[Area] R: R: R: R: R: R: R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Ven 19 Gen 2018 18:15:08 CET


Ovviamente non conosco gli atti, ma immagino che l'oggetto dell'ordine 
del giorno non fosse semplicemente lo studio della riforma del sistema 
delle banche popolari, ma l'approvazione della riforma con decreto, di 
cui da tempo si parlava sui mezzi di informazione e che era già pronto. 
Insomma, lo sapevano tutti, anche io, che questo era un tema che al 
Governo stava molto a cuore. Certo, in teoria l'approvazione avrebbe 
potuto slittare, e questo avrebbe evitato l'immediato balzo in avanti 
delle azioni delle banche popolari. Ma almeno sulla carta  era di 
dominio pubblico l'informazione che quel giorno la riforma si sarebbe 
dovuta approvare, o almeno si doveva presumere che sarebbe stata 
approvata, dato il rilevante interesse pubblico della riforma medesima e 
l'importanza che aveva per il Governo tutto.

FELICE  PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 19/01/2018 17:06, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Non  direi proprio, o quanto meno dipende.
>
> Mi pare che l’informazione secondo cui “il governo studia una riforma 
> del sistema delle banche popolari” è un’informazione ben diversa da 
> quella secondo cui “la decisione è stata presa: il C. dei M. 
> _stamattina_ farà _quel decreto”._
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *thorgiov
> *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 16:58
> *A:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: R: R: R: quesito
>
> Ma se l'informazione della discussione della riforma era contenuta 
> nell'ordine del giorno del CDM e l'ordine del giorno viene reso 
> pubblico, come dovrebbe avvenire, l'informazione non è privilegiata.
>
> FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 19/01/2018 16:49, MILILLO GIORGIO ha scritto:
>
>     La questione mi interessa poco
>
>     Tuttavia non vedo indirizzo politico nell’erogare una specifica
>     informazione privilegiata che anzi  può indirizzare un’attività di
>     speculazione di borsa ad un soggetto determinato  .
>
>     Non si tratta infatti di una comunicazione erga omnes ma di una
>     comunicazione  in un dialogo a due
>
>     Boh sarò io che non capisco  .
>
>     Giorgio Milillo
>
>     *From:*De Ninis Luca <mailto:luca.deninis a giustizia.it>
>
>     *Sent:*Friday, January 19, 2018 3:53 PM
>
>     *To:*Mondaini Pietro <mailto:pietro.mondaini a giustizia.it>
>
>     *Cc:*area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>
>     *Subject:*[Area] R: R: R: R: R: R: R: quesito
>
>     A mio avviso, invece, l’elemento soggettivo non c’entra proprio
>     nulla, nel senso che non può avere alcuna capacità discretiva
>     delle due posizioni.
>
>     Infatti, trattandosi di fattispecie a dolo generico, non
>     specifico, la finalità perseguita dall’esponente politico al
>     momento dell’anticipazione delle decisioni del C.dei M. non ha
>     alcun rilievo ai fini della sua responsabilità, purché abbia avuto
>     consapevolezza che si trattava di una informazione privilegiata ai
>     sensi dell’art. 181: condizione di cui sarebbe ben arduo dubitare,
>     l’opinione contraria, peraltro, non facendo alcun onore
>     all’interessato.
>
>     Se quindi abbia  agìto al solo fine di accreditare la sua linea
>     politica presso il suo sostenitore o anche al fine di fornirgli
>     un’opportunità di profitto è questione che potrà avere un
>     interesse morale o politico ma che non incide affatto sulla
>     sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
>
>     Luca De Ninis
>
>     *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *Pietro
>     Mondaini
>     *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 13:47
>     *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>     *Oggetto:* [Area] R: R: R: R: R: R: quesito
>
>     Premesso che a mio giudizio il fatto potrebbe essere scriminato,
>     per gli esponenti politici, dall’esercizio della funzione di
>     indirizzo politico in cui si risolve ogni iniziativa governativa
>     (la funzione di indirizzo è libera non solo nei fini, ma anche
>     nelle forme, sicché ben può l’esponente politico ostendere lavori
>     preparatori, etc., nell’ambito della anche informale attività
>     conoscitiva, preparatoria, etc. funzionale all’adozione del
>     provvedimento), va detto che il fatto che trattasi potrebbe essere
>     imputato a colui che ha ricevuto le informazioni privilegiate e le
>     utilizza. Non all’esponente politico, il quale può offrire una
>     giustificazione di mera opportunità politica, senza che possa
>     essere giudizialmente valutata, perché altrimenti si creerebbe un
>     vulnus nel principio della separazione dei poteri.
>
>     Sicché un’eventuale ipotesi di cui all’art. 184 comma 1° lett. b)
>     tuf a carico del politico sarebbe destinata a spegnersi subito
>     dopo la sua formulazione (a meno che, candidamente, il politico
>     non affermi di avere osteso la sua iniziativa al solo fine di
>     favorire il destinatario).
>
>     Mi pare diversa, invece, la posizione del privato se ha realizzato
>     una delle condotte contemplate dalla norma, perché oggettivamente
>     ha messo in pericolo il libero mercato (lo stesso trattato
>     europeo, sul punto, sembra sistematicamente avallare l’illiceità
>     della condotta, anche del singolo)
>
>     Mi pare che la questione stia tutta sull’elemento soggettivo.
>
>     Piero
>
>     *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di
>     *Massimiliano Siddi
>     *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 13:14
>     *A:* 'De Ninis Luca'; 'thorgiov'
>     *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>     *Oggetto:* [Area] R: R: R: R: R: quesito
>
>     Sono d’accordo sul fatto che l’”insieme” della nozione di
>     informazione privilegiata è un insieme che contiene, al suo
>     interno, anche l’informazione segreta ed è, conseguentemente più
>     ampio.
>
>     Il punto è un altro: l’oggetto dell’attività normativa,  dalla sua
>     fase genetica a quella del licenziamento del provvedimento, può
>     mai rientrare nella nozione di privilegio penalmente rilevante?
