[Area] 39. Il Delitto Matteotti e l’Inesistenza Giuridica delle Sentenze Fasciste (1944) – Massime dal Passato

Ciccio Zaccaro giozaccaro a alice.it
Dom 15 Apr 2018 00:35:38 CEST


http://massimedalpassato.it/39-il-delitto-matteotti-e-linesistenza-giuridica-delle-sentenze-fasciste-1944/

39. Il Delitto Matteotti e l’Inesistenza Giuridica delle Sentenze Fasciste (1944)
 
“E tutti sappiano che non è capriccio di persona,
che non è libidine di Governo, 
che non è passione ignobile,
ma è soltanto amore sconfinato e possente per la Patria”

Si tratta delle parole che chiudono il celebre discorso alla Camera di Mussolini di sabato 3 gennaio 1925.

Il discorso è riportato ovunque, ma solo leggendo il resoconto stenografico pubblicato sul sito della Camera si può apprezzare compiutamente il clima politico di quella giornata. Le parole del Presidente del Consiglio infatti, sono salutate da frequenti acclamazioni, riportate nel resoconto (Vivissimi prolungati applausi – Moltissimi deputati sorgono in piedi – Grida di Viva Mussolini! – Applausi anche dalle tribune – Gli onorevoli ministri e moltissimi deputati si congratulano con l’onorevole presidente del Consiglio).

L’esordio del discorso è solenne e sovversivo allo stesso tempo:

“Signori! [Mussolini non si rivolge al parlamento con l’espressione “onorevoli”] Il discorso che sto per pronunziare dinanzi a voi forse non potrà essere a rigore di termini classificato come un discorso parlamentare“.

Il passaggio fondamentale, il seguente: “Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito ? Ebbene, dichiaro qui, al conspetto di questa Assemblea e al conspetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica,
morale, storica di tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e reiterati applausi — Molte
voci: Tutti con voi ! Tutti con voi!). Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori -la corda; se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa ! (Applausi). Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! (Vivissimi e prolungati applausi —Molte voci: Tutti con voi !).

Ciò di cui Mussolini si assume la responsabilità è di fatto quanto avvenuto il giugno precedente in occasione dell’omicidio di Giacomo Matteotti, deputato del Partito Socialista Unitario.

Matteotti, soprannominato tempesta, era stato eletto per la prima volta in parlamento alle elezioni del 1919. Erano le prime elezioni in cui si presentò una lista dei Fasci Italiani di Combattimento, presente solo nel collegio di Milano, e che ottenne meno di 5.000 voti.


schedina elettorale di propaganda
Fu rieletto nel 1921, e in quell’occasione i fascisti ottennero 35 seggi, uno dei quali a Mussolini, il terzo deputato più votato d’Italia. Quello stesso anno, Matteotti pubblico l’ “inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia“, con la quale denunciava le violenze squadriste nel corso della campagna elettorale.

Matteotti fu rieletto anche nel 1924. Il fascismo e Mussolini erano ormai saldamente al potere. A pochi giorni dalle elezioni, il deputato socialista pronunciò il discorso per denunciare i brogli elettorali a favore dei fascisti, discorso che segnò la sua condanna a morte.

Il 30 maggio 1924, infatti, Matteotti si presentò alla Camera con queste parole:

MATTEOTTI – “L’elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida, e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni. In primo luogo abbiamo la dichiarazione fatta esplicitamente dal Governo, ripetuta da tutti gli organi della stampa ufficiale, ripetuta dagli oratori fascisti in tutti un valore assai relativo, in quanto che il Governo non si sentiva soggetto al responso elettorale, ma che in ogni caso – come ha dichiarato replicatamente – avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se.. “(Vivaci interruzioni a destra e al centro – Movimenti dell’onorevole presidente del consiglio. Voci a destra: Sì, sì! Noi abbiamo fatto la guerra (Applausi alla destra e al centro).

MATTEOTTI – “Codesti vostri applausi sono la conferma precisa della fondatezza del mio ragionamento. Per vostra stessa conferma dunque nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà…” (Rumori, proteste e interruzioni a destra) “Nessun elettore si è trovato libero di fronte a questo quesito… […] Non dovevate voi essere i rinnovatori del costume italiano?, non dovevate voi essere coloro che avrebbero portato un nuovo costume morale nelle elezioni? (Rumori) e, signori che mi interrompete, anche qui nell’assemblea?” (Rumori a destra) […] “Coloro che ebbero la ventura di raggiungere le cabine, ebbero dentro le cabine, in moltissimi
comuni specialmente della campagna, la visita di coloro che erano incaricati di controllare i loro voti. Se la Giunta delle elezioni volesse aprire i plichi e verificare i cumuli di schede che sono state votate, potrebbe trovare che molti voti di preferenza sono stati scritti sulle schede tutti dalla stessa mano […]”.


lista del blocco nazionale. Mussolini è indicato con Mussolini Prof. Benito
Undici giorni dopo, mentre si stava dirigendo a Montecitorio, Matteotti viene aggredito da cinque energumeni nei pressi del lungotevere Arnaldo da Brescia e fatto salire a forza su una Lancia Lambda. All’interno dell’elegante auto nera avviene una colluttazione. Matteotti viene accoltellato a un braccio e al torace, fino a morire dissanguato dopo alcune ore di agonia.

