[Area] R: R: R: R: R: R: R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Ven 19 Gen 2018 16:58:00 CET


Ma se l'informazione della discussione della riforma era contenuta 
nell'ordine del giorno del CDM e l'ordine del giorno viene reso 
pubblico, come dovrebbe avvenire, l'informazione non è privilegiata.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 19/01/2018 16:49, MILILLO GIORGIO ha scritto:
> La questione mi interessa poco
> Tuttavia  non vedo indirizzo politico nell’erogare una specifica 
> informazione privilegiata che anzi  può indirizzare un’attività di 
> speculazione di borsa ad un soggetto determinato  .
> Non si tratta infatti di una comunicazione erga omnes ma di una 
> comunicazione  in un dialogo a due
> Boh sarò io che non capisco  .
> Giorgio Milillo
> *From:* De Ninis Luca <mailto:luca.deninis a giustizia.it>
> *Sent:* Friday, January 19, 2018 3:53 PM
> *To:* Mondaini Pietro <mailto:pietro.mondaini a giustizia.it>
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Subject:* [Area] R: R: R: R: R: R: R: quesito
>
> A mio avviso, invece, l’elemento soggettivo non c’entra proprio nulla, 
> nel senso che non può avere alcuna capacità discretiva delle due 
> posizioni.
>
> Infatti, trattandosi di fattispecie a dolo generico, non specifico, la 
> finalità perseguita dall’esponente politico al momento 
> dell’anticipazione delle decisioni del C.dei M. non ha alcun rilievo 
> ai fini della sua responsabilità, purché abbia avuto consapevolezza 
> che si trattava di una informazione privilegiata ai sensi dell’art. 
> 181: condizione di cui sarebbe ben arduo dubitare, l’opinione 
> contraria, peraltro, non facendo alcun onore all’interessato.
>
> Se quindi abbia  agìto al solo fine di accreditare la sua linea 
> politica presso il suo sostenitore o anche al fine di fornirgli 
> un’opportunità di profitto è questione che potrà avere un interesse 
> morale o politico ma che non incide affatto sulla sussistenza 
> dell’elemento soggettivo del reato.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *Pietro 
> Mondaini
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 13:47
> *Cc:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* [Area] R: R: R: R: R: R: quesito
>
> Premesso che a mio giudizio il fatto potrebbe essere scriminato, per 
> gli esponenti politici, dall’esercizio della funzione di indirizzo 
> politico in cui si risolve ogni iniziativa governativa (la funzione di 
> indirizzo è libera non solo nei fini, ma anche nelle forme, sicché ben 
> può l’esponente politico ostendere lavori preparatori, etc., 
> nell’ambito della anche informale attività conoscitiva, preparatoria, 
> etc. funzionale all’adozione del provvedimento), va detto che il fatto 
> che trattasi potrebbe essere imputato a colui che ha ricevuto le 
> informazioni privilegiate e le utilizza. Non all’esponente politico, 
> il quale può offrire una giustificazione di mera opportunità politica, 
> senza che possa essere giudizialmente valutata, perché altrimenti si 
> creerebbe un vulnus nel principio della separazione dei poteri.
>
> Sicché un’eventuale ipotesi di cui all’art. 184 comma 1° lett. b) tuf 
> a carico del politico sarebbe destinata a spegnersi subito dopo la sua 
> formulazione (a meno che, candidamente, il politico non affermi di 
> avere osteso la sua iniziativa al solo fine di favorire il destinatario).
>
> Mi pare diversa, invece, la posizione del privato se ha realizzato una 
> delle condotte contemplate dalla norma, perché oggettivamente ha messo 
> in pericolo il libero mercato (lo stesso trattato europeo, sul punto, 
> sembra sistematicamente avallare l’illiceità della condotta, anche del 
> singolo)
>
> Mi pare che la questione stia tutta sull’elemento soggettivo.
>
> Piero
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di 
> *Massimiliano Siddi
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 13:14
> *A:* 'De Ninis Luca'; 'thorgiov'
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* [Area] R: R: R: R: R: quesito
>
> Sono d’accordo sul fatto che l’”insieme” della nozione di informazione 
> privilegiata è un insieme che contiene, al suo interno, anche 
> l’informazione segreta ed è, conseguentemente più ampio.
>
> Il punto è un altro: l’oggetto dell’attività normativa,  dalla sua 
> fase genetica a quella del licenziamento del provvedimento, può mai 
> rientrare nella nozione di privilegio penalmente rilevante?
>
> E’ del tutto fuorviante il fatto –  peraltro successivo, diverso e del 
> tutto eventuale – che qualcuno ci lucri, perché la prerogativa 
> democratica di esercitare liberamente la potestà normativa, in tutte 
> le sue forme ed espressioni, anche quella comunicativa prodromica 
> all’iniziativa, è un valore democratico che va salvaguardato anche se 
> può, in concreto, prestarsi all’abuso. Ma la sanzione per questo abuso 
> dev’essere di tipo esclusivamente politico, perché comprimere questa 
> libertà con la sanzione penale potrebbe prestarsi a 
> strumentalizzazioni ben più pericolose per l’ordinamento democratico.
