[Area] R: Re: Basta una integrazione?

Gioacchino Romeo gioarom a alice.it
Sab 20 Gen 2018 23:03:21 CET


C’è
da restare trasecolati. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello
del dott. Paolo Giovagnoli che aveva censurato con pertinenti motivi la
decisione di primo grado del TAR Lazio e ha annullato
il provvedimento di nomina del C.S.M.
Se
la dott.ssa Musti pensa che basti un’integrazione, vuol dire che
non ha letto con attenzione la sentenza del Consiglio di Stato che trascrivo in calce a beneficio di tutti (non essendo più consentito - mi accorgo solo ora - allegarla. Poiché siamo tutti adulti, mi sento
esonerato dal chiarire e/o riportare alcuni passaggi fondamentali e
condivisibili della sentenza che
smentiscono in modo incontrovertibile la lettura “riduttiva” che
ne è stata data dalla dott.ssa Musti.
Però
mi sia consentito
solo sottolineare che in
cauda
il supremo consesso giurisdizionale scrive: “Restano
assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non
espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai
fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione
di tipo diverso.” A
buon intenditor poche parole.
In
ogni caso mi sembra molto
grave l’affermazione dalla quale pare trasparire la
certezza di un
orientamento del C.S.M. per la conferma della sua precedente
decisione. Certo, non mi stupirebbe se il futuro desse ragione a
questa prospettiva; ma è bene mettere anche nel conto che, dopo
questa sentenza, una reiterazione dell’illegittima delibera quasi
certamente andrebbe incontro a un’ulteriore bocciatura.
Gioacchino
Romeo__________________N.
00271/2018REG.PROV.COLL.N.
03880/2017 REG.RIC.REPUBBLICA
ITALIANAIN
NOME DEL POPOLO ITALIANOIl
Consiglio di Statoin
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)ha
pronunciato la presenteSENTENZAsul
ricorso numero di registro generale 3880 del 2017, proposto da:Giovagnoli
Paolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Graziosi e
Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio Placidi, in
Roma, via Cosseria, 2;controC.S.M.
- Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della giustizia,
in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono
legalmente domiciliati;nei
confronti diMusti
Lucia, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Gualandi e
Francesca Minotti, con domicilio eletto presso lo studio Placidi, in
Roma, via Barnaba Tortolini, 30;per
la riformadella
sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I, n. 03341/2017, resa
tra le parti, concernente la nomina a Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Modena.Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;Visti
gli atti di costituzione in giudizio del C.S.M. - Consiglio Superiore
della Magistratura del Ministero della giustizia e di Lucia Musti;Viste
le memorie difensive;Visti
tutti gli atti della causa;Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Alessandro
Maggio e uditi per le parti gli avvocati Benedetto Graziosi,
l’Avvocato dello Stato Dettori, Federico Gualandi;Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO
e DIRITTOIl
dott. Paolo Giovagnoli, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rimini, ha partecipato alla procedura concorsuale per il
conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Modena.All’esito
dello scrutinio il Consiglio Superiore della Magistratura (d’ora in
avanti C.S.M.) il 13 gennaio 2016 ha assegnato l’incarico alla
dott.ssa Lucia Musti, all’epoca Procuratore aggiunto della
Repubblica presso il medesimo Tribunale di Modena (dunque titolare di
un ufficio semidirettivo). 
Ritenendo
la nomina della dott.ssa Musti illegittima, il dott. Giovagnoli l’ha
impugnata davanti al Tribunale amministrativo per il Lazio, Roma. Con
sentenza 10 marzo 2017, n. 3341, il giudice ha respinto il ricorso,
essenzialmente perché, alla luce del Testo unico sulla dirigenza
giudiziaria (circolare del C.S.M. 3 agosto 2010, n. P-19244), era
sufficiente per preferire la dott.ssa Musti la positiva valutazione
dello “svolgimento,
effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di
coordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro”,
sicché la sua esperienza maturata da procuratore aggiunto presso il
Tribunale di Modena era stata correttamente valutata tra le attività
di direzione significative per la valorizzazione del parametro
dell’attitudine.Avverso
la sentenza ha proposto appello il dott. Giovagnoli.Segnatamente,
l’appellante lamenta:“-Sul
capo della sentenza che ha rigettato il primo
[violazione e falsa applicazione di legge: articoli 26, comma 3, 17,
comma 1, lett. b),
del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare P-14858 del
28.7.2015)] e
secondo
[violazione dell'articolo 12, commi 11 e 12, d.lgs. n. 160/2006.
Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Travisamento] motivo
di impugnazione:Violazione
e falsa applicazione dell’art. 12, co. 10, 11, 12 d.lgs. n.
160/2006; Violazione della circolare p. 19244 del 3.08.2010, parte I,
par. 1.1., 1.2, 1.2.2.4; eccesso di potere per illogicità e difetto
di motivazione.-Sul
capo della sentenza che ha rigettato il terzo [violazione
di legge: artt. 8 e 17 del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria (Circ. n.
14858 del 28.7.2015). Eccesso di potere per difetto di motivazione e
di istruttoria e travisamento sotto altro profilo] motivo
di impugnazione: Travisamento dei fatti, difetto e/o erroneità del
la motivazione”.

