[Area] R: R: R: 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto legislativo di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale?

Massimiliano Cenni massimiliano.cenni a giustizia.it
Gio 22 Feb 2018 18:30:35 CET


 Intervengo anche io, osservando che si è persa un’occasione per chiarire
una volta per tutte la sfera di applicabilità.

  In realtà anche l’art. 3, prima della citata sentenza del 2017, era
interpretato in modo letterale.

  Così come è scritta la norma risulta difficilmente superabile, tenuto
anche conto del principio di tassatività.

  Se resta così, si può sollevare questione di l.c. nella parte in cui non
prevede.

  Massimiliano Cenni 

 

 

 

 

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di De Ninis Luca
Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 18:14
A: Pagliani Giuseppe; area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R: R: 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto
legislativo di attuazione del principio della riserva di codice nella
materia penale?

 

Forse intendevi dire eliminare l’aggettivo condiviso (non esclusivo) al
termine affidamento ?

 

Mi pare però che anche la rubrica contribuisca a non rendere chiara la
voluntas legis: forse bisogna cambiare “Violazione degli obblighi di
assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del
matrimonio” con “violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno
disposto dal giudice in materia di assistenza familiare”. 

Con il che la rubrica sarebbe sostanzialmente uguale alla fattispecie.

 

Forse sarebbe stato più corretto inserire nell’art. 570 la condotta
alternativa “o comunque si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni
tipologia di assegno stabilito dal giudice in materia di assistenza
familiare”

 

Luca De Ninis

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Giuseppe Pagliani1
Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 17:50
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R: 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto legislativo
di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale?

 

Interessante il problema sollevato da Carlo, sempre attento e sul pezzo.

Problema che parrebbe non sussistere se al termine “coniuge” (che in ogni
caso mi pare inadeguato) si sostituisse il termine “chiunque”, perché in
questo modo con il riferimento a “gli obblighi di natura economica in
materia di (…) affidamento condiviso dei figli” rientrerebbero anche i figli
di genitori non coniugati; ma…attenzione! Solo se in affidamento condiviso!!

E perché mai?  Gli oneri di mantenimento ci sono anche in caso di
affidamento esclusivo!!

Infatti, secondo me bisognerebbe anche eliminare il termine “esclusivo”,
lasciando solo “affidamento” (e magari, già che ci siamo, usare il termine
prole, che non contiene specificazioni di genere).

Insomma, mi sembra che le intenzioni siano buone, ma il problema è sempre
quello: la qualità della tecnica legislativa. Occorre saperle scrivere, le
cose, e se non si riesce a scrivere una norma di tre righe e mezzo…

Giuseppe Pagliani

 

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di carlocitt a alice.it
Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 17:19
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto legislativo di
attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale?
Priorità: Alta

 

Credo utile segnalare subito quello che [ad un prima lettura quindi se
qualcosa mi è sfuggito chiedo da subito venia] mi pare un grave errore del
testo del decreto legislativo di attuazione del principio della riserva di
codice nella materia penale, quale risulta sul sito del Ministero (e cui
anche credo si riferisca la notizia dell’approvazione nel Consiglio dei
ministri).

 

In sostituzione degli artt. 12-sexies legge 898/70 (divorzio) e 3 legge
54/2006 (che sono abrogati) viene introdotto un nuovo 570-bis cod. pen. il
cui testo è:

 

c)    dopo l’ articolo 570 è inserito il seguente:

«Art.570-bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di
separazione o di scioglimento del matrimonio. Le pene previste dall’articolo
570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di
ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi
di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento
condiviso dei figli.».

 

La previsione persegue il condivisibile scopo di ricondurre nel codice le
due discipline esterne.

 

Ma l’art. 4, comma 2, della legge 54/2006 prevede che “Le disposizioni della
presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati”.

 

Quindi, come chiarito da Sez.6 sent. 25267/17, la sanzione dell’art. 3
operava anche nel caso di genitori non coniugati, con il determinare la
rilevanza penale della violazione di provvedimenti adottati dal Tribunale
pure nel caso di genitori non coniugati (unica interpretazione
costituzionalmente orientata, tra l’altro: vi è un precedente contrario). 

Il punto viene confermato con chiarezza inequivoca dal nuovo 337-bis cod.
civ. la cui disciplina, con gli articoli seguenti, ha sostituito proprio
quella originariamente sanzionata dall’art. 3 e collocata nell’art. 2 della
legge 54/06).

 

Ma, se è così, il 570-bis scritto nei termini in cui è scritto e la
contemporanea abrogazione dell’art. 3 (che sanzionava appunto, per quanto
detto, anche le condotte dei genitori non coniugati) comporterebbe la
depenalizzazione delle omissioni dell’obbligo di corresponsione relativi a
figli di genitori non coniugati: conclusione schiaffeggiante i principi
costituzionali come consolidatisi in tema di parità tra i figli nati in
stato di coniugio o meno.

 

E’ vero che rimarrebbe probabilmente il 570, comma 1 c.p. (la cui pena è poi
quella richiamata dall’attuale 570-bis e dai precedenti art. 3 e art.
12-sexies, secondo le SU 23866/2013).

 

Ma non è la stessa cosa: il 570-bis (come appunto l’art. 3) prevede
l’automatismo tra inadempimento e sanzione, il 570.1 deve essere costruito
sul punto, perché ciò non dice affatto.

 

Se, ripeto se, quanto precede è corretto, occorrerebbe correre ai ripari
prima della pubblicazione sulla GU. 

Comunque, dopo, non reggerebbe a lungo …

 

carlo citterio

 

 

 

 

Sez.  6, Sentenza n. 25267 del 06/04/2017 Ud.  (dep. 19/05/2017 ) Rv. 270030


 

Presidente: Paoloni G.   Estensore: Tronci A.   Relatore: Tronci A.
Imputato: S. P.M. Canevelli P.   (Parz. Diff.) 

 (Rigetta in parte, App. Milano, 07/10/2015) 

 

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA  -  047 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI 

 

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE -
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI ECONOMICI -   Cessazione del rapporto di convivenza - Omesso
versamento dell'assegno per il mantenimento, educazione ed istruzione dei
figli - Configurabilità del reato di cui all'art. 3 l. n. 54 del 2006 -
Ragioni.  

 

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento
dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei
figli, previsto dell'art.12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato
dall'art. 3 della l. 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel
caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in
quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla
cessazione del rapporto di convivenza. (In motivazione, la Corte ha
precisato che, alla luce di un'interpretazione sistematica della disciplina
sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei
confronti dei figli, introdotta dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs.
28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l'art. 337-bis. cod. civ., l'art.4,
comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizioni
introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori
non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le
disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al
diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe
una diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela
penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal
matrimonio).

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