[Area] risoluzione sull'Avocazione

Ardituro Antonio antonio.ardituro a giustizia.it
Mer 2 Maggio 2018 12:17:34 CEST


Trasmetto in allegato la proposta di delibera concernente la risoluzione in materia di avocazione ex art- 407 co. 3 bis e 412 c.p.p., che sarà ​discussa in plenum la settimana prossima.
Si tratta di un intervento di grande rilievo rispetto agli effetti di una modifica normativa contenuta nell'ultima riforma del processo penale che è già in vigore e che aveva molto preoccupato la magistratura all'atto della sua introduzione. Si erano espressi contrariamente sia il Consiglio che l'Anm, paventando gli effetti perversi della norma, del tutto incapace di dare risposta alle esigenze di ragionevole durata del processo e foriera, invece, di tante e significative complicazioni organizzative.
Si erano poste allarmate questioni in ordine alla obbligatorietà dell'avocazione, al possibile effetto difensivo indotto legato alla massiva richiesta di proroga delle indagini preliminari, al timore di una diffusa utilizzazione dell'applicazione del magistrato di primo grado in procura generale, alla paura di una lettura dell'istituto in chiave disciplinare.
Dopo una attenta istruttoria, durante la quale sono stati sentiti procuratori e procuratori generale, e in sinergia col parallelo lavoro di orientamento ex art. 6 del Procuratore generale presso la Cassazione, buona parte dei problemi applicativi possono considerarsi disinnescati, salva una applicazione in concreto ragionevole e responsabile dell'istituto, su cui il Consiglio continuerà a vigilare.
Il lavoro consiliare è stato agevolato dalla lungimirante previsione di regole sull'avocazione nella circolare sulle Procure del novembre scorso, agli art. 18 e 21, di cui la risoluzione è attuazione.

I punti fondamentali dell'intervento sono i seguenti:
a) l'indicazione dell'avocazione come discrezionale, facoltativa e non obbligatoria o, per meglio dire usando l'espressione della risoluzione "selettiva";

b) l'indicazione dell'avocazione come conseguenza dell'inerzia "decisionale", cioè dello stallo ad indagini concluse, rispetto alla decisione di archiviare o esercitare l'azione penale;

c) la limitazione a monte dei fascicoli astrattamente avocabili allo scadere del termine definitorio previsto dalla legge da cui sono esclusi, benché siano scaduti termini ex art. 407 co. 3 bis c.p.p.:


1)      i procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica come prioritari;

2)      i procedimenti in cui sia pendente al Gip una richiesta di misura cautelare ovvero un procedimento di incidente probatorio;
3)      i procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa della fissazione della data di udienza;
4)      i procedimenti per i quali, firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa dell’espletamento delle notifiche alla persona offesa, ovvero per i quali, firmato l’avviso ex art. 415 bis c.p.p , si è in attesa delle notifiche  e del completamento della conseguente procedura prevista dalla legge;
5)      i procedimenti per i quali, pur risultando esperibile l’avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive, di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al momento della scadenza dei termini di legge per l’ultima delle iscrizioni successivamente effettuate in quel procedimento complesso;
6)       i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata della informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni.
A tali criteri di esclusione andranno eventualmente aggiunti quelli che i Procuratori Generali, in sede di progetto organizzativo ovvero di protocollo con i Procuratori della Repubblica, riterranno di adottare per rendere razionale e trasparente il potere di avocazione.



 d) la rigorosa limitazione dell'istituto  dell'applicazione in secondo grado, a seguito dell'avocazione con esclusione assoluta di un magistrato diverso da quello che ha seguito il procedimento in primo grado e fortissima limitazione anche per quest'ultimo, laddove l'applicazione sarà consentita solo in ricorrenza di presupposti di natura straordinaria ed eccezionale, da esplicitarsi adeguatamente all’atto della motivazione del provvedimento di avocazione, nonché, congiuntamente, alla sussistenza della intesa – da ritenersi, pertanto, obbligatoria e vincolante - del Procuratore della Repubblica.