>
>     E’ del tutto fuorviante il fatto –  peraltro successivo, diverso e
>     del tutto eventuale – che qualcuno ci lucri, perché la prerogativa
>     democratica di esercitare liberamente la potestà normativa, in
>     tutte le sue forme ed espressioni, anche quella comunicativa
>     prodromica all’iniziativa, è un valore democratico che va
>     salvaguardato anche se può, in concreto, prestarsi all’abuso. Ma
>     la sanzione per questo abuso dev’essere di tipo esclusivamente
>     politico, perché comprimere questa libertà con la sanzione penale
>     potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni ben più pericolose per
>     l’ordinamento democratico.
>
>     Massimiliano Siddi
>
>     *Da:*De Ninis Luca [mailto:luca.deninis a giustizia.it]
>     *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 12:00
>     *A:* thorgiov; Siddi Massimiliano
>     *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>     *Oggetto:* R: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>     Io di Renzi NON penso tutto il male possibile e, quanto alla
>     decisione di riformare le banche popolari, potrei anche
>     condividere la tua opinione, benché non mi sento così
>     professionalmente informato come te e quindi non sufficientemente
>     preparato sul tema in tutte le sue possibili implicazioni da voler
>     assumere una posizione. Si tratta però di un tema del tutto
>     estraneo alla natura della discussione.
>
>     Come funziona la borsa, invece, penso di saperlo anch’io, è
>     sufficiente una competenza “scolastica”: dunque, che vi sia stata
>     l’utilizzazione di una notizia riservata, ancorché non segreta, mi
>     pare quanto meno assai probabile, come tu stesso riconosci.
>
>     Al contrario di quanto tu affermi,  però, l’art. 184 TUF incrimina
>     la diffusione di tutte le informazioni “privilegiate“, non solo di
>     quelle coperte dal segreto.
>
>     Che questa sia la sua corretta esegesi mi pare un dato agevolmente
>     desumibile dalla lettera e dal sistema. In ogni caso la questione
>     avrebbe imposto il vaglio del GIP.
>
>     Luca De Ninis
>
>     *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>     *Inviato:* venerdì 19 gennaio 2018 10:31
>     *A:* De Ninis Luca; Siddi Massimiliano
>     *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>     *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>     La questione interessa tutti, se non altro perchè in un sistema
>     democratico il controllo sui governanti dovrebbe avere carattere
>     diffuso, un po' come avviene con l'esercizio della giurisdizione.
>
>     Nel merito, di Renzi penso tutto il male possibile, ma la
>     decisione di riformare le banche popolari, costringendole a
>     quotarsi in borsa per sottrarle al controllo delle fondazioni e
>     metterle sul mercato, è stata un'ottima decisione. Il sistema
>     bancario italiano è un sistema di relazioni, dove il merito
>     creditizio non conta quasi nulla, e non è un caso se il livello
>     delle sofferenze sia altissimo. Personalmente ogni giorno emetto
>     decine di decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti
>     incagliati, e per vari anni ho svolto le funzioni di Giudice della
>     esecuzione immobiliare. Della riforma c'era un estremo bisogno,
>     alla luce dei dissesti delle varie Banche Etruria che si sono
>     susseguiti senza sosta, perchè la tutela del risparmio è
>     fondamentale, e mi sembra assurdo sostenere che  sia stata fatta
>     per permettere a De Benedetti di guadagnare una plusvalenza.
>     Semmai è corretto dire che De Benedetti ha colto l'occasione. Del
>     resto, la borsa funziona così : i soldi non si bruciano mai,
>     semmai passano da una mano all'altra, da chi ha comprato ai
>     massimi e vende ai minimi a chi ha comprato ai minimi per vendere
>     ai massimi. Spesso il guadagno o la perdita è una questione di
>     pochi secondi, e gli operatori del settore lo sanno benissimo. La
>     questione di fondo è : la formazione di un ordine del giorno del
>     Consiglio dei Ministri e il suo oggetto costituiscono di per sè
>     una notizia riservata ? A me non sembra, e in ogni caso se dagli
>     atti in possesso della Procura di Roma non risultava che detto
>     ordine del giorno fosse coperto da segreto non esisteva neppure
>     una notizia di reato da iscrivere nell'apposito registro.
>
>     FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
>     Nord )
>
>     Il 19/01/2018 10:49, De Ninis Luca ha scritto:
>
>         In definitiva:
>
>         Pizzi è certo che la soffiata fosse priva della “connotazione
>         ulteriore della riservatezza dell’informazione che sola ne può
>         determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza
>         penale ai sensi ed agli effetti dell’art. 184 TUF”. Infatti la
>         plusvalenza del 12% in poche ore, che parrebbe proprio esserci
>         stata, potrebbe ben essere dipesa da un colpo della Fortuna, o
>         meglio dalla lentezza ed incapacità degli altri speculatori di
>         borsa!..
>
>         Siddi invece preferisce che tali “comunicazioni riservate”
>         siano comunque sottratte alla giurisdizione penale, altrimenti
>         la “democrazia reale” ne sarebbe gravemente offuscata…
>
>         Infatti anche se, _per mera ipotesi_, la decisione politica di
>         intervenire sulle banche popolari fosse influenzata dal
>         desiderio biricchino di concedere un’opportunità ad un suo
>         sostenitore e consulente o, nel caso peggiore, di mettere su
>         un sistema di arricchimento personale e clientelare, che sarà
>         mai? Non è mica un problema di interesse pubblico?..
>
>         Ma è evidente che la questione non interessa nessun altro
>         all’infuori di noi tre, quindi forse non è il caso di
>         insistere oltre..
>
>         Luca De Ninis
>
>         *Da:*Siddi Massimiliano
>         *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 20:35
>         *A:* thorgiov
>         *Cc:* De Ninis Luca; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>         *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>         Mi sembra molto più opaco, in termini di democrazia reale, uno
>         Stato in cui un esponente politico, delle istituzioni o meno,
>         non abbia la possibilità di comunicare riservatamente, a
>         chiunque voglia, una sua iniziativa normativa senza incorrere
>         nella violazione di un precetto penale.
