[Area] [Nuovarea]

Dott. Marco Patarnello marco.patarnello a giustizia.it
Gio 7 Feb 2019 09:57:21 CET


Sperando di fare cosa gradita e utile, informo tutti che il gruppo di lavoro
sull’udienza preliminare e riti alternativi ha tenuto la sua prima riunione
e ha già impostato molto concretamente il proprio lavoro.

Trasmetto quindi alla lista comune i frutti di questo primo incontro,
illustrando quanto fatto finora.

Un saluto a tutti.

 

Sabato 2 febbraio abbiamo fatto la prima riunione del nostro gruppo di
lavoro sull’udienza preliminare e i riti alternativi. Nonostante le numerose
assenze, la riunione è stata decisamente concreta ed operativa ed ha già
disegnato un primo tessuto su cui collocare il dibattito successivo. 

Oltre me, erano presenti Daniela Cardamone, Pierpaolo Bortone, Stefano Pesci
e Valerio Savio. Come avrete letto, in limine Marco Imperato ha trasmesso un
contributo scritto, che però ho potuto leggere solo dopo la riunione, ma che
ben si inserisce nel dibattito.

Cercherò di darvi conto di tutto nel modo più completo, ma schematico,
possibile.

Abbiamo formulato prima alcune riflessioni di carattere generale,
suscettibili di incidere sul lavoro da svolgere: 

-innanzitutto abbiamo concordato sull’esigenza di una visione riformatrice
complessiva, che tirasse le fila e mettesse in rete i diversi fronti di
lavoro creati dai gruppi; in sostanza abbiamo constatato che è difficoltoso
e poco efficace ripensare l’udienza preliminare senza tener conto delle
riflessioni di sistema quanto meno sul rito ordinario o sulle impugnazioni
di merito;

-in secondo luogo abbiamo concordato sull’esigenza di capire meglio la
destinazione e la finalità del lavoro da svolgere; in sostanza può risultare
determinante capire se il lavoro è destinato a costruire in seno alla
magistratura associata una visione il più possibile condivisa o comunque il
punto di partenza di questa costruzione vista dal nostro punto di vista di
magistrati di Area, o se, invece, questo disegno riformatore è orientato
all’esterno, cioè a far nascere e ad orientare un dibattito culturale fra i
diversi protagonisti e studiosi del processo penale, apparendoci
quest’ultima prospettiva quella di maggior respiro.

Sullo specifico dell’udienza preliminare, dopo una discussione di carattere
generale che ci ha visto concordare sulla condivisione di fondo delle
riflessioni contenute sul punto nel recente documento pubblicato su QG dal
titolo “Quale Processo Penale?” ed in particolare sulla centralità
strategica dell’udienza preliminare e l’esigenza della sua valorizzazione e
del suo rilancio, abbiamo specificamente esaminato i molteplici aspetti su
cui intervenire. 

1.Abbiamo, innanzitutto, concordato senza incertezze sulla necessità di
rendere obbligatoria la partecipazione dell’imputato a tale snodo centrale
del processo penale e su di essa costruire lo spirito della riforma. 

2.Constatato che la giurisprudenza -soprattutto di legittimità- maturata
intorno all’art. 425 c.p.p. sinora ha inopportunamente eroso gli spazi
interpretativi finalizzati ad un efficace “filtro” e pur convinti che già il
testo attuale avrebbe consentito ben altri risultati, abbiamo ritenuto
opportuno ipotizzare di rilanciare la prospettiva del “filtro”, ridisegnando
ancor più esplicitamente il contenuto della norma, nella direzione di una
verifica della plausibile sussistenza dei presupposti per l’affermazione di
responsabilità penale effettuata con strumenti “inquisitori” ai soli fini
del rinvio a giudizio.

