[Area] R: R: R: R: R: R: R: quesito
thorgiov
thorgiov a libero.it
Ven 19 Gen 2018 16:58:00 CET
Ma se l'informazione della discussione della riforma era contenuta
nell'ordine del giorno del CDM e l'ordine del giorno viene reso
pubblico, come dovrebbe avvenire, l'informazione non è privilegiata.
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 19/01/2018 16:49, MILILLO GIORGIO ha scritto:
> La questione mi interessa poco
> Tuttavia non vedo indirizzo politico nell’erogare una specifica
> informazione privilegiata che anzi può indirizzare un’attività di
> speculazione di borsa ad un soggetto determinato .
> Non si tratta infatti di una comunicazione erga omnes ma di una
> comunicazione in un dialogo a due
> Boh sarò io che non capisco .
> Giorgio Milillo
> *From:* De Ninis Luca <mailto:luca.deninis a giustizia.it>
> *Sent:* Friday, January 19, 2018 3:53 PM
> *To:* Mondaini Pietro <mailto:pietro.mondaini a giustizia.it>
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Subject:* [Area] R: R: R: R: R: R: R: quesito
>
> A mio avviso, invece, l’elemento soggettivo non c’entra proprio nulla,
> nel senso che non può avere alcuna capacità discretiva delle due
> posizioni.
>
> Infatti, trattandosi di fattispecie a dolo generico, non specifico, la
> finalità perseguita dall’esponente politico al momento
> dell’anticipazione delle decisioni del C.dei M. non ha alcun rilievo
> ai fini della sua responsabilità, purché abbia avuto consapevolezza
> che si trattava di una informazione privilegiata ai sensi dell’art.
> 181: condizione di cui sarebbe ben arduo dubitare, l’opinione
> contraria, peraltro, non facendo alcun onore all’interessato.
>
> Se quindi abbia agìto al solo fine di accreditare la sua linea
> politica presso il suo sostenitore o anche al fine di fornirgli
> un’opportunità di profitto è questione che potrà avere un interesse
> morale o politico ma che non incide affatto sulla sussistenza
> dell’elemento soggettivo del reato.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *Pietro
> Mondaini
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 13:47
> *Cc:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* [Area] R: R: R: R: R: R: quesito
>
> Premesso che a mio giudizio il fatto potrebbe essere scriminato, per
> gli esponenti politici, dall’esercizio della funzione di indirizzo
> politico in cui si risolve ogni iniziativa governativa (la funzione di
> indirizzo è libera non solo nei fini, ma anche nelle forme, sicché ben
> può l’esponente politico ostendere lavori preparatori, etc.,
> nell’ambito della anche informale attività conoscitiva, preparatoria,
> etc. funzionale all’adozione del provvedimento), va detto che il fatto
> che trattasi potrebbe essere imputato a colui che ha ricevuto le
> informazioni privilegiate e le utilizza. Non all’esponente politico,
> il quale può offrire una giustificazione di mera opportunità politica,
> senza che possa essere giudizialmente valutata, perché altrimenti si
> creerebbe un vulnus nel principio della separazione dei poteri.
>
> Sicché un’eventuale ipotesi di cui all’art. 184 comma 1° lett. b) tuf
> a carico del politico sarebbe destinata a spegnersi subito dopo la sua
> formulazione (a meno che, candidamente, il politico non affermi di
> avere osteso la sua iniziativa al solo fine di favorire il destinatario).
>
> Mi pare diversa, invece, la posizione del privato se ha realizzato una
> delle condotte contemplate dalla norma, perché oggettivamente ha messo
> in pericolo il libero mercato (lo stesso trattato europeo, sul punto,
> sembra sistematicamente avallare l’illiceità della condotta, anche del
> singolo)
>
> Mi pare che la questione stia tutta sull’elemento soggettivo.
>
> Piero
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di
> *Massimiliano Siddi
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 13:14
> *A:* 'De Ninis Luca'; 'thorgiov'
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* [Area] R: R: R: R: R: quesito
>
> Sono d’accordo sul fatto che l’”insieme” della nozione di informazione
> privilegiata è un insieme che contiene, al suo interno, anche
> l’informazione segreta ed è, conseguentemente più ampio.
>
> Il punto è un altro: l’oggetto dell’attività normativa, dalla sua
> fase genetica a quella del licenziamento del provvedimento, può mai
> rientrare nella nozione di privilegio penalmente rilevante?
