone in essere.
>
> Quanto alla tua affermazione di
> principio, non è questione di cosa
> limiti cosa, ma di interpretazione
> del sistema nel suo complesso, per
> cui la norma penale non può non
> tenere conto, come nel caso di
> specie, delle norme che
> disciplinano gli organi di
> rilevanza costituzionale ai fini
> di una corretta discriminazione
> dell'attività politica da quella
> funzionale ordinaria.
>
> Il problema è ermeneutico, non
> dogmatico - morale.
>
> Massimiliano Siddi
>
>
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore
> 11:15, De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Non credo che sia così: la
> qualità di capo del governo
> attribuisce contenuto e valore
> alla notizia riservata.
>
> E comunque ho sempre pensato
> che, in uno stato di diritto,
> sia la legge penale a dover
> costituire il limite
> dell’attività politicamente
> lecita, non viceversa.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio
> 2018 09:45
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: R: [Area]
> quesito
>
> È solo una situazione analoga
> che, a mio avviso, non cambia
> la sostanza penalistica.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle
> ore 09:14, De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Membro influente della
> maggioranza parlamentare o
> presidente del consiglio
> dei ministri ?
>
> La notizia, per capire se
> si tratti di notizia di
> reato, bisogna
> considerarla tutta..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* sabato 13
> gennaio 2018 21:55
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: [Area]
> quesito
>
> Se ho ben compreso il
> quesito alternativo per
> persone intelligenti, il
> sibillino proponente
> suggerisce la
> qualificazione
> dell'attività di
> formazione delle norme in
> seno al Consiglio dei
> Ministri come attività
> funzionale nel senso che
> il termine assume
> nell'art. 184 TUF.
>
> E' del tutto evidente che
> i Ministri svolgano una
> pubblica funzione, ma ci
> sono, a mio sommesso
> avviso, attività che, pur
> rientrando in senso lato
> nelle loro competenze
> funzionali, hanno,
> tuttavia, carattere
> squisitamente politico,
> proprio come le attività
> culturali e relazionali
> prodromiche, contemporanee
> e successive all'iter di
> proposta e formazione
> delle norme, a nulla
> rilevando che queste siano
> rese pubbliche o meno.
>
> Se un membro influente
> della maggioranza
> parlamentare confida ad un
> terzo riservatamente che
> il suo gruppo intende
> proporre una determinata
> legge che, proprio per la
> qualità dei proponenti, ha
> ottime "chances" di
> approvazione, questa
> rimane attività politica,
> anche se il parlamentare
> svolge una pubblica
> funzione e se il terzo ne
> approfitta per speculare
> finanziariamente.
>
> Se il Presidente del
> Consiglio rivela ad un
> direttore di giornale che
> farà approvare un certo
> decreto, magari confidando
> nel fatto che quel
> direttore, vicino al
> Governo, appoggi
> politicamente l'iniziativa
> presso l'opinione
> pubblica, o solo per
> favorirlo con la
> propalazione prioritaria
> della notizia, anche tale
> attività rimane
> prettamente politica, a
> prescindere dalla
> speculazione finanziaria
> che se ne possa fare.
>
> La responsabilità, in
> questi casi, è
> esclusivamente politica:
> un popolo maturo, alle
> successive
> elezioni, dovrebbe tenerne
> conto.
>
> Massimiliano
> Siddi
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 13 gen 2018,
> alle ore 12:36, De Ninis
> Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Attività politica o
> funzione pubblica ?
>
> Intelligenti pauca..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area
> [mailto:area-bounces a areaperta.it]
> *Per conto di *Fontana
> Gian Luigi
> *Inviato:* sabato 13
> gennaio 2018 01:05
> *A:* Siddi Massimiliano
> *Cc:*
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area]
> quesito
>
> *Copio incollo le norme.*
>
> *Gian Luigi FONTANA *
>
> *Art. 181 del TUF*
>
>
> *Informazione
> privilegiata *
>
> 1. Ai fini del
> presente titolo per
> informazione
> privilegiata si
> intende
> un'informazione din
> carattere preciso, che
> non e' stata resa
> pubblica, concernente,
> direttamente o
> indirettamente, uno o
> piu' emittenti
> strumenti finanziari o
> uno o piu' strumenti
> finanziari, che, se
> resa pubblica,
> potrebbe influire in
> modo sensibile sui
> prezzi di tali
> strumenti finanziari.
> 2. In relazione ai
> derivati su merci, per
> informazione
> privilegiata si
> intende
> un'informazione di
> carattere preciso, che
> non e' stata resa
> pubblica, concernente,
> direttamente o
> indirettamente, uno o
> piu' derivati su
> merci, che i
> partecipanti ai
> mercati su cui tali
> derivati sono
> negoziati si aspettano
> di ricevere secondo
> prassi di mercato
> ammesse in tali mercati.