3.Abbiamo ritenuto che l’udienza preliminare sia la sede propria per una
definizione concordata o non penale della vicenda, dotando il giudice di
strumenti incisivi per realizzare questo risultato, tanto di tipo
istruttorio, quanto di tipo propositivo; allo stesso modo abbiamo concordato
sulla opportunità di incentivare l’utilizzazione del patteggiamento che può
trovare un concreto allargamento anche a fattispecie di assai maggiore
consistenza penale; al proposito si è ipotizzato di allargarne la portata a
specifici segmenti di illeciti (droga o altro), o di allargare in modo
consistente gli attuali limiti di pena, fino a prendere in considerazione
l’idea di escluderne le sole fattispecie destinate alla corte di assise;
siamo stati unanimi nel constatare che la partita della riforma del processo
penale si gioca essenzialmente intorno alla drastica riduzione del numero
dei dibattimenti penali con rito ordinario, prima ancora che intorno al
miglioramento del rito medesimo; abbiamo concordato unanimemente circa la
buona prova processuale offerta dal rito abbreviato in questi anni, che ha
consentito di governare ad un buon livello di giustizia processi di estrema
delicatezza, così che sarebbe auspicabile perseguire il maggior ampliamento
di questo rito alternativo a scapito del rito ordinario, immaginando
soluzioni suscettibili di orientare la scelta verso quest’ultimo solo per i
casi di esigenze probatorie estremamente raffinate; tuttavia non abbiamo
ancora individuato con sufficiente precisione quale sia lo strumento con cui
perseguire questo risultato, fermo restando l’attuale assetto
costituzionale; in particolare, mentre si è ritenuta teoricamente opportuna
e praticabile per il diritto interno l’ipotesi di eliminare l’appello a
seguito di rito ordinario (a fronte di un diverso recupero di “garanzie” su
altri fronti), secondo lo schema descritto nell’articolo su QG sopra citato,
è emersa convintamente la valutazione che tale soluzione confliggerebbe
quasi certamente con la giurisprudenza CEDU in punto di secondo grado di
merito; si è, ad esempio, ipotizzato di utilizzare la leva della “fase
esecutiva” quale strumento per aprire la porta a scelte in favore di riti
alternativi, lavorando sul catalogo delle pene e delle misure alternative
accessibili con tali riti;  

4.Abbiamo concordato unanimemente sull’importanza dell’udienza preliminare
rispetto alla delimitazione del perimetro di quanto controverso fra le
parti; innanzitutto (anche grazie alla presenza obbligatoria dell’imputato)
le parti dovrebbero chiarire quali sono i punti fra loro controversi,
consentendo di delimitare il thema decidendum dell’eventuale sviluppo
processuale dibattimentale; conseguentemente l’udienza preliminare deve
essere la sede in cui le parti formulano necessariamente le loro istanze
istruttorie, complete di tutto, ivi compresa l’indicazione delle eventuali
intercettazioni da trascrivere; ne consegue che il provvedimento che dispone
il giudizio dovrebbe anche provvedere sulle prove, ammettendo quelle
rilevanti (su cui il giudice dell’udienza preliminare può pronunciar causa
cognita) e tagliando senza rimedio quelle superflue, fermi restando i poteri
di cui all’art. 507 c.p.p. in capo al giudice del dibattimento; ne consegue,
altresì, che l’udienza preliminare è anche la sede per la costituzione delle
parti e particolarmente per provvedere sulla ammissione delle parti civili;
in tal modo l’udienza preliminare può utilmente diventare anche la sede in
cui il giudice, col medesimo provvedimento, dispone la trascrizione delle
intercettazioni rilevanti, conferendo perizia da completarsi nelle more
dell’inizio del dibattimento e da depositare innanzi al giudice del
dibattimento, utilizzando quel tempo “morto” per le trascrizioni; in questo
modo l’udienza preliminare -laddove non è servita per l’uscita del processo
dal circuito dibattimentale- consegnerebbe al dibattimento il processo
“chiavi in mano”,  pronto a partire, impostato dal giudice che ne conosceva
il contenuto; a questo proposito abbiamo anche ritenuto opportuno
valorizzare ed ampliare gli spazi di incidente probatorio (aspetto da meglio
definire), eventualmente immaginando l’organizzazione di una sorta di “turno
incidenti probatori” simile alle direttissime; si è anche riflettuto sulla
opportunità di eliminare la sospensione condizionale della pena per pene
diverse dalla reclusione e di introdurre, in caso di rinvio a giudizio,
un’ipoteca sui beni funzionale a garantire il pagamento di spese giudiziali
e risarcimenti. 

