[Area] AreaDg sul cd “ Decreto sicurezza bis “

thorgiov thorgiov a libero.it
Lun 13 Maggio 2019 17:28:32 CEST


Mi sembra contraddittorio parlare di legge manifesto e 
contemporaneamente affermare che la normativa che Salvini vuole fare 
approvare realizza una pericolosa espansione del concetto di ordine e 
sicurezza pubblica in funzione della limitazione delle attività di 
salvataggio in mare e della messa in sicurezza  delle persone in 
difficoltà. Se si tratta di una legge manifesto, vuol dire che serve 
solo a fini di propaganda e quindi sul piano degli effetti concreti non 
raggiungerà nessun obiettivo. Ma se non raggiungerà nessuno degli 
obiettivi che si propone, perchè parlare di normativa pericolosa ? 
L'obiezione più corretta, se si vuole essere coerenti con le premesse, è 
che si tratterebbe di una normativa inutile, ma in questo caso per 
definizione il pericolo sarebbe inesistente. Secondo me c'è un equivoco 
di fondo : quello che non si condivide da parte vostra è proprio 
l'obiettivo, non i mezzi utilizzati per conseguirlo. Lo dico a 
prescindere dalle diverse opinioni che ognuno può avere sulla finalità 
di arginare l'immigrazione clandestina.