>
>             Massimiliano Siddi
>
>         Inviato da iPhone
>
>
>         Il giorno 16 gen 2018, alle ore 20:07, thorgiov
>         <thorgiov a libero.it <mailto:thorgiov a libero.it>> ha scritto:
>
>             Secondo me non costa nulla in termini di opacità
>             democratica, perchè il nudo fatto in sè della
>             comunicazione da parte di Renzi a De Benedetti di un
>             argomento che era già nel successivo ordine del giorno del
>             Consiglio dei Ministri, senza la connotazione ulteriore
>             della riservatezza della informazione che sola ne può
>             determinare la natura privilegiata e dunque la rilevanza
>             penale ai sensi e agli effetti dell'art. 184 TUF,
>             trattandosi di un elemento costitutivo del relativo
>             delitto, non integrava, neppure in astratto, una
>             fattispecie di reato. Poi è chiaro che siamo in campagna
>             elettorale e che l'argomento banche è sempre molto
>             delicato per il PD. Altrettanto evidente è che questa
>             vicenda viene utilizzata contro Renzi da tutte le
>             opposizioni. Ma questo attiene al campo dell'agone
>             politico. Noi cerchiamo di restarne fuori, almeno fino a
>             quando è possibile. L'opinione pubblica italiana ha
>             dimostrato negli anni tante cose, tranne che di essere
>             matura. Anzi, direi che più che matura è marcia, e in
>             quanto tale capace di accettare qualunque porcheria e
>             qualunque fesseria come se nulla fosse, purchè
>             l'interlocutore politico del momento le prometta mari e
>             monti. Figuriamoci se si scandalizza per una vicenda del
>             tipo di quella di cui stiamo discutendo noi.
>
>             FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di
>             Napoli Nord )
>
>             Il 16/01/2018 18:40, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                 Bene: credo che sia sempre proficuo misurarsi sul
>                 merito delle questioni.
>
>                 Credo inoltre che, /re melius perpensa/, tu possa
>                 concordare con me sul fatto che tutte le
>                 esemplificazioni che tu hai fatto del possibile
>                 “contesto” della notizia di cui ci occupiamo
>                 confermino che si trattava di una vera e propria
>                 notizia di reato e che andava iscritta come tale,
>                 salvo poi richiederne l’archiviazione per una delle
>                 ragioni che hai indicate, suscettibile di verifica.
>
>                 Peraltro, se ben ricordo, la ragione
>                 dell’insussistenza del reato sostenuta da Siddi era
>                 tutt’altra: riguardava la sottrazione dell’attività
>                 svolta dal Presidente del C.M. , definita politica,
>                 dall’area applicativa della fattispecie dell’art. 184.
>
>                 Ebbene, non aver iscritto alcuna notizia, impedisce di
>                 conoscere le ragioni della scelta seguita dalla
>                 Procura, quindi di sapere se la Procura ha accolto le
>                 ragioni addotte da uno di voi due o ne abbia
>                 ipotizzate altre e finanche di capire se si è trattato
>                 di una scelta corretta oppure no.
>
>                 Quanto ai costi, credo invece che sia argomento valido
>                 in astratto ma del tutto inconferente al caso in
>                 esame: iscrivere un modello 21 e richiedere
>                 l’archiviazione perché, come tu dici, il contesto
>                 evidenzierebbe che il fatto non sussiste, non costa
>                 praticamente nulla. Sempre che, misurandosi con una
>                 motivazione concreta, il P.M. resti convinto
>                 dell’insostenibilità dell’accusa e non ritenga di
>                 cambiare la sua scelta. Ma in tale caso i costi di
>                 un’eventuale indagine, la cui necessità allo stato non
>                 si coglie per avere il fatto già evidentemente
>                 esaurito i suoi effetti, sarebbero ben giustificati
>                 dalla rilevanza, sociale ed economica, della vicenda.
>
>                 Quanto costa invece, in termini di “opacità
>                 democratica”, la scelta opposta effettivamente seguita?
>
>                 Luca De Ninis
>
>                 *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>                 *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 17:58
>                 *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
>                 <mailto:area a areaperta.it>
>                 *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                 E invece sostenere che i colleghi della Procura di
>                 Roma avrebbero dovuto iscrivere il fatto come notizia
>                 di reato significa inevitabilmente affermare che detti
>                 colleghi abbiano agito male, perchè in presenza di un
>                 fatto che in astratto integra gli estremi di un reato
>                 l'iscrizione sarebbe stata doverosa. Da qui non si
>                 sfugge. E il contesto è decisivo nel caso di specie.
>                 La notizia della successiva approvazione della riforma
>                 delle banche popolari era già di dominio pubblico o no
>                 ? La stampa ne aveva già ricevuto o dato notizia
>                 oppure no?  In caso affermativo non era una
>                 informazione privilegiata, e quindi, a prescindere 
>                 dalla circostanza che l'approvazione della riforma in
>                 Consiglio dei Ministri avesse carattere politico o
>                 meno, non c'era un fatto che potesse essere
>                 considerato reato e iscritto come tale. Di che cosa si
>                 può discutere se non si conosce questo dato
>                 fondamentale ?  Credo che il pericolo vero non sia
>                 quello della mancata iscrizione delle notizie di fatti
>                 di reato, ma della iscrizione di fatti che di per sè
>                 non costituiscono reato. Faccio un esempio concreto.
>                 Quando c'è un suicidio, intendo dire un la morte di
>                 una persona che incontestabilmente si è data la morte
>                 da sè, senza l'aiuto di terzi, spesso, se non sempre,
>                 ha luogo una iscrizione per istigazione al suicidio,
>                 come se fosse inconcepibile che una persona decida di
>                 ammazzarsi autonomamente. Lo si fa per poter indagare
>                 e quindi per cercare una notizia di reato, che al
>                 momento non esiste. Ecco, secondo me questo andrebbe
>                 evitato, se non altro perchè le indagini costano.
>                 Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato ,
>                 esiste la revisione ex art. 629 c.p.p. delle pronunce
>                 di condanna come strumento di impugnazione
>                 straordinaria, e fino a quando questo non viene
>                 esercitato con successo, anche l'eventuale contrasto
>                 con altre sentenze definitive non è significativo. Le
>                 sentenze di assoluzione, poi, restano comunque ferme,
>                 sempre a prescindere dal contrasto di cui sopra.