>
> Massimiliano Siddi
>
> *Da:*De Ninis Luca [mailto:luca.deninis a giustizia.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 12:00
> *A:* thorgiov; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* R: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Io di Renzi NON penso tutto il male possibile e, quanto alla decisione 
> di riformare le banche popolari, potrei anche condividere la tua 
> opinione, benché non mi sento così professionalmente informato come te 
> e quindi non sufficientemente preparato sul tema in tutte le sue 
> possibili implicazioni da voler assumere una posizione. Si tratta però 
> di un tema del tutto estraneo alla natura della discussione.
>
> Come funziona la borsa, invece, penso di saperlo anch’io, è 
> sufficiente una competenza “scolastica”: dunque, che vi sia stata 
> l’utilizzazione di una notizia riservata, ancorché non segreta, mi 
> pare quanto meno assai probabile, come tu stesso riconosci.
>
> Al contrario di quanto tu affermi,  però, l’art. 184 TUF incrimina la 
> diffusione di tutte le informazioni “privilegiate“, non solo di quelle 
> coperte dal segreto.
>
> Che questa sia la sua corretta esegesi mi pare un dato agevolmente 
> desumibile dalla lettera e dal sistema. In ogni caso la questione 
> avrebbe imposto il vaglio del GIP.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 10:31
> *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> La questione interessa tutti, se non altro perchè in un sistema 
> democratico il controllo sui governanti dovrebbe avere carattere 
> diffuso, un po' come avviene con l'esercizio della giurisdizione.
>
> Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la decisione di 
> riformare le banche popolari, costringendole a quotarsi in borsa per 
> sottrarle al controllo delle fondazioni e metterle sul mercato, è 
> stata un'ottima decisione. Il sistema bancario italiano è un sistema 
> di relazioni, dove il merito creditizio non conta quasi nulla, e non è 
> un caso se il livello delle sofferenze sia altissimo. Personalmente 
> ogni giorno emetto decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei 
> crediti incagliati, e per vari anni ho svolto le funzioni di Giudice 
> della esecuzione immobiliare. Della riforma c'era un estremo bisogno, 
> alla luce dei dissesti delle varie Banche Etruria che si sono 
> susseguiti senza sosta, perchè la tutela del risparmio è fondamentale, 
> e mi sembra assurdo sostenere che  sia stata fatta per permettere a De 
> Benedetti di guadagnare una plusvalenza. Semmai è corretto dire che De 
> Benedetti ha colto l'occasione. Del resto, la borsa funziona così : i 
> soldi non si bruciano mai, semmai passano da una mano all'altra, da 
> chi ha comprato ai massimi e vende ai minimi a chi ha comprato ai 
> minimi per vendere ai massimi. Spesso il guadagno o la perdita è una 
> questione di pochi secondi, e gli operatori del settore lo sanno 
> benissimo. La questione di fondo è : la formazione di un ordine del 
> giorno del Consiglio dei Ministri e il suo oggetto costituiscono di 
> per sè una notizia riservata ? A me non sembra, e in ogni caso se 
> dagli atti in possesso della Procura di Roma non risultava che detto 
> ordine del giorno fosse coperto da segreto non esisteva neppure una 
> notizia di reato da iscrivere nell'apposito registro.
>
> FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:
>
>     In definitiva:
>
>     Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della “connotazione
>     ulteriore della riservatezza dell’informazione che sola ne può
>     determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza penale ai
>     sensi ed agli effetti dell’art. 184 TUF”. Infatti la plusvalenza
>     del 12% in poche ore, che parrebbe proprio esserci stata, potrebbe
>     ben essere dipesa da un colpo della Fortuna, o meglio dalla
>     lentezza ed incapacità degli altri speculatori di borsa!..
>
>     Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate” siano
>     comunque sottratte alla giurisdizione penale, altrimenti la
>     “democrazia reale” ne sarebbe gravemente offuscata…
>
>     Infatti anche se, _per mera ipotesi_, la decisione politica di
>     intervenire sulle banche popolari fosse influenzata dal desiderio
>     biricchino di concedere un’opportunità ad un suo sostenitore e
>     consulente o, nel caso peggiore, di mettere su un sistema di
>     arricchimento personale e clientelare, che sarà mai? Non è mica un
>     problema di interesse pubblico?..
>
>     Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro
>     all’infuori di noi tre, quindi forse non è il caso di insistere
>     oltre..
>
>     Luca De Ninis
>
>     *Da:*Siddi Massimiliano
>     *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 20:35
>     *A:* thorgiov
>     *Cc:* De Ninis Luca; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>     *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>     Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale, uno
>     Stato in cui un esponente politico, delle istituzioni o meno, non
>     abbia la possibilità di comunicare riservatamente, a chiunque
>     voglia, una sua iniziativa normativa senza incorrere nella
>     violazione di un precetto penale.
>
>         Massimiliano Siddi
>
>     Inviato da iPhone
>
>
>     Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov
>     <thorgiov a libero.it <mailto:thorgiov a libero.it>> ha scritto:
>
>         Secondo me non costa nulla in termini di opacità democratica,
>         perchè il nudo fatto in sè della comunicazione da parte di
>         Renzi a De Benedetti di un argomento che era già nel
>         successivo ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, senza
>         la connotazione ulteriore della riservatezza della
>         informazione che sola ne può determinare la natura
>         privilegiata e dunque la rilevanza penale ai sensi e agli
>         effetti dell'art. 184 TUF, trattandosi di un elemento
>         costitutivo del relativo delitto, non integrava, neppure in
>         astratto, una fattispecie di reato. Poi è chiaro che siamo in
>         campagna elettorale e che l'argomento banche è sempre molto
>         delicato per il PD. Altrettanto evidente è che questa vicenda
>         viene utilizzata contro Renzi da tutte le opposizioni. Ma
>         questo attiene al campo dell'agone politico. Noi cerchiamo di
>         restarne fuori, almeno fino a quando è possibile. L'opinione
>         pubblica italiana ha dimostrato negli anni tante cose, tranne
>         che di essere matura. Anzi, direi che più che matura è marcia,
>         e in quanto tale capace di accettare qualunque porcheria e
>         qualunque fesseria come se nulla fosse, purchè l'interlocutore
>         politico del momento le prometta mari e monti. Figuriamoci se
>         si scandalizza per una vicenda del tipo di quella di cui
>         stiamo discutendo noi.