Il cadavere del deputato socialista venne seppellito in un bosco fuori Roma.

Subito si sparse nella capitale la notizia del rapimento di Matteotti. Anche Mussolini si disse preoccupato e fece avviare le ricerche.


La Stampa del 13 giugno 1924
Le indagini furono portate avanti dal magistrato Mauro del Giudice, che risalì in poco tempo ai rapitori: Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo, i quali furono arrestati.

Del Giudice fu destituito dall’incarico e costretto al pensionamento forzato.

Il cadavere di Matteotti fu trovato a metà agosto, nella macchia della Quartarella.

Il processo per omicidio si svolse a Chieti. Avvocato difensore dei cinque fu addirittura Roberto Farinacci, segretario nazionale del PNF. Dumini, Volpi e Poveromo furono riconosciuti colpevoli e condannati a 5 anni.

Dumini per diverso tempo entrò e uscì di galera, ora condannato per oltraggio a Mussolini (che minacciava di svelare il suo coinvolgimento nel delitto), ora graziato dallo stesso duce (per timore che la minaccia diventasse si concretizzasse). Già negli anni del regime infatti, il ruolo diretto del governo dell’omicidio Matteotti sembrava evidente, tanto da scatenare – almeno finché poté farlo – anche la stampa.

Ma con la caduta del regime, il caso fu riaperto. Il processo contro gli squadristi, infatti, era stato chiaramente pilotato, e la Corte di Cassazione nel 1944, liberatasi del fardello fascista, dichiarò l’inesistenza giuridica della sentenza di condanna. Ed è proprio la sentenza riportata sotto in calce. Voi ne avevate mai letta una simile?

Vi fu dunque un nuovo processo e questa volta, Dumini, Volpi e Poveromo furono condannati all’ergastolo. L’ergastolo fu poi commutato in 30 anni. Nel 1953 l’unico ancora vivo era Dumini, che beneficiò prima dell’amnistia e poi della grazia. Dumini morì da uomo libero a 73 anni nel 1967, fulminato mentre cambiava una lampadina.


massima
Il Procuratore generale (Battaglimi) : — Ritenuto che in seguito al sequestro e all’assassinio di Giacomo Matteotti, deputato al parlamento, avvenuto in Roma il 10 giugno 1924, veniva iniziato procedimento penale contro Dumini Amerigo, Putato Aldo, Volpi Albino, Viola Giuseppe, Poveromo Amleto, Panzeri Filippo, Malacria Augusto, Thairschald Otto, Golini Baldeschi Luigi, Mazzoli Averardo, Tezza Antonio, Rossi Cesare, Marinelli Giovanni e Filippelli Filippo, per correità nel delitto di sequestro di persona (art. 63, 146, 2° capov., cod. pen.) e per correità in omicidio aggravato e qualificato (art. 63, 364, 365, n. 2, 366 stesso codice); contro Naldi Filippo per complicità nei delitti di sequestro di persona e di omicidio sopra indicati; contro Galassi Giuseppe, Fiorani Umberto, Briand Alberto, Neri Umberto, Brambillaschi Giovanni, Rossetti Bruno, Basili Benvenuto, Spotti Carlo, Tezzi Emilio, Dones Erminio, Boattini Democrate, Bosisio Giulia, Spiriti Elisa, Bazzi Emilio e Pilla Flavio per favoreggiamento.

La istruzione veniva iniziata dal Giudice istruttore di Roma, ma dopo qualche giorno veniva avocata a sé dalla Sezione istruttoria presso la Corte d’appello, la quale, con sentenza 1° dicembre 1925, in parziale difformità delle requisitorie del P. M, ordinava il rinvio degli imputati Dumini Amerigo e altri avanti la Corte d’assise di Roma per rispondere del delitto preveduto dagli art. 63, 364, 365, n. 2, cod. pen. 1889 (esclusa l’aggravante della premeditazione); dichiarava non doversi procedere in confronto di Rossi Cesare ed altri per la imputazione di illegittima privazione della libertà personale e nei confronti degli imputati Galasso Giuseppe e altri in ordine alla imputazione di favoreggiamento perchè estinta l’azione penale per amnistia.


Matteotti
Con sentenza 21 dicembre 1925 la prima sezione penale della Corte di Cassazione, su istanza del Procuratore generale della Corte di appello di Roma, rimetteva il giudizio alla Corte d’assise di Chieti per gravi motivi di sicurezza pubblica (art. 62 e segg. cod. proc. pen. 1913).

La Corte d’assise di Chieti con sentenza 24 marzo 1926 dichiarava Dumini Amerigo, Volpi Albino e Poveromo Amleto colpevoli di omicidio preterintenzionale con il concorso di concause, esclusa l’aggravante di cui all’art. 365, n. 2, e con la diminuente invece delle circostanze attenuanti generiche (art. 99), e li condannava alla pena di anni 5, mesi 11 e giorni 20 di reclusione per ciascuno, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla interdizione legale durante la pena ed al pagamento delle spese processuali, dichiarando condonati a favore di ciascun imputato anni 4 di reclusione in virtù del regio decreto di amnistia ed indulto 31 luglio 1925, n. 1276. Dichiarava infine assolti Viola Giuseppe e Malacria Augusto per non aver commesso il fatto.