>
> E’ del tutto fuorviante il fatto – peraltro successivo, diverso e del
> tutto eventuale – che qualcuno ci lucri, perché la prerogativa
> democratica di esercitare liberamente la potestà normativa, in tutte
> le sue forme ed espressioni, anche quella comunicativa prodromica
> all’iniziativa, è un valore democratico che va salvaguardato anche se
> può, in concreto, prestarsi all’abuso. Ma la sanzione per questo abuso
> dev’essere di tipo esclusivamente politico, perché comprimere questa
> libertà con la sanzione penale potrebbe prestarsi a
> strumentalizzazioni ben più pericolose per l’ordinamento democratico.
>
> Massimiliano Siddi
>
> *Da:*De Ninis Luca [mailto:luca.deninis a giustizia.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 12:00
> *A:* thorgiov; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* R: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Io di Renzi NON penso tutto il male possibile e, quanto alla decisione
> di riformare le banche popolari, potrei anche condividere la tua
> opinione, benché non mi sento così professionalmente informato come te
> e quindi non sufficientemente preparato sul tema in tutte le sue
> possibili implicazioni da voler assumere una posizione. Si tratta però
> di un tema del tutto estraneo alla natura della discussione.
>
> Come funziona la borsa, invece, penso di saperlo anch’io, è
> sufficiente una competenza “scolastica”: dunque, che vi sia stata
> l’utilizzazione di una notizia riservata, ancorché non segreta, mi
> pare quanto meno assai probabile, come tu stesso riconosci.
>
> Al contrario di quanto tu affermi, però, l’art. 184 TUF incrimina la
> diffusione di tutte le informazioni “privilegiate“, non solo di quelle
> coperte dal segreto.
>
> Che questa sia la sua corretta esegesi mi pare un dato agevolmente
> desumibile dalla lettera e dal sistema. In ogni caso la questione
> avrebbe imposto il vaglio del GIP.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 10:31
> *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> La questione interessa tutti, se non altro perchè in un sistema
> democratico il controllo sui governanti dovrebbe avere carattere
> diffuso, un po' come avviene con l'esercizio della giurisdizione.
>
> Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la decisione di
> riformare le banche popolari, costringendole a quotarsi in borsa per
> sottrarle al controllo delle fondazioni e metterle sul mercato, è
> stata un'ottima decisione. Il sistema bancario italiano è un sistema
> di relazioni, dove il merito creditizio non conta quasi nulla, e non è
> un caso se il livello delle sofferenze sia altissimo. Personalmente
> ogni giorno emetto decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei
> crediti incagliati, e per vari anni ho svolto le funzioni di Giudice
> della esecuzione immobiliare. Della riforma c'era un estremo bisogno,
> alla luce dei dissesti delle varie Banche Etruria che si sono
> susseguiti senza sosta, perchè la tutela del risparmio è fondamentale,
> e mi sembra assurdo sostenere che sia stata fatta per permettere a De
> Benedetti di guadagnare una plusvalenza. Semmai è corretto dire che De
> Benedetti ha colto l'occasione. Del resto, la borsa funziona così : i
> soldi non si bruciano mai, semmai passano da una mano all'altra, da
> chi ha comprato ai massimi e vende ai minimi a chi ha comprato ai
> minimi per vendere ai massimi. Spesso il guadagno o la perdita è una
> questione di pochi secondi, e gli operatori del settore lo sanno
> benissimo. La questione di fondo è : la formazione di un ordine del
> giorno del Consiglio dei Ministri e il suo oggetto costituiscono di
> per sè una notizia riservata ? A me non sembra, e in ogni caso se
> dagli atti in possesso della Procura di Roma non risultava che detto
> ordine del giorno fosse coperto da segreto non esisteva neppure una
> notizia di reato da iscrivere nell'apposito registro.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:
>
> In definitiva:
>
> Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della “connotazione
> ulteriore della riservatezza dell’informazione che sola ne può
> determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza penale ai
> sensi ed agli effetti dell’art. 184 TUF”. Infatti la plusvalenza
> del 12% in poche ore, che parrebbe proprio esserci stata, potrebbe
> ben essere dipesa da un colpo della Fortuna, o meglio dalla
> lentezza ed incapacità degli altri speculatori di borsa!..
>
> Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate” siano
> comunque sottratte alla giurisdizione penale, altrimenti la
> “democrazia reale” ne sarebbe gravemente offuscata…
>
> Infatti anche se, _per mera ipotesi_, la decisione politica di
> intervenire sulle banche popolari fosse influenzata dal desiderio
> biricchino di concedere un’opportunità ad un suo sostenitore e
> consulente o, nel caso peggiore, di mettere su un sistema di
> arricchimento personale e clientelare, che sarà mai? Non è mica un
> problema di interesse pubblico?..
