[Area] R: Re: R: L'annullamento della "rinomina"

Gioacchino Romeo gioarom a alice.it
Mar 3 Lug 2018 16:51:16 CEST


Infatti....




  ----Messaggio originale----
 
 Da: thorgiov a libero.it
 
 Data: 3-lug-2018 16.34
 
 A: <area a areaperta.it>
 
 Ogg: Re: [Area] R: L'annullamento della "rinomina"
 

 

 
Hai scritto : "si spera solo che abbia fine la sequela interminabile di adesioni all'appello etc. etc.; contano i fatti, e i fatti sono purtroppo sotto gli occhi di tutti." Purtroppo non è così, l'adesione all'appello continua, senza interruzioni, perchè alla fine, se i fatti dicono qualcosa che non aggrada, peggio per i fatti ! Ciò che importa è solo il principio, perchè tanto poi al principio si può sempre derogare in separata sede ( molto separata ).

 
FELICE  PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

 

 
  Il 03/07/2018 15:20, Gioacchino Romeo ha scritto:
  

 
 
  Le ultime parole famose furono: basta una piccola integrazione. Oggi vediamo com'è finita: ieri il Consiglio di Stato ha bocciato Musti e il CSM, quest'ultimo a tal punto protervo da aver deliberato, in data 14 marzo 2018, in favore della già bocciata Musti, dopo aver ricevuto la notifica dal controinteressato di ricorso per ottemperanza della precedente decisione del supremo giudice amministrativo il 19 febbraio 2018. 
  Ogni commento è superfluo. 
  Basterà ora una 
  piccola integrazione
  ?  In fine settimana si voterà per il nuovo Consiglio: si spera solo che abbia fine la sequela interminabile di adesioni all'appello etc. etc.; contano i fatti, e i fatti sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. E su questa vicenda si registra ancora il più assordante silenzio dei responsabili di Area che da essa hanno ricevuto e continuano a ricevere un gravissimo danno d'immagine.
  
   Perché sia chiaro a tutti che cosa è accaduto con l'ultima puntata della sgradevole telenovela, incollo in calce il testo della sentenza del Consiglio di Stato  sopra ricordata.
  
  
   Gioacchino Romeo
  
  
   ______
  
  
   

  
  
