[Area] R: AreaDG sul ricollocamento dei fuori ruolo “politici”

Federico Sorrentino federico.sorrentino a giustizia.it
Lun 19 Mar 2018 09:56:45 CET


Ho letto con interesse il documento di AreaDG sulla vicenda del collocamento in ruolo dei “politici”, documento che condivido nello spirito e nelle prospettive.

Senza voler ulteriormente riaprire il dibattito sul punto mi permetto solo di osservare come i problemi interpretativi o la prassi consiliare concernenti la nomina (o i requisiti per la nomina) a Segretario generale del CSM in base all’art. 7 della legge 195 del 1958 (cui si fa cenno anche nel documento di Area) non siano, a mio avviso, dirimenti, dovendosi, nella specie, valutare la legittimità del ricollocamento in ruolo (perché di questo si tratta) alla luce delle vigenti disposizioni che lo disciplinano.

 

Come già sottolineato da altri, la norma primaria al riguardo (art. 50, comma 1, dlgs n. 160 del 2006) è assolutamente chiara e vale la pena di riportarla per esteso: “1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.” I riferimenti, in tale norma di legge contenuti, a “ultime funzioni giudiziarie svolte” e a “funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia” depongono all’evidenza in favore della tesi della non equiparabilità di esse alle funzioni amministrative svolte quale Segretario generale del CSM.

 

Anche la Circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 delibera del 24 luglio 2014 (Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie), all’art. 124, comma 8, è chiara nel riferimento al “posto” della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia: “8. Nel caso in cui il magistrato provenga da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono [id est i criteri da applicare con riferimento ai problemi tra circoscrizione elettorale nel territorio del distretto di appartenenza ed art. 11 c.p.p.] non si applicano e il magistrato è restituito all’ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, eventuale, della pubblicazione nelle more intervenuta.”

 

Cordiali saluti a tutti

Federico Sorrentino

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Coordinamento Area
Inviato: lunedì 19 marzo 2018 09:31
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] AreaDG sul ricollocamento dei fuori ruolo “politici”

 

 

 



​

AreaDG sul ricollocamento dei fuori ruolo “politici” 

 

Il Plenum del C.S.M. ha recentemente deliberato sul ricollocamento in ruolo della collega Donatella Ferranti, a seguito del suo rientro da fuori ruolo quale ex parlamentare, destinandola alla Corte di Cassazione. 

La questione presentava profili interpretativi problematici. 

La collega, infatti, prima di essere eletta al Parlamento era stata nominata – in quanto magistrato idoneo all’ulteriore valutazione della nomina a magistrato di cassazione – segretario generale del C.S.M.  con attribuzione, delle funzioni di legittimità, come espressamente previsto dall’art. 7 L.195/1958. 

La peculiarità del caso di specie, reso viepiù complicato dall’essere stato il magistrato collocato fuori ruolo prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 160/2006, presentava una indubbia complessità alla luce della normativa primaria e secondaria, tale per cui apparivano sostenibili sul piano tecnico giuridico diverse soluzioni interpretative. 

La soluzione scelta, che sposa una delle possibili interpretazioni giuridiche, può non essere condivisa, ma non può certamente essere definita illegittima. 

Ma al di là delle soluzioni tecniche resta l’insoddisfazione. 

Sul piano dei principi riteniamo necessario che le scelte adottate anche per il ricollocamento in  ruolo debbano tutelare due esigenze: 

-  il necessario recupero dell’immagine di imparzialità deve essere conciliato con l’assegnazione a funzioni precedenti effettivamente svolte; 

- la parità di trattamento di tutti i magistrati evitando attribuzioni di funzioni fuori dalle normale procedure concorsuali. 

Riteniamo che questo passaggio consiliare sul magistrato fuori ruolo proveniente dalla politica  sia la dimostrazione, l'ennesima, di una inadeguatezza della attuale normativa primaria e secondaria, delle sue lacune e ambiguità, tali da aprire la strada a soluzioni interpretative differenti e mutevoli in relazione al caso, non più accettabile a fronte della importanza e delicatezza di una materia, che richiede invece, regole certe, chiare e preventivamente conoscibili. Si tratta di un tema attuale e di interesse generale, che si riproporrà a breve per il rientro di altri ex parlamentari, ma che si ripresenterà in futuro in altri casi. 

 

Sul generale e tormentato tema del rientro dei magistrati da esperienze fuori ruolo si rendono necessari per il futuro tre passaggi  : 

- la previsione, sin dalla delibera di collocamento fuori ruolo, del ricollocamento, finita tale parentesi, nella posizione precedentemente occupata; 

- il superamento anche a livello di normativa primaria e secondaria del “conferimento di funzioni”, lascito del passato quando vi era una netta distinzione tra qualifica e funzioni, sistema abbandonato con le valutazione di professionalità; 

- evitare qualsiasi commistione, come previsto dalla delibera del C.S.M. del 2015 e dalla recente mozione approvata dall’A.N.M, tra giurisdizione e incarichi politici, prevedendo norme ben più stringenti in caso di rientro in ruolo dopo esperienze politiche. Del resto per restare al caso concreto basti pensare che l’alternativa era tra destinare alla Corte di Cassazione e tornare a fare il P.M., con profili di criticità non certo minori sul piano della tutela dell’immagine di imparzialità. 

AreaDG, che fin dalla mozione conclusiva della propria assemblea generale del novembre 2016 ha affermato la necessità di una revisione della materia, auspica, anche a tutela dell'autorevolezza del Consiglio superiore, che siano posti in essere al più presto gli indispensabili interventi normativi che stabiliscano il valore dell’esperienza giurisdizionale e che le decisioni sul punto si ispirino ai principi di tutela della funzione giurisdizionale e di equità tra i magistrati. 





Il Coordinamento nazionale di AreaDG 

-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20180319/ba70e74c/attachment.html>
-------------- parte successiva --------------
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        image001.jpg
Tipo:        image/jpeg
Dimensione:  3092 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20180319/ba70e74c/attachment.jpg>


Maggiori informazioni sulla lista Area