[Area] R: MESSAGGIO DA ANDREA MIRENDA

Celli Stefano stefano.celli a giustizia.it
Mar 13 Feb 2018 23:44:45 CET


A chi interessasse ecco il link per leggere il sonetto

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Li_soprani_der_monno_vecchio#Contenuto_del_sonetto



stefano celli

Il giorno 13 feb 2018, alle ore 22:59, Gioacchino <gioarom a alice.it<mailto:gioarom a alice.it>> ha scritto:

Ah, le buone maniere! È un vero peccato che Andrea Mirenda se ne sia dimenticato. Gli regaleremo una copia del “Galateo” di Giovanni Della Casa.
A Manzon, per compensazione, i “Sonetti” di Belli che potranno fargli conoscere un linguaggio un po' più immediato (mi raccomando “Li Soprani del monno antico” di data 21 gennaio 1831).
Gioacchino Romeo

Inviato dal mio telefono Windows 10

Da: Auricchio Ilaria<mailto:ilaria.auricchio a giustizia.it>
Inviato: martedì, 13 febbraio 2018 20:52
A: Tommasi Di Vignano Eugenia<mailto:eugenia.tommasidivignano a giustizia.it>; Manzon Enrico<mailto:enrico.manzon a giustizia.it>; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] MESSAGGIO DA ANDREA MIRENDA


condivido.

I concetti esposti rispondono ad una realtà che è ormai difficile nasconderci vicendevolmente.

La mia modestissima stima ad Andrea Mirenda.



Ilaria Auricchio
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Da: Area <area-bounces a areaperta.it<mailto:area-bounces a areaperta.it>> per conto di Eugenia Tommasi Di Vignano <eugenia.tommasidivignano a giustizia.it<mailto:eugenia.tommasidivignano a giustizia.it>>
Inviato: martedì 13 febbraio 2018 18:18
A: Manzon Enrico; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] MESSAGGIO DA ANDREA MIRENDA

Caro Enrico,
francamente, l'unica cosa sgarbata che vedo è la tua risposta.
Un caro saluto
Eugenia Tommasi di Vignano
Il 13/02/2018 17:13, MANZON ENRICO ha scritto:
Bello, dotto e tecnicamente raffinato, pregevole, anche se ovviamente opinabile, trattandosi di diritto, scienza paralogica, e non di matematica.

Ma chi è che ci scrive ?
Il Grande Puffo, l’Oracolo di Delfi, il Magico Alvermann ?

Cara Eugenia, grazie dunque, ma se non ti costa troppo, vorrei che tu facessi sapere al dott. Mirenda che trovo davvero sgarbata ed irrispettosa questa modalità di interlocuzione, didascalica e “per interposta persona”, da deus ex machina.
Ritengo che si tratti di un comportamento non affatto diverso, ad esempio, di quello di un collega che, per dirti qualcosa, ti fa chiamare dalla segretaria.

Non ho conoscenza personale del dott. Mirenda, ma poichè mi dicono trattarsi di persona, molto, intelligente, mi permetto di suggerirgli di valutare l’opportunità di non inviarci questi suoi “messaggi” in siffatta maniera, quanto piuttosto avendone pieno titolo, se ne sente la necessità, semplicemente chieda di iscriversi alla ML, come noi “comuni” facciamo.

Non credo che l’intelligenza possa dissociarsi dalla cortesia; che chi ritiene di avere buoni argomenti possa prescindere dalle buone maniere.

Enrico Manzon

From: Eugenia Tommasi Di Vignano<mailto:eugenia.tommasidivignano a giustizia.it>
Sent: Tuesday, February 13, 2018 3:47 PM
To: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Subject: [Area] MESSAGGIO DA ANDREA MIRENDA


Ricevo dall'amico Andrea Mirenda e, su sua richiesta, giro alla lista.
Eugenia Tommasi di Vignano



