[Area] MESSAGGIO DA ANDREA MIRENDA
Eugenia Tommasi Di Vignano
eugenia.tommasidivignano a giustizia.it
Mar 13 Feb 2018 18:18:47 CET
Caro Enrico,
francamente, l'unica cosa sgarbata che vedo è la tua risposta.
Un caro saluto
Eugenia Tommasi di Vignano
Il 13/02/2018 17:13, MANZON ENRICO ha scritto:
> Bello, dotto e tecnicamente raffinato, pregevole, anche se ovviamente
> opinabile, trattandosi di diritto, scienza paralogica, e non di
> matematica.
> Ma chi è che ci scrive ?
> Il Grande Puffo, l’Oracolo di Delfi, il Magico Alvermann ?
> Cara Eugenia, grazie dunque, ma se non ti costa troppo, vorrei che tu
> facessi sapere al dott. Mirenda che trovo davvero sgarbata ed
> irrispettosa questa modalità di interlocuzione, didascalica e “per
> interposta persona”, da /deus ex machina/.
> Ritengo che si tratti di un comportamento non affatto diverso, ad
> esempio, di quello di un collega che, per dirti qualcosa, ti fa
> chiamare dalla segretaria.
> Non ho conoscenza personale del dott. Mirenda, ma poichè mi dicono
> trattarsi di persona, molto, intelligente, mi permetto di suggerirgli
> di valutare l’opportunità di non inviarci questi suoi “messaggi” in
> siffatta maniera, quanto piuttosto avendone pieno titolo, se ne sente
> la necessità, semplicemente chieda di iscriversi alla ML, come noi
> “comuni” facciamo.
> Non credo che l’intelligenza possa dissociarsi dalla cortesia; che chi
> ritiene di avere buoni argomenti possa prescindere dalle buone maniere.
> Enrico Manzon
> *From:* Eugenia Tommasi Di Vignano
> <mailto:eugenia.tommasidivignano a giustizia.it>
> *Sent:* Tuesday, February 13, 2018 3:47 PM
> *To:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Subject:* [Area] MESSAGGIO DA ANDREA MIRENDA
>
> Ricevo dall'amico Andrea Mirenda e, su sua richiesta, giro alla lista.
> Eugenia Tommasi di Vignano
>
>
>> *La solita ipocrisia*
>>
>> Spesso, e a ragione, i magistrati invocano il rispetto delle sentenze.
>>
>> Naturalmente ci si aspetterebbe la bilateralità del principio,
>> dovendo esso valere anche, e forse ancor più, per i magistrati
>> “soggetti alla legge”...
>>
>> Vediamo un po’ come funziona la cosa, in pratica…
>>
>> Prendiamo ad esempio, il caso del Procuratore della Repubblica di
>> Modena, Dott. Musti, la cui nomina è stata definitivamente annullata
>> dal Consiglio di Stato. Oppure quello della Presidente del Tribunale
>> di Verona, pure annullata con sentenza di primo grado immediatamente
>> esecutiva.
>>
>> La Dott. Musti, nelle pubbliche dichiarazioni rilasciate (tutte
>> agevolmente reperibili nel web), nonostante quell’annullamento,
>> sostiene ancora con straordinaria convinzione di essere nella
>> pienezza della carica in quanto semplicemente in attesa del rinnovo
>> della nomina.
>>
>> Nello stesso senso le dichiarazioni della Presidente del Tribunale di
>> Verona al Corriere della Sera, ed. Veneto.
>>
>> L’affermazione naturalmente suscita stupore ( e non sono mancate
>> severe critiche, al limite del dileggio, nelle mailing list dei
>> magistrati), essendo avvertita come una plateale violazione del
>> giudicato amministrativo, in barba al principio enunciato sopra.
>>
>> Tuttavia, andando a fondo e malgrado il disappunto, occorre prendere
>> atto delle buone ( si fa per dire…) ragioni dei colleghi “annullati”,
>> ai quali è stata data una fantastica “wild card” ( da noi, l’asso
>> pigliatutto).
>>
>> SI chiama “ Risposta a quesito del 16 ottobre 2013”: con essa il
>> CSM, nel prendere in esame i sacrosanti dubbi (persino di
>> usurpazione delle funzioni) che un attento Procuratore Generale
>> aveva giustamente espresso nella sua “nota del 18 luglio 2013”
>> riguardante un caso pressocchè speculare a quelli modenese e
>> veronese, enuncia i seguenti principi:
>>
>> a) a seguito di annullamento del provvedimento consiliare che l’ha
>> ad esso assegnato, “il magistrato non è tenuto a dare esecuzione
>> spontanea ed autonoma alla sentenza del giudice amministrativo in
>> quanto egli non dispone del rapporto di servizio in cui è
>> incardinato”, occorrendo sempre un provvedimento amministrativo che,
>> se del caso, rimuova il titolare dell’incarico e lo assegni ad altro,
>> onde assicurare “la continuità dell’Ufficio”
>>
>> b) la sospensione di fatto dell’attività riconnessa all’ufficio
>> direttivo potrebbe determinare un ipotesi di illecito disciplinare in
>> capo a quel magistrato.