Per
resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il C.S.M., il
Ministero della giustizia e la dott.ssa Musti.Con
successive memorie sia il dott. Giovagnoli, sia la dott.ssa Musti,
hanno illustrato le proprie tesi difensive.Alla
pubblica udienza del 5 dicembre 2017 la causa è passata in
decisione.Col
primo motivo di appello si denuncia l’errore in cui sarebbe incorso
il giudice di prime cure nel respingere la censura con era stato
dedotto che il C.S.M. non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio
di prevalenza espresso nei confronti della controinteressata, benché
quest’ultima, quanto al parametro dell’attitudine
non potesse vantare titoli superiori a quelli dell’appellante,
atteso che quest’ultimo era titolare di un ufficio direttivo,
mentre la dott.ssa Musti poteva far valere soltanto lo svolgimento di
funzioni semidirettive e per lo più svolte su delega del Procuratore
della Repubblica di Modena.Tali
mansioni sarebbero valutabili con riguardo a “indicatori”
posti dalla circolare 3 agosto 2010 n. P-19244 (recante criteri
autolimitativi da osservare nell’esercizio del potere discrezionale
preordinato al conferimento degli uffici direttivi ad un livello
inferiore rispetto all’indicatore principale (“Esperienze
di direzione ed organizzazione, desunte dalla svolgimento, effettivo
o vicario, di funzioni direttive semidirettive o di coordinamento di
posizioni tabellari o gruppi di lavoro” nel
quale sono inquadrabili le funzioni espletate dall’appellante).Ammesso
che le funzioni svolte dalla dott.ssa Musti potessero essere
considerate equivalenti a quelle esercitate dal dott. Giovagnoli, si
sarebbe dovuto applicare l’indicatore n. 1.2.2 che imponeva di
considerare il “positivo
esercizio … di funzioni di identica o analoga natura rispetto a
quelle dell’ufficio da ricoprire”
ove svolte, come nel caso dell’appellante, “…
per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni
a far data dalla vacanza del posto in concorso”.In
ogni caso il dott. Giovagnoli avrebbe maturato esperienze
organizzative di gran lunga superiori a quelle della dott.ssa Musti.La
doglianza così sinteticamente riassunta merita accoglimento.Occorre
premettere che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale
da cui il Collego non ritiene di discostarsi, il C.S.M., nel
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, gode di una
discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se
inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti,
arbitrarietà o difetto di motivazione (fra le tante, Cons. Stato, V,
11 dicembre 2017, n. 5828; 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre
2016, n. 5122; 11 settembre 2009, n. 5479; 31 luglio 2009, n. 4839;
14 luglio 2008, n. 3513; V, 18 dicembre 2017, n. 5933). 
Resta,
invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione
dell’opportunità e convenienza dell’atto dell’organo di
governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del
giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione,
procedendo a un sindacato di merito. La legge assegna al C.S.M. un
margine di apprezzamento particolarmente ampio e il sindacato del
giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione
degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione,
senza evidenziare una diretta «non condivisibilità» della
valutazione stessa (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).In
ogni caso, il detto sindacato, ferma la sfera riservata del merito
delle valutazioni e delle scelte espresse dal C.S.M., deve nondimeno
assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo
apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il
quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza
tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la
deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della
comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (Cons.
Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 607).Con
