[Area] CSM : la 'slealtà' paga e costringe il Vicepresidente del CSM, da solo, ad ottemperare!
andreale
andreale a yahoo.com
Gio 25 Ott 2018 09:58:33 CEST
Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
Cari Colleghi, a pochi giorni dalla sentenza che aveva chiaramente denunciato il comportamento 'improntato a slealtà' del CSM nel
rinnovare la nomina ad incarico direttivo di una candidata la cui delibera era stata annullata, con parole di fuoco ieri il Consiglio di Stato ha di nuovo 'tirato fortemente le orecchie' al nostro organo di garanzia - come si fa a scuola con i bambini indisciplinati:
mi verrebbe da chiamare in causa i rappresentanti di classe..... - per la "insistita illegittimità ed elusività del suo operato" , in particolare per avere eluso il giudicato delle sentenze con le quali il Collega Sergio Del Core aveva ottenuto
l'annullamento della nomina, niente poco di meno che di ben quattro presidenti di sezione della Corte di Cassazione, ingiustamente anteposti al ricorrente, in violazione degli stessi criteri che il tanto decantato testo unico per la dirigenza giudiziaria elenca negli
articoli da 15 a 23.
La novità più eclatante, però, è che, a seguito di una norma introdotta con decreto-legge sotto il Governo Renzi (che aveva tentato
persino di escludere l'eccesso di potere tra i vizi di legittimità tutelabili davanti al g. a. in relazione ai provvedimenti del CSM ) che impedisce la nomina di commissari ad acta esterni al Consiglio Superiore (rectius: impedisce al giudice
adito di emettere il conseguente ordine nei confronti dell’amministrazione «prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione» ,
vd. art. 17 l. 195/58, modificato dal .d. l. 90/2014, in relazione all'art. 114 cod. proc. amminist.), il giudice amministrativo ha imposto al Vicepresidente del CSM, senza facoltà di subdelega, in veste monocratica e prevalente persino sulle funzioni istituzionali ,
di procedere alla valutazione comparativa dei candidati, seguendo i criteri indicati dallo stesso testo unico per la dirigenza giudiziaria che sono stati ripetutamente violati dal CSM in composizione collegiale.
Ha, altresì, imposto un termine stringentissimo- 15 giorni dalla comunicazione/notificazione- per garantire concreta ed efficace
tutela al Collega (vicino al pensionamento) ,specificando che "la rinnovazione dei giudizi a mezzo dell’apposito organo monocratico
ha base anche in ragione del fatto che il margine di valutazione dell’organo di autogoverno è qui pressoché esaurito e che, anche per manifeste ragioni di effettività della tutela giurisdizionale (principio cardine di cui all’art. 1 Cod. proc. amm.) qui vanno
dettati modalità e criteri di riesercizio del potere".
Ha inoltre pesantemente 'bacchettato' il CSM per la grave e manifesta insofferenza alle regole della giurisdizione che ha dimostrato.
Riporto qui sotto il passaggio, sottolineandolo (oltre che condividendolo in toto, ovviamente).
Di seguito il link alla sentenza del 24.10.2018 n. 6038 del Consiglio di Stato, V sezione, che
merita una lettura integrale.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OCCWAI6FSXOGWLG6NHOMLSQPSQ&q=
Ecco i passi salienti della sentenza.
"Per questa nuova attività viene qui designato, e in via diretta, quale commissario ad
acta l’attuale Vice-presidente del CSM, senza facoltà di sub-delega.
Va infatti escluso che questa nuova attività possa essere attribuita all’organo di autogoverno nel suo complesso, cui si imputa l’atto di cui al presente giudizio.