> 3. Un'informazione si
> ritiene di carattere
> preciso se:
> a) si riferisce ad un
> complesso di
> circostanze esistente
> o che si possa
> ragionevolmente
> prevedere che verra'
> ad esistenza o ad un
> evento verificatosi o
> che si possa
> ragionevolmente
> prevedere che si
> verifichera';
> b) e' sufficientemente
> specifica da
> consentire di trarre
> conclusioni sul
> possibile effetto del
> complesso di
> circostanze o
> dell'evento di cui
> alla lettera a) sui
> prezzi degli strumenti
> finanziari.
> 4. Per informazione
> che, se resa pubblica,
> potrebbe influire in
> modo sensibile sui
> prezzi di strumenti
> finanziari si intende
> un'informazione che
> presumibilmente un
> investitore
> ragionevole
> utilizzerebbe come uno
> degli elementi su cui
> fondare le proprie
> decisioni di
> investimento.
> 5. Nel caso delle
> persone incaricate
> dell'esecuzione di
> ordini relativi a
> strumenti finanziari,
> per informazione
> privilegiata si
> intende anche
> l'informazione
> trasmessa da un
> cliente e concernente
> gli ordini del cliente
> in attesa di
> esecuzione, che ha un
> carattere preciso e
> che concerne,
> direttamente o
> indirettamente, uno o
> piu' emittenti di
> strumenti finanziari o
> uno o piu' strumenti
> finanziari, che, se
> resa pubblica,
> potrebbe influire in
> modo sensibile sui
> prezzi di tali
> strumenti finanziari.
>
> *Art. 184 del TUF*
>
>
>
> *Abuso di informazioni
> privilegiate *
>
> 1. E' punito con la
> reclusione da uno a
> sei anni e con la
> multa da euro
> ventimila a euro tre
> milioni chiunque,
> essendo in possesso di
> informazioni
> privilegiate in
> ragione della sua
> qualita' di membro di
> organi di
> amministrazione,
> direzione o controllo
> dell'emittente, della
> partecipazione al
> capitale
> dell'emittente, ovvero
> dell'esercizio di
> un'attivita'
> lavorativa, di una
> professione o di una
> funzione, anche
> pubblica, o di un
> ufficio:
> a) acquista, vende o
> compie altre
> operazioni,
> direttamente o
> indirettamente, per
> conto proprio o per
> conto di terzi, su
> strumenti finanziari
> utilizzando le
> informazioni medesime;
> b) comunica tali
> informazioni ad altri,
> al di fuori del
> normale esercizio del
> lavoro, della
> professione, della
> funzione o dell'ufficio;
> c) raccomanda o induce
> altri, sulla base di
> esse, al compimento di
> taluna delle
> operazioni indicate
> nella lettera a).
> 2. La stessa pena di
> cui al comma 1 si
> applica a chiunque
> essendo in possesso di
> informazioni
> privilegiate a motivo
> della preparazione o
> esecuzione di
> attivita' delittuose
> compie taluna delle
> azioni di cui al
> medesimo comma 1.
> 3. Il giudice puo'
> aumentare la multa
> fino al triplo o fino
> al maggiore importo di
> dieci volte il
> prodotto o il profitto
> conseguito dal reato
> quando, per la
> rilevante offensivita'
> del fatto, per le
> qualita' personali del
> colpevole o per
> l'entita' del prodotto
> o del profitto
> conseguito dal reato,
> essa appare inadeguata
> anche se applicata nel
> massimo. 3-bis. Nel
> caso di operazioni
> relative agli
> strumenti finanziari
> di cui all'articolo
> 180, comma 1, lettera
> a), numero 2), la
> sanzione penale e'
> quella dell'ammenda
> fino a euro
> centotremila e
> duecentonovantuno e
> dell'arresto fino a
> tre anni.
> 4. Ai fini del
> presente articolo per
> strumenti finanziari
> si intendono anche gli
> strumenti finanziari
> di cui all'articolo 1,
> comma 2, il cui valore
> dipende da uno
> strumento finanziario
> di cui all'articolo
> 180, comma 1, lettera a).
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 13 gen 2018,
> alle ore 00:50, Siddi
> Massimiliano
> <massimiliano.siddi a giustizia.it
> <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Non sono un
> esperto di questo
> tipo di reati, ma,
> ragionando sulla
> norma, nutro il
> serio dubbio che
> sia applicabile
> all'attività
> normativa del
> Presidente del
> Consiglio e del
> Consiglio dei
> Ministri, così
> come, più in
> generale,
> all'attività politica.
