[Area] R: R: R: R: R: R: quesito

Siddi Massimiliano massimiliano.siddi a giustizia.it
Ven 19 Gen 2018 14:09:37 CET


Concordo pienamente con l'impostazione di Mondaini.

     Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone

Il giorno 19 gen 2018, alle ore 13:48, Pietro Mondaini <pietro.mondaini a giustizia.it<mailto:pietro.mondaini a giustizia.it>> ha scritto:

Premesso che a mio giudizio il fatto potrebbe essere scriminato, per gli esponenti politici, dall’esercizio della funzione di indirizzo politico in cui si risolve ogni iniziativa governativa (la funzione di indirizzo è libera non solo nei fini, ma anche nelle forme, sicché ben può l’esponente politico ostendere lavori preparatori, etc., nell’ambito della anche informale attività conoscitiva, preparatoria, etc. funzionale all’adozione del provvedimento), va detto che il fatto che trattasi potrebbe essere imputato a colui che ha ricevuto le informazioni privilegiate e le utilizza. Non all’esponente politico, il quale può offrire una giustificazione di mera opportunità politica, senza che possa essere giudizialmente valutata, perché altrimenti si creerebbe un vulnus nel principio della separazione dei poteri.
Sicché un’eventuale ipotesi di cui all’art. 184 comma 1° lett. b) tuf a carico del politico sarebbe destinata a spegnersi subito dopo la sua formulazione (a meno che, candidamente, il politico non affermi di avere osteso la sua iniziativa al solo fine di favorire il destinatario).
Mi pare diversa, invece, la posizione del privato se ha realizzato una delle condotte contemplate dalla norma, perché oggettivamente ha messo in pericolo il libero mercato (lo stesso trattato europeo, sul punto, sembra sistematicamente avallare l’illiceità della condotta, anche del singolo)
Mi pare che la questione stia tutta sull’elemento soggettivo.
Piero
Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Massimiliano Siddi
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 13:14
A: 'De Ninis Luca'; 'thorgiov'
Cc: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: [Area] R: R: R: R: R: quesito

Sono d’accordo sul fatto che l’”insieme” della nozione di informazione privilegiata è un insieme che contiene, al suo interno, anche l’informazione segreta ed è, conseguentemente più ampio.
Il punto è un altro: l’oggetto dell’attività normativa,  dalla sua fase genetica a quella del licenziamento del provvedimento, può mai rientrare nella nozione di privilegio penalmente rilevante?
E’ del tutto fuorviante il fatto –  peraltro successivo, diverso e del tutto eventuale – che qualcuno ci lucri, perché la prerogativa democratica di esercitare liberamente la potestà normativa, in tutte le sue forme ed espressioni, anche quella comunicativa prodromica all’iniziativa, è un valore democratico che va salvaguardato anche se può, in concreto, prestarsi all’abuso. Ma la sanzione per questo abuso dev’essere di tipo esclusivamente politico, perché comprimere questa libertà con la sanzione penale potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni ben più pericolose per l’ordinamento democratico.


                                                Massimiliano Siddi

Da: De Ninis Luca [mailto:luca.deninis a giustizia.it]
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 12:00
A: thorgiov; Siddi Massimiliano
Cc: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: R: [Area] R: R: R: R: quesito

Io di Renzi NON penso tutto il male possibile e, quanto alla decisione di riformare le banche popolari, potrei anche condividere la tua opinione, benché non mi sento così professionalmente informato come te e quindi non sufficientemente preparato sul tema in tutte le sue possibili implicazioni da voler assumere una posizione. Si tratta però di un tema del tutto estraneo alla natura della discussione.

Come funziona la borsa, invece, penso di saperlo anch’io, è sufficiente una competenza “scolastica”: dunque, che vi sia stata l’utilizzazione di una notizia riservata, ancorché non segreta, mi pare quanto meno assai probabile, come tu stesso riconosci.

Al contrario di quanto tu affermi,  però, l’art. 184 TUF incrimina la diffusione di tutte le informazioni “privilegiate“, non solo di quelle coperte dal segreto.
Che questa sia la sua corretta esegesi mi pare un dato agevolmente desumibile dalla lettera e dal sistema. In ogni caso la questione avrebbe imposto il vaglio del GIP.

Luca De Ninis

Da: thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 10:31
A: De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
Cc: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito


La questione interessa tutti, se non altro perchè in un sistema democratico il controllo sui governanti dovrebbe avere carattere diffuso, un po' come avviene con l'esercizio della giurisdizione.

Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la decisione di riformare le banche popolari, costringendole a quotarsi in borsa per sottrarle al controllo delle fondazioni e metterle sul mercato, è stata un'ottima decisione. Il sistema bancario italiano è un sistema di relazioni, dove il merito creditizio non conta quasi nulla, e non è un caso se il livello delle sofferenze sia altissimo. Personalmente ogni giorno emetto decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti incagliati, e per vari anni ho svolto le funzioni di Giudice della esecuzione immobiliare. Della riforma c'era un estremo bisogno, alla luce dei dissesti delle varie Banche Etruria che si sono susseguiti senza sosta, perchè la tutela del risparmio è fondamentale, e mi sembra assurdo sostenere che  sia stata fatta per permettere a De Benedetti di guadagnare una plusvalenza. Semmai è corretto dire che De Benedetti ha colto l'occasione. Del resto, la borsa funziona così : i soldi non si bruciano mai, semmai passano da una mano all'altra, da chi ha comprato ai massimi e vende ai minimi a chi ha comprato ai minimi per vendere ai massimi. Spesso il guadagno o la perdita è una questione di pochi secondi, e gli operatori del settore lo sanno benissimo. La questione di fondo è : la formazione di un ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e il suo oggetto costituiscono di per sè una notizia riservata ? A me non sembra, e in ogni caso se dagli atti in possesso della Procura di Roma non risultava che detto ordine del giorno fosse coperto da segreto non esisteva neppure una notizia di reato da iscrivere nell'apposito registro.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )



Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:
In definitiva:

Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della “connotazione ulteriore della riservatezza dell’informazione che sola ne può determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza penale ai sensi ed agli effetti dell’art. 184 TUF”. Infatti la plusvalenza del 12% in poche ore, che parrebbe proprio esserci stata, potrebbe ben essere dipesa da un colpo della Fortuna, o meglio dalla lentezza ed incapacità degli altri speculatori di borsa!..

Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate” siano comunque sottratte alla giurisdizione penale, altrimenti la “democrazia reale” ne sarebbe gravemente offuscata…
Infatti anche se, per mera ipotesi, la decisione politica di intervenire sulle banche popolari fosse influenzata dal desiderio biricchino di concedere un’opportunità ad un suo sostenitore e consulente o, nel caso peggiore, di mettere su un sistema di arricchimento personale e clientelare, che sarà mai? Non è mica un problema di interesse pubblico?..

Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro all’infuori di noi tre, quindi forse non è il caso di insistere oltre..

Luca De Ninis


Da: Siddi Massimiliano
Inviato: martedì 16 gennaio 2018 20:35
A: thorgiov
Cc: De Ninis Luca; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito

Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale, uno Stato in cui un esponente politico, delle istituzioni o meno, non abbia la possibilità di comunicare riservatamente, a chiunque voglia, una sua iniziativa normativa senza incorrere nella violazione di un precetto penale.

    Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone

Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov <thorgiov a libero.it<mailto:thorgiov a libero.it>> ha scritto:

Secondo me non costa nulla in termini di opacità democratica, perchè il nudo fatto in sè della comunicazione da parte di Renzi a De Benedetti di un argomento che era già nel successivo ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, senza la connotazione ulteriore della riservatezza della informazione che sola ne può determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza penale ai sensi e agli effetti dell'art. 184 TUF, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo delitto, non integrava, neppure in astratto, una fattispecie di reato. Poi è chiaro che siamo in campagna elettorale e che l'argomento banche è sempre molto delicato per il PD. Altrettanto evidente è che questa vicenda viene utilizzata contro Renzi da tutte le opposizioni. Ma questo attiene al campo dell'agone politico. Noi cerchiamo di restarne fuori, almeno fino a quando è possibile. L'opinione pubblica italiana ha dimostrato negli anni tante cose, tranne che di essere matura. Anzi, direi che più che matura è marcia, e in quanto tale capace di accettare qualunque porcheria e qualunque fesseria come se nulla fosse, purchè l'interlocutore politico del momento le prometta mari e monti. Figuriamoci se si scandalizza per una vicenda del tipo di quella di cui stiamo discutendo noi.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul merito delle questioni.

Credo inoltre che, re melius perpensa, tu possa concordare con me sul fatto che tutte le esemplificazioni che tu hai fatto del possibile “contesto” della notizia di cui ci occupiamo confermino che si trattava di una vera e propria notizia di reato e che andava iscritta come tale, salvo poi richiederne l’archiviazione per una delle ragioni che hai indicate, suscettibile di verifica.