Un separato procedimento penale veniva iniziato dinanzi l’Alta Corte di Giustizia contro il Senatore De Bono Emilio per associazione a delinquere, concorso nell’assassinio di Giacomo Matteotti, e favoreggiamento, nonché per altri reati estranei all’omicidio Matteotti.

La Commissione permanente d’istruzione presso l’Alta Corte con sentenza 12 giugno 1925 dichiarava non farsi luogo a procedimento per insussistenza del fatto in ordine alla imputazione di partecipazione ad associazione a delinquere, per non aver concorso nel fatto in ordine alla partecipazione nell’assassinio del Matteotti e per insufficienza di prove in ordine al delitto di favoreggiamento.


La celebre illustrazione de Il Becco Giallo
Il Requirente ritiene che la istanza di dichiarazione di giuridica inesistenza proposta dall’Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo merita accoglimento.

Non può dubitarsi che nella specie ricorrano entrambe le condizioni richieste per la dichiarazione di giuridica inesistenza, vale a dire sia la indole del delitto al quale la sentenza si riferisce, sia la influenza esercitata sulla decisione da uno stato di morale coerzione determinato dal fascismo.

Quanto alla prima condizione, il carattere di delitto commesso per motivi fascisti è conclamato da tutte le risultanze processuali, senza che sia necessaria una speciale illustrazione. Per quanto concerne la seconda condizione,

gli stessi atti del processo e le indagini esperite prima dall’Alto Commissario e poi direttamente dalla Corte suprema, offrono elementi di prova e dati di fatto concordanti e più che sufficienti per dimostrare non solo che il processo si svolse in un’atmosfera ed in un clima di suggestione e di coazione, ma che vi fu sia nella fase istruttoria, sia in quella degli atti preliminari e in quella del giudizio, un complesso di indebite e gravi ingerenze del governo e del partito fascista dirette a turbare e a deviare il normale, libero e diritto svolgimento del processo ed a far prevalere una soluzione di esso conforme agli interessi di parte e non a quelli superiori della giustizia.

Basti far menzione delle incisive, taglienti dichiarazioni dei magistrati a riposo Mauro Del Giudice e Occhiuto Filippo, i quali hanno ricordato le pressioni e le lusinghe che ebbero a subire mentre erano addetti alla istruzione del processo. Notevole e impressionante è specialmente la deposizione del Del Giudice, il quale ha messo in luce anche le manovre usate per allontanarlo dal posto di Presidente della Sezione di accusa, di fronte alla adamantina fermezza con cui egli resistette agli allettamenti e alle minacce.


L’Avanti all’indomani del ritrovamento del cadavere di Matteotti
Deve essere altresì tenuta presente la dichiarazione resa, nel corso delle indagini preliminari esperite dalla Corte suprema, da Girgenti Salvatore, il quale ha riferito le confidenze avute dal Procuratore generale Salucci in ordine alle benemerenze politiche che egli si sarebbe acquisite nel processo Matteotti, giungendo perfino a perpetrare la soppressione e la contraffazione di documenti del processo.

Tali confidenze, la cui gravità non ha bisogno di essere sottolineata, sono di per sè, a prescindere dalla loro effettiva consistenza (che potrà eventualmente essere meglio acclarata dopo la riapertura dell’Istruzione), indizio significativo del modo con cui il dibattito fu predisposto e si svolse. Tutte le risultanze insomma inducono a concludere che la dichiarazione di giuridica inesistenza della sentenza istruttoria e della Corte d’assise nel processo Matteotti, mentre risponde alle condizioni di legge, risponde anche ad imperiose esigenze di giustizia e viene a rimuovere l’ostacolo perchè il magistero punitivo abbia finalmente libera e piena esplicazione, in relazione a un delitto che tanta commozione e indignazione destò in tutto il mondo civile.

Per questi motivi, visto l’art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944, chiede che la Sezione speciale della Corte suprema, in camera di consiglio, dichiari giuridicamente inesistenti la sentenza 1° dicembre 1925 della Sezione di accusa presso la Corte di appello di Roma e la sentenza 24 marzo 1926 della Corte di assise di Chieti nel procedimento penale contro Dumini Amerigo ed altri, relativo al sequestro e all’omicidio dell’on. Giacomo Matteotti ; e disponga che gli atti siano trasmessi per l’ulteriore corso al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

La Corte: – dichiara giuridicamente inesistenti la sentenza della Sezione di accusa presso la Corte di appello di Boma del 1° dicembre 1925 e la sentenza della Corte d’Assise di Chieti del 24 marzo 1926, pronunziate nel procedimento a carico di Domini Amerigo ed altri, imputati come sopra; e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma per il corso ulteriore di giustizia.

Il Foro Italiano, Vol. 69, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1944-1946),pp. 25/26-29/30

-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20180415/0a506f5f/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Area