>
>         FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
>         Napoli Nord )
>
>         Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
>
>             Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul merito
>             delle questioni.
>
>             Credo inoltre che, /re melius perpensa/, tu possa
>             concordare con me sul fatto che tutte le esemplificazioni
>             che tu hai fatto del possibile “contesto” della notizia di
>             cui ci occupiamo confermino che si trattava di una vera e
>             propria notizia di reato e che andava iscritta come tale,
>             salvo poi richiederne l’archiviazione per una delle
>             ragioni che hai indicate, suscettibile di verifica.
>
>             Peraltro, se ben ricordo, la ragione dell’insussistenza
>             del reato sostenuta da Siddi era tutt’altra: riguardava la
>             sottrazione dell’attività svolta dal Presidente del C.M. ,
>             definita politica, dall’area applicativa della fattispecie
>             dell’art. 184.
>
>             Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di
>             conoscere le ragioni della scelta seguita dalla Procura,
>             quindi di sapere se la Procura ha accolto le ragioni
>             addotte da uno di voi due o ne abbia ipotizzate altre e
>             finanche di capire se si è trattato di una scelta corretta
>             oppure no.
>
>             Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido in
>             astratto ma del tutto inconferente al caso in esame:
>             iscrivere un modello 21 e richiedere l’archiviazione
>             perché, come tu dici, il contesto evidenzierebbe che il
>             fatto non sussiste, non costa praticamente nulla. Sempre
>             che, misurandosi con una motivazione concreta, il P.M.
>             resti convinto dell’insostenibilità dell’accusa e non
>             ritenga di cambiare la sua scelta. Ma in  tale caso i
>             costi di un’eventuale indagine, la cui necessità allo
>             stato non si coglie per avere il fatto già evidentemente
>             esaurito i suoi effetti, sarebbero ben giustificati dalla
>             rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.
>
>             Quanto costa invece, in termini di “opacità democratica”,
>             la scelta opposta effettivamente seguita?
>
>             Luca De Ninis
>
>             *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>             *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 17:58
>             *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
>             <mailto:area a areaperta.it>
>             *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>             E invece sostenere che i colleghi della Procura di Roma
>             avrebbero dovuto iscrivere il fatto come notizia di reato
>             significa inevitabilmente affermare che detti colleghi
>             abbiano agito male, perchè in presenza di un fatto che in
>             astratto integra gli estremi di un reato l'iscrizione
>             sarebbe stata doverosa. Da qui non si sfugge. E il
>             contesto è decisivo nel caso di specie. La notizia della
>             successiva approvazione della riforma delle banche
>             popolari era già di dominio pubblico o no ? La stampa ne
>             aveva già ricevuto o dato notizia oppure no?  In caso
>             affermativo non era una informazione privilegiata, e
>             quindi, a prescindere  dalla circostanza che
>             l'approvazione della riforma in Consiglio dei Ministri
>             avesse carattere politico o meno, non c'era un fatto che
>             potesse essere considerato reato e iscritto come tale. Di
>             che cosa si può discutere se non si conosce questo dato
>             fondamentale ?  Credo che il pericolo vero non sia quello
>             della mancata iscrizione delle notizie di fatti di reato,
>             ma della iscrizione di fatti che di per sè non
>             costituiscono reato. Faccio un esempio concreto. Quando
>             c'è un suicidio, intendo dire un la morte di una persona
>             che incontestabilmente si è data la morte da sè, senza
>             l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre, ha luogo una
>             iscrizione per istigazione al suicidio, come se fosse
>             inconcepibile che una persona decida di ammazzarsi
>             autonomamente. Lo si fa per poter indagare e quindi per
>             cercare una notizia di reato, che al momento non esiste.
>             Ecco, secondo me questo andrebbe evitato, se non altro
>             perchè le indagini costano.
>             Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato ,
>             esiste la revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce di
>             condanna come strumento di impugnazione straordinaria, e
>             fino a quando questo non viene esercitato con successo,
>             anche l'eventuale contrasto con altre sentenze definitive
>             non è significativo. Le sentenze di assoluzione, poi,
>             restano comunque ferme, sempre a prescindere dal contrasto
>             di cui sopra. Ovviamente, il fatto che vi sia una
>             assoluzione non significa di per sè che il pubblico
>             ministero abbia sbagliato, perchè il risultato finale del
>             giudizio può essere solo frutto di una diversa
>             valutazione. Però sono proprio le valutazioni 
>             panpenalistiche che andrebbero evitate a priori. Sarebbe
>             se non altro un buon metodo per evitare processi lunghi e
>             costosi che poi si risolvono nel nulla.