e) il richiamo alla ulteriore massima prudenza  nell'utilizzazione dell'istituto nei delitti di mafia e terrorismo per le ragioni analiticamente espresse nel paragrafo 9 della risoluzione, e per lo più connesse alla concorrenza con o specifico istituto dell'avocazione ad opera del PNAT ed alle conseguenze ordinamentali, del tutto anomale, della trattazione del procedimento dal Procuratore generale in un settore in cui il PNAT opera con precisi poteri di coordinamento e di impulso.


f) la espressa esclusione che l'istituto possa essere letto ed utilizzato, al di là delle espresse previsioni ordinamentali e di quanto la giurisprudenza disciplinare ha elaborato, in chiave disciplinare o paradisciplinare come strumento  di controllo e verifica delle modalità di conduzione delle indagini da parte del magistrato assegnatario. E' altresì chiarito che la comunicazione al Csm dell'avvenuta avocazione, già prevista prima della riforma, ha la opposta funzione di controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale.

Rinviando alla completa lettura del pr. 10 della risoluzione, è utile riportare questo specifico passo: Più in generale, è utile rimarcare come l’inerzia procedimentale che può sfociare nell’adozione di un provvedimento avocatorio non evidenzia, di per sé, un profilo di rilevanza disciplinare, trattandosi principalmente dell’indice rivelatore di una situazione complessiva dell’ufficio che coinvolge, in prima battuta e secondo quanto sopra tratteggiato, la risposta organizzativa  del dirigente.

Sul punto è bene sottolineare che ci si attende dal dirigente gli opportuni provvedimenti volti a distribuire correttamente il carico di lavoro nell'ufficio e quelli destinati a risolvere problemi di squilibrio derivanti da eventi occasionali.




Aggiungo infine alcune considerazioni di ordine politico:

La  prima attiene alla conferma che fra gli elementi qualificanti della consliatura, fra le missioni che ci si era prefissi e che possono dirsi realizzate, vi è senz'altro la ritrovata centralità del  CSM nel settore dell'organizzazione degli uffici requirenti; la circolare sulle Procure, la risoluzione sulle priorità e quella sull'antiterrorismo, gli interventi in materia di art.6 e di intercettazioni, e questo ultimo intervento (a breve anche una risoluzione sulle procure per i minorenni), hanno fornito risposte utili a problemi concreti ed hanno compiuto una generale azione conformativa degli uffici, attraverso un'azione puntuale e costante, che ha fatto sentire a tutti gli attori del settore la presenza autorevole del CSM, in chiave di supporto ma anche di precisa delimitazioni dei confini dell'operare di ciascuno e restituendo ai magistrati delle Procure la consapevolezza di poter avere nel Consiglio il proprio puntuale riferimento.

Nel  caso di specie, poi, va segnalata la proficua collaborazione e la sinergia con la Procura generale presso la Cassazione che ha svolto un parallelo lavoro di indirizzo in sede di riunione dei procuratori generali ex art. 6. Restando ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, si è fornita una risposta complessiva all'istituto volta a ricondurlo in termini di sostenibilità giuridica ed organizzativa. Più in generale una adeguata risposta ad un istituto disciplinato in maniera superficiale e poco realistica, come risposta semplicistica ad un problema reale che avrebbe dovuto trovare in altro modo la sua soluzione.

Infine di non minor rilievo la parte della risoluzione che si rivolge al Ministero ed al Dgsia, laddove richiede i tempestivi adeguamenti di Sicp per consentire l'estrazione dei dati utili per le valutazioni in ordine alle avocazioni. Anche in questo caso, il Consiglio ribadisce  la sua funzione di promozione e di  sollecitazione degli adeguamenti informatici e tecnologici, da effettuarsi per rispondere alle esigenze  organizzative che spetta al Consiglio delineare, in ossequio alla funzione servente dei sistemi applicativi rispetto alle scelte organizzative e giurisdizionali.


Saluti,

Antonello Ardituro







-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20180502/6d9da3c7/attachment.html>
-------------- parte successiva --------------
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        1 -Risoluzione AVOCAZIONE - FINALE - 26 04 2018.doc
Tipo:        application/msword
Dimensione:  167424 bytes
Descrizione: 1 -Risoluzione AVOCAZIONE - FINALE - 26 04 2018.doc
URL:         <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20180502/6d9da3c7/attachment.doc>


Maggiori informazioni sulla lista Area