[Area] una vicenda legata al principio di temporaneità delle funioni semidirettive

Andrea Reale andreale a yahoo.com
Gio 5 Apr 2018 16:19:07 CEST


 Caro Consigliere Ardituro, questo genere di problemi e la complessa  vicenda delle nomine apicali (principale e quasi esclusiva attività dell'attuale CSM) potrebbero essere risolti con una semplice, ma rivoluzionaria ,  modificazione delle  regole paranormative  che lo stesso CSM si è dato in questi anni, in un'ottica di vera e profonda autoriforma dell'autogoverno: la rotazione negli incarichi semidirettivi tra i componenti dell'ufficio.Questa potrebbe essere una concreta ed efficace modifica del T. U. sulla dirigenza giudiziaria per  "evitare (definitivamente, n. d. r. ) le incrostazioni di potere nello stesso ufficio"  e "favorire al massimo grado la rotazione e lo scambio delle esperienze".
Una seria ed aperta (non solo ai rappresentanti   correntizi, ma a tutti  gli associati)  discussione sul punto , da parte dell'ANM e del CSM (ciascuno per quanto di competenza ), dovrebbe costituire il minimo , rispettivamente sindacale ed istituzionale, per il quale profondere impegno .Non so quanto sincero (impegno) , però, in piena  campagna elettorale , dove si promettono anche la luna e le stelle, con il firmamento intero.....Un cordiale saluto,Andrea Reale     On Thursday, April 5, 2018, 10:39:56 AM GMT+2, Ardituro Antonio <antonio.ardituro a giustizia.it> wrote:  
 
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Allego il testo della questione incidentale preclusiva discussa in plenum la settimana scorsa, nell'ambito di una procedura di nomina di cui occorre ancora discutere il merito, che attiene al tema della temporaneità degli incarichi semidirettivi.

Abbiamo sostenuto, confortati da un parere dell'ufficio studi del 2014, che il magistrato che abbia svolto le funzioni semidirettive in un Tribunale non possa concorrere per lo svolgimento di altro incarico semidirettivo nello stesso Tribunale, seppure in un settore diverso (nel caso di specie il semidirettivo civile concorre per il semidirettivo lavoro). In questi termini si esprimono letteralmente le norme, ed in questi termini abbiamo ritenuto vada lo spirito della legge che mira ad evitare le incrostazioni di potere nello stesso ufficio ed intende invece favorire al massimo grado la rotazione e lo scambio delle esperienze.

La delibera è stata respinta. Hanno votato a favore i consiglieri di Area e i consiglieri laici Balduzzi e Zaccaria. 

Le argomentazioni  spese da chi ha votato contro sono state essenzialmente la specificità ordinamentale della funzione lavoro (di cui però gli art. 45 e 46 della legge non fa menzione) e la circostanza che il Consiglio in alcuni casi (un paio) ha già operato in tal senso.

Il valore della delibera, però, e prima ancora della proposta, sta nel fatto che per  la prima volta la questione è stata trattata ex professo dal plenum, che dunque si è espresso chiaramente su un punto che potrà essere eventualmente oggetto anche di verifica giudiziale.


Nel tempo in cui si discute della modifica delle regole del TU dirigenza, è il caso di riflettere anche, e forse prima, sugli strumenti normativi già a disposizione, sulla loro interpretazione e sull'idea di dirigenza sottesa a tali interpretazioni.

Saluti,


Antonello Ardituro


  

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