specifico riguardo all’adempimento del profilo concernente il
dovere di motivazione (la cui lamentata violazione è violazione di
legge: art. 3 l. n. 241 del 1990) circa le attitudini
e in esse la prevalenza di un indicatore,
va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove
sussistenti, che concretano nei fatti l’accertamento di miglior
capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente
conducono, nel caso in questione, a preferire il candidato che ha
svolto solo funzioni semidirettive rispetto al candidato che ha
svolto, per lungo tempo e confermate, funzioni direttive omologhe a
quelle dell’ufficio messo a concorso. 
Il
dovere di motivazione, in un caso del genere, assume una peculiare
rilevanza al fine di rendere manifesto e giustificante il percorso
logico-giuridico che in concreto ha coerentemente condotto a
privilegiare, con effetti determinanti, sul possesso delle attitudini
insite nell’avvenuto svolgimento di funzioni direttive omologhe
all’ufficio ad
quem
(dallo stesso C.S.M. dopo il primo quadriennio valutate e nel 2012,
dopo valutazione, confermate ex
art. 45 d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160), attitudini manifestate
altrimenti. E soprattutto, al di là delle mere attitudini
e di uno dei vari loro indicatori,
come una mancanza di caratterizzazione di pari livello di
responsabilità possa comunque aver prevalso nella comparazione dei
profili complessivi dei due candidati, composte per legge da
attitudini,
merito
e, quindi, anzianità.Il
difetto di motivazione sussiste, perché non è stato dato conto dei
detti elementi. Non depone in contrario e comunque non è sufficiente
a motivare l’asserita equiparazione tra i due livelli di funzioni
che sarebbe stata prevista in via astratta dal “testo unico”. 
A
questi riguardi va anzitutto considerato che il “Testo
unico”
sulla dirigenza giudiziaria che rileva non è quello di cui alla
circolare C.S.M. 28 luglio 2015 n. P-14858); ma è quello 3 agosto
2010, n. P-19244 (“testo unico sulla dirigenza giudiziaria” del
2010, il solo pertinente perché in atto al tempo - 27 marzo 2015 -
dell’indizione del concorso: Cons. Stato, IV, 12 maggio 2011, n.
2858; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216).La
circostanza che il “testo unico” del 2015, agli artt. 93,
contenga la «ulteriore
disposizione transitoria»
dell’art. 95, comma 2 («le
disposizioni di cui al presente testo unico trovano applicazione
anche per le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 30 giugno 2015»),
cioè una previsione che sembrerebbe di efficacia retroattiva
rispetto al principio tempus
regit actum,
non depone in contrario, perché in realtà il Testo
Unico
del 2015 rileva solo per i bandi successivi alla sua «entrata
in vigore».
Infatti, come considera recente giurisprudenza (Cons. Stato, V, 6
settembre 2017, nn. 4215 e 4216), non essendo tali Testi
Unici
atti normativi, ma atti amministrativi di autovincolo nella futura
esplicazione della discrezionalità del C.S.M. a specificazione
generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche
suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge (cfr. Cons.
Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6
dicembre 2016, n. 5152), l’asserita retroattività soccombe verso
la naturale – ai sensi della detta regola generale sui concorsi –
ultrattività del Testo
Unico
precedente. La natura non normativa di entrambi fa valere la regola
che l’atto amministrativo successivo, in applicazione del principio
di legalità, non possa sovrapporsi al precedente, avendo gli atti di
regola effetti solo per il futuro (es. Cons. Stato, IV, 30 marzo
1998, n. 502; Cass., I, 8 aprile 2004, n. 6942; 20 aprile 2005, n.
8293).Consegue
che, per difetto di presupposto, non ha fondamento il secondo motivo
di appello, che attraverso il richiamo al terzo motivo di ricorso di
primo grado evoca la violazione del Testo
unico
del 2015.Consegue