>
> Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro
> all’infuori di noi tre, quindi forse non è il caso di insistere
> oltre..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 20:35
> *A:* thorgiov
> *Cc:* De Ninis Luca; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale, uno
> Stato in cui un esponente politico, delle istituzioni o meno, non
> abbia la possibilità di comunicare riservatamente, a chiunque
> voglia, una sua iniziativa normativa senza incorrere nella
> violazione di un precetto penale.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov
> <thorgiov a libero.it <mailto:thorgiov a libero.it>> ha scritto:
>
> Secondo me non costa nulla in termini di opacità democratica,
> perchè il nudo fatto in sè della comunicazione da parte di
> Renzi a De Benedetti di un argomento che era già nel
> successivo ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, senza
> la connotazione ulteriore della riservatezza della
> informazione che sola ne può determinare la natura
> privilegiata e dunque la rilevanza penale ai sensi e agli
> effetti dell'art. 184 TUF, trattandosi di un elemento
> costitutivo del relativo delitto, non integrava, neppure in
> astratto, una fattispecie di reato. Poi è chiaro che siamo in
> campagna elettorale e che l'argomento banche è sempre molto
> delicato per il PD. Altrettanto evidente è che questa vicenda
> viene utilizzata contro Renzi da tutte le opposizioni. Ma
> questo attiene al campo dell'agone politico. Noi cerchiamo di
> restarne fuori, almeno fino a quando è possibile. L'opinione
> pubblica italiana ha dimostrato negli anni tante cose, tranne
> che di essere matura. Anzi, direi che più che matura è marcia,
> e in quanto tale capace di accettare qualunque porcheria e
> qualunque fesseria come se nulla fosse, purchè l'interlocutore
> politico del momento le prometta mari e monti. Figuriamoci se
> si scandalizza per una vicenda del tipo di quella di cui
> stiamo discutendo noi.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
> Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul merito
> delle questioni.
>
> Credo inoltre che, /re melius perpensa/, tu possa
> concordare con me sul fatto che tutte le esemplificazioni
> che tu hai fatto del possibile “contesto” della notizia di
> cui ci occupiamo confermino che si trattava di una vera e
> propria notizia di reato e che andava iscritta come tale,
> salvo poi richiederne l’archiviazione per una delle
> ragioni che hai indicate, suscettibile di verifica.
>
> Peraltro, se ben ricordo, la ragione dell’insussistenza
> del reato sostenuta da Siddi era tutt’altra: riguardava la
> sottrazione dell’attività svolta dal Presidente del C.M. ,
> definita politica, dall’area applicativa della fattispecie
> dell’art. 184.
>
> Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di
> conoscere le ragioni della scelta seguita dalla Procura,
> quindi di sapere se la Procura ha accolto le ragioni
> addotte da uno di voi due o ne abbia ipotizzate altre e
> finanche di capire se si è trattato di una scelta corretta
> oppure no.
>
> Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido in
> astratto ma del tutto inconferente al caso in esame:
> iscrivere un modello 21 e richiedere l’archiviazione
> perché, come tu dici, il contesto evidenzierebbe che il
> fatto non sussiste, non costa praticamente nulla. Sempre
> che, misurandosi con una motivazione concreta, il P.M.
> resti convinto dell’insostenibilità dell’accusa e non
> ritenga di cambiare la sua scelta. Ma in tale caso i
> costi di un’eventuale indagine, la cui necessità allo
> stato non si coglie per avere il fatto già evidentemente
> esaurito i suoi effetti, sarebbero ben giustificati dalla
> rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.
>
> Quanto costa invece, in termini di “opacità democratica”,
> la scelta opposta effettivamente seguita?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 17:58
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> E invece sostenere che i colleghi della Procura di Roma
> avrebbero dovuto iscrivere il fatto come notizia di reato
> significa inevitabilmente affermare che detti colleghi
> abbiano agito male, perchè in presenza di un fatto che in
> astratto integra gli estremi di un reato l'iscrizione
> sarebbe stata doverosa. Da qui non si sfugge. E il
> contesto è decisivo nel caso di specie. La notizia della
> successiva approvazione della riforma delle banche
> popolari era già di dominio pubblico o no ? La stampa ne
> aveva già ricevuto o dato notizia oppure no? In caso
> affermativo non era una informazione privilegiata, e
> quindi, a prescindere dalla circostanza che
> l'approvazione della riforma in Consiglio dei Ministri
> avesse carattere politico o meno, non c'era un fatto che
> potesse essere considerato reato e iscritto come tale. Di
> che cosa si può discutere se non si conosce questo dato
> fondamentale ? Credo che il pericolo vero non sia quello
> della mancata iscrizione delle notizie di fatti di reato,
> ma della iscrizione di fatti che di per sè non
> costituiscono reato. Faccio un esempio concreto. Quando
> c'è un suicidio, intendo dire un la morte di una persona
> che incontestabilmente si è data la morte da sè, senza
> l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre, ha luogo una
> iscrizione per istigazione al suicidio, come se fosse
> inconcepibile che una persona decida di ammazzarsi
> autonomamente. Lo si fa per poter indagare e quindi per
> cercare una notizia di reato, che al momento non esiste.
