[Area] R: R: 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto legislativo di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale?

De Ninis Luca luca.deninis a giustizia.it
Ven 23 Feb 2018 11:42:55 CET


A)     Per Giuseppe Pagliani:
Mi pare che il rinvio alle pene previste dall'art. 570 operi sia in relazione al primo comma - semplice sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale o la qualità di coniuge, ovviamente volontaria e quindi non foriera di responsabilità penale se indotta da cause non controllabili dall'agente - sia al secondo comma, sub specie del venir meno dei mezzi di sussistenza, con il relativo onere probatorio.
Dunque la riserva di codice dovrebbe solo chiarire quale sia l'effetto della determinazione giudiziale dell'assegno posto a carico di un genitore, ancorché non sposato, o di un coniuge separato o divorziato, e quale responsabilità insorga in ipotesi di sottrazione al suo adempimento (comunque sempre necessariamente volontaria, circostanza ardua da verificare quando l'obbligato è privo di lavoro stabile).

A me pare che la cosa più semplice sia ritenere che, salva la verifica della sua volontarietà, la sottrazione all'adempimento dell'assegno fissato dal giudice:

1.       costituisce di per sé ipotesi di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità di genitore o la qualità di coniuge, quasi che il giudice ne abbia fissato in concreto la misura economica;

2.       valga anche del caso dell'assegno stabilito in sede di affidamento della prole, trattandosi comunque di responsabilità genitoriale.
In tali casi non vedo alcuna necessità di introdurre una fattispecie distinta, trattandosi di un risultato già raggiungibile per via interpretativa dell'art. 570 c.p.

Quanto alle posizioni del coniuge separato o divorziato mi pare opportuna una norma che semplicemente estenda l'applicazione delle pene previste dall'art. 570 c.p.:

3.       anche per l'ex-coniuge onerato dell'assegno divorzile (unica ipotesi in cui non potrebbe farsi applicazione diretta dell'art. 570);

4.       anche per il coniuge onerato dell'assegno in sede di separazione: ipotesi che invece sarebbe direttamente riconducibile all'art 570, ma che è comunque opportuno prevedere espressamente alla luce dell'intervento della nuova condizione di separazione personale.
Per questo ho segnalato che sarebbe stato preferibile inserire nell'art. 570 la condotta alternativa "o comunque si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno stabilito dal giudice in materia di assistenza familiare", ottenendo i medesimi risultati con un inciso di un solo rigo, privo di equivoci.


B)      Per Massimiliano Cenni:

ipotizzi una questione di legittimità costituzionale additiva (nella parte in cui non prevede) di una norma incriminatrice ? Mi pare complicata. La puoi esplicitare ?

Luca De Ninis
Da: Pagliani Giuseppe
Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 18:44
A: De Ninis Luca; area a areaperta.it
Oggetto: R: [Area] R: 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto legislativo di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale?

Si, certo, intendevo dire di togliere "condiviso".
Diciamo che forse buona parte dei problemi sarebbero evitati se la norma fosse:
«Art.570-bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Le pene previste dall'articolo 570 si applicano a chiunque si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento della prole.»,
Forse. Perché non so questo esaurisce ogni problema sollevato da Carlo Citterio. Si tratta comunque di un rinvio soltanto per il trattamento sanzionatorio, e la sanzione scatta per il solo inadempimento, secondo la struttura del 12 sexies legge div. Quindi ben diverso dal 570, secondo comma, c.p., dove è previsto il far venir meno i mezzi di sussistenza.
Giuseppe




Da: De Ninis Luca [mailto:luca.deninis a giustizia.it]
Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 18:14
A: Pagliani Giuseppe; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: R: [Area] R: 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto legislativo di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale?

Forse intendevi dire eliminare l'aggettivo condiviso (non esclusivo) al termine affidamento ?

Mi pare però che anche la rubrica contribuisca a non rendere chiara la voluntas legis: forse bisogna cambiare "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" con "violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno disposto dal giudice in materia di assistenza familiare".
Con il che la rubrica sarebbe sostanzialmente uguale alla fattispecie.

Forse sarebbe stato più corretto inserire nell'art. 570 la condotta alternativa "o comunque si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno stabilito dal giudice in materia di assistenza familiare"

Luca De Ninis

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Giuseppe Pagliani1
Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 17:50
A: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: [Area] R: 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto legislativo di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale?