>>
>> Lo stridore della soluzione enunciata è percepito dallo stesso
>> Consilgio che in quella risoluzione da atto di come si stia così
>> avallando una sorta di “ funzionario senza investitura”, cosa di per
>> sé sorprendente nella Casa della Legalità …
>>
>> Come benchmark della tenuta giuridica di quel ragionamento, il CSM fa
>> l’esempio delle “dimissioni” rassegnate dal magistrato per precisare
>> che anche esse /“non danno luogo ad automatica cessazione del
>> rapporto, occorrendo comunque il provvedimento di accettazione delle
>> dimissioni stesse da parte del Consiglio superiore della magistratura
>> e nel frattempo il magistrato deve continuare a prestare servizio”./
>>
>> Ometto la raffinata (e sicuramente condivisibile) distinzione che il
>> CSM opera tra “sentenze amministrative aventi ad oggetto interessi
>> legittimi di tipo oppositivo “ (come tali non bisognose di attività
>> attuativa da parte dell’organo amministrativo il cui provvedimento è
>> stato annullato) e “sentenze amministrative occasionate dalla lesione
>> di interessi pretensivi” (come nel caso di illegittimità commesse nel
>> corso di una procedura concorsuale, per le quali, invece, non vi
>> sarebbe “/…un automatismo tra la sentenza e l’adozione di
>> provvedimenti da parte del Consiglio superiore della magistratura,
>> che deve, invece, operare una rivalutazione di quella procedura
>> concorsuale, tenendo conto degli specifici motivi, che hanno
>> determinato l’annullamento/”).
>>
>> Quel che preme sottolineare, invece, è la fragilità del
>> ragionamento, duramente “azzoppato” dal più classico vizio di “bias
>> confirmation” imposto dall’esigenza, neppure tanto nascosta, di
>> sottrare il CSM “soccombente” all’immediata esecutività delle
>> sentenze amministrative per garantirsi la solita politica delle “mani
>> libere”.
>>
>> Ora, non è chi non veda come l’annullamento con sentenza di una
>> nomina ad un incarico direttivo /semidirettivo rechi con sé due capi
>> decisori consequenziali: l’uno, di annullamento della nomina stessa,
>> con effetto immediato; l’altro, costituente un tipico “obbligo di
>> facere” a carico del CSM (entro il termine di cui all’art.34 c.p.a.),
>> volto a riattivare il procedimento di comparazione tra i candidati in
>> lite.
>>
>> Se, dunque, sul secondo non vi è questione, è sul primo che deve
>> soffermarsi l’attenzione critica.
>>
>> Nulla osta, difatti, all’immediato venir meno della nomina, come
>> vuole l’art.33 cit , tranne evidentemente che per i magistrati ordinari …
>>
>> Innnanzitutto, non osta affatto l’affermata indisponibilità
>> *spontanea* del rapporto di lavoro da parte del magistrato
>> “annullato”. Mentre, invero, permane pacificamente il rapporto
>> d’impiego di costui ( si tratterà i solo di gestire momentaneamente
>> un “soprannumerario” e il lavoro davvero non manca…), non sfugge, di
>> contro, come non vi sia alcunchè di “spontaneo” nel magistrato che
>> abbia dato responsabile e “doveroso” ossequio ad una sentenza
>> esecutiva di cui è diretto destinatario. E sotto questo versante
>> inquieta l’adombrata responsabilità disciplinare del giudice
>> ossequioso, che - per l’evidente illogicità delle premesse da cui
>> muove - suona più a minaccia…
>>
>> Ancor meno serio è l’argomento fondato sull’esigenza di continuità
>> dell’Ufficio. Come tutti noi ben sappiamo, è regola in tutti gli
>> Uffici giudiziari italiani istituire la figura tabellare del Vicario
>> o dell’Aggiunto ( e comunque del magistrato anziano) che, in caso di
>> vacanza del titolare per mancata nomina o per suo annullamento, ne
>> fa, come sempre ha fatto, le veci.
>>
>> E allora, cosa resta del rispetto bilaterale delle sentenze?
>>
>> Verrebbe fatto di citare Cetto Laqualunque…
>>
>> Andrea Mirenda- Ufficio Sorveglianza di Verona
>>
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