[Area] R: Fw: [Mailinglist-anm] La slealtà del CSM?

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Lun 22 Ott 2018 13:10:58 CEST


Trovo che la stigmatizzazione, nella sentenza del Consiglio di Stato, sul fatto che “il comportamento processuale del C.S.M. e del Ministero è risultato improntato a slealtà”, sia, a dir poco, davvero imbarazzante, per ogni magistrato che, in quanto tale, è sottoposto, sulla propria carriera e sul proprio status professionale, alle decisioni del C.S.M., l’organo di rilievo costituzionale di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’indipendenza dei magistrati ordinari.
Quello stesso C.S.M. che, in buona compagnia del Ministro, al quale è affidata la responsabilità di assicurare l’organizzazione e il buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, si comporta in modo processualmente sleale in sede di sindacato amministrativo al punto di essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.  

From: Gioacchino Romeo 
Sent: Friday, October 19, 2018 11:07 PM
To: Andrea Reale ; AREA Mailing List 
Subject: [Area] R: Fw: [Mailinglist-anm] La slealtà del CSM?

Perché la vergogna senza fine della quale scrive Andrea Mirenda sia compresa fino in fondo dagli iscritti a questa lista, specie da quanti ritengono di difendere questo sistema come il minor male possibile, reputo opportuno trascrivere in calce la decisione del Consiglio di Stato, reperibile sul sito della giustizia amministrativa.

Gioacchino Romeo

________________

 

Pubblicato il 18/10/2018

N. 05962/2018REG.PROV.COLL.

N. 01781/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1781 del 2018, proposto da 
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro

Salvatore Laganà, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Umberto Buiani e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police, in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; 

nei confronti di

Magaraggia Antonella, non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione prima, n. 305/2018, resa tra le parti, concernente la nomina a presidente del Tribunale di Verona

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. Salvatore Laganà;

Visto l’atto depositato il 26 settembre 2018, con cui gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare all’appello;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 38 e 84 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Fedeli per l’Avvocatura dello Stato e Renna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma in epigrafe con cui, in accoglimento del ricorso del dott. Salvatore Laganà, magistrato ordinario, attualmente Presidente di sezione della Corte d’appello di Venezia, è stata annullata la delibera del C.S.M. di nomina della dott.ssa Antonella Magaraggia, all’epoca Presidente di sezione del Tribunale di Venezia, a Presidente del Tribunale di Verona (delibera assunta nell’assemblea plenaria del Consiglio superiore in data 30 maggio 2016, sulla base del presupposto verbale della quinta commissione in data 5 maggio 2016).

2. Con atto depositato il 26 settembre 2018 il C.S.M. e il Ministero hanno dichiarato di rinunciare al loro appello, in ragione della pretesa «esecuzione spontanea» data alla sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale amministrativo, consistita nella nuova delibera dell’organo di governo autonomo di nomina della controinteressata dott.ssa Antonella Magaraggia come Presidente del Tribunale di Verona (delibera del Consiglio superiore in data 26 luglio 2018).

3. Il dott. Laganà, preso atto della rinuncia, ha chiesto la refusione a proprio favore delle spese di causa.

4. All’udienza di discussione dell’11 ottobre 2018 la difesa delle appellanti si è opposta a quest’ultima istanza.

DIRITTO

1. In conseguenza della rituale rinuncia all’appello va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo.

2. Le spese del presente giudizio d’appello vanno poste a carico delle amministrazioni rinuncianti, in accoglimento dell’istanza formulata sul punto dal dott. Laganà, ed in conformità alla regola generale prevista dall’art. 84, comma 2, del Codice del processo amministrativo. Non si ravvisa infatti alcuna «circostanza» che ai sensi della medesima disposizione induca a disporre la compensazione delle spese.

3. Al contrario, come dedotto dal dott. Laganà nella memoria di replica il comportamento processuale del C.S.M. e del Ministero è risultato improntato a slealtà, tale da giustificare l’applicazione della regola generale poc’anzi enunciata.

4. Come in particolare risulta dalla cronologia dei fatti di causa esposta dall’originario ricorrente in tale memoria:

- malgrado il rinvio al merito disposto su accordo delle parti alla camera di consiglio del 10 maggio 2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado formulata dalle amministrazioni appellanti, il C.S.M. «all’ultima seduta utile prima del rinnovo dei suoi componenti» (così nella replica del dott. Laganà) ha nuovamente nominato la d.ssa Magaraggia presidente del Tribunale di Verona;

- ciò peraltro con espressa salvezza degli «eventuali effetti favorevoli dell’appello proposto innanzi al Consiglio di Stato» (delibera del 26 luglio 2018, sopra citata);

- nondimeno lo stesso C.S.M., unitamente al Ministero della giustizia ha poi dichiarato di rinunciare all’appello;

- la rinuncia è tuttavia stata formalizzata circa due mesi dopo la delibera assunta in asserita esecuzione della sentenza di primo grado ed a causa di ciò il dott. Laganà è stato costretto a difendersi nel merito, con il deposito di una memoria conclusionale.

