[Area] Nomine direttivi CSM ed annullamenti G. A.

Andrea Reale andreale a yahoo.com
Ven 19 Gen 2018 23:42:15 CET


In queste ultime settimane i giudici amministrativi, oltre ad interessarsi del loro collega  F. Bellomo, hanno provveduto ad annullare almeno  cinque nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi .


Ben tre Presidenti di sezione della Corte di Appello di Milano, la Presidente del Tribunale di Verona e la Procuratrice  di Modena hanno visto dichiarare nulle le loro nomine (i primi quattro dal TAR Lazio, la quinta dal Consiglio di Stato). Incollo qui sotto  (le sottolineature sono mie) i punti salienti della sentenza del TAR sui presidenti della Corte di Appello di Milano, che evidenzia il vizio di motivazione  e quello procedimentale in cui č incorso  il nostro Consiglio Superiore.   
Siamo alle solite: errare humanum , perseverare diabolicum!
Andrea Reale  
 

TAR Lazio  SEZ. I, 27.12.2017
Nel caso in esame, per contro, la valutazione in punto di attitudini non può in alcun modo definirsi “analitica”, avendo la stessa omesso di considerare, con riferimento agli indicatori generali e specifici concernenti la ricorrente, l’esercizio, da parte di questa, di funzioni direttive di fatto(per un significativo periodo, nella magistratura di sorveglianza) e l’attività di presidenza di collegi (sistematicamente svolta nella medesima Corte presso il Collegio di appartenenza), indicatori espressamente menzionati dall’art. 15 della circolare, così che di tale attività non si è nemmeno potuto, come pure richiesto dall’art. 7 della medesima circolare, valutare l’oggettiva rilevanza con riferimento ai risultati conseguiti. La motivazione dell’atto appare carente anche con riferimento al parametro del merito che risulta esaminato e diffusamente argomentato solo con riferimento al controinteressato, non risultando preso in esame, neppure per affermarne sinteticamente la recessività rispetto a quanto risultante a favore del controinteressato, il contenuto del parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario prodotto dalla ricorrente, dal quale, per espressa previsione regolamentare (art. 25, comma 2, del testo unico), avrebbero dovuto essere tratte indicazioni in ordine agli indicatori di capacità, laboriosità, diligenza e impegno nei quali si compendia il suddetto requisito (sulla particolare rilevanza della valutazione in punto di merito cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786). La comparazione, in sostanza, soprattutto ove parametrata alle emergenze istruttorie acquisite nel corso del procedimento e tali da definire, come riconosciuto dalla stessa difesa erariale, profili di alto rilievo in considerazione del particolare valore degli aspiranti, risulta oggettivamente lacunosa, dovendo condividersi la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la valutazione integrata nella quale devono fondersi i parametri del merito e delle attitudini, pur consentendo un approccio decisionale sintetico ai vari aspetti, non può mai condurre a tralasciare del tutto la sussistenza dei presupposti minimi dei detti requisiti. Ne deriva una consequenziale compromissione dell’impianto motivazionale, non completo nei necessari passaggi logici, atteso che dalla lettura dell’atto non è dato capire se alcuni dati attinenti al curriculum della ricorrente siano stati analiticamente esaminati né per quali ragioni, ove valutati, siano stati ritenuti minusvalenti. Ed infatti, fermo restando il più volte richiamato principio secondo cui i giudizi di prevalenza in tema di incarichi direttivi da parte del Consiglio Superiore devono essere formulati in termini complessivi e non analitici,resta indiscutibile il dato per cui il giudizio complessivo non può prescindere dall’analisi dei parametri dal medesimo individuati, tanto più laddove la carente analisi dei dati curriculari dei concorrenti trasformi la sinteticità del giudizio in una sostanziale omissione argomentativa. La sintesi, infatti, deve essere tale da consentire comunque di apprezzare l’avvenuta valutazione delle più importanti risultanze istruttorie, specie nei  casi in cui i curricula dei contendenti in comparazione appaiano, come nel caso in esame, entrambi di alto profilo, così che, pur nella brevità delle argomentazioni, sia consentito all’interprete cogliere le reali ragioni dell’operato giudizio di prevalenza. Non è superfluo, in proposito, ricordare come il contestato conferimento è avvenuto in applicazione del nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), il quale, come si legge nelle premesse della relazione introduttiva,ha inteso “garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari” attraverso la “ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto, porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti”, con la finalità di “far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva… che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico”. Come recentemente affermato in giurisprudenza, i principi enunciati nel nuovo testo unico “non concernonoil contenuto delle valutazioni del C.S.M., che appartiene al merito insindacabile in giustizia (….), salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà”, ma “precisano e intensificano un dovere procedimentale di valutazione del merito tecnico (…) che si riflette, tra l’altro, nella necessità di una particolare chiarezza e di unaparticolare comprensibilità della formazione lineare della decisione”, la quale, ferma lanon necessità di una motivazione significativamente diffusa, deve essere tale da “esternare l’essenziale apprezzamento tecnico” e non presentare salti logici, così che “ lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, maanche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione”(Consiglio di Stato, sezione V, 28 ottobre 2016, n. 4552). Ne deriva la ricorrenza dei lamentati vizi di carenza della motivazione e violazione della circolare contenente il testo unico sulla dirigenza giudiziaria, vizi che in alcun modo incidono sul merito del giudizio di prevalenza posto alla base della delibera di attribuzione, la cognizione del quale, come sopra ricordato, è sottratta al giudice amministrativo. 

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