>
> Penso che
> l'oggetto dei
> lavori del
> Consiglio dei
> Ministri non
> costituisca
> "informazione
> privilegiata" in
> senso tecnico, e
> di esso i suoi
> membri possano
> liberamente
> parlare con chi
> vogliono, anche in
> anticipo.
>
> La conseguente
> responsabilità, in
> caso di
> comunicazione
> "privilegiata"
> (nel senso
> etimologico di
> privata "in privos
> lata") a taluno,
> e', a mio avviso,
> esclusivamente
> politica, e non
> penale.
>
> Lo stesso autore
> dell'articolo, un
> po'
> pindaricamente,
> incentra tutta la
> polemica - che,
> sotto le mentite e
> un po' sgangherate
> spoglie del
> diritto, e', in
> realtà, tutta
> politica - più
> sulla mancata
> iscrizione della
> presunta notitia
> criminis che
> sull'effettiva
> fondatezza della
> stessa.
>
> Se, dunque, come
> penso, la
> responsabilità
> fosse solo
> politica, bene
> avrebbe fatto la
> Procura di Roma a
> non iscrivere
> alcuna notizia di
> reato a carico del
> Presidente del
> Consiglio.
>
> Trovo, invece,
> molto grave che un
> magistrato chieda
> ad un Ufficio di
> Procura di
> spiegare "il suo
> silenzio", giacché
> gli atti di cui
> occorre dare
> motivazione sono
> tipici e, tra
> questi, non
> rientra, nel modo
> più assoluto, la
> mancata iscrizione.
>
> Ne', peraltro,
> risulta che, tra
> le fonti di tale
> tipicità, vi siano
> le rispettabili,
> ma non certo
> vincolanti,
> interpretazioni
> normative del Sig.
> Travaglio o degli
> organi di stampa
> che, magari
> strumentalmente,
> battono la gran cassa.
>
> Massimiliano Siddi
>
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 12 gen
> 2018, alle ore
> 16:00, andreale
> <andreale a yahoo.com
> <mailto:andreale a yahoo.com>>
> ha scritto:
>
> Caro
> Procuratore
> Nannucci , se
> davvero la
> Procura di
> Roma ha agito
> come dice
> Travaglio,
> nell'articolo
> di oggi, che
> allego, la
> risposta ce
> l'hai già.
>
> È davvero
> molto grave
> quanto
> descritto e
> meriterebbe
> certamente gli
> interventi da
> te indicati.
>
> Ma sono
> purtroppo
> convinto che
> tutto
> continuerà a
> tacere , né
> alcuno dei
> consiglieri al
> CSM (di Area o
> no) adotterà
> qualsivoglia
> iniziativa.
>
> Andrea Reale
>
> Inviato da
> smartphone
> Samsung Galaxy.
>
> --------
> Messaggio
> originale --------
>
> Da:
> u.nannucci a alice.it
> <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>
> Data: 12/01/18
> 14:44 (GMT+01:00)
>
> A:
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
>
>
> Oggetto:
> [Area] quesito
>
> Ma come fa la
> Procura di
> Roma a non
> proferir
> parola,
> dinanzi a
> quanto emerge
> dalle
> rivelazioni
> del Fatto
> Quotidiano e
> de La Verità
> in merito alle
> telefonate tra
> Renzi e De
> Benedetti? E
> alle
> specifiche
> accuse che su
> quei giornali
> sono espresse?
> L’hanno letto
> a Roma
> l’articolo 184
> del decreto
> legislativo n.
> 58/1998?
>
> Eppure
> quell’ufficio
> ha con grande
> solerzia agito
> nei confronti
> ad esempio del
> sindaco di
> Roma, per un
> reato ancora
> tutto da
> capire, e
> contro alcuni
> funzionari
> emersi nel
> corso delle
> indagini CONSIP…
>
> Nell’interesse
> dell’immagine
> e della
> credibilità
> della
> magistratura
> tutta, sarebbe
> urgente che
> quell’ufficio
> spiegasse il
> suo silenzio;
> e la stessa
> domanda
> investe i vari
> uffici di
> procura
> generale, che
> in altri tempi
> attivamente si
> mossero…
>
> E finalmente,
> cosa fanno in
> consiglieri di
> Area nel
> Consiglio
> superiore
> della
> magistratura;
> non ravvisano
> l’opportunità
> della,
> cosiddetta,
> “apertura di
> una pratica”?
>
> nannucci
>
> <Insider
> Premier.pdf>
>
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> Area a areaperta.it
> <mailto:Area a areaperta.it>
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