5. Per la liquidazione delle spese si rinvia al dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e pertanto dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, in solido tra loro, a rifondere al dott. Salvatore Laganà le spese di causa, liquidate in € 4.000,00 (quattromila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

 

 

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Da: Andrea Reale
Inviato: venerdì 19 ottobre 2018 16:06
A: AREA Mailing List
Oggetto: [Area] Fw: [Mailinglist-anm] La slealtà del CSM?

 

Può 'essere improntato a slealtà' il contegno processuale del CSM relativo ad un giudizio inerente l'annullamento di un incarico direttivo  deliberato dal Consiglio?

Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 5962/2018 del 18.10.2018) non c'è alcun dubbio : la risposta è affermativa .

La vicenda che racconta Andrea Mirenda sui social, e che riporto qui sotto,  ne costituisce testimonianza.

Buona (si fa per dire) lettura,

Andrea Reale 

 


Una vergogna senza fine.
Può il CSM essere giudicato "sleale" dal massimo organo della giustizia amministrativa? 
E può essere addirittura condannato al pagamento delle spese processuali per questa slealtà? 
e può essere SLEALE  un organo costituzionale senza infrangere la stessa Costituzione che dell'imparzialità e del buon andamento fa addirittura principio nell'art.97?

Sì, purtroppo può esserlo.

Ecco il caso. 

Il Dott.Laganà concorre nel 2015 per la presidenza del Tribunale di Verona. 
Il Lautogoverno delle correnti  gli preferirà, purtroppo,  altra collega (la Dott. Antonella Magaraggia), già presidente del Movimento per la Giustizia (altra conventicola  correntizia confluita in Area), il cui  profilo professionale, però, non poteva  essere seriamente   comparato al primo, sotto molteplici profili(  basti pensare che il Dott. Laganà era già stato addirittura Presidente del Tribunale di Pisa;  la seconda invece solo presidente di sezione del tribunale di Venezia per poco più di 3 anni).
Puntualmente  giungerà il Giudice a Berlino a mettere in riga la correntocrazia:il  TAR LAZIO, nel dicembre 2017,  annullerà "a passo di danza" quella nomina abnorme, con effetti demolitori immediatamente esecutivi e altrettanto immediatamente ignorati dal Consiglio Superiore che, nonostante l'esposto di chi scrive,  consentirà serenissimamente l'indisturbata direzione del tribunale scaligero da parte dell' "annullata"...
Non pago, il Consiglio Superiore proporrà appello avanti al Consiglio di Stato avverso quella decisione per chiederne  la c.d. sospensiva dell'efficacia esecutiva, a riprova di come essa fosse, "senza ah nè bah" ( art. 33 proc. amm.), immediatamente efficace e vincolante ( nella parte dell'annullamento).

Il CSM, e qui sta la FURBACCHIONATA LEVANTINA, concorderà con la difesa del Dott. Laganà la rinuncia alla sospensiva predetta a condizione che quest'ultimo rinunciasse, a sua volta, alla messa in esecuzione  della decisione che gli era stata favorevole. Il tutto al fine di attendere, come sembrava ragionevole,  la decisione finale ( con forza di giudicato) del Consiglio di Stato stesso.

E invece che farà il Lautogoverno? quando già aveva le valige pronte in mano per prossima scadenza del mandato, rinominerà - in divertente " autotutela"  - la dottoressa "annullata".

A questo punto al povero Consiglio di Stato non resterà che prendere atto della cessata materia del contendere, salvo togliersi un sassolino dalla scarpa, affibbiando  il patentino di slealtà al Consiglio Superiore.

Insomma, poichè quando parlano i giudici le parole sono pietre, un conflitto istituzionale inusuale.

Mi permetto, in conclusione,  di dare un suggerimento ai cugini amministrativi : a quando il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato per reagire alla sistematica irrisione delle sentenze del G.A.? a quando un'iniziativa siffatta, in nome di tutti i cittadini,  per ricondurre il CSM allo Stato di diritto e alla vita fisiologica costituzionale?

Mi riservo di fare un esposto per responsabilità contabile, pur sapendo che gli autori di questa vergogna se ne  faranno un baffo, dietro
Il comodo ombrello dell’immunità.

 

 

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