[Area] Art.10 ter Testo unico immigrazione

marioardigo marioardigo a yahoo.com
Dom 19 Ago 2018 06:02:39 CEST


  L'art.10 ter del Testo unico immigrazione prevede che gli stranieri soccorsi in mare che non abbiano titolo a rimanere sul territorio nazionale, giunti nel nostro mare territoriale vengano a) sbarcati, b) condotti in appositi centri, c) trattati e alloggiati con umanità, d) informati della loro condizione giuridica e, in particolare, della possibilità di richiedere protezione o asilo, e) sottoposti ad ulteriori accertamenti riguardo alla loro permanenza sul territorio nazionale, f) informati sulla possibilità di rimpatrio assistito e di eventuali programmi per il loro trasferimento in altri stati dell'Unione Europea. La norma non concede alcuna discrezionalità alle autorità di trattenere gli stranieri a bordo delle navi soccorritrici, italiane o straniere, o di respingere gli stranieri soccorsi prima che siano attuate le procedure di cui sopra. Qualora il trattenimento avvenga su navi militari italiane o su navi di corpi di polizia italiana, esso configura una misura limitativa della libertà personale soggetta a convalida dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, dove è previsto il previsto il principio dell' "habeas corpus". Ai sensi del nostro Codice della navigazione, le navi militari italiane anche in acque internazionali e nel mare territoriale di altri Stati sono territorio italiano. Nave Diciotti, alla quale sembra sia stato ordinato di attendere a sbarcare stranieri soccorsi in mare, è una nave militare Italiana. Nella specie è un pattugliatore del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, un Corpo della Marina militare che opera alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti, così come le Capitanerie di porto, gli uffici che disciplinano le aree portuali italiane, in particolare anche in merito all'attracco, alle partenze, all'imbarco e sbarco di persone e merci.
Mario Ardigò 




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