[Area] R: R: Re: R: R: R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa

Dott.ssa Stefania Di Rienzo stefania.dirienzo a giustizia.it
Mar 15 Maggio 2018 20:57:33 CEST


Chiedo di essere cancellata da questa lista.

Grazie.

Stefania  Di Rienzo

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Gioacchino Romeo
Inviato: martedì 15 maggio 2018 17:52
A: andreale a yahoo.com; area a areaperta.it; De Ninis Luca
Oggetto: [Area] R: Re: R: R: R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa

 


Io avrei più di un motivo per dire che aspetteremo invano (basta leggere qui: http://ildubbio.news/ildubbio/2018/01/23/cassazione-assolta/ per capire che le "pubbliche scuse" non appartengono allo stile della persona). Ma ritengo un'eventuale simile mancanza molto meno grave della decisione del CSM dapprima di designare la Musti a un incarico direttivo come quello al quale è stata destinata e poi, addirittura, di riconfermarla, incurante della specifica pronuncia del Consiglio di Stato e delle esternazioni, a dir poco approssimative, rese dalla stessa Musti dopo la sentenza di cassazione della quale qui stiamo discutendo.

Gioacchino Romeo

 

----Messaggio originale---- 
Da: andreale a yahoo.com 
Data: 15-mag-2018 15.13 
A: "Gioacchino"<gioarom a alice.it>, "area a areaperta.it"<area a areaperta.it>, "De Ninis Luca"<luca.deninis a giustizia.it> 
Ogg: Re: R: R: [Area] R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa 

Un contegno  dignitoso, in qualsiasi contesto che possa definirsi umano, sarebbe quello delle pubbliche scuse: nei confronti della imputata, innanzitutto ,  e di quella cittadinanza che la Procuratrice di solito 'rassicura' (come fu per l'annullamento della sua nomina); nei confronti dei Colleghi della Corte di Cassazione, trattati come giudici  Bridoye (copyright  F. Rabelais); nei confronti di quei magistrati che ancora credono nella deontologia e nella correttezza dei singoli  magistrati.   

Aspettiamo con impazienza. 

Per il momento s'ode soltanto un silenzio impudico! 

Andrea Reale  

 

On Tuesday, May 15, 2018, 9:42:42 AM GMT+2, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it> wrote: 

 

 

Comprendo che si tratta di considerazioni espresse su una falsariga sarcastica, ma non posso concordare sulla minore gravità dell’ipotesi doppiamente benevola.

Mi hanno insegnato a commentare solo ciò che conosco o, quanto meno, che ritengo di conoscere. 

L’ipotesi di un commento sulla stampa ad un dispositivo della Cassazione che non si sia nemmeno letto non mi pare benevola, ma ancora più grave. 

 

Luca De Ninis

 

 

Da: Gioacchino [mailto:gioarom a alice.it] 
Inviato: lunedì 14 maggio 2018 22:39
A: andreale; De Ninis Luca; area a areaperta.it
Oggetto: R: R: [Area] R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa

 

Ciò che ho scritto sottintendeva una ipotesi doppiamente benevola: 1)- che la dott.ssa Musti non conoscesse l'intero dispositivo della sentenza 19.1.2018 della sesta sezione penale (io, ad es., non posso accedere on line alla relativa banca dati); 2)- che si riferisse – considerate le sue qualità “profetiche” – a una “causale” dell’inammissibilità diversa da quella risultante oggi dalla lettura  della motivazione e che avesse perciò errato nella previsione concernente le ragioni della dichiarazione di inammissibilità del ricorso del P.G. (noto, tra l'altro, che sono stati dichiarati inammissibili anche i ricorsi delle parti civili).

Comprendo che la mia ipotesi è poco plausibile e che perciò sono condivisibili le osservazioni di De Ninis e di Reale che solo ora leggo, non essendo iscritto alla ml dell’ANM. Anche se questo fa assumere all’intervista della dott.ssa Musti una connotazione di molto maggiore gravità.

Gioacchino Romeo

 

 

Inviato dal mio telefono Windows 10

 

Da: andreale <javascript:handleMailto('mailto:andreale a yahoo.com');return%20false;> 
Inviato: lunedì, 14 maggio 2018 20:25
A: De Ninis Luca <javascript:handleMailto('mailto:luca.deninis a giustizia.it');return%20false;> ; Gioacchino Romeo <javascript:handleMailto('mailto:gioarom a alice.it');return%20false;> ; area a areaperta.it <javascript:handleMailto('mailto:area a areaperta.it');return%20false;> 
Oggetto: Re: R: [Area] R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa

 

A seguire  anche il mio commento alla vicenda sulla ml ANM .

