[Area] R: Udienze presidenziali di famiglia

Costanzo Antonio antonio.costanzo a giustizia.it
Gio 20 Set 2018 18:35:38 CEST


Di delega delle funzioni presidenziali al presidente della “sezione famiglia” e ad altri magistrati, sia pur <<in subordine e per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali e contingenti, garantendo le modalità necessarie ad assicurare il coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore>>, parlava quantomeno già la circolare CSM 1 agosto 2008 (poi modificata nel gennaio 2010) sulla formazione delle tabelle 2009 / 2011: ma negli uffici di maggiori dimensioni quella ormai da anni era la prassi (del tutto ragionevole, a mio avviso, laddove la delega era estesa anche ai giudici della sezione specializzata). Sulla ammissibilità della delega delle funzioni ad altro magistrato si erano espresse ad es. Cass 20.5.1977, n. 2085, Cass., 5.8.1981, n. 4889; a proposito del giudizio divorzile Cass 2.12.2004, n. 22607 (che richiamava l’art. 104 ord. giud. e la circolare CSM 2.5.1991 e il tema delle applicazioni e supplenze e ricordava come il giudice istruttore abbia potere di modifica o revoca  dei provvedimenti c.d. presidenziali)
Le circolari, mi pare, in qualche modo recepiscono le esperienze maturate negli uffici giudiziari, ora regolandone opportunamente alcuni aspetti.
Sono evidenti le ragioni che non consentivano di fatto, soprattutto negli uffici grandi o medio-grandi, di impegnare nelle udienze ex art. 707 c.p.c. (o nella corrispondente udienza riguardante il processo divorzile) un / una presidente di tribunale o di riservare tali udienza al / alla presidente della sezione specializzata in materia di famiglia, magari con l’ausilio degli altri presidenti di sezione che potevano non avere alcuna esperienza in questa materia e che certamente non partecipavano alle decisioni finali collegiali e dunque alla formazione degli orientamenti di sezione (mi riferisco ai processi contenziosi, perché quelli che nascono su accordo delle parti presentano, ovviamente, una assai minore difficoltà).
A mio avviso la delega delle funzioni presidenziali ai giudici della sezione (tendenzialmente) specializzata ha dato risultati positivi non sono sul piano dell’efficienza del servizio ma anche su quello della qualità (e della tenuta nel tempo) delle decisionia dottate in forma di provvedimenti provvisori, e ciò per effetto anche di una rivalutazione dell’udienza presidenziale che dovrebbe essere il fulcro dell’intero processo: nella gran parte dei casi, mi riferisco dunque ai giudizi in cui non vi siano questioni particolari, l’udienza presidenziale (soprattutto quando nel decreto di fissazione si danno immediate disposizioni riguardanti l’acquisizione di documenti o informazioni relative alle questioni personali / patrimoniali) consente di far emergere immediatamente, grazie al confronto diretto tra giudice parti e difensori, buona parte degli elementi necessari alla definizione del processo e in non pochi casi di condurre le parti ad una definizione consensuale.
Antonio Costanzo, trib. BO

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di c.cerroni a tin.it
Inviato: giovedì 20 settembre 2018 16:50
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] Udienze presidenziali di famiglia

Buongiorno.
Evidentemente mi sono perso un po' di passaggi intermedi, per cui mi scuso in anticipo.
Però mi ricordo di avere tenuto le udienze presidenziali di separazione e divorzio al Tribunale di Venezia fin dai primi giorni delle mie funzioni.
Come tutti gli altri magistrati del civile.
Era l'aprile 1989.
Solamente adesso sarebbe stato possibile?
Ohibò.
Un caro saluto a tutti
Claudio Cerroni
Corte di Cassazione

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