>                 Ovviamente, il fatto che vi sia una assoluzione non
>                 significa di per sè che il pubblico ministero abbia
>                 sbagliato, perchè il risultato finale del giudizio può
>                 essere solo frutto di una diversa valutazione. Però
>                 sono proprio le valutazioni panpenalistiche che
>                 andrebbero evitate a priori. Sarebbe se non altro un
>                 buon metodo per evitare processi lunghi e costosi che
>                 poi si risolvono nel nulla.
>                 FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                 Tribunale di Napoli Nord )
>
>                 Il 16/01/2018 14:19, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                     Provo a sintetizzare, scusandomi in anticipo se
>                     non riesco a cogliere aspetti più profondi del tuo
>                     ragionamento:
>
>                     1.La Procura di Roma è l’unica depositaria del
>                     contesto della notizia pervenuto al suo Ufficio e,
>                     per una minima regola di prudenza , nessun altro
>                     può intervenire sulla questione;
>
>                     2.Il diritto penale è extrema ratio sicché, se una
>                     notizia di reato non è stata ritenuta tale, vi
>                     potrà ben esser una ragione;
>
>                     3.Siccome in dibattimento vi sono state numerose
>                     assoluzioni, passate in giudicato, seguite a
>                     processi imbastiti con grande risonanza mediatica,
>                     questo è il segno che si sono già troppe volte
>                     sovrapposte valutazioni etiche alle valutazioni
>                     giuridiche, sicchè è meglio evitare ogni rischio
>                     di recidiva e di creare per via giudiziale uno
>                     Stato etico.
>
>                     Tuttavia:
>
>                     1.La questione da me posta non è se i colleghi di
>                     Roma abbiano agìto bene o male; è se il fatto,
>                     riconosciuto vero dallo stesso interessato e
>                     quindi assumibile come fondato, costituisca o meno
>                     reato di /insider trading./
>
>                     2.Le ragioni per le quali quel fatto (non il
>                     contesto, di cui nulla sappiamo né io né tu,
>                     dunque ignoto per definizione) debba essere o meno
>                     considerato reato, sono appunto l’oggetto della
>                     discussione.
>
>                     3.Tutti possiamo sbagliare. Anche i giudici che
>                     hanno formulato sentenze passate in giudicato.
>                     Sono numerosi gli esempi, desumibili anche (ma non
>                     solo) da altre sentenze passate in giudicato. Il
>                     rischio di creare per via giudiziale uno Stato
>                     etico dovrebbe misurarsi sul contenuto oggettivo
>                     dei singoli fatti sottoposti al giudizio.
>                     Stigmatizzando i singoli errori, con gli argomenti
>                     che li dimostrino tali.
>
>                     Luca De Ninis
>
>                     *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
>                     *Inviato:* martedì 16 gennaio 2018 12:15
>                     *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
>                     <mailto:area a areaperta.it>
>                     *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                     Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi,
>                     ha avuto a disposizione molti più elementi per
>                     decidere anche solo se iscrivere a carico di Renzi
>                     una notizia di reato. Il fatto non è mai nudo, nel
>                     senso che non è mai isolato. Al contrario, è
>                     sempre inserito in un contesto. Ovviamente
>                     possiamo farci una idea di massima sulla vicenda.
>                     Ma per affermare con sicurezza che la Procura ha
>                     omesso un atto dovuto, quale l'iscrizione nel
>                     registro delle notizie di reato, da tecnici del
>                     diritto, dovremmo prima conoscere quel contesto, e
>                     quindi tutta la vicenda nei suoi particolari. Si
>                     tratta di una regola minima di prudenza, da
>                     osservare a prescindere dalla dimensione
>                     individuale o collettiva della indipendenza del
>                     magistrato. Insomma, non è che i colleghi della
>                     Procura di Roma perdono la loro indipendenza
>                     perchè noi sulla lista li critichiamo. Ma noi, in
>                     quanto magistrati, dovremmo rispettare il lavoro
>                     dei colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a
>                     prescindere dal caso di cui si discute, sono
>                     contrario ad una visione panpenalistica della
>                     realtà, nel senso che il diritto penale, come si
>                     insegna nei manuali, è sempre la extrema ratio, e
>                     non dovrebbe costituire la regola. Non è che ogni
>                     comportamento riprovevole deve costituire per
>                     forza un reato, anche se solo in astratto, e
>                     quindi debba portare per forza di cosa ad una
>                     indagine, con i relativi costi, personali ed
>                     economici. Credo che le numerose assoluzioni,
>                     pronunciate con sentenza passata in giudicato, che
>                     hanno fatto seguito a processi penali imbastiti
>                     con grande risonanza mediatica, evidenzino un
>                     punto critico della giustizia : il rischio di
>                     sovrapporre valutazioni etiche e valutazioni
>                     giuridiche. E quindi, in ultima analisi, il
>                     rischio di creare per via giudiziale uno Stato etico.
>
>                     FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                     Tribunale di Napoli Nord )
>
>                     Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
>                         Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io
>                         leggo spesso e non di rado condivido i tuoi
>                         interventi, sicché provo a rassicurarti sul
>                         fatto che “conoscere le carte” è il principio
>                         sul quale cerco di fondare, nei limiti delle
>                         mie possibilità, tutto il mio lavoro.
>
>                         La questione che ci occupa sulla lista,
>                         tuttavia, non è assimilabile alla definizione
>                         di un procedimento affidato alle nostre cure,
>                         ma è soltanto teoretica. A me, del resto, non
>                         interessa affatto criticare l’operato dei
>                         colleghi, ma solo ragionare sulla correttezza
>                         di una soluzione che incide sul modo di
>                         intendere la funzione giudiziaria.
>
>                         Forse trascuri la circostanza che, per come si
>                         legge sui giornali, l’interessato che ha usato
>                         la “propalazione prioritaria” ha riconosciuto
>                         il fatto di cui discutiamo.
