[Area] MESSAGGIO DA ANDREA MIRENDA

Eugenia Tommasi Di Vignano eugenia.tommasidivignano a giustizia.it
Mar 13 Feb 2018 15:47:58 CET


Ricevo dall'amico Andrea Mirenda e, su sua richiesta, giro alla lista.
Eugenia Tommasi di Vignano


> *La solita ipocrisia*
>
> Spesso, e a ragione, i magistrati invocano il rispetto delle sentenze.
>
> Naturalmente ci si aspetterebbe la bilateralità del principio, dovendo 
> esso valere anche, e forse ancor più,  per i magistrati “soggetti alla 
> legge”...
>
> Vediamo un po’ come funziona la cosa, in pratica…
>
> Prendiamo ad esempio, il caso del Procuratore della Repubblica di 
> Modena, Dott. Musti, la cui nomina è stata definitivamente  annullata 
> dal Consiglio di Stato. Oppure quello della Presidente del Tribunale 
> di Verona, pure annullata con sentenza di primo grado immediatamente 
> esecutiva.
>
> La Dott. Musti, nelle pubbliche dichiarazioni rilasciate (tutte 
> agevolmente reperibili nel web),  nonostante quell’annullamento,  
> sostiene ancora con straordinaria convinzione  di essere nella 
> pienezza della carica in quanto semplicemente in attesa del rinnovo 
> della nomina.
>
> Nello stesso senso le dichiarazioni della Presidente del Tribunale di 
> Verona al Corriere della Sera, ed. Veneto.
>
> L’affermazione naturalmente suscita stupore ( e non sono mancate 
> severe critiche, al limite del dileggio, nelle mailing list dei 
> magistrati), essendo avvertita come una plateale violazione del 
> giudicato amministrativo, in barba al principio enunciato sopra.
>
> Tuttavia, andando a fondo e malgrado il disappunto, occorre prendere 
> atto delle buone ( si fa per dire…) ragioni dei colleghi “annullati”, 
> ai quali è stata data una fantastica “wild card” ( da noi, l’asso 
> pigliatutto).
>
> SI chiama “ Risposta a quesito del 16 ottobre 2013”: con essa il CSM,  
> nel prendere in esame  i sacrosanti dubbi (persino di usurpazione 
> delle funzioni)  che un attento Procuratore Generale aveva giustamente 
> espresso nella sua “nota del 18 luglio 2013” riguardante un caso 
> pressocchè speculare a quelli modenese e veronese, enuncia i seguenti 
> principi:
>
> a)  a seguito di annullamento del provvedimento consiliare che l’ha ad 
> esso assegnato, “il magistrato non è tenuto a dare esecuzione 
> spontanea ed autonoma alla sentenza del giudice amministrativo in 
> quanto egli non dispone del rapporto di servizio in cui è 
> incardinato”, occorrendo sempre un provvedimento amministrativo che, 
> se del caso, rimuova il titolare dell’incarico e lo assegni ad altro, 
> onde assicurare “la continuità dell’Ufficio”
>
>  b) la sospensione di fatto dell’attività riconnessa all’ufficio 
> direttivo potrebbe determinare un ipotesi di illecito disciplinare in 
> capo a quel magistrato.
>
> Lo stridore della soluzione enunciata è percepito dallo stesso 
> Consilgio che in quella risoluzione da atto di come si stia così 
> avallando una sorta di “ funzionario senza investitura”, cosa di per 
> sé sorprendente nella Casa della Legalità …
>
> Come benchmark della tenuta giuridica di quel ragionamento, il CSM fa 
> l’esempio delle “dimissioni” rassegnate dal magistrato per precisare 
> che anche esse /“non danno luogo ad automatica cessazione del 
> rapporto, occorrendo comunque il provvedimento di accettazione delle 
> dimissioni stesse da parte del Consiglio superiore della magistratura 
> e nel frattempo il magistrato deve continuare a prestare servizio”./
>
> Ometto la raffinata (e sicuramente condivisibile) distinzione che il 
> CSM opera tra “sentenze amministrative aventi ad oggetto interessi 
> legittimi di tipo oppositivo “ (come tali non bisognose di attività 
> attuativa da parte dell’organo amministrativo il cui provvedimento è 
> stato annullato) e “sentenze amministrative occasionate dalla lesione 
> di interessi pretensivi” (come nel caso di illegittimità commesse nel 
> corso di una procedura concorsuale, per le quali, invece,  non vi 
> sarebbe “/…un automatismo tra la sentenza e l’adozione di 
> provvedimenti da parte del Consiglio superiore della magistratura, che 
> deve, invece, operare una rivalutazione di quella procedura 
> concorsuale, tenendo conto degli specifici motivi, che hanno 
> determinato l’annullamento/”).
>
> Quel che preme sottolineare, invece, è la fragilità  del ragionamento, 
> duramente “azzoppato” dal più classico vizio di “bias confirmation” 
> imposto dall’esigenza, neppure tanto nascosta,  di sottrare il CSM 
> “soccombente” all’immediata esecutività delle sentenze amministrative 
> per garantirsi la solita politica delle “mani libere”.
>
> Ora, non è chi non veda come l’annullamento con sentenza di una 
> nomina  ad un incarico direttivo /semidirettivo rechi con sé due capi 
> decisori consequenziali:  l’uno, di annullamento della nomina stessa, 
> con effetto immediato; l’altro, costituente un  tipico “obbligo di 
> facere” a carico del CSM (entro il termine di cui all’art.34 c.p.a.),  
> volto a riattivare il procedimento di comparazione tra i candidati in 
> lite.
>
> Se, dunque, sul secondo non vi è questione, è sul primo che deve 
> soffermarsi l’attenzione critica.
>
> Nulla osta, difatti,  all’immediato venir meno della nomina, come 
> vuole l’art.33 cit , tranne evidentemente che per i magistrati ordinari …
>
> Innnanzitutto, non osta affatto l’affermata indisponibilità 
> *spontanea* del rapporto di lavoro da parte del magistrato 
> “annullato”. Mentre, invero, permane pacificamente il rapporto 
> d’impiego di costui ( si tratterà i solo di gestire momentaneamente un 
> “soprannumerario” e il lavoro davvero non manca…), non sfugge, di 
> contro,  come non vi sia alcunchè di “spontaneo” nel magistrato che 
> abbia dato responsabile e “doveroso” ossequio ad una sentenza 
> esecutiva di cui è diretto  destinatario. E sotto questo versante 
> inquieta l’adombrata responsabilità disciplinare del giudice 
> ossequioso, che -  per l’evidente illogicità delle premesse da cui 
> muove - suona più a minaccia…
>
> Ancor meno serio è l’argomento  fondato sull’esigenza di continuità 
> dell’Ufficio. Come tutti noi ben sappiamo, è regola in tutti gli 
> Uffici giudiziari italiani istituire la figura tabellare del Vicario o 
> dell’Aggiunto ( e comunque del magistrato anziano) che, in caso di 
> vacanza del titolare per mancata nomina o per suo annullamento, ne fa, 
> come sempre ha fatto, le veci.
>
> E allora, cosa resta del rispetto bilaterale delle sentenze?
>
> Verrebbe fatto di citare Cetto Laqualunque…
>
> Andrea Mirenda- Ufficio Sorveglianza di Verona
>

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