[Area] R: QUESTIONE GIUSTIZIA- Quando la legalità costituzionale non può (più) attendere…

Luca De Ninis luca.deninis a giustizia.it
Lun 11 Mar 2019 10:19:53 CET


Mi sia consentita un’osservazione, quasi un accorato appello ai giudici … dell’Appello e dell’esecuzione penale:
la rivisitazione delle pene inflitte sulla base della cornice edittale dichiarata incostituzionale, in primo grado o definitive, non è scelta obbligata … è solo possibile.
Come per tre volte afferma l’articolo.
Anche nella cornice edittale incostituzionale, infatti, le soluzioni assunte dai giudici di primo grado sulla quantificazione concreta della pena ex art. 73 c.1° TULS, sui casi “di confine”  e sugli altri casi possono essere costituzionalmente corrette e non bisognevoli di correzione.
Ad esempio sui casi di confine possono essere state concesse attenuanti generiche al solo fine di ricomporre lo iato sanzionatorio.
Sui casi non di confine possono essere state applicate pene coincidenti con o vicine ai minimi edittali, solo al medesimo fine.
Scelte scorrette?
Io credo di no. Sono scelte che costituiscono l’ultimo baluardo sistematico per evitare gli inconvenienti sui quali fonda la sentenza della Corte Costituzionale.

Credo inoltre che, di fronte alla mancata predeterminazione di soglie ed alla continuità di offesa, lo stesso limite tra ipotesi lievi e non lievi non possa non tener conto del regime sanzionatorio tempo per tempo vigente.
Per tale motivo, ad esempio, credo sia stato un errore differenziare (come ha fatto la Procura di Bologna, condivisibile sotto il profilo della ricerca di uniformità) il numero di “moltiplicatori” che segnano il tendenziale confine con l’ipotesi non lieve e quella lieve sotto il profilo quantitativo, ponendo 20 moltiplicatori per le droghe pesanti e 40 per quelle leggere. Una differenziazione che sarebbe stata utile prima della sentenza 32/2004 ma che oggi sconta la forte differenziazione delle pene edittali dell’ipotesi non lieve e che rende a mio avviso erroneo introdurre un ulteriore “vantaggio” per il regime sanzionatorio delle droghe leggere.
Dunque 20 moltiplicatori per tutte le droghe e la natura leggera valutabile all’interno della cornice edittale dai soli fatti lievi, quelli non lievi essendo già adeguatamente differenziati nelle due ipotesi dei commi 1° e 4°.

Luca De Ninis


Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Questione Giustizia
Inviato: lunedì 11 marzo 2019 07:40
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] QUESTIONE GIUSTIZIA- Quando la legalità costituzionale non può (più) attendere…


Quando la legalità costituzionale non può (più) attendere…

A margine di Corte costituzionale n. 40 del 2019 e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle sanzioni penali in materia di “droghe pesanti”

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