>             FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
>             Napoli Nord )
>
>             Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                 Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se non
>                 riesco a cogliere aspetti più profondi del tuo
>                 ragionamento:
>
>                 1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del
>                 contesto della notizia pervenuto al suo Ufficio e, per
>                 una minima regola di prudenza , nessun altro può
>                 intervenire sulla questione;
>
>                 2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una
>                 notizia di reato non è stata ritenuta tale, vi potrà
>                 ben esser una ragione;
>
>                 3.Siccome in dibattimento vi sono state numerose
>                 assoluzioni, passate in giudicato, seguite a processi
>                 imbastiti con grande risonanza mediatica, questo è il
>                 segno che si sono già troppe volte sovrapposte
>                 valutazioni etiche alle valutazioni giuridiche, sicchè
>                 è meglio evitare ogni rischio di recidiva e di creare
>                 per via giudiziale uno Stato etico.
>
>                 Tuttavia:
>
>                 1.La questione da me posta non è se i colleghi di Roma
>                 abbiano agìto bene o male; è se il fatto, riconosciuto
>                 vero dallo stesso interessato e quindi assumibile come
>                 fondato, costituisca o meno reato di /insider trading./
>
>                 2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il contesto,
>                 di cui nulla sappiamo né io né tu, dunque ignoto per
>                 definizione) debba essere o meno considerato reato,
>                 sono appunto l’oggetto della discussione.
>
>                 3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che hanno
>                 formulato sentenze passate in giudicato. Sono numerosi
>                 gli esempi, desumibili anche (ma non solo) da altre
>                 sentenze passate in giudicato. Il rischio di creare
>                 per via giudiziale uno Stato etico dovrebbe misurarsi
>                 sul contenuto oggettivo dei singoli fatti sottoposti
>                 al giudizio. Stigmatizzando i singoli errori, con gli
>                 argomenti che li dimostrino tali.
>
>                 Luca De Ninis
>
>                 *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>                 *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
>                 *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
>                 <mailto:area a areaperta.it>
>                 *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                 Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi, ha
>                 avuto a disposizione molti più elementi per decidere
>                 anche solo se iscrivere a carico di Renzi una notizia
>                 di reato. Il fatto non è mai nudo, nel senso che non è
>                 mai isolato. Al contrario, è sempre inserito in un
>                 contesto. Ovviamente possiamo farci una idea di
>                 massima sulla vicenda. Ma per affermare con sicurezza
>                 che la Procura ha omesso un atto dovuto, quale
>                 l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, da
>                 tecnici del diritto, dovremmo prima conoscere quel
>                 contesto, e quindi tutta la vicenda nei suoi
>                 particolari. Si tratta di una regola minima di
>                 prudenza, da osservare a prescindere dalla dimensione
>                 individuale o collettiva della indipendenza del
>                 magistrato. Insomma, non è che i colleghi della
>                 Procura di Roma perdono la loro indipendenza perchè
>                 noi sulla lista li critichiamo. Ma noi, in quanto
>                 magistrati, dovremmo rispettare il lavoro dei
>                 colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a
>                 prescindere dal caso di cui si discute, sono contrario
>                 ad una visione panpenalistica della realtà, nel senso
>                 che il diritto penale, come si insegna nei manuali, è
>                 sempre la extrema ratio, e non dovrebbe costituire la
>                 regola. Non è che ogni comportamento riprovevole deve
>                 costituire per forza un reato, anche se solo in
>                 astratto, e quindi debba portare per forza di cosa ad
>                 una indagine, con i relativi costi, personali ed
>                 economici. Credo che le numerose assoluzioni,
>                 pronunciate con sentenza passata in giudicato, che
>                 hanno fatto seguito a processi penali imbastiti con
>                 grande risonanza mediatica, evidenzino un punto
>                 critico della giustizia : il rischio di sovrapporre
>                 valutazioni etiche e valutazioni giuridiche. E quindi,
>                 in ultima analisi, il rischio di creare per via
>                 giudiziale uno Stato etico.
>
>                 FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                 Tribunale di Napoli Nord )
>
>                 Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                     Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo
>                     spesso e non di rado condivido i tuoi interventi,
>                     sicché provo a rassicurarti sul fatto che
>                     “conoscere le carte” è il principio sul quale
>                     cerco di fondare, nei limiti delle mie
>                     possibilità, tutto il mio lavoro.
>
>                     La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia,
>                     non è assimilabile alla definizione di un
>                     procedimento affidato alle nostre cure, ma è
>                     soltanto teoretica. A me, del resto, non interessa
>                     affatto criticare l’operato dei colleghi, ma solo
>                     ragionare sulla correttezza di una soluzione che
>                     incide sul modo di intendere la funzione giudiziaria.
>
>                     Forse trascuri la circostanza che, per come si
>                     legge sui giornali, l’interessato che ha usato la
>                     “propalazione prioritaria” ha riconosciuto il
>                     fatto di cui discutiamo.
>
>                     Di quali carte senti quindi il bisogno per
>                     esprimere un’opinione su una questione
>                     tecnico-giuridica ?
>
>                     Il punto che interessa, che prescinde dal caso in
>                     esame ma investe il senso della nostra
>                     professione, è invece quale sia il concetto di
>                     indipendenza della funzione giudiziaria che
>                     alberga in ognuno di noi.