   
 N. 04042/2018REG.PROV.COLL.
   N. 01450/2018 REG.RIC.
   
   REPUBBLICA ITALIANA
   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
   Il Consiglio di Stato
   in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
   ha pronunciato la presente
   SENTENZA
   sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2018, proposto da:
   Giovagnoli Paolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi s.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; 
   contro
   C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
   nei confronti di
   Musti Lucia, non costituita in giudizio;
   per l’esecuzione
   della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 00271/2018, resa tra le parti, concernente l’annullamento della delibera datata 13 gennaio 2016, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato la dott.ssa Lucia Musti a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
   Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
   Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;
   Viste le memorie difensive;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Graziosi e l'avvocato dello Stato Dettori;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
   FATTO e DIRITTO
   1.- Il dott. Giovagnoli Paolo chiede l’ottemperanza della sentenza di questa V Sezione 17 gennaio 2018, n. 271, di accoglimento del suo appello avverso la sentenza 10 marzo 2017, n. 3341 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la nomina della dott.ssa Musti Lucia a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
   Più nel dettaglio, il dott. Giovagnoli, già titolare dell’ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dal C.S.M. per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Modena; lo scrutinio procedimentale si era concluso con il conferimento dell’ufficio alla dott.ssa Musti, allora Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Modena, della quale vennero ritenuti prevalenti i titoli.
   In particolare, la dott.ssa Musti fu preferita, in relazione al parametro attitudinale, in considerazione della “marcata attitudine organizzativa” dimostrata nelle funzioni di Procuratore aggiunto, ritenuta prevalente rispetto alle pregresse esperienze direttive maturate dal dott. Giovagnoli in posizione di livello pari rispetto all’ufficio da assegnare (Procuratore della Repubblica di Rimini).
   La delibera consiliare in data 13 gennaio 2016 ha dunque ritenuto prevalenti le esercitate funzioni di Procuratore aggiunto della dott.ssa Musto rispetto alle esercitate funzioni direttive del dott. Giovagnoli.
   2.- La sentenza della Sezione di cui si chiede in questa sede l’ottemperanza, in accoglimento dell’appello del dott. Giovagnoli e in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’illegittimità della nomina per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 12, commi 10 e 11, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
   3. – Dopo la sentenza, l’Amministrazione è inizialmente rimasta inerte; e con il presente ricorso per ottemperanza, notificato il 19 febbraio 2018 e depositato il 23 febbraio 2018, il dott. Giovagnoli ha chiesto che (nei limiti dell’art. 17 l. n. 195 del 1958) si disponga che il C.S.M. dia immediata riapertura al procedimento di valutazione e nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, riesaminando le candidature proposte per tale ufficio nel concorso avviato con delibera del C.S.M. del 25 marzo 2015, alla luce dei principi statuiti con la detta sentenza.
   4. - Nelle more del giudizio, costituendosi, il C.S.M. ha versato in atti la delibera della sua Quinta Commissione, poi approvata dal Plenum il 14 (19) marzo 2018, che ha ribadito il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Modena alla dott.ssa Musti.
   5. - Con successiva memoria, depositata il 12 aprile 2018, il dott. Giovagnoli ha allegato che il detto atto è elusivo del giudicato e va conseguentemente dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), Cod. proc. amm..
   6. - Con memoria depositata in data 4 maggio 2018, le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso per l’ottemperanza.
   7.- Alla camera di consiglio del 10 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
   8. - Può prescindersi, per economia di giudizio, dalla disamina dell’eccezione di tardività del deposito della memoria delle Amministrazioni e dall’opposta ma reciproca istanza di rimessione in termini proveniente dall’Avvocatura dello Stato, in quanto si tratta di profili che potrebbero verosimilmente essere apprezzati entrambi favorevolmente, elidendosi rispettivamente.
   9. – Va inoltre disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, svolta dalle Amministrazioni resistenti nell’assunto che la delibera gravata abbia eseguito la sentenza, con la conseguenza che, ove ne vengano postulati vizi propri, ciò debba avvenire mediante la proposizione di un nuovo ed autonomo giudizio.