>
>                         Di quali carte senti quindi il bisogno per
>                         esprimere un’opinione su una questione
>                         tecnico-giuridica ?
>
>                         Il punto che interessa, che prescinde dal caso
>                         in esame ma investe il senso della nostra
>                         professione, è invece quale sia il concetto di
>                         indipendenza della funzione giudiziaria che
>                         alberga in ognuno di noi.
>
>                         Secondo molti è un concetto che ha solo, o
>                         quanto meno prevalentemente, una dimensione
>                         collettiva: quella dell’Ufficio potente e
>                         rispettato che ha omesso l’iscrizione o
>                         addirittura quella dell’intero ordine
>                         giudiziario (Siddi; Bruti Liberati; per quanto
>                         ho capito, anche Lima).
>
>                         Ne consegue che ogni critica che, sia pure di
>                         riflesso, possa ledere la rispettabilità della
>                         corporazione, costituisce di per sé un
>                         affronto e non merita alcuna legittimazione,
>                         neppure per gli aspetti meramente teoretici
>                         del problema.
>
>                         Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
>                         La quale tuttavia, se le notizie di stampa non
>                         sono false,  non pare proprio voler lavorare
>                         su questo problema ed ormai non lo potrebbe
>                         neppure fare, visto che non ha ravvisato alcun
>                         reato a carico dei due soggetti di cui ci
>                         occupiamo e non ha iscritto procedimenti a
>                         loro carico.
>
>                         Non è dunque consentito, da tecnici che si
>                         rivolgono  ad altri tecnici, intervenire sulla
>                         questione che sottende questa scelta?
>
>                         Io ritengo invece che il concetto di
>                         indipendenza della funzione giudiziaria ha,
>                         quanto meno prevalentemente, una dimensione
>                         individuale: quella della libertà di giudizio
>                         del singolo magistrato, correlata alla sua
>                         responsabilità per il corretto esercizio della
>                         funzione, sempre soggetta a valutazione critica.
>
>                         La dimensione collettiva dovrebbe invece avere
>                         solo un valore strumentale e di ausilio di
>                         questa libertà di giudizio, per i casi in cui
>                         il singolo si trovi esposto ad una sua
>                         compressione per l’opera di altri poteri, non
>                         costituire essa stessa la ragione, la ratio
>                         dell’indipendenza.
>
>                         Diversamente opinando si tradisce il senso
>                         dell’art. 101 della Costituzione.
>
>                         Tu, come la pensi?
>
>                         Luca De Ninis
>
>                         *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it]
>                         *Per conto di *thorgiov
>                         *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
>                         *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>                         *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
>                         Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al
>                         nostro interno di criticare l'operato dei
>                         colleghi senza conoscere le carte. Se non si
>                         conoscono gli atti, è meglio tacere.
>
>                         FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del
>                         Tribunale di Napoli Nord )
>
>                         Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha
>                         scritto:
>
>                             Si potrebbe discutere all'infinito; le
>                             posizioni sono chiare e ciascuno ha la sua
>                             sensibilità.
>
>                             Ciò che davvero conta, e che, a mio
>                             giudizio, è gravissimo, è che si stiano
>                             insinuando sospetti di favoritismo su un
>                             Ufficio giudiziario sulla base di
>                             interpretazioni opinabili e che purtroppo,
>                             anche al nostro interno, c'è chi segue
>                             questa logica.
>
>                             Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio
>                             potente e rispettato, domani potrà toccare
>                             a ciascuno di noi doversi difendere da
>                             insinuazioni basate su interpretazioni.
>
>                             Già il fatto in se' della polemica su una
>                             questione come questa costituisce un
>                             ulteriore tassello della progressiva
>                             erosione della nostra indipendenza.
>
>                                   Massimiliano Siddi
>
>                             Inviato da iPhone
>
>
>                             Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De
>                             Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it
>                             <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>                             scritto:
>
>                                 Infatti è ermeneutico.
>
>                                 Secondo la tua lettura, nella
>                                 “corretta discriminazione
>                                 dell’attività politica da quella
>                                 funzionale ordinaria” si coglierebbe
>                                 un interesse superiore che giustifica
>                                 la “propalazione prioritaria” della
>                                 notizia dal capo del governo ad un
>                                 imprenditore politicamente a lui
>                                 vicino ed auto-dichiaratosi suo
>                                 consulente, sì da fornirgli
>                                 l’occasione di un cospicuo profitto.
>
>                                 Io non lo vedo.
>
>                                 Luca De Ninis
>
>                                 *Da:*Siddi Massimiliano
>                                 *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>                                 *A:* De Ninis Luca
>                                 *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                 area a areaperta.it
>                                 <mailto:area a areaperta.it>
>                                 *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
>                                 Gli atti normativi del Governo non
>                                 sono ontologicamente diversi da quelli
>                                 del Parlamento ai fini della
>                                 riservatezza penalmente rilevante, a
>                                 nulla rilevando il soggetto che li
>                                 pone in essere.
>
>                                 Quanto alla tua affermazione di
>                                 principio, non è questione di cosa
>                                 limiti cosa, ma di interpretazione del
>                                 sistema nel suo complesso, per cui la
>                                 norma penale non può non tenere conto,
>                                 come nel caso di specie, delle norme
>                                 che disciplinano gli organi di
>                                 rilevanza costituzionale ai fini di
>                                 una corretta discriminazione
>                                 dell'attività politica da quella
>                                 funzionale ordinaria.
>
>                                 Il problema è ermeneutico, non
>                                 dogmatico - morale.
>
>                                 Massimiliano Siddi
>
>
>
>                                 Inviato da iPhone
>
>
>                                 Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15,
>                                 De Ninis Luca
>                                 <luca.deninis a giustizia.it
>                                 <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>                                 scritto:
>
>                                     Non credo che sia così: la qualità
>                                     di capo del governo attribuisce
>                                     contenuto e valore alla notizia
>                                     riservata.
>
>                                     E comunque ho sempre pensato che,
>                                     in uno stato di diritto, sia la
>                                     legge penale a dover costituire il
>                                     limite dell’attività politicamente
>                                     lecita, non viceversa.