altresì che nel provvedere in concreto il C.S.M. può discostarsi,
ma motivatamente e giustificatamente, dal Testo
unico.Ciò
posto, va rilevato che in riferimento all’art. 12, commi 10 e 11,
d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 – che l’appellante al primo motivo
assume violati – sui requisiti
e criteri per il conferimento delle funzioni,
il Testo
unico
del 2010, a proposito dei «criteri
per il conferimento degli incarichi direttivi»
facendo riguardo tra l’altro alle attitudini,
dice che queste: «sono
riscontrate nella capacità di organizzare, programmare e gestire le
risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse
disponibili. Vengono, inoltre, individuate nella propensione
all’impiego delle tecnologie avanzate e nella capacità di
valorizzare le inclinazioni dei magistrati e dei funzionari nonché
di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e
compiuta attuazione alle previsioni tabellari».Il
Testo
unico
del 2010 poi precisa per le attitudini:
«in
particolare le doti organizzative vanno verificate con riguardo ai
parametri e agli indicatori dell’attitudine direttiva, individuati
di concerto con il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera d) d.lgs. 160/2006, esplicitati come segue».
Segue l’esposizione di due complessi parametri:
«capacità
di organizzare e programmare l’attività»
e «capacità
di gestire le risorse».
Per ciascuno di detti due parametri
sono enunciati alcuni indicatori.Per
il primo dei detti parametri,
sono enunciati nove indicatori.
Tra questi, al n. 1),
vi sono le «esperienze
di direzione ed organizzazione, desunte dallo svolgimento, effettivo
o vicario, di funzioni direttive semidirettive o di coordinamento di
posizioni tabellari o gruppi di lavoro».È
in questo
indicatore
di quel primo parametro
che l’appellata sentenza ravvisa il fondamento di un’automatica
equiordinazione nel giudizio sulle attitudini
tra «funzioni
direttive, semidirettive o di coordinamento di posizioni tabellari o
gruppi di lavoro»
(indicatore 1): inoltre lo svolgimento di funzioni direttive non
costituirebbe di per sé – se non con riferimento alla “valutazione
delle attitudini alle funzioni direttive apicali di legittimità”
– elemento preferenziale per la nomina, come si ricaverebbe al
punto 1.2.2, lett. C.1).L’assunto
non è fondato e bene è contestato dall’appellante.Anzitutto,
per la sua rammentata natura il Testo
unico
non è abilitato a equiordinare pregresse qualifiche di legge e il
significato delle inerenti funzioni (cfr. art. 107, terzo comma,
Cost.); e comunque in realtà una tale equiordinazione non sussiste.Anzitutto,
l’avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle
funzioni direttive, stante l’oggettiva maggior ampiezza, rilevanza
e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può
ragionevolmente risultare tout
court
ininfluente e privo di specifico apprezzamento. 
L’opposto
assunto – su cui fonda la delibera impugnata – porterebbe del
resto alla paradossale conclusione che per assumere prevalenti
attitudini
sarebbe sufficiente anche la mera attività «di
coordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro»,
in posizione nemmeno semidirettiva: che per la stessa previsione
sarebbe senz’altro assimilata all’avvenuto svolgimento di
funzioni direttive perché contestualizzata nel medesimo ricordato
indicatore.La
conseguenza sarebbe paradossale perché, nelle scelta per destinare a
un ufficio direttivo, quanto ad attitudini
banalizzerebbe il rilievo dell’avvenuto svolgimento di analoghe
funzioni direttive, assimilato al coordinamento di posizioni
tabellari o gruppi di lavoro, obliterando quanto attiene alla
specificità di un’omologa (rispetto alla funzione messa a
concorso) responsabilità dirigenziale, configurata per la sua
specifica funzione dalla legge. Non solo: se, analogamente alla
delibera impugnata, portata a divenire dominante su ogni altra
valutazione, porterebbe in pratica alla vanificazione del pregresso