FELICE  PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 13/05/2019 16:18, Coordinamento Area ha scritto:
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> AreaDg sul cd “ Decreto sicurezza bis “
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> Da anticipazioni di stampa si apprende che il Ministro dell’Interno si 
> appresta a presentare al CDM la proposta di un articolato già 
> denominato “ Decreto sicurezza bis” nel quale, al pari del precedente, 
>  sono inseriti interventi di segno diverso e in ambiti del tutto 
> disomogenei,  accomunati unicamente da un’inedita quanto preoccupante 
> dilatazione del concetto di ordine e sicurezza pubblica.
>
> All’art. 1 è, infatti, prevista l’irrogazione di una grave sanzione 
> amministrativa ( da 3500 a 5500 euro per ciascuno degli stranieri 
> trasportati e fino alla sospensione della licenza ) nei confronti di 
> coloro che, alla guida di qualunque genere di natante,  durante la 
> navigazione “non si siano attenuti a quanto stabilito dalle 
> convenzioni internazionali vigenti in materia ed alle istruzioni 
> operative emanate dalle autorità responsabili dell’area  in cui ha 
> luogo l’operazione di soccorso ovvero dalle rispettive autorità dello 
> stato di bandiera”. Oltre ai dubbi profili di costituzionalità e 
> legalità sotto il profilo della determinatezza dell’illecito 
> amministrativo e dell’omogeneo trattamento riservato all’inosservanza 
> di norme di rango diverso, una siffatta disposizione, ove approvata, 
> si tradurrebbe in una grave violazione del diritto - dovere  primario 
> di tutelare la vita umana in mareprestando soccorso a chi si trovi in 
> imminente  pericolo di vita,  che si fonda su una consuetudine 
> antichissima, la quale ha carattere generale e non consente 
> limitazioni e discriminazioni.Essa  costituirebbe poi una grave 
> violazione degli obblighi imposti agli stati dalle  Convenzioni 
> internazionali(Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 
> Convenzione SOLAS del 1974 e la Convenzione SAR del 1979 per citare le 
> principali ) e delle disposizioni di cui agli artt. 489 e 490 del 
>  Codice della navigazioneche impongono ai comandanti ed all’equipaggio 
> l’obbligo di assistenza  dei natanti e di salvataggio in mare delle 
> persone in difficoltà, senza prevedere limitazioni che non siano 
> legate all’oggettiva difficoltà del soccorso  ed al pericolo per i 
> soccorritori.
>
> Nello stesso articolato è,  altresì,  prevista la modifica dell’art.83 
> del Codice della navigazione, al fine di attribuire al Ministro 
> dell’Interno il potere, informandone il Ministro delle Infrastrutture, 
> di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare 
> territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in caso di 
> violazioni dell’ art. 19 comma 2 lett. G) della Convenzione di Montego 
> Bay, per il quale il passaggio di una nave straniera è considerato 
> pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato 
> costiero se,  nel mare territoriale, la nave è impegnata nell’attività 
> di “g)  carico o  scarico di materiali, valuta o persone in violazione 
> delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di 
> immigrazione vigenti nello Stato costiero”. Oltre all’ingiustificato 
> esautoramento delle competenze proprie del ministro delle 
> Infrastrutture, una tale previsione  postula una pericolosa espansione 
> del concetto di ordine e sicurezza pubblica in funzione della 
> limitazione delle attività di salvataggio in mare e della messa in 
> sicurezza  delle persone in difficoltà, in contrasto,ancora un volta, 
> con le norme internazionali ed interne, nonchéinviolazione del dovere 
> di tutelare la vita e l’integrità fisica delle personeche è il compito 
> primario che l’autorità amministrativa deve perseguire nella 
> difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.
>
> Di dubbia utilità appare l’attribuzione alle competenze delle procure 
> distrettuali dei reati in materia di associazioni per delinquere 
> finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 
> perchétale previsione, mentre appesantisce i carichi di procure e 
> tribunali distrettuali già particolarmente gravati, rischia di 
> depotenziare l’attività di indagine, la quale più efficacemente può 
> essere realizzata  presso le procure ordinariamente competenti.
>
> L’articolato, nel dichiarato intento di garantire la sicurezza nelle 
> pubbliche manifestazione, oltre ad automatismi ed  inasprimenti di 
> pena di dubbia utilità,  introduce ipotesi di responsabilità oggettiva 
> non consentite dall’ordinamento e sanziona  condotte di mera 
> partecipazione alle pubbliche manifestazioni in violazione del diritto 
> costituzionalmente garantito  di riunirsi e manifestare, secondo 
> l’interpretazione corrente datane dalla Corte costituzionale e dalla 
> giurisprudenza.
>
> Suscita,  infine, fortissime perplessità la previsione dell’assunzione 
> a tempo determinato di 800 persone da destinare alle attività di 
> notifica delle migliaia di sentenze, oggi ferme per la grave carenza 
> di personale amministrativo  e la nomina per la gestione di tale 
> attività di un Commissario straordinario nominato dal Ministro 
> dell’Interno.
>
> Tale iniziativa,  pur apprezzabile negli obiettivi, ossia eliminare 
> l’arretrato nel settore delle esecuzioni penali, rischia di essere 
> insufficiente allo scopo o addirittura  dannosa, perché provvedere 
> alle notifiche delle sentenze dopo il primo grado finisce con lo 
> spostare il problema agli uffici impugnazioni o, in caso di sentenza 
> definitiva, agli uffici che curano l’esecuzione penale,uffici i quali 
> sono notoriamente quelli in più grave difficoltà a causa della 
> gravissima carenza di personale amministrativo. Sicchè, piuttosto che 
> interventi straordinari e settoriali, sono necessarie ed urgenti 
> misure strutturali, attraverso l’assunzione del personale  di 
> cancelleria, riqualificazione del personale, incentivazione al 
> personale in servizio, migliorando e incentivando quel percorso 
> virtuoso intrapreso da qualche anno dal Ministero della Giustizia.
>
> Si tratta, poi, di una iniziativa  di dubbia costituzionalità 
> perché in base all’art. 110 Cost.,le competenze di gestione del 
> personale amministrativo sono dei dirigenti amministrativi e  dei capi 
> degli uffici giudiziari, mentre quelle di gestione dei servizi 
> competono al Ministro della Giustizia; in tal modo, essa realizzerebbe 
> una illegittima intrusione del Ministro dell’Interno e con esso 
> dell’Esecutivo nella Giustizia, che rischia di alterare delicati 
> equilibri istituzionali .
>
> Il “Decreto sicurezza bis”,  al pari del primo omologo decreto, appare 
> pertanto come una  tipica “ legge manifesto”che finisce con 
> l’ alimentare sentimenti di insicurezza, senza fornire reali e 
> concrete risposte alle vere emergenze della sicurezza pubblica, le 
> quali non sono certoil soccorso in mare dei migranti in difficoltà, ma 
> i delitti di criminalità organizzata, i gravi fenomeni sempre più 
> diffusi di corruzione e i reati  di violenza contro le donne e i minori.
>
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> Il Coordinamento nazionale di AreaDg
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