>
>                     Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto
>                     meno prevalentemente, una dimensione collettiva:
>                     quella dell’Ufficio potente e rispettato che ha
>                     omesso l’iscrizione o addirittura quella
>                     dell’intero ordine giudiziario (Siddi; Bruti
>                     Liberati; per quanto ho capito, anche Lima).
>
>                     Ne consegue che ogni critica che, sia pure di
>                     riflesso, possa ledere la rispettabilità della
>                     corporazione, costituisce di per sé un affronto e
>                     non merita alcuna legittimazione, neppure per gli
>                     aspetti meramente teoretici del problema.
>
>                     Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
>                     La quale tuttavia, se le notizie di stampa non
>                     sono false,  non pare proprio voler lavorare su
>                     questo problema ed ormai non lo potrebbe neppure
>                     fare, visto che non ha ravvisato alcun reato a
>                     carico dei due soggetti di cui ci occupiamo e non
>                     ha iscritto procedimenti a loro carico.
>
>                     Non è dunque consentito, da tecnici che si
>                     rivolgono  ad altri tecnici, intervenire sulla
>                     questione che sottende questa scelta?
>
>                     Io ritengo invece che il concetto di indipendenza
>                     della funzione giudiziaria ha, quanto meno
>                     prevalentemente, una dimensione individuale:
>                     quella della libertà di giudizio del singolo
>                     magistrato, correlata alla sua responsabilità per
>                     il corretto esercizio della funzione, sempre
>                     soggetta a valutazione critica.
>
>                     La dimensione collettiva dovrebbe invece avere
>                     solo un valore strumentale e di ausilio di questa
>                     libertà di giudizio, per i casi in cui il singolo
>                     si trovi esposto ad una sua compressione per
>                     l’opera di altri poteri, non costituire essa
>                     stessa la ragione, la ratio dell’indipendenza.
>
>                     Diversamente opinando si tradisce il senso
>                     dell’art. 101 della Costituzione.
>
>                     Tu, come la pensi?
>
>                     Luca De Ninis
>
>                     *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per
>                     conto di *thorgiov
>                     *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
>                     *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>                     *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                     Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al
>                     nostro interno di criticare l'operato dei colleghi
>                     senza conoscere le carte. Se non si conoscono gli
>                     atti, è meglio tacere.
>
>                     FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                     Tribunale di Napoli Nord )
>
>                     Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
>
>                         Si potrebbe discutere all'infinito; le
>                         posizioni sono chiare e ciascuno ha la sua
>                         sensibilità.
>
>                         Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio,
>                         è gravissimo, è che si stiano insinuando
>                         sospetti di favoritismo su un Ufficio
>                         giudiziario sulla base di interpretazioni
>                         opinabili e che purtroppo, anche al nostro
>                         interno, c'è chi segue questa logica.
>
>                         Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio
>                         potente e rispettato, domani potrà toccare a
>                         ciascuno di noi doversi difendere da
>                         insinuazioni basate su interpretazioni.
>
>                         Già il fatto in se' della polemica su una
>                         questione come questa costituisce un ulteriore
>                         tassello della progressiva erosione della
>                         nostra indipendenza.
>
>                               Massimiliano Siddi
>
>                         Inviato da iPhone
>
>
>                         Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De
>                         Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                         <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                             Infatti è ermeneutico.
>
>                             Secondo la tua lettura, nella “corretta
>                             discriminazione dell’attività politica da
>                             quella funzionale ordinaria” si
>                             coglierebbe un interesse superiore che
>                             giustifica la “propalazione prioritaria”
>                             della notizia dal capo del governo ad un
>                             imprenditore politicamente a lui vicino ed
>                             auto-dichiaratosi suo consulente, sì da
>                             fornirgli l’occasione di un cospicuo profitto.
>
>                             Io non lo vedo.
>
>                             Luca De Ninis
>
>                             *Da:*Siddi Massimiliano
>                             *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>                             *A:* De Ninis Luca
>                             *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                             area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>                             *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
>                             Gli atti normativi del Governo non sono
>                             ontologicamente diversi da quelli del
>                             Parlamento ai fini della riservatezza
>                             penalmente rilevante, a nulla rilevando il
>                             soggetto che li pone in essere.
>
>                             Quanto alla tua affermazione di principio,
>                             non è questione di cosa limiti cosa, ma di
>                             interpretazione del sistema nel suo
>                             complesso, per cui la norma penale non può
>                             non tenere conto, come nel caso di specie,
>                             delle norme che disciplinano gli organi di
>                             rilevanza costituzionale ai fini di una
>                             corretta discriminazione dell'attività
>                             politica da quella funzionale ordinaria.
>
>                             Il problema è ermeneutico, non dogmatico -
>                             morale.
>
>                             Massimiliano Siddi
>
>
>
>                             Inviato da iPhone
>
>
>                             Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De
>                             Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                             <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>                             scritto:
>
>                                 Non credo che sia così: la qualità di
>                                 capo del governo attribuisce contenuto
>                                 e valore alla notizia riservata.
>
>                                 E comunque ho sempre pensato che, in
>                                 uno stato di diritto, sia la legge
>                                 penale a dover costituire il limite
>                                 dell’attività politicamente lecita,
>                                 non viceversa.
>
>                                 Luca De Ninis
>
>                                 *Da:*Siddi Massimiliano
>                                 *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 09:45
>                                 *A:* De Ninis Luca
>                                 *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                 area a areaperta.it
>                                 <mailto:area a areaperta.it>
>                                 *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
>                                 È solo una situazione analoga che, a
>                                 mio avviso, non cambia la sostanza
>                                 penalistica.
