[Area] AreaDg sul cd “ Decreto sicurezza bis “
thorgiov
thorgiov a libero.it
Lun 13 Maggio 2019 17:28:32 CEST
Mi sembra contraddittorio parlare di legge manifesto e
contemporaneamente affermare che la normativa che Salvini vuole fare
approvare realizza una pericolosa espansione del concetto di ordine e
sicurezza pubblica in funzione della limitazione delle attività di
salvataggio in mare e della messa in sicurezza delle persone in
difficoltà. Se si tratta di una legge manifesto, vuol dire che serve
solo a fini di propaganda e quindi sul piano degli effetti concreti non
raggiungerà nessun obiettivo. Ma se non raggiungerà nessuno degli
obiettivi che si propone, perchè parlare di normativa pericolosa ?
L'obiezione più corretta, se si vuole essere coerenti con le premesse, è
che si tratterebbe di una normativa inutile, ma in questo caso per
definizione il pericolo sarebbe inesistente. Secondo me c'è un equivoco
di fondo : quello che non si condivide da parte vostra è proprio
l'obiettivo, non i mezzi utilizzati per conseguirlo. Lo dico a
prescindere dalle diverse opinioni che ognuno può avere sulla finalità
di arginare l'immigrazione clandestina.
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 13/05/2019 16:18, Coordinamento Area ha scritto:
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> AreaDg sul cd “ Decreto sicurezza bis “
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> Da anticipazioni di stampa si apprende che il Ministro dell’Interno si
> appresta a presentare al CDM la proposta di un articolato già
> denominato “ Decreto sicurezza bis” nel quale, al pari del precedente,
> sono inseriti interventi di segno diverso e in ambiti del tutto
> disomogenei, accomunati unicamente da un’inedita quanto preoccupante
> dilatazione del concetto di ordine e sicurezza pubblica.
>
> All’art. 1 è, infatti, prevista l’irrogazione di una grave sanzione
> amministrativa ( da 3500 a 5500 euro per ciascuno degli stranieri
> trasportati e fino alla sospensione della licenza ) nei confronti di
> coloro che, alla guida di qualunque genere di natante, durante la
> navigazione “non si siano attenuti a quanto stabilito dalle
> convenzioni internazionali vigenti in materia ed alle istruzioni
> operative emanate dalle autorità responsabili dell’area in cui ha
> luogo l’operazione di soccorso ovvero dalle rispettive autorità dello
> stato di bandiera”. Oltre ai dubbi profili di costituzionalità e
> legalità sotto il profilo della determinatezza dell’illecito
> amministrativo e dell’omogeneo trattamento riservato all’inosservanza
> di norme di rango diverso, una siffatta disposizione, ove approvata,
> si tradurrebbe in una grave violazione del diritto - dovere primario
> di tutelare la vita umana in mareprestando soccorso a chi si trovi in
> imminente pericolo di vita, che si fonda su una consuetudine
> antichissima, la quale ha carattere generale e non consente
> limitazioni e discriminazioni.Essa costituirebbe poi una grave
> violazione degli obblighi imposti agli stati dalle Convenzioni
> internazionali(Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
> Convenzione SOLAS del 1974 e la Convenzione SAR del 1979 per citare le
> principali ) e delle disposizioni di cui agli artt. 489 e 490 del
> Codice della navigazioneche impongono ai comandanti ed all’equipaggio
> l’obbligo di assistenza dei natanti e di salvataggio in mare delle
> persone in difficoltà, senza prevedere limitazioni che non siano
> legate all’oggettiva difficoltà del soccorso ed al pericolo per i
> soccorritori.