Peraltro, se ben ricordo, la ragione dell’insussistenza del reato sostenuta da Siddi era tutt’altra: riguardava la sottrazione dell’attività svolta dal Presidente del C.M. , definita politica, dall’area applicativa della fattispecie dell’art. 184.
Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di conoscere le ragioni della scelta seguita dalla Procura, quindi di sapere se la Procura ha accolto le ragioni addotte da uno di voi due o ne abbia ipotizzate altre e finanche di capire se si è trattato di una scelta corretta oppure no.

Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido in astratto ma del tutto inconferente al caso in esame: iscrivere un modello 21 e richiedere l’archiviazione perché, come tu dici, il contesto evidenzierebbe che il fatto non sussiste, non costa praticamente nulla. Sempre che, misurandosi con una motivazione concreta, il P.M. resti convinto dell’insostenibilità dell’accusa e non ritenga di cambiare la sua scelta. Ma in  tale caso i costi di un’eventuale indagine, la cui necessità allo stato non si coglie per avere il fatto già evidentemente esaurito i suoi effetti, sarebbero ben giustificati dalla rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.
Quanto costa invece, in termini di “opacità democratica”, la scelta opposta effettivamente seguita?

Luca De Ninis

Da: thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
Inviato: martedì 16 gennaio 2018 17:58
A: De Ninis Luca; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito

E invece sostenere che i colleghi della Procura di Roma avrebbero dovuto iscrivere il fatto come notizia di reato significa inevitabilmente affermare che detti colleghi abbiano agito male, perchè in presenza di un fatto che in astratto integra gli estremi di un reato l'iscrizione sarebbe stata doverosa. Da qui non si sfugge. E il contesto è decisivo nel caso di specie. La notizia della successiva approvazione della riforma delle banche popolari era già di dominio pubblico o no ? La stampa ne aveva già ricevuto o dato notizia oppure no?  In caso affermativo non era una informazione privilegiata, e quindi, a prescindere  dalla circostanza che l'approvazione della riforma in Consiglio dei Ministri avesse carattere politico o meno, non c'era un fatto che potesse essere considerato reato e iscritto come tale. Di che cosa si può discutere se non si conosce questo dato fondamentale ?  Credo che il pericolo vero non sia quello della mancata iscrizione delle notizie di fatti di reato, ma della iscrizione di fatti che di per sè non costituiscono reato. Faccio un esempio concreto. Quando c'è un suicidio, intendo dire un la morte di una persona che incontestabilmente si è data la morte da sè, senza l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre, ha luogo una iscrizione per istigazione al suicidio, come se fosse inconcepibile che una persona decida di ammazzarsi autonomamente. Lo si fa per poter indagare e quindi per cercare una notizia di reato, che al momento non esiste. Ecco, secondo me questo andrebbe evitato, se non altro perchè le indagini costano.
Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato , esiste la revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce di condanna come strumento di impugnazione straordinaria, e fino a quando questo non viene esercitato con successo, anche l'eventuale contrasto con altre sentenze definitive non è significativo. Le sentenze di assoluzione, poi, restano comunque ferme, sempre a prescindere dal contrasto di cui sopra. Ovviamente, il fatto che vi sia una assoluzione non significa di per sè che il pubblico ministero abbia sbagliato, perchè il risultato finale del giudizio può essere solo frutto di una diversa valutazione. Però sono proprio le valutazioni  panpenalistiche che andrebbero evitate a priori. Sarebbe se non altro un buon metodo per evitare processi lunghi e costosi che poi si risolvono nel nulla.
FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se non riesco a cogliere aspetti più profondi del tuo ragionamento:

1.      La Procura di Roma è l’unica depositaria del contesto della notizia pervenuto al suo Ufficio e, per una minima regola di prudenza , nessun altro può intervenire sulla questione;

2.      Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una notizia di reato non è stata ritenuta tale, vi potrà ben esser una ragione;

3.      Siccome in dibattimento vi sono state numerose assoluzioni, passate in giudicato, seguite a processi imbastiti con grande risonanza mediatica, questo è il segno che si sono già troppe volte sovrapposte valutazioni etiche alle valutazioni giuridiche, sicchè è meglio evitare ogni rischio di recidiva e di creare per via giudiziale uno Stato etico.