>
>                                     Luca De Ninis
>
>                                     *Da:*Siddi Massimiliano
>                                     *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018
>                                     09:45
>                                     *A:* De Ninis Luca
>                                     *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                     area a areaperta.it
>                                     <mailto:area a areaperta.it>
>                                     *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
>                                     È solo una situazione analoga che,
>                                     a mio avviso, non cambia la
>                                     sostanza penalistica.
>
>                                     Massimiliano Siddi
>
>                                     Inviato da iPhone
>
>
>                                     Il giorno 15 gen 2018, alle ore
>                                     09:14, De Ninis Luca
>                                     <luca.deninis a giustizia.it
>                                     <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
>                                     ha scritto:
>
>                                         Membro influente della
>                                         maggioranza parlamentare o
>                                         presidente del consiglio dei
>                                         ministri ?
>
>                                         La notizia, per capire se si
>                                         tratti di notizia di reato,
>                                         bisogna considerarla tutta..
>
>                                         Luca De Ninis
>
>                                         *Da:*Siddi Massimiliano
>                                         *Inviato:* sabato 13 gennaio
>                                         2018 21:55
>                                         *A:* De Ninis Luca
>                                         *Cc:* Fontana Gian Luigi;
>                                         area a areaperta.it
>                                         <mailto:area a areaperta.it>
>                                         *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
>                                         Se ho ben compreso il quesito
>                                         alternativo per persone
>                                         intelligenti, il sibillino
>                                         proponente suggerisce la
>                                         qualificazione dell'attività
>                                         di formazione delle norme in
>                                         seno al Consiglio dei Ministri
>                                         come attività funzionale nel
>                                         senso che il termine assume
>                                         nell'art. 184 TUF.
>
>                                         E' del tutto evidente che i
>                                         Ministri svolgano una pubblica
>                                         funzione, ma ci sono, a mio
>                                         sommesso avviso, attività che,
>                                         pur rientrando in senso lato
>                                         nelle loro competenze
>                                         funzionali, hanno, tuttavia,
>                                         carattere squisitamente
>                                         politico, proprio come le
>                                         attività culturali e
>                                         relazionali prodromiche,
>                                         contemporanee e successive
>                                         all'iter di proposta e
>                                         formazione delle norme, a
>                                         nulla rilevando che queste
>                                         siano rese pubbliche o meno.
>
>                                         Se un membro influente della
>                                         maggioranza parlamentare
>                                         confida ad un terzo
>                                         riservatamente che il suo
>                                         gruppo intende proporre una
>                                         determinata legge che, proprio
>                                         per la qualità dei proponenti,
>                                         ha ottime "chances" di
>                                         approvazione, questa rimane
>                                         attività politica, anche se il
>                                         parlamentare svolge una
>                                         pubblica funzione e se il
>                                         terzo ne approfitta per
>                                         speculare finanziariamente.
>
>                                         Se il Presidente del Consiglio
>                                         rivela ad un direttore di
>                                         giornale che farà approvare un
>                                         certo decreto, magari
>                                         confidando nel fatto che quel
>                                         direttore, vicino al Governo,
>                                         appoggi politicamente
>                                         l'iniziativa presso l'opinione
>                                         pubblica, o solo per favorirlo
>                                         con la propalazione
>                                         prioritaria della notizia,
>                                         anche tale attività rimane
>                                         prettamente politica, a
>                                         prescindere dalla speculazione
>                                         finanziaria che se ne possa fare.
>
>                                         La responsabilità, in questi
>                                         casi, è esclusivamente
>                                         politica: un popolo maturo,
>                                         alle successive elezioni,
>                                         dovrebbe tenerne conto.
>
>                                         Massimiliano Siddi
>
>                                         Inviato da iPad
>
>
>                                         Il giorno 13 gen 2018, alle
>                                         ore 12:36, De Ninis Luca
>                                         <luca.deninis a giustizia.it
>                                         <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
>                                         ha scritto:
>
>                                             Attività politica o
>                                             funzione pubblica ?
>
>                                             Intelligenti pauca..
>
>                                             Luca De Ninis
>
>                                             *Da:*Area
>                                             [mailto:area-bounces a areaperta.it]
>                                             *Per conto di *Fontana
>                                             Gian Luigi
>                                             *Inviato:* sabato 13
>                                             gennaio 2018 01:05
>                                             *A:* Siddi Massimiliano
>                                             *Cc:* area a areaperta.it
>                                             <mailto:area a areaperta.it>
>                                             *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
>                                             *Copio incollo le norme.*
>
>                                             *Gian Luigi FONTANA *
>
>                                             *Art. 181 del TUF*
>
>
>                                             *Informazione privilegiata *
>
>                                             1. Ai fini del presente
>                                             titolo per informazione
>                                             privilegiata si intende
>                                             un'informazione din
>                                             carattere preciso, che non
>                                             e' stata resa pubblica,
>                                             concernente, direttamente
>                                             o indirettamente, uno o
>                                             piu' emittenti strumenti
>                                             finanziari o uno o piu'
>                                             strumenti finanziari, che,
>                                             se resa pubblica, potrebbe
>                                             influire in modo sensibile
>                                             sui prezzi di tali
>                                             strumenti finanziari.
>                                             2. In relazione ai
>                                             derivati su merci, per
>                                             informazione privilegiata
>                                             si intende un'informazione
>                                             di carattere preciso, che
>                                             non e' stata resa
>                                             pubblica, concernente,
>                                             direttamente o
>                                             indirettamente, uno o piu'
>                                             derivati su merci, che i
>                                             partecipanti ai mercati su
>                                             cui tali derivati sono
>                                             negoziati si aspettano di
>                                             ricevere secondo prassi di
>                                             mercato ammesse in tali
>                                             mercati.
>                                             3. Un'informazione si
>                                             ritiene di carattere
>                                             preciso se:
>                                             a) si riferisce ad un
>                                             complesso di circostanze
>                                             esistente o che si possa
>                                             ragionevolmente prevedere
>                                             che verra' ad esistenza o
>                                             ad un evento verificatosi
>                                             o che si possa
>                                             ragionevolmente prevedere
>                                             che si verifichera';
>                                             b) e' sufficientemente
>                                             specifica da consentire di
>                                             trarre conclusioni sul
>                                             possibile effetto del
>                                             complesso di circostanze o
>                                             dell'evento di cui alla
>                                             lettera a) sui prezzi
>                                             degli strumenti finanziari.