>
> Nello stesso articolato è, altresì, prevista la modifica dell’art.83
> del Codice della navigazione, al fine di attribuire al Ministro
> dell’Interno il potere, informandone il Ministro delle Infrastrutture,
> di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare
> territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in caso di
> violazioni dell’ art. 19 comma 2 lett. G) della Convenzione di Montego
> Bay, per il quale il passaggio di una nave straniera è considerato
> pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato
> costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata nell’attività
> di “g) carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione
> delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di
> immigrazione vigenti nello Stato costiero”. Oltre all’ingiustificato
> esautoramento delle competenze proprie del ministro delle
> Infrastrutture, una tale previsione postula una pericolosa espansione
> del concetto di ordine e sicurezza pubblica in funzione della
> limitazione delle attività di salvataggio in mare e della messa in
> sicurezza delle persone in difficoltà, in contrasto,ancora un volta,
> con le norme internazionali ed interne, nonchéinviolazione del dovere
> di tutelare la vita e l’integrità fisica delle personeche è il compito
> primario che l’autorità amministrativa deve perseguire nella
> difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.
>
> Di dubbia utilità appare l’attribuzione alle competenze delle procure
> distrettuali dei reati in materia di associazioni per delinquere
> finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
> perchétale previsione, mentre appesantisce i carichi di procure e
> tribunali distrettuali già particolarmente gravati, rischia di
> depotenziare l’attività di indagine, la quale più efficacemente può
> essere realizzata presso le procure ordinariamente competenti.
>
> L’articolato, nel dichiarato intento di garantire la sicurezza nelle
> pubbliche manifestazione, oltre ad automatismi ed inasprimenti di
> pena di dubbia utilità, introduce ipotesi di responsabilità oggettiva
> non consentite dall’ordinamento e sanziona condotte di mera
> partecipazione alle pubbliche manifestazioni in violazione del diritto
> costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare, secondo
> l’interpretazione corrente datane dalla Corte costituzionale e dalla
> giurisprudenza.
>
> Suscita, infine, fortissime perplessità la previsione dell’assunzione
> a tempo determinato di 800 persone da destinare alle attività di
> notifica delle migliaia di sentenze, oggi ferme per la grave carenza
> di personale amministrativo e la nomina per la gestione di tale
> attività di un Commissario straordinario nominato dal Ministro
> dell’Interno.
>
> Tale iniziativa, pur apprezzabile negli obiettivi, ossia eliminare
> l’arretrato nel settore delle esecuzioni penali, rischia di essere
> insufficiente allo scopo o addirittura dannosa, perché provvedere
> alle notifiche delle sentenze dopo il primo grado finisce con lo
> spostare il problema agli uffici impugnazioni o, in caso di sentenza
> definitiva, agli uffici che curano l’esecuzione penale,uffici i quali
> sono notoriamente quelli in più grave difficoltà a causa della
> gravissima carenza di personale amministrativo. Sicchè, piuttosto che
> interventi straordinari e settoriali, sono necessarie ed urgenti
> misure strutturali, attraverso l’assunzione del personale di
> cancelleria, riqualificazione del personale, incentivazione al
> personale in servizio, migliorando e incentivando quel percorso
> virtuoso intrapreso da qualche anno dal Ministero della Giustizia.
>
> Si tratta, poi, di una iniziativa di dubbia costituzionalità
> perché in base all’art. 110 Cost.,le competenze di gestione del
> personale amministrativo sono dei dirigenti amministrativi e dei capi
> degli uffici giudiziari, mentre quelle di gestione dei servizi
> competono al Ministro della Giustizia; in tal modo, essa realizzerebbe
> una illegittima intrusione del Ministro dell’Interno e con esso
> dell’Esecutivo nella Giustizia, che rischia di alterare delicati
> equilibri istituzionali .
>
> Il “Decreto sicurezza bis”, al pari del primo omologo decreto, appare
> pertanto come una tipica “ legge manifesto”che finisce con
> l’ alimentare sentimenti di insicurezza, senza fornire reali e
> concrete risposte alle vere emergenze della sicurezza pubblica, le
> quali non sono certoil soccorso in mare dei migranti in difficoltà, ma
> i delitti di criminalità organizzata, i gravi fenomeni sempre più
> diffusi di corruzione e i reati di violenza contro le donne e i minori.
>
>
> Il Coordinamento nazionale di AreaDg
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