[Area] (senza oggetto)

thorgiov thorgiov a libero.it
Mer 20 Giu 2018 19:49:23 CEST


Secondo te il Ministro Bonafede non lascerà scadere invano la delega, e 
sceglierà o di lasciare intatto il vigente sistema penitenziario o di 
controriformarlo. A mio parere questa seconda alternativa è 
impraticabile, perchè i criteri dettati dalla legge delega sono quelli 
che sono, e il decreto legislativo potrebbe svilupparli, ma non 
contrastarli, altrimenti si presterebbe a facili censure di 
incostituzionalità. Sarebbe molto più razionale, per l'attuale Governo, 
lasciare cadere la delega, nel senso di non esercitarla affatto, perchè 
quello che nasce tondo non può diventare quadrato, e semmai prendere 
l'iniziativa di una serie di interventi "controriformatori" in materia 
penitenziaria, da adottare di volta in volta anche senza una nuova legge 
delega. E ovviamente anche senza l'apporto di quei settori minoritari 
della magistratura che si sono trovati in grande sintonia con Renzi, 
Gentiloni e soprattutto Orlando.
FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 20/06/2018 18:29, Francesco Maisto ha scritto:
> Cerco di rispondere perché rispetto tutte le persone e le opinioni.
> Premesso che la lettura integrale del testo consente di cogliere 
> esattamente il pensiero del Ministro sulla bozza di decreto di Riforma 
> penitenziaria per la quale non lascerà scadere invano la delega, resta 
> il fatto che potrebbe praticare una delle due alternative: o lasciare 
> il vigente ordinamento penitenziario ( come dire ex valgo, la pena 
> incerta) oppure controriformarlo nella linea di una incostituzionale 
> certezza della pena, intesa come pena inflessibile, immodificabile in 
> sede di esecuzione.
> Non mi è chiaro a quale livello situare la risposta, e cioè, se nel 
> confronto di opinioni tra magistrati o narratori di storielle. Se 
> questa ultima fosse la strada, allora, altro che il racconto evocato 
> di quell’avvocato potrei narrare dopo 41 anni di magistratura. Le 
> storie, anche dolorose sarebbero tante.
> Ho preso atto che in un intervento scritto per la presentazione 
> ufficiale del Rapporto 2018 del Garante nazionale delle persone 
> private della libertà, il Ministro ha enunciato esattamente quelle 4 
> tesi. Ed allora: il principio della certezza della pena, intesa come 
> lui ed altri di quel movimento hanno sempre chiarito, come pena 
> immodificabile, inflessibile, non esiste in dottrina ed in 
> giurisprudenza. La certezza delle pene ( e non della pena che 
> ossessiona la visione carcerocentrica) derivante dal principio di 
> legalità di cui all’art. 25 Cost., è il baluardo Costituzionale che 
> contro le pene arbitrarie, illegali e null’altro.
> È poi un errore l’opinione della compatibilità del cd.principio della 
> certezza delle pene, come sopra indicata, con la funzione rieducativa 
> delle stesse, perché, come ha chiarito la Corte Costituzionale fin dal 
> 1974 ( quindi prima della legge penitenziaria), la pena secondo 
> Costituzione, è ontologicamente flessibile. Il principio della 
> flessibilità delle pene è ormai costituzionalizzato, secondo gli 
> insegnamenti a cadenza biennale sempre precisati meglio dalla Corte 
> Costituzionale.
> Il neoretribuzionismo, anche nella versione americana dei “ 3 colpi e 
> sei fuori” , ha prodotto solo guasti, come impostazione criminologica 
> per un verso, e, per altro verso, è stato man mano smantellato dalla 
> nostra Corte Costituzionale in relazione a preclusioni ed ostativita’.
> Avrei tanto da scrivere su abolizionismo e riformismo, ma posso 
> inviare in privato le mie pubblicazioni e così non tediare le nostre 
> amiche ed amici in lista.
> Ho visto terre e cieli per dire che quando e dove quel cosiddetto 
> principio è stato praticato, o poi è stato smantellato o ha portato 
> rovina.
> La pena certa è una sola: l’omicidio di Stato.
> Saluti
> Francesco Maisto
>
> Il giorno mar 19 giu 2018 alle 20:22 CENTINI MATTEO 
> <matteo.centini a giustizia.it <mailto:matteo.centini a giustizia.it>> ha 
> scritto:
>
>     Scusami ma non ho capito gli errori. Anzitutto, non mi pare che il
>     ministro si sia avventurato nell’interpretazione costituzionale.
>     In secondo luogo, dire che la certezza della pena non è un
>     principio costituzionale mi pare provi troppo: quindi sarebbe
>     accettabile in uno stato di diritto che le pene siano “incerte”?
>     Forse è il caso di intendersi sul senso della locuzione. Terzo, la
>     costituzione parla effettivamente di pene, ma non specifica quali.