>                                             4. Per informazione che,
>                                             se resa pubblica, potrebbe
>                                             influire in modo sensibile
>                                             sui prezzi di strumenti
>                                             finanziari si intende
>                                             un'informazione che
>                                             presumibilmente un
>                                             investitore ragionevole
>                                             utilizzerebbe come uno
>                                             degli elementi su cui
>                                             fondare le proprie
>                                             decisioni di investimento.
>                                             5. Nel caso delle persone
>                                             incaricate dell'esecuzione
>                                             di ordini relativi a
>                                             strumenti finanziari, per
>                                             informazione privilegiata
>                                             si intende anche
>                                             l'informazione trasmessa
>                                             da un cliente e
>                                             concernente gli ordini del
>                                             cliente in attesa di
>                                             esecuzione, che ha un
>                                             carattere preciso e che
>                                             concerne, direttamente o
>                                             indirettamente, uno o piu'
>                                             emittenti di strumenti
>                                             finanziari o uno o piu'
>                                             strumenti finanziari, che,
>                                             se resa pubblica, potrebbe
>                                             influire in modo sensibile
>                                             sui prezzi di tali
>                                             strumenti finanziari.
>
>                                             *Art. 184 del TUF*
>
>
>
>                                             *Abuso di informazioni
>                                             privilegiate *
>
>                                             1. E' punito con la
>                                             reclusione da uno a sei
>                                             anni e con la multa da
>                                             euro ventimila a euro tre
>                                             milioni chiunque, essendo
>                                             in possesso di
>                                             informazioni privilegiate
>                                             in ragione della sua
>                                             qualita' di membro di
>                                             organi di amministrazione,
>                                             direzione o controllo
>                                             dell'emittente, della
>                                             partecipazione al capitale
>                                             dell'emittente, ovvero
>                                             dell'esercizio di
>                                             un'attivita' lavorativa,
>                                             di una professione o di
>                                             una funzione, anche
>                                             pubblica, o di un ufficio:
>                                             a) acquista, vende o
>                                             compie altre operazioni,
>                                             direttamente o
>                                             indirettamente, per conto
>                                             proprio o per conto di
>                                             terzi, su strumenti
>                                             finanziari utilizzando le
>                                             informazioni medesime;
>                                             b) comunica tali
>                                             informazioni ad altri, al
>                                             di fuori del normale
>                                             esercizio del lavoro,
>                                             della professione, della
>                                             funzione o dell'ufficio;
>                                             c) raccomanda o induce
>                                             altri, sulla base di esse,
>                                             al compimento di taluna
>                                             delle operazioni indicate
>                                             nella lettera a).
>                                             2. La stessa pena di cui
>                                             al comma 1 si applica a
>                                             chiunque essendo in
>                                             possesso di informazioni
>                                             privilegiate a motivo
>                                             della preparazione o
>                                             esecuzione di attivita'
>                                             delittuose compie taluna
>                                             delle azioni di cui al
>                                             medesimo comma 1.
>                                             3. Il giudice puo'
>                                             aumentare la multa fino al
>                                             triplo o fino al maggiore
>                                             importo di dieci volte il
>                                             prodotto o il profitto
>                                             conseguito dal reato
>                                             quando, per la rilevante
>                                             offensivita' del fatto,
>                                             per le qualita' personali
>                                             del colpevole o per
>                                             l'entita' del prodotto o
>                                             del profitto conseguito
>                                             dal reato, essa appare
>                                             inadeguata anche se
>                                             applicata nel massimo.
>                                             3-bis. Nel caso di
>                                             operazioni relative agli
>                                             strumenti finanziari di
>                                             cui all'articolo 180,
>                                             comma 1, lettera a),
>                                             numero 2), la sanzione
>                                             penale e' quella
>                                             dell'ammenda fino a euro
>                                             centotremila e
>                                             duecentonovantuno e
>                                             dell'arresto fino a tre anni.
>                                             4. Ai fini del presente
>                                             articolo per strumenti
>                                             finanziari si intendono
>                                             anche gli strumenti
>                                             finanziari di cui
>                                             all'articolo 1, comma 2,
>                                             il cui valore dipende da
>                                             uno strumento finanziario
>                                             di cui all'articolo 180,
>                                             comma 1, lettera a).
>
>                                             Inviato da iPad
>
>
>                                             Il giorno 13 gen 2018,
>                                             alle ore 00:50, Siddi
>                                             Massimiliano
>                                             <massimiliano.siddi a giustizia.it
>                                             <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>>
>                                             ha scritto:
>
>                                                 Non sono un esperto di
>                                                 questo tipo di reati,
>                                                 ma, ragionando sulla
>                                                 norma, nutro il serio
>                                                 dubbio che sia
>                                                 applicabile
>                                                 all'attività normativa
>                                                 del Presidente del
>                                                 Consiglio e del
>                                                 Consiglio dei
>                                                 Ministri, così come,
>                                                 più in generale,
>                                                 all'attività politica.
>
>                                                 Penso che l'oggetto
>                                                 dei lavori del
>                                                 Consiglio dei Ministri
>                                                 non costituisca
>                                                 "informazione
>                                                 privilegiata" in senso
>                                                 tecnico, e di esso i
>                                                 suoi membri possano
>                                                 liberamente parlare
>                                                 con chi vogliono,
>                                                 anche in anticipo.
>
>                                                 La conseguente
>                                                 responsabilità, in
>                                                 caso di comunicazione
>                                                 "privilegiata" (nel
>                                                 senso etimologico di
>                                                 privata "in privos
>                                                 lata") a taluno, e', a
>                                                 mio avviso,
>                                                 esclusivamente
>                                                 politica, e non penale.