Spero che la dottoressa Musti possa illuminarci , possibilmente non con una intervista alla stampa.. ...

Grazie

Andrea Reale 

Come ricorderete la Procuratrice di Modena,  in una pubblica intervista (che potete leggere al link sotto riportato), ci aveva insegnato tante belle cose sul funzionamento della Corte di Cassazione, del tipo: "La Cassazione non dichiara le persone innocenti o colpevoli … è un provvedimento che ha solo(sic!) dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Bologna"....."Questo per dire che è tutto nella fisiologia delle cose .... questo ricorso in Cassazione poteva al 50% andare in un modo, al 50% andare in un altro".

(http://m.gazzettadimodena.gelocal.it/video/locale/caso-cardiologiail-procuratore-musti-modena-assolta-ma-questa-indagine-unica-e-valida/90599/91184).

La Corte di Cassazione è , infatti, certamente organo del tutto diverso dal  Consiglio Superiore della Magistratura.  

Con riferimento al CSM, invero, la Procuratrice di Modena aveva dimostrato - poco prima di quella intervista - di essere   bene a conoscenza dei criteri OGGETTIVI E MERITOCRATICI da decenni ivi praticati e delle dinamiche che connotano le decisioni dell'autogoverno , tanto da avere previsto , con certezza , la propria RINOMINA dopo l'annullamento, ad opera del giudice amministrativo, della delibera che aveva omesso di metterla in comparazione con altri candidati.....

Oggi la Corte di Cassazione , con sentenza depositata l'8 maggio 2018,  che allego, oltre a spiegare i motivi di inammissibilità dell'ufficio requirente sul ricorso della Dottoressa Modena (pagg. 16-17 per chi voglia approfondire) , nel dispositivo usa una dicitura 'strana' , per chi non bazzica i palazzi della  Procura di Modena , perchè "annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai falsi ideologici contestati a Modena Maria Grazia ai capi 11.9 e 15.5 perché i fatti non sussistono".

Ora vorrei chiedere alla attuale , rinominata, Procuratrice di Modena, se può "rassicurare" i magistrati italiani iscritti a questa mailing list sul significato di cotale terminologia.

Vuol dire che al 50% la imputata è innocente o c'è qualche speranza che possa ancora essere condannata dalla indagine condotta da quell'ufficio requirente?

Con un deferente saluto, 

Andrea Reale 

 

 

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

 

-------- Messaggio originale --------

Da: De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it> 

Data: 14/05/18 20:06 (GMT+01:00) 

A: Gioacchino Romeo <gioarom a alice.it>, andreale a yahoo.com, area a areaperta.it 

Oggetto: R: [Area] R:  MUSTI:Dichiarazioni  alla stampa 

 

In effetti non si tratta di un errore di “previsione”, riferito cioè al contenuto di motivazioni non ancora note al momento della esternazione contestata, bensì di un errore di interpretazione del dispositivo che non trova ragionevole spiegazione, considerata la fonte qualificata da cui proviene.

 

La Corte ha “annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai falsi ideologici contestati a Modena Maria Grazia ai capi 11.9 e 15.5 perché i fatti non sussistono”: non poteva trattarsi, perciò, di un “provvedimento che ha solo (sic!) dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Bologna”, ma proprio di un provvedimento che ha accolto il ricorso dell’imputata, annullando i capi della sentenza di condanna perché i fatti non sussistono, senza rinvio.

 

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Gioacchino Romeo
Inviato: lunedì 14 maggio 2018 16:55
A: gioarom a alice.it; andreale a yahoo.com; area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa

 

Come preannunciato con la sottostante mail, pubblico, in allegato, la sentenza resa dalla Corte di cassazione sul ricorso della prof.ssa Maria Grazia Modena nel processo che la vedeva imputata per residui capi di imputazione.

In relazione a tale sentenza, la dott.ssa Musti, che pure è dotata di formidabili virtù profetiche (aveva preannunciato – ricordiamolo – la sua riconferma a Procuratore capo di Modena da parte del CSM e così avvenne, pur dopo un inequivocabile annullamento del Consiglio di Stato), ha sbagliato clamorosamente previsione.

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena citata più sotto aveva affermato che l’indagine era valida e, senza conoscere le motivazioni della Corte suprema, testé depositate, ci aveva insegnato che la “Cassazione non dichiara le persone innocenti o colpevoli … è un provvedimento che ha solo (sic!) dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Bologna”.