> Ecco, secondo me questo andrebbe evitato, se non altro
> perchè le indagini costano.
> Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato ,
> esiste la revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce di
> condanna come strumento di impugnazione straordinaria, e
> fino a quando questo non viene esercitato con successo,
> anche l'eventuale contrasto con altre sentenze definitive
> non è significativo. Le sentenze di assoluzione, poi,
> restano comunque ferme, sempre a prescindere dal contrasto
> di cui sopra. Ovviamente, il fatto che vi sia una
> assoluzione non significa di per sè che il pubblico
> ministero abbia sbagliato, perchè il risultato finale del
> giudizio può essere solo frutto di una diversa
> valutazione. Però sono proprio le valutazioni
> panpenalistiche che andrebbero evitate a priori. Sarebbe
> se non altro un buon metodo per evitare processi lunghi e
> costosi che poi si risolvono nel nulla.
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
> Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se non
> riesco a cogliere aspetti più profondi del tuo
> ragionamento:
>
> 1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del
> contesto della notizia pervenuto al suo Ufficio e, per
> una minima regola di prudenza , nessun altro può
> intervenire sulla questione;
>
> 2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una
> notizia di reato non è stata ritenuta tale, vi potrà
> ben esser una ragione;
>
> 3.Siccome in dibattimento vi sono state numerose
> assoluzioni, passate in giudicato, seguite a processi
> imbastiti con grande risonanza mediatica, questo è il
> segno che si sono già troppe volte sovrapposte
> valutazioni etiche alle valutazioni giuridiche, sicchè
> è meglio evitare ogni rischio di recidiva e di creare
> per via giudiziale uno Stato etico.
>
> Tuttavia:
>
> 1.La questione da me posta non è se i colleghi di Roma
> abbiano agìto bene o male; è se il fatto, riconosciuto
> vero dallo stesso interessato e quindi assumibile come
> fondato, costituisca o meno reato di /insider trading./
>
> 2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il contesto,
> di cui nulla sappiamo né io né tu, dunque ignoto per
> definizione) debba essere o meno considerato reato,
> sono appunto l’oggetto della discussione.
>
> 3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che hanno
> formulato sentenze passate in giudicato. Sono numerosi
> gli esempi, desumibili anche (ma non solo) da altre
> sentenze passate in giudicato. Il rischio di creare
> per via giudiziale uno Stato etico dovrebbe misurarsi
> sul contenuto oggettivo dei singoli fatti sottoposti
> al giudizio. Stigmatizzando i singoli errori, con gli
> argomenti che li dimostrino tali.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi, ha
> avuto a disposizione molti più elementi per decidere
> anche solo se iscrivere a carico di Renzi una notizia
> di reato. Il fatto non è mai nudo, nel senso che non è
> mai isolato. Al contrario, è sempre inserito in un
> contesto. Ovviamente possiamo farci una idea di
> massima sulla vicenda. Ma per affermare con sicurezza
> che la Procura ha omesso un atto dovuto, quale
> l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, da
> tecnici del diritto, dovremmo prima conoscere quel
> contesto, e quindi tutta la vicenda nei suoi
> particolari. Si tratta di una regola minima di
> prudenza, da osservare a prescindere dalla dimensione
> individuale o collettiva della indipendenza del
> magistrato. Insomma, non è che i colleghi della
> Procura di Roma perdono la loro indipendenza perchè
> noi sulla lista li critichiamo. Ma noi, in quanto
> magistrati, dovremmo rispettare il lavoro dei
> colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a
> prescindere dal caso di cui si discute, sono contrario
> ad una visione panpenalistica della realtà, nel senso
> che il diritto penale, come si insegna nei manuali, è
> sempre la extrema ratio, e non dovrebbe costituire la
> regola. Non è che ogni comportamento riprovevole deve
> costituire per forza un reato, anche se solo in
> astratto, e quindi debba portare per forza di cosa ad
> una indagine, con i relativi costi, personali ed
> economici. Credo che le numerose assoluzioni,
> pronunciate con sentenza passata in giudicato, che
> hanno fatto seguito a processi penali imbastiti con
> grande risonanza mediatica, evidenzino un punto
> critico della giustizia : il rischio di sovrapporre
> valutazioni etiche e valutazioni giuridiche. E quindi,
> in ultima analisi, il rischio di creare per via
> giudiziale uno Stato etico.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del
> Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo
> spesso e non di rado condivido i tuoi interventi,
> sicché provo a rassicurarti sul fatto che
> “conoscere le carte” è il principio sul quale
> cerco di fondare, nei limiti delle mie
> possibilità, tutto il mio lavoro.