svolgimento sia di funzioni direttive che di funzioni semidirettive.In
secondo luogo, l’indicatore
n. 1)
non
è sovrastante, né assorbente gli altri; e la sua enunciazione non è
ripetuta o richiamata per gli altri indicatori
del primo parametro, né per l’altro parametro. Sicché, a tutto
concedere, non si vede come l’enunciazione possa stimarsi
senz’altro estesa a tutte quelle altre previsioni.Sussiste
pertanto, insieme al difetto di motivazione, la lamentata violazione
dell’art. 12, commi 10 e 11, d.lgs. n. 160 del 2006: a tenore dei
due detti commi, infatti, «le
pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di
collaborazione e di coordinamento investigativo»
debbono essere valutate «specificamente»:
ma questa specificità
è stata invece senz’altro sostituita dall’assimilazione.Sempre
alla luce di questa specificità,
considerata ancora sub
specie
di difetto di motivazione, escluso l’automatismo dell’assimilazione
delle qualifiche o posizioni, nella comparazione di candidati che
hanno svolto funzioni di livello differente, uno direttive e l’altro
semidirettive, anche alla luce del solo predetto indicatore,
il C.S.M. non può esimersi dall’esternare puntualmente, pur nella
valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che
hanno caratterizzato l'attività degli interessati, che portano ad
accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni di livello
inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato
periodo, esperienza altrui in qualifica superiore. Il che qui non è
avvenuto: né risulta giustificato come potesse restare senza
significato che il dott. Giovagnoli sia stato dallo stesso C.S.M.
dopo il primo quadriennio valutato e confermato in quella stessa
funzione direttiva ex art. 45 d.lgs. n. 160 del 2006, pur se riguardo
alla sede di Rimini.Nel
caso che occupa, dunque, dalla proposta dell’apposita Commissione
che ha premiato la dott.ssa Musti non emergono le ragioni, alla luce
dei vari parametri e indicatori, della concreta prevalenza circa le
attitudini
a quest’ultima accordata. 
Nella
detta proposta si fa leva, in particolare, sulle molteplici attività
organizzative e gestionali dall’interessata espletate senza dar
adeguato peso al fatto che le stesse sono sempre state esercitate a
livello semidirettivo, ovvero su delega del Procuratore della
Repubblica, per cui hanno avuto ad oggetto soltanto una frazione
della complessiva attività svolta sotto investitura e responsabilità
dal titolare dell’ufficio direttivo.Correttamente
l’appellante ha, quindi, criticato l’impugnata sentenza per non
aver stigmatizzato il descritto difetto di motivazione e la detta
violazione dell’art. 12, commi 10 e 11, d.lgs. n. 160 del 2006. 
Del
resto, se non viene raggiunta la dimostrazione di prevalenza nelle
attitudini (con il giudizio di subvalenza comparativa sul non
preferito), lo stesso Testo unico del 2010– facendo riferimento
all’art. 192 dell’Ordinamento giudiziario – prevede, «in
via meramente residuale»,
il riferimento «alla
maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, quale espressione
della positiva esperienza maturata nel tempo dal magistrato […]».L’appello
va, in definitiva, accolto.Restano
assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non
espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai
fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione
di tipo diverso.La
peculiarità e complessità delle questioni affrontate giustifica
l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.P.Q.M.Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del
provvedimento di nomina dell’appellata.Spese
compensate.Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017
con l'intervento dei magistrati:Giuseppe
Severini, PresidenteClaudio
Contessa, ConsiglierePaolo
Giovanni Nicolò Lotti, ConsigliereFabio
Franconiero, Consigliere













































