Tuttavia:

1.      La questione da me posta non è se i colleghi di Roma abbiano agìto bene o male; è se il fatto, riconosciuto vero dallo stesso interessato e quindi assumibile come fondato, costituisca o meno reato di insider trading.

2.      Le ragioni per le quali quel fatto (non il contesto, di cui nulla sappiamo né io né tu, dunque ignoto per definizione) debba essere o meno considerato reato, sono appunto l’oggetto della discussione.

3.      Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che hanno formulato sentenze passate in giudicato. Sono numerosi gli esempi, desumibili anche (ma non solo) da altre sentenze passate in giudicato. Il rischio di creare per via giudiziale uno Stato etico dovrebbe misurarsi sul contenuto oggettivo dei singoli fatti sottoposti al giudizio. Stigmatizzando i singoli errori, con gli argomenti che li dimostrino tali.



Luca De Ninis



Da: thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
Inviato: martedì 16 gennaio 2018 12:15
A: De Ninis Luca; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito


Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi, ha avuto a disposizione molti più elementi per decidere anche solo se iscrivere a carico di Renzi una notizia di reato. Il fatto non è mai nudo, nel senso che non è mai isolato. Al contrario, è sempre inserito in un contesto. Ovviamente possiamo farci una idea di massima sulla vicenda. Ma per affermare con sicurezza che la Procura ha omesso un atto dovuto, quale l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, da tecnici del diritto, dovremmo prima conoscere quel contesto, e quindi tutta la vicenda nei suoi particolari. Si tratta di una regola minima di prudenza, da osservare a prescindere dalla dimensione individuale o collettiva della indipendenza del magistrato. Insomma, non è che i colleghi della Procura di Roma perdono la loro indipendenza perchè noi sulla lista li critichiamo. Ma noi, in quanto magistrati, dovremmo rispettare il lavoro dei colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a prescindere dal caso di cui si discute, sono contrario ad una visione panpenalistica della realtà, nel senso che il diritto penale, come si insegna nei manuali, è sempre la extrema ratio, e non dovrebbe costituire la regola. Non è che ogni comportamento riprovevole deve costituire per forza un reato, anche se solo in astratto, e quindi debba portare per forza di cosa ad una indagine, con i relativi costi, personali ed economici. Credo che le numerose assoluzioni, pronunciate con sentenza passata in giudicato, che hanno fatto seguito a processi penali imbastiti con grande risonanza mediatica, evidenzino un punto critico della giustizia : il rischio di sovrapporre valutazioni etiche e valutazioni giuridiche. E quindi, in ultima analisi, il rischio di creare per via giudiziale uno Stato etico.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo spesso e non di rado condivido i tuoi interventi, sicché provo a rassicurarti sul fatto che “conoscere le carte” è il principio sul quale cerco di fondare, nei limiti delle mie possibilità, tutto il mio lavoro.
La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia, non è assimilabile alla definizione di un procedimento affidato alle nostre cure, ma è soltanto teoretica. A me, del resto, non interessa affatto criticare l’operato dei colleghi, ma solo ragionare sulla correttezza di una soluzione che incide sul modo di intendere la funzione giudiziaria.

Forse trascuri la circostanza che, per come si legge sui giornali, l’interessato che ha usato la “propalazione prioritaria” ha riconosciuto il fatto di cui discutiamo.
Di quali carte senti quindi il bisogno per esprimere un’opinione su una questione tecnico-giuridica ?
Il punto che interessa, che prescinde dal caso in esame ma investe il senso della nostra professione, è invece quale sia il concetto di indipendenza della funzione giudiziaria che alberga in ognuno di noi.

Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto meno prevalentemente, una dimensione collettiva: quella dell’Ufficio potente e rispettato che ha omesso l’iscrizione o addirittura quella dell’intero ordine giudiziario (Siddi; Bruti Liberati; per quanto ho capito, anche Lima).
Ne consegue che ogni critica che, sia pure di riflesso, possa ledere la rispettabilità della corporazione, costituisce di per sé un affronto e non merita alcuna legittimazione, neppure per gli aspetti meramente teoretici del problema.
Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
La quale tuttavia, se le notizie di stampa non sono false,  non pare proprio voler lavorare su questo problema ed ormai non lo potrebbe neppure fare, visto che non ha ravvisato alcun reato a carico dei due soggetti di cui ci occupiamo e non ha iscritto procedimenti a loro carico.
Non è dunque consentito, da tecnici che si rivolgono  ad altri tecnici, intervenire sulla questione che sottende questa scelta?