>
> La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia,
> non è assimilabile alla definizione di un
> procedimento affidato alle nostre cure, ma è
> soltanto teoretica. A me, del resto, non interessa
> affatto criticare l’operato dei colleghi, ma solo
> ragionare sulla correttezza di una soluzione che
> incide sul modo di intendere la funzione giudiziaria.
>
> Forse trascuri la circostanza che, per come si
> legge sui giornali, l’interessato che ha usato la
> “propalazione prioritaria” ha riconosciuto il
> fatto di cui discutiamo.
>
> Di quali carte senti quindi il bisogno per
> esprimere un’opinione su una questione
> tecnico-giuridica ?
>
> Il punto che interessa, che prescinde dal caso in
> esame ma investe il senso della nostra
> professione, è invece quale sia il concetto di
> indipendenza della funzione giudiziaria che
> alberga in ognuno di noi.
>
> Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto
> meno prevalentemente, una dimensione collettiva:
> quella dell’Ufficio potente e rispettato che ha
> omesso l’iscrizione o addirittura quella
> dell’intero ordine giudiziario (Siddi; Bruti
> Liberati; per quanto ho capito, anche Lima).
>
> Ne consegue che ogni critica che, sia pure di
> riflesso, possa ledere la rispettabilità della
> corporazione, costituisce di per sé un affronto e
> non merita alcuna legittimazione, neppure per gli
> aspetti meramente teoretici del problema.
>
> Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
> La quale tuttavia, se le notizie di stampa non
> sono false, non pare proprio voler lavorare su
> questo problema ed ormai non lo potrebbe neppure
> fare, visto che non ha ravvisato alcun reato a
> carico dei due soggetti di cui ci occupiamo e non
> ha iscritto procedimenti a loro carico.
>
> Non è dunque consentito, da tecnici che si
> rivolgono ad altri tecnici, intervenire sulla
> questione che sottende questa scelta?
>
> Io ritengo invece che il concetto di indipendenza
> della funzione giudiziaria ha, quanto meno
> prevalentemente, una dimensione individuale:
> quella della libertà di giudizio del singolo
> magistrato, correlata alla sua responsabilità per
> il corretto esercizio della funzione, sempre
> soggetta a valutazione critica.
>
> La dimensione collettiva dovrebbe invece avere
> solo un valore strumentale e di ausilio di questa
> libertà di giudizio, per i casi in cui il singolo
> si trovi esposto ad una sua compressione per
> l’opera di altri poteri, non costituire essa
> stessa la ragione, la ratio dell’indipendenza.
>
> Diversamente opinando si tradisce il senso
> dell’art. 101 della Costituzione.
>
> Tu, come la pensi?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per
> conto di *thorgiov
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
> *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al
> nostro interno di criticare l'operato dei colleghi
> senza conoscere le carte. Se non si conoscono gli
> atti, è meglio tacere.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del
> Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
>
> Si potrebbe discutere all'infinito; le
> posizioni sono chiare e ciascuno ha la sua
> sensibilità.
>
> Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio,
> è gravissimo, è che si stiano insinuando
> sospetti di favoritismo su un Ufficio
> giudiziario sulla base di interpretazioni
> opinabili e che purtroppo, anche al nostro
> interno, c'è chi segue questa logica.
>
> Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio
> potente e rispettato, domani potrà toccare a
> ciascuno di noi doversi difendere da
> insinuazioni basate su interpretazioni.
>
> Già il fatto in se' della polemica su una
> questione come questa costituisce un ulteriore
> tassello della progressiva erosione della
> nostra indipendenza.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De
> Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
> Infatti è ermeneutico.