>
>                                 Massimiliano Siddi
>
>                                 Inviato da iPhone
>
>
>                                 Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14,
>                                 De Ninis Luca
>                                 <luca.deninis a giustizia.it
>                                 <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>                                 scritto:
>
>                                     Membro influente della maggioranza
>                                     parlamentare o presidente del
>                                     consiglio dei ministri ?
>
>                                     La notizia, per capire se si
>                                     tratti di notizia di reato,
>                                     bisogna considerarla tutta..
>
>                                     Luca De Ninis
>
>                                     *Da:*Siddi Massimiliano
>                                     *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018
>                                     21:55
>                                     *A:* De Ninis Luca
>                                     *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                     area a areaperta.it
>                                     <mailto:area a areaperta.it>
>                                     *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
>                                     Se ho ben compreso il quesito
>                                     alternativo per persone
>                                     intelligenti, il sibillino
>                                     proponente suggerisce la
>                                     qualificazione dell'attività di
>                                     formazione delle norme in seno al
>                                     Consiglio dei Ministri come
>                                     attività funzionale nel senso che
>                                     il termine assume nell'art. 184 TUF.
>
>                                     E' del tutto evidente che i
>                                     Ministri svolgano una pubblica
>                                     funzione, ma ci sono, a mio
>                                     sommesso avviso, attività che, pur
>                                     rientrando in senso lato nelle
>                                     loro competenze funzionali, hanno,
>                                     tuttavia, carattere squisitamente
>                                     politico, proprio come le attività
>                                     culturali e relazionali
>                                     prodromiche, contemporanee e
>                                     successive all'iter di proposta e
>                                     formazione delle norme, a nulla
>                                     rilevando che queste siano rese
>                                     pubbliche o meno.
>
>                                     Se un membro influente della
>                                     maggioranza parlamentare confida
>                                     ad un terzo riservatamente che il
>                                     suo gruppo intende proporre una
>                                     determinata legge che, proprio per
>                                     la qualità dei proponenti, ha
>                                     ottime "chances" di approvazione,
>                                     questa rimane attività politica,
>                                     anche se il parlamentare svolge
>                                     una pubblica funzione e se il
>                                     terzo ne approfitta per speculare
>                                     finanziariamente.
>
>                                     Se il Presidente del Consiglio
>                                     rivela ad un direttore di giornale
>                                     che farà approvare un certo
>                                     decreto, magari confidando nel
>                                     fatto che quel direttore, vicino
>                                     al Governo, appoggi politicamente
>                                     l'iniziativa presso l'opinione
>                                     pubblica, o solo per favorirlo con
>                                     la propalazione prioritaria della
>                                     notizia, anche tale attività
>                                     rimane prettamente politica, a
>                                     prescindere dalla speculazione
>                                     finanziaria che se ne possa fare.
>
>                                     La responsabilità, in questi casi,
>                                     è esclusivamente politica: un
>                                     popolo maturo, alle successive
>                                     elezioni, dovrebbe tenerne conto.
>
>                                     Massimiliano Siddi
>
>                                     Inviato da iPad
>
>
>                                     Il giorno 13 gen 2018, alle ore
>                                     12:36, De Ninis Luca
>                                     <luca.deninis a giustizia.it
>                                     <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
>                                     ha scritto:
>
>                                         Attività politica o funzione
>                                         pubblica ?
>
>                                         Intelligenti pauca..
>
>                                         Luca De Ninis
>
>                                         *Da:*Area
>                                         [mailto:area-bounces a areaperta.it]
>                                         *Per conto di *Fontana Gian Luigi
>                                         *Inviato:* sabato 13 gennaio
>                                         2018 01:05
>                                         *A:* Siddi Massimiliano
>                                         *Cc:* area a areaperta.it
>                                         <mailto:area a areaperta.it>
>                                         *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
>                                         *Copio incollo le norme.*
>
>                                         *Gian Luigi FONTANA *
>
>                                         *Art. 181 del TUF*
>
>
>                                         *Informazione privilegiata *
>
>                                         1. Ai fini del presente titolo
>                                         per informazione privilegiata
>                                         si intende un'informazione din
>                                         carattere preciso, che non e'
>                                         stata resa pubblica,
>                                         concernente, direttamente o
>                                         indirettamente, uno o piu'
>                                         emittenti strumenti finanziari
>                                         o uno o piu' strumenti
>                                         finanziari, che, se resa
>                                         pubblica, potrebbe influire in
>                                         modo sensibile sui prezzi di
>                                         tali strumenti finanziari.
>                                         2. In relazione ai derivati su
>                                         merci, per informazione
>                                         privilegiata si intende
>                                         un'informazione di carattere
>                                         preciso, che non e' stata resa
>                                         pubblica, concernente,
>                                         direttamente o indirettamente,
>                                         uno o piu' derivati su merci,
>                                         che i partecipanti ai mercati
>                                         su cui tali derivati sono
>                                         negoziati si aspettano di
>                                         ricevere secondo prassi di
>                                         mercato ammesse in tali mercati.