>     Pertanto, potrebbe astrattamente eliminarsi il carcere (e darci
>     tutti alle pene di comunità), ma sarai d’accordo anche tu che si
>     tratta di prospettiva politica e non giuridica (e devo dire che un
>     ministro che fa politica non mi mette a disagio, un po’ di più un
>     giudice se lo fa con i suoi provvedimenti). Infine quanto
>     all’ultimo errore devo dire che aveva ragione l’avvocato da cui
>     feci pratica anni fa: non ti dare pena per una condanna severa,
>     tanto poi si può rimediare in esecuzione.
>     Saluti
>     Matteo Centini
>
>     Inviato da iPhone
>
>     Il giorno 19 giu 2018, alle ore 17:17, Francesco Maisto
>     <francescomaisto2 a gmail.com
>     <mailto:francescomaisto2 a gmail.com><mailto:francescomaisto2 a gmail.com
>     <mailto:francescomaisto2 a gmail.com>>> ha scritto:
>
>
>      I 4 errori del Ministro di Giustizia da voi esattamente indicati,
>     come avevo previsto
>
>     Intervento del Guardasigilli Alfonso Bonafede in occasione della
>     presentazione al Parlamento della Relazione del Garante dei
>     detenuti - 2018
>
>     “Voglio chiarire che la certezza della pena non è incompatibile
>     con la finalità rieducativa della pena stessa. Sono due principi
>     che necessariamente e fisiologicamente convivono, ma il principio
>     della certezza della pena, va ribadito e va tenuto presente per
>     dare una risposta di credibilità ai cittadini e non a una presunta
>     opinione pubblica, perché i cittadini quella risposta oggi ce la
>     chiedono e da quella risposta passa la fiducia che i cittadini
>     hanno nei confronti dello Stato italiano nella sua capacità di
>     dare una risposta di giustizia effettiva e sostanziale.”
>
>     Ogni attento penalista vi rinvenirebbe almeno 4 errori grossolani.
>
>     1.La certezza della pena non è un precetto costituzionale. È solo
>     il primo errore. E già si deve aggiungere che non è previsto da
>     nessuna legge e che la Corte Costituzionale lo ha ribadito in
>     numerose sentenze con cadenza.
>
>     2 la Costituzione parla di pene e non di pena, e la pena non può
>     essere identificata col solo carcere
>
>     3 la giustizia non può servire a "dare una risposta di credibilità
>     ai cittadini": la giustizia non può avere una funzione strumentale
>
>     4 La certezza della pena niente ha a che fare con l"esecuzione
>     della stessa
>
>     Saluti
>
>     Francesco Maisto
>
>
>     Il giorno mar 19 giu 2018 alle 16:52 <u.nannucci a alice.it
>     <mailto:u.nannucci a alice.it><mailto:u.nannucci a alice.it
>     <mailto:u.nannucci a alice.it>>> ha scritto:
>
>     potresti segnalare cortesemente i quattro o più errori?
>     nannucci
>     -----Messaggio originale-----
>     From: CENTINI MATTEO
>     Sent: Tuesday, June 19, 2018 12:27 PM
>     To: Francesco Maisto Gmail
>     Cc: ISCRITTI ; Area Md- Movimenti ; area a areaperta.it
>     <mailto:area a areaperta.it><mailto:area a areaperta.it
>     <mailto:area a areaperta.it>>
>     Subject: Re: [Area] (senza oggetto)
>
>     Devo essere proprio scarso
>
>     Inviato da iPhone
>
>     > Il giorno 19 giu 2018, alle ore 11:10, Francesco Maisto
>     > <francescomaisto2 a gmail.com
>     <mailto:francescomaisto2 a gmail.com><mailto:francescomaisto2 a gmail.com
>     <mailto:francescomaisto2 a gmail.com>>> ha scritto:
>     >
>     > Intervento del Guardasigilli Alfonso Bonafede in occasione della
>     > presentazione al Parlamento della Relazione del Garante dei
>     detenuti -
>     > 2018
>     > “Voglio chiarire che la certezza della pena non è incompatibile
>     con la
>     > finalità rieducativa della pena stessa. Sono due principi che
>     > necessariamente e fisiologicamente convivono, ma il principio della
>     > certezza della pena, va ribadito e va tenuto presente per dare una
>     > risposta di credibilità ai cittadini e non a una presunta opinione
>     > pubblica, perché i cittadini quella risposta oggi ce la
>     chiedono e da
>     > quella risposta passa la fiducia che i cittadini hanno nei
>     confronti dello
>     > Stato italiano nella sua capacità di dare una risposta di giustizia
>     > effettiva e sostanziale.”
>     > Ogni attento penalista vi rinvenirebbe almeno 4 errori grossolani.
>     > Francesco Maisto
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