>
> Secondo la tua lettura, nella “corretta
> discriminazione dell’attività politica da
> quella funzionale ordinaria” si
> coglierebbe un interesse superiore che
> giustifica la “propalazione prioritaria”
> della notizia dal capo del governo ad un
> imprenditore politicamente a lui vicino ed
> auto-dichiaratosi suo consulente, sì da
> fornirgli l’occasione di un cospicuo profitto.
>
> Io non lo vedo.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
> Gli atti normativi del Governo non sono
> ontologicamente diversi da quelli del
> Parlamento ai fini della riservatezza
> penalmente rilevante, a nulla rilevando il
> soggetto che li pone in essere.
>
> Quanto alla tua affermazione di principio,
> non è questione di cosa limiti cosa, ma di
> interpretazione del sistema nel suo
> complesso, per cui la norma penale non può
> non tenere conto, come nel caso di specie,
> delle norme che disciplinano gli organi di
> rilevanza costituzionale ai fini di una
> corretta discriminazione dell'attività
> politica da quella funzionale ordinaria.
>
> Il problema è ermeneutico, non dogmatico -
> morale.
>
> Massimiliano Siddi
>
>
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De
> Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
> scritto:
>
> Non credo che sia così: la qualità di
> capo del governo attribuisce contenuto
> e valore alla notizia riservata.
>
> E comunque ho sempre pensato che, in
> uno stato di diritto, sia la legge
> penale a dover costituire il limite
> dell’attività politicamente lecita,
> non viceversa.
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 09:45
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
> È solo una situazione analoga che, a
> mio avviso, non cambia la sostanza
> penalistica.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14,
> De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
> scritto:
>
> Membro influente della maggioranza
> parlamentare o presidente del
> consiglio dei ministri ?
>
> La notizia, per capire se si
> tratti di notizia di reato,
> bisogna considerarla tutta..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Siddi Massimiliano
> *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018
> 21:55
> *A:* De Ninis Luca
> *Cc:* Fontana Gian Luigi;
> area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
> Se ho ben compreso il quesito
> alternativo per persone
> intelligenti, il sibillino
> proponente suggerisce la
> qualificazione dell'attività di
> formazione delle norme in seno al
> Consiglio dei Ministri come
> attività funzionale nel senso che
> il termine assume nell'art. 184 TUF.
>
> E' del tutto evidente che i
> Ministri svolgano una pubblica
> funzione, ma ci sono, a mio
> sommesso avviso, attività che, pur
> rientrando in senso lato nelle
> loro competenze funzionali, hanno,
> tuttavia, carattere squisitamente
> politico, proprio come le attività
> culturali e relazionali
> prodromiche, contemporanee e
> successive all'iter di proposta e
> formazione delle norme, a nulla
> rilevando che queste siano rese
> pubbliche o meno.
>
> Se un membro influente della
> maggioranza parlamentare confida
> ad un terzo riservatamente che il
> suo gruppo intende proporre una
> determinata legge che, proprio per
> la qualità dei proponenti, ha
> ottime "chances" di approvazione,
> questa rimane attività politica,
> anche se il parlamentare svolge
> una pubblica funzione e se il
> terzo ne approfitta per speculare
> finanziariamente.
>
> Se il Presidente del Consiglio
> rivela ad un direttore di giornale
> che farà approvare un certo
> decreto, magari confidando nel
> fatto che quel direttore, vicino
> al Governo, appoggi politicamente
> l'iniziativa presso l'opinione
> pubblica, o solo per favorirlo con
> la propalazione prioritaria della
> notizia, anche tale attività
> rimane prettamente politica, a
> prescindere dalla speculazione
> finanziaria che se ne possa fare.
>
> La responsabilità, in questi casi,
> è esclusivamente politica: un
> popolo maturo, alle successive
> elezioni, dovrebbe tenerne conto.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 13 gen 2018, alle ore
> 12:36, De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it
> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Attività politica o funzione
> pubblica ?
>
> Intelligenti pauca..
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area
> [mailto:area-bounces a areaperta.it]
> *Per conto di *Fontana Gian Luigi
> *Inviato:* sabato 13 gennaio
> 2018 01:05
> *A:* Siddi Massimiliano
> *Cc:* area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
> *Copio incollo le norme.*
>
> *Gian Luigi FONTANA *
>
> *Art. 181 del TUF*
>
>
> *Informazione privilegiata *
>
> 1. Ai fini del presente titolo
> per informazione privilegiata
> si intende un'informazione din
> carattere preciso, che non e'
> stata resa pubblica,
> concernente, direttamente o
> indirettamente, uno o piu'
> emittenti strumenti finanziari
> o uno o piu' strumenti
> finanziari, che, se resa
> pubblica, potrebbe influire in
> modo sensibile sui prezzi di
> tali strumenti finanziari.