>                                         3. Un'informazione si ritiene
>                                         di carattere preciso se:
>                                         a) si riferisce ad un
>                                         complesso di circostanze
>                                         esistente o che si possa
>                                         ragionevolmente prevedere che
>                                         verra' ad esistenza o ad un
>                                         evento verificatosi o che si
>                                         possa ragionevolmente
>                                         prevedere che si verifichera';
>                                         b) e' sufficientemente
>                                         specifica da consentire di
>                                         trarre conclusioni sul
>                                         possibile effetto del
>                                         complesso di circostanze o
>                                         dell'evento di cui alla
>                                         lettera a) sui prezzi degli
>                                         strumenti finanziari.
>                                         4. Per informazione che, se
>                                         resa pubblica, potrebbe
>                                         influire in modo sensibile sui
>                                         prezzi di strumenti finanziari
>                                         si intende un'informazione che
>                                         presumibilmente un investitore
>                                         ragionevole utilizzerebbe come
>                                         uno degli elementi su cui
>                                         fondare le proprie decisioni
>                                         di investimento.
>                                         5. Nel caso delle persone
>                                         incaricate dell'esecuzione di
>                                         ordini relativi a strumenti
>                                         finanziari, per informazione
>                                         privilegiata si intende anche
>                                         l'informazione trasmessa da un
>                                         cliente e concernente gli
>                                         ordini del cliente in attesa
>                                         di esecuzione, che ha un
>                                         carattere preciso e che
>                                         concerne, direttamente o
>                                         indirettamente, uno o piu'
>                                         emittenti di strumenti
>                                         finanziari o uno o piu'
>                                         strumenti finanziari, che, se
>                                         resa pubblica, potrebbe
>                                         influire in modo sensibile sui
>                                         prezzi di tali strumenti
>                                         finanziari.
>
>                                         *Art. 184 del TUF*
>
>
>
>                                         *Abuso di informazioni
>                                         privilegiate *
>
>                                         1. E' punito con la reclusione
>                                         da uno a sei anni e con la
>                                         multa da euro ventimila a euro
>                                         tre milioni chiunque, essendo
>                                         in possesso di informazioni
>                                         privilegiate in ragione della
>                                         sua qualita' di membro di
>                                         organi di amministrazione,
>                                         direzione o controllo
>                                         dell'emittente, della
>                                         partecipazione al capitale
>                                         dell'emittente, ovvero
>                                         dell'esercizio di un'attivita'
>                                         lavorativa, di una professione
>                                         o di una funzione, anche
>                                         pubblica, o di un ufficio:
>                                         a) acquista, vende o compie
>                                         altre operazioni, direttamente
>                                         o indirettamente, per conto
>                                         proprio o per conto di terzi,
>                                         su strumenti finanziari
>                                         utilizzando le informazioni
>                                         medesime;
>                                         b) comunica tali informazioni
>                                         ad altri, al di fuori del
>                                         normale esercizio del lavoro,
>                                         della professione, della
>                                         funzione o dell'ufficio;
>                                         c) raccomanda o induce altri,
>                                         sulla base di esse, al
>                                         compimento di taluna delle
>                                         operazioni indicate nella
>                                         lettera a).
>                                         2. La stessa pena di cui al
>                                         comma 1 si applica a chiunque
>                                         essendo in possesso di
>                                         informazioni privilegiate a
>                                         motivo della preparazione o
>                                         esecuzione di attivita'
>                                         delittuose compie taluna delle
>                                         azioni di cui al medesimo
>                                         comma 1.
>                                         3. Il giudice puo' aumentare
>                                         la multa fino al triplo o fino
>                                         al maggiore importo di dieci
>                                         volte il prodotto o il
>                                         profitto conseguito dal reato
>                                         quando, per la rilevante
>                                         offensivita' del fatto, per le
>                                         qualita' personali del
>                                         colpevole o per l'entita' del
>                                         prodotto o del profitto
>                                         conseguito dal reato, essa
>                                         appare inadeguata anche se
>                                         applicata nel massimo. 3-bis.
>                                         Nel caso di operazioni
>                                         relative agli strumenti
>                                         finanziari di cui all'articolo
>                                         180, comma 1, lettera a),
>                                         numero 2), la sanzione penale
>                                         e' quella dell'ammenda fino a
>                                         euro centotremila e
>                                         duecentonovantuno e
>                                         dell'arresto fino a tre anni.
>                                         4. Ai fini del presente
>                                         articolo per strumenti
>                                         finanziari si intendono anche
>                                         gli strumenti finanziari di
>                                         cui all'articolo 1, comma 2,
>                                         il cui valore dipende da uno
>                                         strumento finanziario di cui
>                                         all'articolo 180, comma 1,
>                                         lettera a).
>
>                                         Inviato da iPad
>
>
>                                         Il giorno 13 gen 2018, alle
>                                         ore 00:50, Siddi Massimiliano
>                                         <massimiliano.siddi a giustizia.it
>                                         <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>>
>                                         ha scritto:
>
>                                             Non sono un esperto di
>                                             questo tipo di reati, ma,
>                                             ragionando sulla norma,
>                                             nutro il serio dubbio che
>                                             sia applicabile
>                                             all'attività normativa del
>                                             Presidente del Consiglio e
>                                             del Consiglio dei
>                                             Ministri, così come, più
>                                             in generale, all'attività
>                                             politica.
>
>                                             Penso che l'oggetto dei
>                                             lavori del Consiglio dei
>                                             Ministri non costituisca
>                                             "informazione
>                                             privilegiata" in senso
>                                             tecnico, e di esso i suoi
>                                             membri possano liberamente
>                                             parlare con chi vogliono,
>                                             anche in anticipo.