Io ritengo invece che il concetto di indipendenza della funzione giudiziaria ha, quanto meno prevalentemente, una dimensione individuale: quella della libertà di giudizio del singolo magistrato, correlata alla sua responsabilità per il corretto esercizio della funzione, sempre soggetta a valutazione critica.
La dimensione collettiva dovrebbe invece avere solo un valore strumentale e di ausilio di questa libertà di giudizio, per i casi in cui il singolo si trovi esposto ad una sua compressione per l’opera di altri poteri, non costituire essa stessa la ragione, la ratio dell’indipendenza.
Diversamente opinando si tradisce il senso dell’art. 101 della Costituzione.

Tu, come la pensi?

Luca De Ninis

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di thorgiov
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 16:46
A: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito


Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro interno di criticare l'operato dei colleghi senza conoscere le carte. Se non si conoscono gli atti, è meglio tacere.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni sono chiare e ciascuno ha la sua sensibilità.
Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è gravissimo, è che si stiano insinuando sospetti di favoritismo su un Ufficio giudiziario sulla base di interpretazioni opinabili e che purtroppo, anche al nostro interno, c'è chi segue questa logica.
Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e rispettato, domani potrà toccare a ciascuno di noi doversi difendere da insinuazioni basate su interpretazioni.
Già il fatto in se' della polemica su una questione come questa costituisce un ulteriore tassello della progressiva erosione della nostra indipendenza.

      Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone

Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Infatti è ermeneutico.
Secondo la tua lettura, nella “corretta discriminazione dell’attività politica da quella funzionale ordinaria” si coglierebbe un interesse superiore che giustifica la “propalazione prioritaria” della notizia dal capo del governo ad un imprenditore politicamente a lui vicino ed auto-dichiaratosi suo consulente, sì da fornirgli l’occasione di un cospicuo profitto.
Io non lo vedo.
Luca De Ninis


Da: Siddi Massimiliano
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 11:33
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: R: R: R: [Area] quesito

Gli atti normativi del Governo non sono ontologicamente diversi da quelli del Parlamento ai fini della riservatezza penalmente rilevante, a nulla rilevando il soggetto che li pone in essere.
Quanto alla tua affermazione di principio, non è questione di cosa limiti cosa, ma di interpretazione del sistema nel suo complesso, per cui la norma penale non può non tenere conto, come nel caso di specie, delle norme che disciplinano gli organi di rilevanza costituzionale ai fini di una corretta discriminazione dell'attività politica da quella funzionale ordinaria.
Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.

         Massimiliano Siddi


Inviato da iPhone

Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Non credo che sia così: la qualità di capo del governo attribuisce contenuto e valore alla notizia riservata.
E comunque ho sempre pensato che, in uno stato di diritto, sia la legge penale a dover costituire il limite dell’attività politicamente lecita, non viceversa.
Luca De Ninis

Da: Siddi Massimiliano
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 09:45
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: R: R: [Area] quesito

È solo una situazione analoga che, a mio avviso, non cambia la sostanza penalistica.

     Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone

Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Membro influente della maggioranza parlamentare o presidente del consiglio dei ministri ?
La notizia, per capire se si tratti di notizia di reato, bisogna considerarla tutta..
Luca De Ninis

Da: Siddi Massimiliano
Inviato: sabato 13 gennaio 2018 21:55
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: R: [Area] quesito

Se ho ben compreso il quesito alternativo per persone intelligenti, il sibillino proponente suggerisce la qualificazione dell'attività di formazione delle norme in seno al Consiglio dei Ministri come attività funzionale nel senso che il termine assume nell'art. 184 TUF.
E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una pubblica funzione, ma ci sono, a mio sommesso avviso, attività che, pur rientrando in senso lato nelle loro competenze funzionali, hanno, tuttavia, carattere squisitamente politico, proprio come le attività culturali e relazionali prodromiche, contemporanee e successive all'iter di proposta e formazione delle norme, a nulla rilevando che queste siano rese pubbliche o meno.
Se un membro influente della maggioranza parlamentare confida ad un terzo riservatamente che il suo gruppo intende proporre una determinata legge che, proprio per la qualità dei proponenti, ha ottime "chances" di approvazione, questa rimane attività politica, anche se il parlamentare svolge una pubblica funzione e se il terzo ne approfitta per speculare finanziariamente.
Se il Presidente del Consiglio rivela ad un direttore di giornale che farà approvare un certo decreto, magari confidando nel fatto che quel direttore, vicino al Governo, appoggi politicamente l'iniziativa presso l'opinione pubblica, o solo per favorirlo con la propalazione prioritaria della notizia, anche tale attività rimane prettamente politica, a prescindere dalla speculazione finanziaria che se ne possa fare.
La responsabilità, in questi casi, è esclusivamente politica: un popolo maturo, alle successive elezioni, dovrebbe tenerne conto.