   Invero, in tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’amministrazione, in caso di avvenuto annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua spazio per il riesercizio dell’attività valutativa dell’amministrazione; e se si elimina il vizio motivazionale e, ciò nonostante, si adotta un atto parimenti non satisfattivo della pretesa nei sensi definiti in sentenza, potrà esservi violazione o elusione del giudicato se l’attività, asseritamente esecutiva dell’Amministrazione, risulti contrassegnata da sviamento perché diretta ad eludere prescrizioni stabilite dal giudicato; altrimenti viene in rilievo un’ipotetica nuova illegittimità, l’atto adottato in riesercizio del potere potendo essere viziato da illegittimità propria e autonoma (sindacabile in sede di legittimità: e sempre che non ricorra il caso dell’assorbimento di cui a Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
   Il discrimine discende dall’effetto conformativo del giudicato: se l’attività dell’amministrazione si pone in collegamento funzionale con l’esecuzione del giudicato, viene in questione una violazione o elusione del giudicato, altrimenti un vizio proprio del provvedimento.
   Nel caso di specie la nuova delibera impugnata, fin dalle premesse, afferma che è orientata a dare esecuzione a quanto deciso dal giudice amministrativo, procedendo ad una nuova valutazione dei candidati che non esorbita dai limiti dell’effetto conformativo del giudicato.
   10. - Il ricorso è fondato e va accolto.
   La delibera del C.S.M. che ha rinnovato lo scrutinio, nel paragrafo relativo alla “comparazione con gli altri candidati”, premette che il profilo professionale della dott.ssa Musti è assolutamente prevalente rispetto a quello degli altri candidati all’esito di una valutazione globale dei profili di merito ed attitudinali; dopo avere ricordato il di lei curriculum, desunto anche dalla sua autorelazione, fa riferimento alle deleghe organizzative attribuitele dal Procuratore della Repubblica di Modena, sottolineando in particolare l’istituzione, su sollecitazione della stessa, dell’articolazione denominata “DAS” (Definizione Affari Semplici) che ha consentito di assolvere ad un grande carico di lavoro, la responsabilità dell’esecuzione penale, il coordinamento di gruppi, la propensione per l’uso dell’informatica e delle tecnologie applicate al processo penale, sottolineando, in più parti, anche la piena conoscenza dell’ufficio e del territorio.
   Riguardo al dott. Giovagnoli, la delibera evidenzia le esperienze pregresse, le capacità organizzative nello svolgimento delle funzioni di Procuratore della Repubblica di Rimini, con adozione del programma informatico “335 on line” in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’ottima produttività, la notevole preparazione tecnico-professionale.
   Circa lo svolgimento delle funzioni direttive, anche in regime di conferma alla conclusione del primo quadriennio, la nuova delibera del C.S.M. precisa che non possono costituire motivo di prevalenza di un candidato rispetto agli altri, perché la scelta del candidato più idoneo si deve solo tradurre in una specifica valutazione comparativa tra gli aspiranti ad un posto di livello direttivo. Corollario è che il profilo professionale della dott.ssa Musti «deve ritenersi prevalente avendo ella mostrato preminenti capacità di organizzazione del lavoro e di direzione dell’ufficio», sì che le funzioni direttive svolta dal dott. Giovagnoli recedono nella comparazione «anche con riferimento specifico al posto da ricoprire in concreto».
   La delibera non è conforme al detto giudicato. Seppure abbia motivato, appare non avere considerato l’accertata violazione dell’art. 12, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 160 del 2006: previsione che, alla luce di quanto ampiamente detto dall’ottemperanda sentenza, impone la valutazione specifica delle pregresse esperienze di direzione, organizzazione, collaborazione, e con particolare riguardo ai risultati conseguiti, nonché di ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
   La comparazione delle posizioni del ricorrente e della controinteressata ora effettuata dal C.S.M. non è formalmente tale da giustificare la prevalenza della dott.ssa Musti alla luce di siffatta violazione di legge (rammenta la sentenza che a tenore dei due detti commi, «le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo» vanno valutate«specificamente»: specificità che invece era stata sostituita dall’assimilazione; e, quanto al difetto di motivazione, la sentenza aveva rilevato che alla luce di detta specificità, escluso l’automatismo dell’assimilazione di qualifiche o posizioni, nella comparazione di candidati che hanno svolto funzioni di livello differente, direttive e semidirettive, anche alla luce del solo detto indicatore il C.S.M. doveva esternare puntualmente, pur nella valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che avevano caratterizzato l’attività degli interessati, portanti ad accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato periodo, esperienza altrui in qualifica superiore).
   Il solo elemento differenziale tra i due che ora viene fatto emergere è la conoscenza dell’ufficio ad quem e del suo territorio, ivi prestando ella già servizio.