>
>                                             La conseguente
>                                             responsabilità, in caso di
>                                             comunicazione
>                                             "privilegiata" (nel senso
>                                             etimologico di privata "in
>                                             privos lata") a taluno,
>                                             e', a mio avviso,
>                                             esclusivamente politica, e
>                                             non penale.
>
>                                             Lo stesso autore
>                                             dell'articolo, un po'
>                                             pindaricamente, incentra
>                                             tutta la polemica - che,
>                                             sotto le mentite e un po'
>                                             sgangherate spoglie del
>                                             diritto, e', in realtà,
>                                             tutta politica - più sulla
>                                             mancata iscrizione della
>                                             presunta notitia criminis
>                                             che sull'effettiva
>                                             fondatezza della stessa.
>
>                                             Se, dunque, come penso, la
>                                             responsabilità fosse solo
>                                             politica, bene avrebbe
>                                             fatto la Procura di Roma a
>                                             non iscrivere alcuna
>                                             notizia di reato a carico
>                                             del Presidente del Consiglio.
>
>                                             Trovo, invece, molto grave
>                                             che un magistrato chieda
>                                             ad un Ufficio di Procura
>                                             di spiegare  "il suo
>                                             silenzio", giacché gli
>                                             atti di cui occorre dare
>                                             motivazione sono tipici e,
>                                             tra questi, non rientra,
>                                             nel modo più assoluto, la
>                                             mancata iscrizione.
>
>                                             Ne', peraltro, risulta
>                                             che, tra le fonti di tale
>                                             tipicità, vi siano le
>                                             rispettabili, ma non certo
>                                             vincolanti,
>                                             interpretazioni normative
>                                             del Sig. Travaglio o degli
>                                             organi di stampa che,
>                                             magari strumentalmente,
>                                             battono la gran cassa.
>
>                                             Massimiliano Siddi
>
>
>                                             Inviato da iPad
>
>
>                                             Il giorno 12 gen 2018,
>                                             alle ore 16:00, andreale
>                                             <andreale a yahoo.com
>                                             <mailto:andreale a yahoo.com>>
>                                             ha scritto:
>
>                                                 Caro Procuratore
>                                                 Nannucci , se davvero 
>                                                 la Procura di Roma ha
>                                                 agito come dice
>                                                 Travaglio,
>                                                 nell'articolo di oggi,
>                                                 che allego, la
>                                                 risposta ce l'hai già.
>
>                                                 È davvero molto grave
>                                                 quanto descritto e
>                                                 meriterebbe certamente
>                                                 gli interventi da te
>                                                 indicati.
>
>                                                 Ma sono purtroppo
>                                                 convinto che tutto
>                                                 continuerà a tacere ,
>                                                 né alcuno dei
>                                                 consiglieri al CSM (di
>                                                 Area o no) adotterà
>                                                 qualsivoglia iniziativa.
>
>                                                 Andrea Reale
>
>                                                 Inviato da smartphone
>                                                 Samsung Galaxy.
>
>                                                 -------- Messaggio
>                                                 originale --------
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>                                                 Da:
>                                                 u.nannucci a alice.it
>                                                 <mailto:u.nannucci a alice.it>
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>                                                 Data: 12/01/18 14:44
>                                                 (GMT+01:00)
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>                                                 A: area a areaperta.it
>                                                 <mailto:area a areaperta.it>
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>                                                 Oggetto: [Area] quesito
>
>                                                 Ma come fa la Procura
>                                                 di Roma a non proferir
>                                                 parola, dinanzi a
>                                                 quanto emerge dalle
>                                                 rivelazioni del Fatto
>                                                 Quotidiano e de La
>                                                 Verità in merito alle
>                                                 telefonate tra Renzi e
>                                                 De Benedetti? E alle
>                                                 specifiche accuse  che
>                                                 su quei giornali sono
>                                                 espresse? L’hanno
>                                                 letto a Roma
>                                                 l’articolo 184 del
>                                                 decreto legislativo n.
>                                                 58/1998?
>
>                                                 Eppure quell’ufficio
>                                                 ha con grande solerzia
>                                                 agito nei confronti ad
>                                                 esempio del sindaco di
>                                                 Roma, per un reato
>                                                 ancora tutto  da
>                                                 capire, e contro
>                                                 alcuni funzionari
>                                                 emersi nel corso delle
>                                                 indagini CONSIP…
>
>                                                 Nell’interesse
>                                                 dell’immagine e della
>                                                 credibilità della
>                                                 magistratura tutta,
>                                                 sarebbe urgente che
>                                                 quell’ufficio
>                                                 spiegasse il suo
>                                                 silenzio; e la stessa
>                                                 domanda investe i vari
>                                                 uffici di procura
>                                                 generale, che in altri
>                                                 tempi attivamente si
>                                                 mossero…
>
>                                                 E finalmente, cosa
>                                                 fanno in consiglieri
>                                                 di Area nel Consiglio
>                                                 superiore della
>                                                 magistratura; non
>                                                 ravvisano
>                                                 l’opportunità della,
>                                                 cosiddetta, “apertura
>                                                 di una pratica”?
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>                                                 nannucci
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>                                                 <Insider Premier.pdf>
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>                                                 Area mailing list
>                                                 Area a areaperta.it
>                                                 <mailto:Area a areaperta.it>
>                                                 http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
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