Alessandro
Maggio, Consigliere, Estensore


  ----Messaggio originale----
 
 Da: massimiliano.siddi a giustizia.it
 
 Data: 20-gen-2018 19.28
 
 A: "Andrea Reale"<andreale a yahoo.com>
 
 Cc: "AREA Mailing List"<area a areaperta.it>
 
 Ogg: Re: [Area] Basta una integrazione?
 

 

 
  
 
 
  
   
    Su questa vicenda sono perfettamente d'accordo con Andrea Reale.
   
   
    
     Nel vedere l'incredibile ed assolutamente inopportuna conferenza stampa tenuta dalla collega Musti ho provato un senso di inquietudine e, soprattutto, di imbarazzo nei confronti dell'opinione pubblica.
    
    
     A prescindere dai poco convinti e convincenti voli pindarici sugli effetti giuridici della pronuncia, mi ha colpito quell'ingenuo e parossistico ribadire, con piglio nell'immedesimazione funzionale degno di un Re Sole postmoderno, che lei è il Procuratore della Repubblica di Modena, quasi che ciò fosse un dato immanente della realtà, o comunque che le sue parole incidano su di essa con efficacia performativa.
    
    
     Mi ha colpito, inoltre, quel continuo evocare la necessità di tranquillizzare non si sa bene chi, come se il fisiologico annullamento di una nomina - in questo caso la sua - potesse far perdere la tranquillità a qualcuno, e come se nell'ordinamento non fossero previsti ordinari meccanismi di reggenza che garantiscono, in ogni caso, l'ordinata continuita' delle funzioni apicali, sul presupposto antropologico ed istituzionale, mai sufficientemente meditato, che tutti siamo utili e nessuno e' indispensabile.
    
    
     Ma mi ha colpito, forse maggiormente, la sicumera con la quale ha lasciato intendere che il C.S.M. la riproporrà per l'incarico.
    
    
     Si tratta di una tesi che, se espressa in un contesto pubblico, parlando "ex cathedra" nell'esercizio delle funzioni, e', a mio avviso, gravemente irrispettosa sia dello stesso C.S.M., che deve poter decidere sulle conseguenze della sentenza senza condizionamenti di nessun tipo, meno che mai da parte di uno degli interessati, sia del suo diretto competitore che, con apprezzabile perché doverosa sobrietà, si è ben guardato dallo sbandierare ai quattro venti la vicenda, mantenendola nella giusta dimensione di un contenzioso tra legittimi aspiranti ad una pubblica funzione.
    
    
     

    
    
                         Massimiliano Siddi
    
   
   
 Inviato da iPad
  
  
   
 Il giorno 20 gen 2018, alle ore 17:55, Andrea Reale <
   andreale a yahoo.com> ha scritto:
   

   

  
  
   
    
     
      Le parole rilasciate dalla dottoressa Musti sono del tutto inopportune ed  inaccettabili.
     
     
      Meritano una decisa e chiara rettifica e, possibilmente,  le pronte scuse nei confronti dei giudici amministrativi, dei colleghi ricorrenti, dei magistrati tutti.
     
     
      Andrea Reale 
      

     
     
      

     
     
      Modena, Lucia Musti. "La mia nomina necessita solo di una integrazione" / VIDEO - il Resto del Carlino
      

     
     
      

     
     
      
       
        
         
          
           
            
             
              
               
                
                 
                  
                   
                    
                     
                      
                      
                       
                     
                    
                   
                 
                
               
             
             
              
               
                
                 
                  
                   Modena, Lucia Musti. "La mia nomina necessita solo di una integrazione...
                   
                     By il Resto del Carlino
                   
                   
                     Il procuratore della città annuncia che la sentenza è stata trasmessa al Csm. "Riproporrà il magistrato già...
                   
                  
                 
                
               
             
            
           
         
        
       
     
     
      

     
    
   
  
  
   
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