5.Abbiamo, infine, riflettuto su taluni profili con ricadute ordinamentali,
funzionali alla migliore resa dei punti di riforma individuati; innanzitutto
abbiamo concordato sull’esigenza di ampliare in modo consistente l’area dei
processi monocratici, pur se solo accennando al catalogo di tale ampiamento
(73-80 stupefacenti, rapina aggravata, ecc.); (a tale impostazione potrebbe
risultare utile affiancare una distinzione netta fra magistrati addetti alla
trattazione del monocratico e magistrati addetti alla trattazione del
collegiale, ma di questo non si è parlato); abbiamo, poi, considerato
l’opportunità di affidare la trattazione dell’udienza preliminare ai
magistrati addetti alle singole sezioni dibattimentali, cercando di creare
moduli organizzativi tali da fare in modo che rispetto ad una cerchia
circoscritta di magistrati ciascuno faccia il GUP dei processi di cui gli
altri celebrano il dibattimento e viceversa, così da favorire il più
possibile una gestione incisiva dell’udienza preliminare.

Ciò detto, e sperando di non avere trascurato nulla (a questo proposito
invito gli amici presenti alla riunione ad intervenire ed integrare), mi
pare positivo constatare che parte rilevante delle riflessioni che abbiamo
fatto coincide con quelle trasmesse per mail da Marco Imperato, sia pure con
la non trascurabile eccezione della riduzione dell’area di operatività
dell’udienza preliminare. Marco propone di limitare l’udienza preliminare ai
soli reati a competenza collegiale o di corte di assise, mentre questa
direzione risulta piuttosto lontana (ma non incompatibile) dalla
impostazione emersa convintamente nella riunione. Allo stesso modo non va
nella direzione di quanto emerso dalla riunione l’ipotesi di ridurre lo
sconto di pena per il rito abbreviato: la nostra idea è di incentivare il
più possibile i riti alternativi ed una riduzione dello sconto per
l’abbreviato non pare opportuna, potendosi semmai lavorare meglio
sull’ampliamento dei presupposti per il patteggiamento, il cui valore
aggiunto è costituito dalla possibilità di concordare la pena e non di
subirla passivamente. Per il resto le indicazioni di Marco, ovviamente non
discusse alla riunione, mi paiono straordinariamente coincidenti con quanto
emerso dalla riunione e non solo nei contenuti, ma anche nello spirito,
particolarmente per quanto attiene all’incisivo cambiamento costituito
dall’obbligo di partecipare all’udienza preliminare in capo all’imputato, su
cui sarebbe agevole anche innestare le innovazioni suggerite da Marco in
punto di notifiche, sebbene estranee al perimetro del nostro gruppo.

Tirando le fila, la trama disegnata ci pare già estremamente concreta e
operativa, certamente opinabile e migliorabile, ma dotata di una sua
lucidità, al punto che ci è sembrato realistico ipotizzare di raccogliere le
idee e le osservazioni che giungeranno per mail intorno al canovaccio sopra
descritto e rivedersi solo un’altra volta per stendere le linee definitive
dei suggerimenti proposti dal nostro gruppo, fermo restando quanto osservato
in apertura: l’esigenza di capire la destinazione di questo lavoro e
soprattutto l’esigenza di un lavoro di raccordo e di una visione complessiva
del progetto riformatore, senza la quale il lavoro dei singoli gruppi -o
quanto meno di alcuni di essi- resterebbe non adeguatamente sfruttato in
tutte le sue potenzialità.

Spero che il report sia completo e soddisfi il bisogno di conoscenza di
quanti non sono potuti venire, ma anche le aspettative di ritrovare i
contenuti discussi, da parte di quanti erano presenti.

Sono ovviamente graditi ed attesi contributi, repliche e integrazioni.

A presto

Marco  

 

-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20190207/2dbc7d70/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Area