> 2. In relazione ai derivati su
> merci, per informazione
> privilegiata si intende
> un'informazione di carattere
> preciso, che non e' stata resa
> pubblica, concernente,
> direttamente o indirettamente,
> uno o piu' derivati su merci,
> che i partecipanti ai mercati
> su cui tali derivati sono
> negoziati si aspettano di
> ricevere secondo prassi di
> mercato ammesse in tali mercati.
> 3. Un'informazione si ritiene
> di carattere preciso se:
> a) si riferisce ad un
> complesso di circostanze
> esistente o che si possa
> ragionevolmente prevedere che
> verra' ad esistenza o ad un
> evento verificatosi o che si
> possa ragionevolmente
> prevedere che si verifichera';
> b) e' sufficientemente
> specifica da consentire di
> trarre conclusioni sul
> possibile effetto del
> complesso di circostanze o
> dell'evento di cui alla
> lettera a) sui prezzi degli
> strumenti finanziari.
> 4. Per informazione che, se
> resa pubblica, potrebbe
> influire in modo sensibile sui
> prezzi di strumenti finanziari
> si intende un'informazione che
> presumibilmente un investitore
> ragionevole utilizzerebbe come
> uno degli elementi su cui
> fondare le proprie decisioni
> di investimento.
> 5. Nel caso delle persone
> incaricate dell'esecuzione di
> ordini relativi a strumenti
> finanziari, per informazione
> privilegiata si intende anche
> l'informazione trasmessa da un
> cliente e concernente gli
> ordini del cliente in attesa
> di esecuzione, che ha un
> carattere preciso e che
> concerne, direttamente o
> indirettamente, uno o piu'
> emittenti di strumenti
> finanziari o uno o piu'
> strumenti finanziari, che, se
> resa pubblica, potrebbe
> influire in modo sensibile sui
> prezzi di tali strumenti
> finanziari.
>
> *Art. 184 del TUF*
>
>
>
> *Abuso di informazioni
> privilegiate *
>
> 1. E' punito con la reclusione
> da uno a sei anni e con la
> multa da euro ventimila a euro
> tre milioni chiunque, essendo
> in possesso di informazioni
> privilegiate in ragione della
> sua qualita' di membro di
> organi di amministrazione,
> direzione o controllo
> dell'emittente, della
> partecipazione al capitale
> dell'emittente, ovvero
> dell'esercizio di un'attivita'
> lavorativa, di una professione
> o di una funzione, anche
> pubblica, o di un ufficio:
> a) acquista, vende o compie
> altre operazioni, direttamente
> o indirettamente, per conto
> proprio o per conto di terzi,
> su strumenti finanziari
> utilizzando le informazioni
> medesime;
> b) comunica tali informazioni
> ad altri, al di fuori del
> normale esercizio del lavoro,
> della professione, della
> funzione o dell'ufficio;
> c) raccomanda o induce altri,
> sulla base di esse, al
> compimento di taluna delle
> operazioni indicate nella
> lettera a).
> 2. La stessa pena di cui al
> comma 1 si applica a chiunque
> essendo in possesso di
> informazioni privilegiate a
> motivo della preparazione o
> esecuzione di attivita'
> delittuose compie taluna delle
> azioni di cui al medesimo
> comma 1.
> 3. Il giudice puo' aumentare
> la multa fino al triplo o fino
> al maggiore importo di dieci
> volte il prodotto o il
> profitto conseguito dal reato
> quando, per la rilevante
> offensivita' del fatto, per le
> qualita' personali del
> colpevole o per l'entita' del
> prodotto o del profitto
> conseguito dal reato, essa
> appare inadeguata anche se
> applicata nel massimo. 3-bis.
> Nel caso di operazioni
> relative agli strumenti
> finanziari di cui all'articolo
> 180, comma 1, lettera a),
> numero 2), la sanzione penale
> e' quella dell'ammenda fino a
> euro centotremila e
> duecentonovantuno e
> dell'arresto fino a tre anni.
> 4. Ai fini del presente
> articolo per strumenti
> finanziari si intendono anche
> gli strumenti finanziari di
> cui all'articolo 1, comma 2,
> il cui valore dipende da uno
> strumento finanziario di cui
> all'articolo 180, comma 1,
> lettera a).