Osta a ciò anzitutto l’insistita illegittimità ed elusività dell’operato del CSM, accertata sia in cognizione che
in ottemperanza, in una con l’imminente e patente collocamento a riposo dell’interessato per limiti di età (a febbraio 2019, come da ultimo confermato alla camera di consiglio): ciò che induce a stimare del tutto incompatibile con la realizzazione
effettiva del diritto fondamentale all’esecuzione del giudicato l’osservanza dell’ordinaria procedura di valutazione, articolata in proposta della competente commissione consiliare e successiva delibera del Plenum. E a conforto ulteriore
di tale rilievo vanno evidenziati i tempi tutt’altro che solleciti con cui, dopo l’annullamento giurisdizionale delle delibere impugnate dal dott. Del Core in sede di cognizione (6 settembre 2017), il CSM si è rideterminato sull’affare (13 giugno 2018), vale
a dire a distanza di ben nove mesi: il che, vista l’età anagrafica del dott. Del Core e l’approssimarsi del previsto suo collocamento obbligatorio a riposo, si traduce in un ulteriore quanto inequivoco segno di una volontà di non conformazione al giudicato
raggiunta anche perfacta concludentia.
In sintesi, si è costretti, specie dopo che le Sezioni Unite - come detto - hanno respinto il ricorso del CSM contro la sentenza definitiva di cognizione, a rilevare la serietà della condotta elusiva del giudicato.
In uno Stato di diritto, il primato del diritto accertato mediante sentenze passate in giudicato, vincola ogni amministrazione pubblica, quali che ne siano le caratteristiche o le prerogative: dunque anche
l’attività di un organo di governo autonomo della magistratura (come chiarito sin da Corte cost., 14 maggio 1968, n. 44 e 22 aprile 1992, n. 189).
Diversamente, le posizioni dei singoli magistrati nei suoi confronti si convertirebbero in una pratica soggezione senza effettive tutele di giustizia rispetto alla sua ribadita volontà, in negazione
reale del principio di legalità e del diritto al giudice: che per Costituzione spetta al magistrato non meno che al cittadino comune (cfr. Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 309).
.........................
Tutto ciò precisato, il Commissario ad acta come sopra nominato (qualità che, nella persona e nella specifica responsabilità, senz’altro prevale su quella di titolare dell’ufficio di Vice-presidente del CSM e relativi compiti e rapporti
interorganici) dovrà indipendentemente dal CSM stesso riformulare la valutazione comparativa tra il dott. Del Core e ciascuno dei quattro controinteressati sulla base dei seguenti modalità e criteri:
- dovrà dar atto della maggior esperienza del dott. Del Core nelle funzioni di legittimità rispetto ai singoli altri magistrati, che è elemento in grado di denotare un’attitudine direttiva specifica per gli uffici a concorso, ex art. 21, lett. a),
del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, senza poter controbilanciare tale dato con esperienze in uffici di merito vantate dai medesimi controinteressati;
- con riguardo all’indicatore attitudinale in questione, dovrà sviluppare la comparazione tenendo conto: dei provvedimenti di legittimità redatti dal dott. Del Core oggetto di massimazione, dell’attività di spoglio complessivamente svolta dal medesimo;
delle funzioni giudicanti e requirenti da lui ricoperte nell’ambito del servizio prestato presso la Suprema Corte e dai giudizi riportati dai titolari degli uffici di quest’ultima cui egli è stato assegnato;
- al medesimo scopo dovrà considerare l’esperienza di presidenza di collegi giudicanti della Corte di Cassazione svolta dai singoli controinteressati e quindi esporre in relazione a ciascuno le dettagliate ragioni di prevalenza/subvalenza dei profili di
carriera nelle funzioni di legittimità esibiti dal dott. Del Core o, all’opposto, dai singoli controinteressati;
- nell’ulteriore eventualità che le comparazioni così svolte non sortiscano un giudizio di prevalenza potrà aver riguardo alle ulteriori esperienze di ciascun magistrato concorrente rilevanti come indicatori attitudinali generici o ai fini del merito;
- in ogni caso il ragionamento seguito nella valutazione dovrà essere esternato in una motivazione adeguata e appropriata;
28. Il termine assegnato al commissario per determinarsi va contenuto in limiti strettissimi, dato l’imminente previsto collocamento a riposo del dott. Del Core, di cui si è detto. A tale scopo tale termine viene fissato
in quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza".
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