   Ma è questo un profilo che non può – anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, terzo comma, Cost. per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni – assumere rilievo alcuno in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio. Diversamente, sotto la veste della rinnovanda motivazione si introdurrebbe un criterio selettivo nuovo e atipico, spurio e incongruo rispetto all’impersonalità e uniformità degli uffici giudiziari; e si determinerebbe nei fatti un’asimmetria fatalmente incolmabile tra i candidati.
   È da sottolineare che nemmeno alla previa conoscenza, da parte del candidato, dell’ufficio singolo si riferisce il punto 4.1 del pertinente Testo unico sulla dirigenza giudiziaria del 2010 (circolare del C.S.M. 3 agosto 2010, n. P-19244),secondo cui la valutazione comparativa deve tendere «al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed eventualmente a particolari profili ambientali»: previsione che va letta oggettivamente, come preposizione ad un ufficio del soggetto più adatto in relazione alle caratteristiche specifiche del tipo generale di ufficio da ricoprire, non già del singolo, determinato ufficio.
   Al contrario, invece, la nuova delibera consiliare continua – rinnovando senz’altro i vizi riscontrati in quella annullata – a manifestamente non riconoscere il dovuto rilievo alla patente diversità di funzioni, e inerenti responsabilità, già svolte dai due candidati e in particolare alle funzioni direttive svolte dal solo dott. Giovagnoli. Anche a, ipoteticamente, guardare soltanto alla prospettiva della capacità organizzativa, come emerge dalla sentenza, è manifestamente irragionevole negare che maggiore sia l’impegno profuso dal titolare di funzioni direttive. Valgono per il resto le considerazioni svolte dall’ottemperanda sentenza. Né può essere razionalmente pretermesso il significativo rilievo della circostanza che lo stesso C.S.M., ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 160 del 2006, aveva a suo tempo motivatamente confermato come idoneo, dopo il primo quadriennio, il dott. Giovagnoli nell’ufficio direttivo: giudizio di manifesto rilievo consiliare ed evidentemente qui non obliterabile riguardo a quanto aveva accertato.
   11. - Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata, ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, l. n. 241 del 1990 e nei limiti dei poteri del giudice amministrativo ex art. 17 l. n. 195 del 1958, la nullità della delibera consiliare adottata in violazione ed elusione del giudicato: situazione configurabile, secondo costante giurisprudenza (Cons. Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5250; V, 12 gennaio 2017, n. 51) allorché, come nella specie, il riesercizio dell’attività valutativa dell’amministrazione elimina apparentemente il vizio motivazionale, ma resta in realtà caratterizzata da uno sviamento diretto ad aggirare i restanti rilievi e le prescrizioni stabilite dal giudicato e a violare le rilevate norme primarie.
   12.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
   P.Q.M.
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, previa declaratoria di nullità della delibera del C.S.M. in data 14 marzo 2018, ordina l’ottemperanza alla sentenza 17 gennaio 2018, n. 271 della Sezione, mediante rinnovazione del procedimento di valutazione, nel termine di giorni venti dalla comunicazione della presente sentenza.
   Condanna le Amministrazioni resistenti alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro quattromila/00 (4.000,00).
   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
   Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
   Giuseppe Severini, Presidente
   Roberto Giovagnoli, Consigliere
   Valerio Perotti, Consigliere
   Federico Di Matteo, Consigliere
   Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
   
    
     
     
     
    
    
     
      


      


      


     
     
      


      


      


     
     
      


      


      


     
     
      


      


      


     
     
      


      


      


     
     
      


      


      


     
     
      


      


      


     
     
      


      


      


     
     
      


      


      


     
    
   
   


   
     ----Messaggio originale---- 
    
 Da: 
    andreale a yahoo.com
    
 Data: 3-lug-2018 12.06 
    
 A: "AREA Mailing List"
    <area a areaperta.it>
    
 Ogg: [Area] L'annullamento della "rinomina" 
    

    

    
     
       A 
      llego l'articolo di stampa apparso oggi sulla famigerata vicenda della nomina del 'capo' della  Procura di Modena.
     
     
      Attendiamo un'altra imperdibile intervista della dottoressa Musti  a "la Gazzetta di Modena" , che possa tranquillizzare la cittadinanza e che possa garantirci l'ottemperanza del giudice amministrativo  alla decisione (annullata) dell'autogoverno!!
     
     
      Andrea Reale 
     
    
    

   
   

  
  

  
  

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