Interessante il problema sollevato da Carlo, sempre attento e sul pezzo.
Problema che parrebbe non sussistere se al termine "coniuge" (che in ogni caso mi pare inadeguato) si sostituisse il termine "chiunque", perché in questo modo con il riferimento a "gli obblighi di natura economica in materia di (...) affidamento condiviso dei figli" rientrerebbero anche i figli di genitori non coniugati; ma...attenzione! Solo se in affidamento condiviso!!
E perché mai?  Gli oneri di mantenimento ci sono anche in caso di affidamento esclusivo!!
Infatti, secondo me bisognerebbe anche eliminare il termine "esclusivo", lasciando solo "affidamento" (e magari, già che ci siamo, usare il termine prole, che non contiene specificazioni di genere).
Insomma, mi sembra che le intenzioni siano buone, ma il problema è sempre quello: la qualità della tecnica legislativa. Occorre saperle scrivere, le cose, e se non si riesce a scrivere una norma di tre righe e mezzo...
Giuseppe Pagliani


Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di carlocitt a alice.it<mailto:carlocitt a alice.it>
Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 17:19
A: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: [Area] 570 bis cp: un grave errore nel testo decreto legislativo di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale?
Priorità: Alta

Credo utile segnalare subito quello che [ad un prima lettura quindi se qualcosa mi è sfuggito chiedo da subito venia] mi pare un grave errore del testo del decreto legislativo di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, quale risulta sul sito del Ministero (e cui anche credo si riferisca la notizia dell'approvazione nel Consiglio dei ministri).

In sostituzione degli artt. 12-sexies legge 898/70 (divorzio) e 3 legge 54/2006 (che sono abrogati) viene introdotto un nuovo 570-bis cod. pen. il cui testo è:

c)    dopo l' articolo 570 è inserito il seguente:
«Art.570-bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.».

La previsione persegue il condivisibile scopo di ricondurre nel codice le due discipline esterne.

Ma l'art. 4, comma 2, della legge 54/2006 prevede che "Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".

Quindi, come chiarito da Sez.6 sent. 25267/17, la sanzione dell'art. 3 operava anche nel caso di genitori non coniugati, con il determinare la rilevanza penale della violazione di provvedimenti adottati dal Tribunale pure nel caso di genitori non coniugati (unica interpretazione costituzionalmente orientata, tra l'altro: vi è un precedente contrario).
Il punto viene confermato con chiarezza inequivoca dal nuovo 337-bis cod. civ. la cui disciplina, con gli articoli seguenti, ha sostituito proprio quella originariamente sanzionata dall'art. 3 e collocata nell'art. 2 della legge 54/06).

Ma, se è così, il 570-bis scritto nei termini in cui è scritto e la contemporanea abrogazione dell'art. 3 (che sanzionava appunto, per quanto detto, anche le condotte dei genitori non coniugati) comporterebbe la depenalizzazione delle omissioni dell'obbligo di corresponsione relativi a figli di genitori non coniugati: conclusione schiaffeggiante i principi costituzionali come consolidatisi in tema di parità tra i figli nati in stato di coniugio o meno.

E' vero che rimarrebbe probabilmente il 570, comma 1 c.p. (la cui pena è poi quella richiamata dall'attuale 570-bis e dai precedenti art. 3 e art. 12-sexies, secondo le SU 23866/2013).

Ma non è la stessa cosa: il 570-bis (come appunto l'art. 3) prevede l'automatismo tra inadempimento e sanzione, il 570.1 deve essere costruito sul punto, perché ciò non dice affatto.

Se, ripeto se, quanto precede è corretto, occorrerebbe correre ai ripari prima della pubblicazione sulla GU.
Comunque, dopo, non reggerebbe a lungo ...

carlo citterio




Sez.  6, Sentenza n. 25267 del 06/04/2017 Ud.  (dep. 19/05/2017 ) Rv. 270030

Presidente: Paoloni G.   Estensore: Tronci A.   Relatore: Tronci A.   Imputato: S. P.M. Canevelli P.   (Parz. Diff.)
 (Rigetta in parte, App. Milano, 07/10/2015)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA  -  047 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -   Cessazione del rapporto di convivenza - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento, educazione ed istruzione dei figli - Configurabilità del reato di cui all'art. 3 l. n. 54 del 2006 - Ragioni.

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell'art.12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della l. 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce di un'interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l'art. 337-bis. cod. civ., l'art.4, comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio).
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