La solita ipocrisia
Spesso, e a ragione, i magistrati invocano il rispetto delle sentenze.
Naturalmente ci si aspetterebbe la bilateralità del principio, dovendo esso valere anche, e forse ancor più,  per i magistrati “soggetti alla legge”...
Vediamo un po’ come funziona la cosa, in pratica…
Prendiamo ad esempio, il caso del Procuratore della Repubblica di Modena, Dott. Musti, la cui nomina è stata definitivamente  annullata dal Consiglio di Stato. Oppure quello della Presidente del Tribunale di Verona, pure annullata con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva.
La Dott. Musti, nelle pubbliche dichiarazioni rilasciate (tutte agevolmente reperibili nel web),  nonostante quell’annullamento,  sostiene ancora con straordinaria convinzione  di essere nella pienezza della carica in quanto semplicemente in attesa del rinnovo della nomina.
Nello stesso senso le dichiarazioni della Presidente del Tribunale di Verona al Corriere della Sera, ed. Veneto.
L’affermazione naturalmente suscita stupore ( e non sono mancate severe critiche, al limite del dileggio,  nelle mailing list dei magistrati), essendo avvertita come una plateale violazione del giudicato amministrativo, in barba al principio enunciato sopra.
Tuttavia, andando a fondo e malgrado il disappunto, occorre prendere atto delle buone ( si fa per dire…) ragioni dei colleghi “annullati”, ai quali è stata data una fantastica “wild card” ( da noi, l’asso pigliatutto).
SI chiama “ Risposta a quesito del 16 ottobre 2013”: con essa il CSM,  nel prendere in esame  i sacrosanti dubbi (persino di usurpazione delle funzioni)  che un attento Procuratore Generale aveva giustamente espresso nella sua “nota del 18 luglio 2013” riguardante un caso pressocchè speculare a quelli modenese e veronese, enuncia i seguenti principi:
a)  a seguito di annullamento del provvedimento consiliare che l’ha ad esso assegnato, “il magistrato non è tenuto a dare esecuzione spontanea ed autonoma alla sentenza del giudice amministrativo in quanto egli non dispone del rapporto di servizio in cui è incardinato”, occorrendo sempre un provvedimento amministrativo che, se del caso, rimuova il titolare dell’incarico e lo assegni ad altro, onde assicurare “la continuità dell’Ufficio”
b) la sospensione di fatto dell’attività riconnessa all’ufficio direttivo potrebbe determinare un ipotesi di illecito disciplinare in capo a quel magistrato.
Lo stridore della soluzione enunciata è percepito dallo stesso Consilgio che in quella risoluzione da atto di come si stia così avallando una sorta di “ funzionario senza investitura”, cosa di per sé sorprendente nella Casa della Legalità …
Come benchmark della tenuta giuridica di quel ragionamento, il CSM fa l’esempio delle “dimissioni” rassegnate dal magistrato per precisare che anche esse “non danno luogo ad automatica cessazione del rapporto, occorrendo comunque il provvedimento di accettazione delle dimissioni stesse da parte del Consiglio superiore della magistratura e nel frattempo il magistrato deve continuare a prestare servizio”.
Ometto la raffinata (e sicuramente condivisibile) distinzione che il CSM opera tra “sentenze amministrative aventi ad oggetto interessi legittimi di tipo oppositivo “ (come tali non bisognose di attività attuativa da parte dell’organo amministrativo il cui provvedimento è stato annullato) e “sentenze amministrative occasionate dalla lesione di interessi pretensivi” (come nel caso di illegittimità commesse nel corso di una procedura concorsuale, per le quali, invece,  non vi sarebbe “…un automatismo tra la sentenza e l’adozione di provvedimenti da parte del Consiglio superiore della magistratura, che deve, invece, operare una rivalutazione di quella procedura concorsuale, tenendo conto degli specifici motivi, che hanno determinato l’annullamento”).
Quel che preme sottolineare, invece, è la fragilità  del ragionamento, duramente “azzoppato” dal più classico vizio di “bias confirmation” imposto dall’esigenza, neppure tanto nascosta,  di sottrare il CSM “soccombente” all’immediata esecutività delle sentenze amministrative per garantirsi la solita politica delle “mani libere”.
Ora, non è chi non veda come l’annullamento con sentenza di una nomina  ad un incarico direttivo /semidirettivo rechi con sé due capi decisori consequenziali:  l’uno, di annullamento della nomina stessa, con effetto immediato; l’altro, costituente un  tipico “obbligo di facere” a carico del CSM (entro il termine di cui all’art.34 c.p.a.),  volto a riattivare il procedimento di comparazione tra i candidati in lite.
Se, dunque, sul secondo non vi è questione, è sul primo che deve soffermarsi l’attenzione critica.
Nulla osta, difatti,  all’immediato venir meno della nomina, come vuole l’art.33 cit , tranne evidentemente che per i magistrati ordinari …
Innnanzitutto, non osta affatto l’affermata indisponibilità spontanea del rapporto di lavoro da parte del magistrato “annullato”. Mentre, invero, permane pacificamente il rapporto d’impiego di costui ( si tratterà i solo di gestire momentaneamente un “soprannumerario” e il lavoro davvero non manca…), non sfugge, di contro,  come non vi sia alcunchè di “spontaneo” nel magistrato che abbia dato responsabile e “doveroso” ossequio ad una sentenza esecutiva di cui è diretto  destinatario. E sotto questo versante inquieta l’adombrata responsabilità disciplinare del giudice ossequioso,  che -  per l’evidente illogicità delle premesse da cui muove - suona più a minaccia…
Ancor meno serio è l’argomento  fondato sull’esigenza di continuità dell’Ufficio. Come tutti noi ben sappiamo, è regola in tutti gli Uffici giudiziari italiani istituire la figura tabellare del Vicario o dell’Aggiunto ( e comunque del magistrato anziano) che, in caso di vacanza del titolare per mancata nomina o per suo annullamento, ne fa, come sempre ha fatto, le veci.
E allora, cosa resta del rispetto bilaterale delle sentenze?
Verrebbe fatto di citare Cetto Laqualunque…
Andrea Mirenda- Ufficio Sorveglianza di Verona

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