>
>                                                 Lo stesso autore
>                                                 dell'articolo, un po'
>                                                 pindaricamente,
>                                                 incentra tutta la
>                                                 polemica - che, sotto
>                                                 le mentite e un po'
>                                                 sgangherate spoglie
>                                                 del diritto, e', in
>                                                 realtà, tutta politica
>                                                 - più sulla mancata
>                                                 iscrizione della
>                                                 presunta notitia
>                                                 criminis che
>                                                 sull'effettiva
>                                                 fondatezza della stessa.
>
>                                                 Se, dunque, come
>                                                 penso, la
>                                                 responsabilità fosse
>                                                 solo politica, bene
>                                                 avrebbe fatto la
>                                                 Procura di Roma a non
>                                                 iscrivere alcuna
>                                                 notizia di reato a
>                                                 carico del Presidente
>                                                 del Consiglio.
>
>                                                 Trovo, invece, molto
>                                                 grave che un
>                                                 magistrato chieda ad
>                                                 un Ufficio di Procura
>                                                 di spiegare  "il suo
>                                                 silenzio", giacché gli
>                                                 atti di cui occorre
>                                                 dare motivazione sono
>                                                 tipici e, tra questi,
>                                                 non rientra, nel modo
>                                                 più assoluto, la
>                                                 mancata iscrizione.
>
>                                                 Ne', peraltro, risulta
>                                                 che, tra le fonti di
>                                                 tale tipicità, vi
>                                                 siano le rispettabili,
>                                                 ma non certo
>                                                 vincolanti,
>                                                 interpretazioni
>                                                 normative del Sig.
>                                                 Travaglio o degli
>                                                 organi di stampa che,
>                                                 magari
>                                                 strumentalmente,
>                                                 battono la gran cassa.
>
>                                                 Massimiliano Siddi
>
>
>                                                 Inviato da iPad
>
>
>                                                 Il giorno 12 gen 2018,
>                                                 alle ore 16:00,
>                                                 andreale
>                                                 <andreale a yahoo.com
>                                                 <mailto:andreale a yahoo.com>>
>                                                 ha scritto:
>
>                                                     Caro Procuratore
>                                                     Nannucci , se
>                                                     davvero  la
>                                                     Procura di Roma ha
>                                                     agito come dice
>                                                     Travaglio,
>                                                     nell'articolo di
>                                                     oggi, che allego,
>                                                     la risposta ce
>                                                     l'hai già.
>
>                                                     È davvero molto
>                                                     grave quanto
>                                                     descritto e
>                                                     meriterebbe
>                                                     certamente gli
>                                                     interventi da te
>                                                     indicati.
>
>                                                     Ma sono purtroppo
>                                                     convinto che tutto
>                                                     continuerà a
>                                                     tacere , né alcuno
>                                                     dei consiglieri al
>                                                     CSM (di Area o no)
>                                                     adotterà
>                                                     qualsivoglia
>                                                     iniziativa.
>
>                                                     Andrea Reale
>
>                                                     Inviato da
>                                                     smartphone Samsung
>                                                     Galaxy.
>
>                                                     -------- Messaggio
>                                                     originale --------
>
>                                                     Da:
>                                                     u.nannucci a alice.it
>                                                     <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>
>                                                     Data: 12/01/18
>                                                     14:44 (GMT+01:00)
>
>                                                     A:
>                                                     area a areaperta.it
>                                                     <mailto:area a areaperta.it>
>
>
>                                                     Oggetto: [Area]
>                                                     quesito
>
>                                                     Ma come fa la
>                                                     Procura di Roma a
>                                                     non proferir
>                                                     parola, dinanzi a
>                                                     quanto emerge
>                                                     dalle rivelazioni
>                                                     del Fatto
>                                                     Quotidiano e de La
>                                                     Verità in merito
>                                                     alle telefonate
>                                                     tra Renzi e De
>                                                     Benedetti? E alle
>                                                     specifiche accuse 
>                                                     che su quei
>                                                     giornali sono
>                                                     espresse? L’hanno
>                                                     letto a Roma
>                                                     l’articolo 184 del
>                                                     decreto
>                                                     legislativo n.
>                                                     58/1998?
>
>                                                     Eppure
>                                                     quell’ufficio ha
>                                                     con grande
>                                                     solerzia agito nei
>                                                     confronti ad
>                                                     esempio del
>                                                     sindaco di Roma,
>                                                     per un reato
>                                                     ancora tutto  da
>                                                     capire, e contro
>                                                     alcuni funzionari
>                                                     emersi nel corso
>                                                     delle indagini CONSIP…
>
>                                                     Nell’interesse
>                                                     dell’immagine e
>                                                     della credibilità
>                                                     della magistratura
>                                                     tutta, sarebbe
>                                                     urgente che
>                                                     quell’ufficio
>                                                     spiegasse il suo
>                                                     silenzio; e la
>                                                     stessa domanda
>                                                     investe i vari
>                                                     uffici di procura
>                                                     generale, che in
>                                                     altri tempi
>                                                     attivamente si
>                                                     mossero…
>
>                                                     E finalmente, cosa
>                                                     fanno in
>                                                     consiglieri di
>                                                     Area nel Consiglio
>                                                     superiore della
>                                                     magistratura; non
>                                                     ravvisano
>                                                     l’opportunità
>                                                     della, cosiddetta,
>                                                     “apertura di una
>                                                     pratica”?
>
>                                                     nannucci
>
>                                                     <Insider Premier.pdf>
>
>                                                     _______________________________________________
>                                                     Area mailing list
>                                                     Area a areaperta.it
>                                                     <mailto:Area a areaperta.it>
>                                                     http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>
>                                                 _______________________________________________
>                                                 Area mailing list
>                                                 Area a areaperta.it
>                                                 <mailto:Area a areaperta.it>
>                                                 http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>
>
>
>
>
>
>                             _______________________________________________
>
>                             Area mailing list
>
>                             Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>
>                             http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>
>             _______________________________________________
>             Area mailing list
>             Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>             http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>
>     ------------------------------------------------------------------------
>
>     _______________________________________________
>     Area mailing list
>     Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>     http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>
>
>
>
>     _______________________________________________
>
>     Area mailing list
>
>     Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>
>     http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>

-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20180119/d42b27b7/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Area