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 13 gen 2018, alle
> ore 00:50, Siddi Massimiliano
> <massimiliano.siddi a giustizia.it
> <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>>
> ha scritto:
>
> Non sono un esperto di
> questo tipo di reati, ma,
> ragionando sulla norma,
> nutro il serio dubbio che
> sia applicabile
> all'attività normativa del
> Presidente del Consiglio e
> del Consiglio dei
> Ministri, così come, più
> in generale, all'attività
> politica.
>
> Penso che l'oggetto dei
> lavori del Consiglio dei
> Ministri non costituisca
> "informazione
> privilegiata" in senso
> tecnico, e di esso i suoi
> membri possano liberamente
> parlare con chi vogliono,
> anche in anticipo.
>
> La conseguente
> responsabilità, in caso di
> comunicazione
> "privilegiata" (nel senso
> etimologico di privata "in
> privos lata") a taluno,
> e', a mio avviso,
> esclusivamente politica, e
> non penale.
>
> Lo stesso autore
> dell'articolo, un po'
> pindaricamente, incentra
> tutta la polemica - che,
> sotto le mentite e un po'
> sgangherate spoglie del
> diritto, e', in realtà,
> tutta politica - più sulla
> mancata iscrizione della
> presunta notitia criminis
> che sull'effettiva
> fondatezza della stessa.
>
> Se, dunque, come penso, la
> responsabilità fosse solo
> politica, bene avrebbe
> fatto la Procura di Roma a
> non iscrivere alcuna
> notizia di reato a carico
> del Presidente del Consiglio.
>
> Trovo, invece, molto grave
> che un magistrato chieda
> ad un Ufficio di Procura
> di spiegare "il suo
> silenzio", giacché gli
> atti di cui occorre dare
> motivazione sono tipici e,
> tra questi, non rientra,
> nel modo più assoluto, la
> mancata iscrizione.
>
> Ne', peraltro, risulta
> che, tra le fonti di tale
> tipicità, vi siano le
> rispettabili, ma non certo
> vincolanti,
> interpretazioni normative
> del Sig. Travaglio o degli
> organi di stampa che,
> magari strumentalmente,
> battono la gran cassa.
>
> Massimiliano Siddi
>
>
> Inviato da iPad
>
>
> Il giorno 12 gen 2018,
> alle ore 16:00, andreale
> <andreale a yahoo.com
> <mailto:andreale a yahoo.com>>
> ha scritto:
>
> Caro Procuratore
> Nannucci , se davvero
> la Procura di Roma ha
> agito come dice
> Travaglio,
> nell'articolo di oggi,
> che allego, la
> risposta ce l'hai già.
>
> È davvero molto grave
> quanto descritto e
> meriterebbe certamente
> gli interventi da te
> indicati.
>
> Ma sono purtroppo
> convinto che tutto
> continuerà a tacere ,
> né alcuno dei
> consiglieri al CSM (di
> Area o no) adotterà
> qualsivoglia iniziativa.
>
> Andrea Reale
>
> Inviato da smartphone
> Samsung Galaxy.
>
> -------- Messaggio
> originale --------
>
> Da:
> u.nannucci a alice.it
> <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>
> Data: 12/01/18 14:44
> (GMT+01:00)
>
> A: area a areaperta.it
> <mailto:area a areaperta.it>
>
>
> Oggetto: [Area] quesito
>
> Ma come fa la Procura
> di Roma a non proferir
> parola, dinanzi a
> quanto emerge dalle
> rivelazioni del Fatto
> Quotidiano e de La
> Verità in merito alle
> telefonate tra Renzi e
> De Benedetti? E alle
> specifiche accuse che
> su quei giornali sono
> espresse? L’hanno
> letto a Roma
> l’articolo 184 del
> decreto legislativo n.
> 58/1998?
>
> Eppure quell’ufficio
> ha con grande solerzia
> agito nei confronti ad
> esempio del sindaco di
> Roma, per un reato
> ancora tutto da
> capire, e contro
> alcuni funzionari
> emersi nel corso delle
> indagini CONSIP…
>
> Nell’interesse
> dell’immagine e della
> credibilità della
> magistratura tutta,
> sarebbe urgente che
> quell’ufficio
> spiegasse il suo
> silenzio; e la stessa
> domanda investe i vari
> uffici di procura
> generale, che in altri
> tempi attivamente si
> mossero…
>
> E finalmente, cosa
> fanno in consiglieri
> di Area nel Consiglio
> superiore della
> magistratura; non
> ravvisano
> l’opportunità della,
> cosiddetta, “apertura
> di una pratica”?
>
> nannucci
>
> <Insider Premier.pdf>
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