Poiché siamo tutti in grado di leggere e capire, mi astengo da ogni commento, limitandomi solo a riportare due passaggi della sentenza di cassazione, che la dicono lunga su esternazioni così lontane dalla verità:

“Va premesso che, in entrambi i casi, è in contestazione il reato di cui all’art. 479 cod. pen. Nei capi di imputazione si riferisce di missive in cui la ricorrente «attestava falsamente»;sarebbe stato, invero, necessario anche indicare la tipologia di atti per valutarne la effettiva qualità di atto “destinato a provare la verità” dei fatti in esso attestati. La incertezza sul punto, invero, si può superare per la assenza di contestazioni al riguardo, per la particolare ampiezza di applicazione della norma in esame e, soprattutto, per la fondatezza dei motivi di ricorso che consentono di prescindere da una più esatta qualificazione.

Con riferimento ad entrambi i reati va innanzitutto considerato che la Corte di Appello non ha tenuto conto di avere in pratica escluso la sussistenza di quel quadro di condotte nel cui contesto poteva ricostruirsi il carattere doloso delle falsità e, quindi, ha fondato la responsabilità della ricorrente su argomentazioni sostanzialmente generiche [… ]

La Corte di Appello, invece, salva questa residua imputazione, pur essendo venuto meno il quadro accusatorio complessivo, ed indica nella conversazione la prova specifica (ed unica) della volontaria attestazione del falso.

Si tratta, quindi, di un chiaro travisamento della prova che è innanzitutto già evidente dal testo della sentenza perché la stessa Corte riporta che la conversazione era riferita alla comunicazione al «Comitato Etico»e non alla notifica telematica al «promotore della sperimentazione»(differenza significativa e ben chiara secondo le regole in materia richiamate dalla sentenza di primo grado, pag. 68)”.

Gioacchino Romeo

 

----Messaggio originale---- 
Da: gioarom a alice.it 
Data: 2-feb-2018 22.46 
A: <andreale a yahoo.com>, <area a areaperta.it> 
Ogg: R: [Area] MUSTI:Dichiarazioni alla stampa 

Della serie Siamo i migliori, non sbagliamo maie simili, già nota per una infelice sortita concernente una sentenza del Consiglio di Stato, della quale si è di recente scritto in questa ml. È una vicendaincredibile, in cui chi dovrebbe far sentire la sua voce contro simili esternazioni (e vi comprenderei i magistrati iscritti a questa ml) tace, non si sa se per convenienza, vergogna, solidarietà o altro e chi dovrebbe avere il buon gusto (non diciamo il dovere) di osservare il silenzio parla come un fiume in piena.Didatticamente,ammetto che èstato un intervento molto interessante.Ho (abbiamo)appreso – niente meno – che la Corte di cassazione non assolve, né condanna, e basta questo a smentire l’allestimento mediatico per cui la professoressa Modena sarebbe stata assolta, segno di censura all’operato del Procuratore, dopo lacui precisazione, di epocale importanza, possiamo tranquillamente dire: la professoressa Modena non è stata assolta.

Sono senza parole dinanzi a questo scenario da Lettres provinciales. Mi premurerò di informare gli iscritti a questa ml delle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione, non appena sarà stata depositata.

Gioacchino Romeo

 

----Messaggio originale---- 
Da: andreale a yahoo.com 
Data: 31-gen-2018 23.17 
A: <area a areaperta.it> 
Ogg: [Area] MUSTI:Dichiarazioni alla stampa 

Davvero incredibile ciò che si sente dire in Procura a Modena a séguito di una sentenza di Cassazione. Da restare sbalorditi e confusi! 

Ma può essere che nessuno parli? 

C'è una ANM da quelle parti? 

Andrea Reale 

 

http://m.gazzettadimodena.gelocal.it/video/locale/caso-cardiologiail-procuratore-musti-modena-assolta-ma-questa-indagine-unica-e-valida/90599/91184

 

 

 

Inviato da smartphone Samsung Galaxy. 

 

-------- Messaggio originale -------- 

Da: anna2010 a tiscali.it 

Data: 31/01/18 23:04 (GMT+01:00) 

A: area a areaperta.it 

Oggetto: [Area] Candidata umiliata al concorso per magistrati 

 


Candidata umiliata al concorso per magistrati <https://goo.gl/13n35W> 

https://goo.gl/13n35W

-- 

Saluti. Anna Venturieri (insegnante in pensione)

 

 

 

 

 

 

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