[Area] Fw: [Mailinglist-anm] Caso Rustichelli: il CSM, la politica e l'Ufficio studi

Andrea Reale andreale a yahoo.com
Gio 18 Apr 2019 16:17:09 CEST


 Ieri il plenum del  CSM ha autorizzato il collocamento fuori ruolo del collega Roberto Rustichelli.

Tutto come previsto e prevedibile.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha agito  da organo ‘politico’,  quale si è trasformato in questi anni.

La maggioranza formata da UNICOST , Magistratura  Indipendente  e Forza Italia, con l’astensione ‘eloquente’ degli altri laici, ha dato  seguito alla decisione dei Presidenti delle Camere, adottando una interpretazione della norma , ad avviso di  molti, per nulla  corrispondente alla ratio della legge Severino ed alla stessa circolare consiliare  n. 13778 del 2014 (artt. 103 E SS. , di cui riporto il comma 6 bis dell’art. 107 in calce , avente ad oggetto  l’elenco degli incarichi fuori ruolo soggetti al limite decennale).

Ma vi è di più.

L’interpretazione avallata è persino  contraria alla ermeneutica  fornita dall’Ufficio  studi dello stesso  CSM,  interpellato ad hoc.

Devo, a questo proposito,  pubblicamente fare ammenda e chiedere  umilmente SCUSA ai componenti del citato ufficio, il quale, contrariamente a quanto avevo inteso dopo la delibera della terza  Commissione del CSM, aveva correttamente indicato la via maestra nei rapporti tra le normative .

Con riguardo alla questione dei rapporti tra le due discipline (la legge del 2005 dettata in generale per i dipendenti pubblici e legge Severino dettata in particolare per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari), conformemente a quanto evidenziato nel parere dell’Ufficio Studi, infatti, deve ritenersi che “la portata complessiva della riforma del fuori ruolo attuata con la legge cd “ Severino” del 2012, come sopra ricostruita, indirizza senza alcun dubbio verso la specialità dell’impianto normativo sul fuori ruolo dei magistrati rispetto alla disciplina più generale prevista in materia per i dipendenti pubblici dal D.L. n. 217 del 2001, dal D.Lgs. n. 303/1999 e D.L. n. 7/2005, con conseguente prevalenza della legge speciale rispetto a quest’ultima di carattere generale; e ciò anche alla stregua del principio di residualità sotteso all’art. 276 del R.D. n. 41/12, secondo il quale le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato si applicano ai magistrati “solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti”.

In termini, se possibile, ancora più netti, l’Ufficio Studi ha rilevato che “in questa prospettiva ricostruttiva l’espressa previsione della deroga ai limiti sul collocamento fuori ruolo per i giudici costituzionali da parte del legislatore del 2005 avrebbe un valore meramente ricognitivo di un’eccezione già insita nel sistema, senza alcuna forza innovativa. 

Il ragionamento svolto per escludere l’incompatibilità della L. Severino con la L. del 2005 in relazione ai giudici costituzionali, non è di certo estendibile alle Autorità amministrative indipendenti poiché per esse il sistema non prevede le medesime garanzie sul

fuori ruolo accordate ai giudici costituzionali. In ipotesi, pertanto, l’art. 7 vicies quinquies del D.L. n. 7/2005, che contiene disposizioni plurime nella misura in cui individua due tipologie di incarico sottratte al limite della decennalità, deve essere oggetto di una valutazione di compatibilità parziale con la legge Severino e, cioè, limitata ai giudici costituzionali e non comprensiva degli incarichi presso le Autorità.

Una equiparabilità tra le due tipologie di incarico non sembra potersi ravvisare nell’identità delle funzioni, rilevando, nel caso dei giudici costituzionali, l’esercizio di un’attività giurisdizionale e, nel caso delle Autorità indipendenti, l’esercizio di funzioni

amministrative, regolative. Anche con riguardo all’aspetto dell’inquadramento costituzionale non si apprezzano

analogie tra gli incarichi. La Corte è un organo costituzionale indefettibile, mentre le
Autorità non sono organi costituzionali, né di rilevanza costituzionale”.
<<Appare coerente concludere che anche il collocamento fuori ruolo dei

magistrati presso le Autorità indipendenti debba essere autorizzato in conformità a quanto

disposto dalla legge 190 del 2012 e, pertanto, possa essere svolto nel rispetto del limite

decennale di durata complessiva della permanenza fuori ruolo del magistrato designato>>.

Dobbiamo dunque  ringraziare i colleghi componenti di detto Ufficio per avere riportato chiarezza  nella materia ed avere , inconsapevolmente, smascherato la machiavellica intenzione “politica” del nostro organo di rappresentanza istituzionale nella volontà di autorizzare l’incarico fuori ruolo del collega Rustichelli.

Colgo l’occasione per augurare buona Pasqua a tutti, sperando sempre nella  resurrezione! 

Andrea Reale 

  

  

ART. 107 COMMA 6 BIS circolare consiliare n. 13778/2014 :

Fatta eccezione per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte

costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura di cui alla prima parte del comma 4,

l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo è limitata a:

a) incarichi di diretta collaborazione a magistrati ordinari, previsti da disposizioni

legislative statali, presso organi istituzionali con esclusivo riferimento ai seguenti: capo di

gabinetto, capo di gabinetto vicario, capo ufficio legislativo, capo ufficio legislativo vicario,

nonché incarichi apicali assimilabili ai medesimi;

b) incarichi caratterizzati dall’esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso

organismi internazionali; si considerano, ai fini del presente articolo, caratterizzati

dall’esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali anche

gli incarichi di magistrato di collegamento e gli incarichi di coordinamento di attività

giudiziarie e giurisdizionali svolti a livello internazionale e sovranazionale, nonché gli

incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di

rappresentanza dello Stato italiano presso organismi e organizzazioni giudiziarie e

giurisdizionali internazionali o sovranazionali, e gli incarichi di esperto presso le medesime

organizzazioni”; a tali incarichi sono altresì assimilati quelli di esperto giuridico all’interno

della Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Organizzazione delle Nazioni unite a

New York e Vienna, l’Unione europea e il Consiglio d’Europa;

c) incarichi presso il Ministero della giustizia, diversi da quelli di cui alla lettera a),

relativamente a posizioni per le quali vi sia l’esigenza di conferire l’incarico a magistrati

ordinari;

d) incarichi di collaborazione presso commissioni parlamentari d’inchiesta: è

autorizzabile un unico magistrato per ciascuna commissione, fatta eccezione per la

commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni mafiosi, comunque denominata; al fine

di meglio consentire alle commissioni parlamentari di inchiesta di avvalersi di magistrati

aventi specifica specializzazione, i magistrati interessati segnaleranno, con indicazione del

relativo settore, la loro disponibilità alla commissione competente del Consiglio superiore

della magistratura, la quale predisporrà almeno trimestralmente un elenco, dal quale le

commissioni parlamentari di inchiesta potranno eventualmente attingere per le richieste di

autorizzazione;

e) incarichi diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui alle lettere precedenti: possono

essere autorizzati soltanto a condizione che vi sia l’esigenza di conferire l’incarico

esclusivamente a magistrati ordinari e nel limite del venti per cento del totale degli incarichi

conferibili ai sensi del comma 1;

6-ter. Le autorizzazioni relative agli incarichi di cui al comma 6-bis sono sottoposte a

conferma biennale.
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