[Area] MESSAGGIO DA ANDREA MIRENDA
Eugenia Tommasi Di Vignano
eugenia.tommasidivignano a giustizia.it
Mar 13 Feb 2018 15:47:58 CET
Ricevo dall'amico Andrea Mirenda e, su sua richiesta, giro alla lista.
Eugenia Tommasi di Vignano
> *La solita ipocrisia*
>
> Spesso, e a ragione, i magistrati invocano il rispetto delle sentenze.
>
> Naturalmente ci si aspetterebbe la bilateralità del principio, dovendo
> esso valere anche, e forse ancor più, per i magistrati “soggetti alla
> legge”...
>
> Vediamo un po’ come funziona la cosa, in pratica…
>
> Prendiamo ad esempio, il caso del Procuratore della Repubblica di
> Modena, Dott. Musti, la cui nomina è stata definitivamente annullata
> dal Consiglio di Stato. Oppure quello della Presidente del Tribunale
> di Verona, pure annullata con sentenza di primo grado immediatamente
> esecutiva.
>
> La Dott. Musti, nelle pubbliche dichiarazioni rilasciate (tutte
> agevolmente reperibili nel web), nonostante quell’annullamento,
> sostiene ancora con straordinaria convinzione di essere nella
> pienezza della carica in quanto semplicemente in attesa del rinnovo
> della nomina.
>
> Nello stesso senso le dichiarazioni della Presidente del Tribunale di
> Verona al Corriere della Sera, ed. Veneto.
>
> L’affermazione naturalmente suscita stupore ( e non sono mancate
> severe critiche, al limite del dileggio, nelle mailing list dei
> magistrati), essendo avvertita come una plateale violazione del
> giudicato amministrativo, in barba al principio enunciato sopra.
>
> Tuttavia, andando a fondo e malgrado il disappunto, occorre prendere
> atto delle buone ( si fa per dire…) ragioni dei colleghi “annullati”,
> ai quali è stata data una fantastica “wild card” ( da noi, l’asso
> pigliatutto).
>
> SI chiama “ Risposta a quesito del 16 ottobre 2013”: con essa il CSM,
> nel prendere in esame i sacrosanti dubbi (persino di usurpazione
> delle funzioni) che un attento Procuratore Generale aveva giustamente
> espresso nella sua “nota del 18 luglio 2013” riguardante un caso
> pressocchè speculare a quelli modenese e veronese, enuncia i seguenti
> principi:
>
> a) a seguito di annullamento del provvedimento consiliare che l’ha ad
> esso assegnato, “il magistrato non è tenuto a dare esecuzione
> spontanea ed autonoma alla sentenza del giudice amministrativo in
> quanto egli non dispone del rapporto di servizio in cui è
> incardinato”, occorrendo sempre un provvedimento amministrativo che,
> se del caso, rimuova il titolare dell’incarico e lo assegni ad altro,
> onde assicurare “la continuità dell’Ufficio”
>
> b) la sospensione di fatto dell’attività riconnessa all’ufficio
> direttivo potrebbe determinare un ipotesi di illecito disciplinare in
> capo a quel magistrato.
>
> Lo stridore della soluzione enunciata è percepito dallo stesso
> Consilgio che in quella risoluzione da atto di come si stia così
> avallando una sorta di “ funzionario senza investitura”, cosa di per
> sé sorprendente nella Casa della Legalità …
>
> Come benchmark della tenuta giuridica di quel ragionamento, il CSM fa
> l’esempio delle “dimissioni” rassegnate dal magistrato per precisare
> che anche esse /“non danno luogo ad automatica cessazione del
> rapporto, occorrendo comunque il provvedimento di accettazione delle
> dimissioni stesse da parte del Consiglio superiore della magistratura
> e nel frattempo il magistrato deve continuare a prestare servizio”./
>
> Ometto la raffinata (e sicuramente condivisibile) distinzione che il
> CSM opera tra “sentenze amministrative aventi ad oggetto interessi
> legittimi di tipo oppositivo “ (come tali non bisognose di attività
> attuativa da parte dell’organo amministrativo il cui provvedimento è
> stato annullato) e “sentenze amministrative occasionate dalla lesione
> di interessi pretensivi” (come nel caso di illegittimità commesse nel
> corso di una procedura concorsuale, per le quali, invece, non vi
> sarebbe “/…un automatismo tra la sentenza e l’adozione di
> provvedimenti da parte del Consiglio superiore della magistratura, che
> deve, invece, operare una rivalutazione di quella procedura
> concorsuale, tenendo conto degli specifici motivi, che hanno
> determinato l’annullamento/”).
>
> Quel che preme sottolineare, invece, è la fragilità del ragionamento,
> duramente “azzoppato” dal più classico vizio di “bias confirmation”
> imposto dall’esigenza, neppure tanto nascosta, di sottrare il CSM
> “soccombente” all’immediata esecutività delle sentenze amministrative
> per garantirsi la solita politica delle “mani libere”.
>
> Ora, non è chi non veda come l’annullamento con sentenza di una
> nomina ad un incarico direttivo /semidirettivo rechi con sé due capi
> decisori consequenziali: l’uno, di annullamento della nomina stessa,
> con effetto immediato; l’altro, costituente un tipico “obbligo di
> facere” a carico del CSM (entro il termine di cui all’art.34 c.p.a.),
> volto a riattivare il procedimento di comparazione tra i candidati in
> lite.
>
> Se, dunque, sul secondo non vi è questione, è sul primo che deve
> soffermarsi l’attenzione critica.
>
> Nulla osta, difatti, all’immediato venir meno della nomina, come
> vuole l’art.33 cit , tranne evidentemente che per i magistrati ordinari …
>
> Innnanzitutto, non osta affatto l’affermata indisponibilità
> *spontanea* del rapporto di lavoro da parte del magistrato
> “annullato”. Mentre, invero, permane pacificamente il rapporto
> d’impiego di costui ( si tratterà i solo di gestire momentaneamente un
> “soprannumerario” e il lavoro davvero non manca…), non sfugge, di
> contro, come non vi sia alcunchè di “spontaneo” nel magistrato che
> abbia dato responsabile e “doveroso” ossequio ad una sentenza
> esecutiva di cui è diretto destinatario. E sotto questo versante
> inquieta l’adombrata responsabilità disciplinare del giudice
> ossequioso, che - per l’evidente illogicità delle premesse da cui
> muove - suona più a minaccia…
>
> Ancor meno serio è l’argomento fondato sull’esigenza di continuità
> dell’Ufficio. Come tutti noi ben sappiamo, è regola in tutti gli
> Uffici giudiziari italiani istituire la figura tabellare del Vicario o
> dell’Aggiunto ( e comunque del magistrato anziano) che, in caso di
> vacanza del titolare per mancata nomina o per suo annullamento, ne fa,
> come sempre ha fatto, le veci.
>
> E allora, cosa resta del rispetto bilaterale delle sentenze?
>
> Verrebbe fatto di citare Cetto Laqualunque…
>
> Andrea Mirenda- Ufficio Sorveglianza di Verona
>
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20180213/b850f795/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
Area