                      Massimiliano Siddi

Inviato da iPad

Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Attività politica o funzione pubblica ?
Intelligenti pauca..
Luca De Ninis

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Fontana Gian Luigi
Inviato: sabato 13 gennaio 2018 01:05
A: Siddi Massimiliano
Cc: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] quesito

Copio incollo le norme.
Gian Luigi FONTANA

Art. 181 del TUF

Informazione privilegiata

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione din carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verifichera';
b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Art. 184 del TUF


Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Inviato da iPad

Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi Massimiliano <massimiliano.siddi a giustizia.it<mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>> ha scritto:
Non sono un esperto di questo tipo di reati, ma, ragionando sulla norma, nutro il serio dubbio che sia applicabile all'attività normativa del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri, così come, più in generale, all'attività politica.
Penso che l'oggetto dei lavori del Consiglio dei Ministri non costituisca "informazione privilegiata" in senso tecnico, e di esso i suoi membri possano liberamente parlare con chi vogliono, anche in anticipo.
La conseguente responsabilità, in caso di comunicazione "privilegiata" (nel senso etimologico di privata "in privos lata") a taluno, e', a mio avviso, esclusivamente politica, e non penale.
Lo stesso autore dell'articolo, un po' pindaricamente, incentra tutta la polemica - che, sotto le mentite e un po' sgangherate spoglie del diritto, e', in realtà, tutta politica - più sulla mancata iscrizione della presunta notitia criminis che sull'effettiva fondatezza della stessa.
Se, dunque, come penso, la responsabilità fosse solo politica, bene avrebbe fatto la Procura di Roma a non iscrivere alcuna notizia di reato a carico del Presidente del Consiglio.
Trovo, invece, molto grave che un magistrato chieda ad un Ufficio di Procura di spiegare  "il suo silenzio", giacché gli atti di cui occorre dare motivazione sono tipici e, tra questi, non rientra, nel modo più assoluto, la mancata iscrizione.
Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti di tale tipicità, vi siano le rispettabili, ma non certo vincolanti, interpretazioni normative del Sig. Travaglio o degli organi di stampa che, magari strumentalmente, battono la gran cassa.

                     Massimiliano Siddi

Inviato da iPad

Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00, andreale <andreale a yahoo.com<mailto:andreale a yahoo.com>> ha scritto:

 Caro Procuratore Nannucci , se davvero  la   Procura di Roma ha agito  come dice Travaglio,  nell'articolo di oggi, che allego, la risposta ce l'hai già.
È davvero molto grave quanto descritto e meriterebbe certamente gli interventi da te indicati.
Ma sono purtroppo convinto che tutto continuerà a tacere , né   alcuno dei consiglieri al CSM (di Area o no) adotterà  qualsivoglia iniziativa.
Andrea Reale


Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

-------- Messaggio originale --------
Da: u.nannucci a alice.it<mailto:u.nannucci a alice.it>
Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
A: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: [Area] quesito

Ma come fa la Procura di Roma a non proferir parola, dinanzi a quanto emerge dalle rivelazioni del Fatto Quotidiano e de La Verità in merito alle telefonate tra Renzi e De Benedetti? E alle specifiche accuse  che su quei giornali sono espresse? L’hanno letto a Roma l’articolo 184 del decreto legislativo n. 58/1998?
Eppure quell’ufficio ha con grande solerzia agito nei confronti ad esempio del sindaco di Roma, per un reato ancora tutto  da capire, e contro alcuni funzionari emersi nel corso delle indagini CONSIP…
Nell’interesse dell’immagine e della credibilità della magistratura tutta, sarebbe urgente che quell’ufficio spiegasse il suo silenzio; e la stessa domanda investe i vari uffici di procura generale, che in altri tempi attivamente si mossero…
E finalmente, cosa fanno in consiglieri di Area nel Consiglio superiore della magistratura; non ravvisano l’opportunità della, cosiddetta, “apertura di una pratica”?
nannucci
<Insider Premier.pdf>
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