[Area] Fw: Fwd: resoconto gruppo di lavoro 3 criteri di nomina direttivi e semidirettivi
elena.rivacrugnola
elena.rivacrugnola a giustizia.it
Gio 25 Lug 2019 10:41:20 CEST
giro anche a questa lista il resoconto dei lavori del gruppo dell’anm milanese sul tema “nomina direttivi e semidirettivi”, resoconto che trascrivo anche qui sotto in calce
le proposte indicate nel resoconto saranno discusse nella prossima assemblea anm milano fissata per l’11 settembre
saluti a tutti
elena riva crugnola
ANM SEZIONE DI MILANO
gruppo di lavoro n.3
nomine dei direttivi e semidirettivi
il gruppo di lavoro si è formato a seguito di deliberazione dell’assemblea distrettuale della ANM milanese del 3 luglio 2019, che ha invitato tutti gli interessati ad iscriversi ai gruppi di lavoro in materia ordinamentale
all’esito delle iscrizioni il gruppo di lavoro n.3 relativo alle “nomine dei direttivi e semidirettivi” è risultato così composto:
roberto fontana
angelo mambriani
elena riva crugnola
adriano scudieri
amina simonetti
flores tanga
stefano tarantola
il gruppo si è riunito due volte e nella seconda riunione ha tenuto anche conto della prima bozza del disegno di legge delega in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario, il presente resoconto dei lavori del gruppo tiene conto anche della seconda bozza che è circolata nella giornata del 19.7.2019 e sulla quale i partecipanti al gruppo sono stati consultati telematicamente
queste in sintesi le valutazioni del gruppo:
punto nodale di una necessaria riforma è quello di non incentivare -come invece la normativa del 2006 ha in concreto fatto- percorsi di vera e propria “carriera” dei magistrati, che li distinguano tra “magistrati normali” impegnati nell’attività giurisdizionale (il “cuore” della funzione e del ruolo) e “magistrati nel circuito direttivo” (dal quale non intendono più uscire)
la distinzione che si è venuta a creare -tra magistrati in carriera e non- è parsa negativa a tutti i componenti del gruppo e in particolare in contrasto con il disegno costituzionale della magistratura quale potere diffuso, i cui esponenti si distinguono solo per le funzioni svolte e non per “grado”
da tale riflessione sono scaturite le proposte, tutte volte a valorizzare l’impegno giurisdizionale anche in riferimento alla nomina dei direttivi e dei semidirettivi
nomina direttivi
nella prima riunione il gruppo ha valutato come opportuna la reintroduzione di fasce di anzianità e l’innalzamento dei requisiti di anzianità per la legittimazione a concorrere a incarichi direttivi, due meccanismi ritenuti idonei a valorizzare la concreta esperienza giurisdizionale nella individuazione dei dirigenti degli uffici
le modifiche introdotte in tal senso nella prima bozza di disegno di legge delega (art.24) sono state quindi valutate positivamente nella seconda riunione
taluni partecipanti al gruppo hanno segnalato la necessità che, quanto ai c.d. parametri e indicatori generali e specifici rilevanti ai fini della nomina, si preveda normativamente una precisa gerarchia, così vincolando più specificatamente la discrezionalità della valutazione del csm, gerarchia che, in particolare, dovrebbe avere riguardo, in primo luogo, al lavoro giurisdizionale svolto
la maggioranza dei partecipanti al gruppo ha formulato la proposta che l’attività svolta fuori ruolo dai concorrenti non possa acquisire alcuna rilevanza rispetto ai parametri normativi, salvo il caso essa sia consistita in attività assimilabile a quella giurisdizionale (ad es. fuori ruolo presso la corte costituzionale) [1]: questa proposta da parte di taluni componenti del gruppo si è accompagnata alla proposta di negare la legittimazione a concorrere per uffici direttivi prima di due anni dal termine del periodo fuori ruolo
quanto alla necessità di audizione avanti al csm dei candidati, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi dell’ufficio di provenienza dei candidati nonché dei rappresentanti dell’avvocatura, non sono emerse critiche di principio, pur sottolineandosi da parte di tutti una certa macchinosità della procedura
sul tema collegato del c.d. whistleblowing, previsto dall’art.25 della prima bozza del disegno di legge delega tutti i partecipanti al gruppo hanno espresso vivissima contrarietà alla introduzione di questo meccanismo, che pare peraltro essere stato eliminato dalla seconda bozza del disegno di legge delega
nomina semidirettivi
nella prima riunione il gruppo ha discusso animatamente sulla opportunità o meno di mantenere omogenea la disciplina di nomina dei direttivi e quella di nomina dei semidirettivi, in particolare:
da taluni essendosi sottolineato come per i semidirettivi -figure direttamente coinvolte nell’attività giurisdizionale e con compiti organizzativi più limitati- si possa pensare a un regime di rotazione quadriennale all’interno delle sezioni e delle procure, fondato sul solo criterio dell’anzianità nella sezione e con inserimento della indicazione dei semidirettivi nel progetto tabellare
da altri invece essendosi rilevato che una simile rotazione interna alle sezioni/dipartimenti si risolverebbe in una perdita di autorevolezza delle figure semidirettive e impedirebbe una mobilità spesso virtuosa rispetto ad uffici di non grandi dimensioni
nella seconda riunione il gruppo ha quindi esaminato la soluzione contenuta nella prima bozza di disegno di legge delega (art.24), introducente la figura dei coordinatori di sezione/dipartimento designati in sede tabellare dal dirigente dell’ufficio sulla base dei soli criteri di anzianità e di attitudine specifica e previo parere dei magistrati della sezione/dipartimento, secondo una tipologia di incarico non rinnovabile oltre i quattro anni
questa proposta non è stata valutata positivamente dal gruppo, in quanto attribuente al dirigente un potere di designazione in qualche modo connotante in senso gerarchico l’ufficio e foriero di determinare contestazioni e atteggiamenti opportunistici in sede locale
il gruppo ha quindi formulato due proposte alternative:
A) mantenimento del potere di nomina dei semidirettivi in capo al CSM con indicazione normativa dei parametri rilevanti e della loro gerarchia (vedi sopra per i direttivi) ma con durata dell’incarico per soli 5 anni non rinnovabile nonché previsione di negazione della legittimazione a concorrere per uffici direttivi o semidirettivi prima di due anni dal termine dell’incarico
B) regime di rotazione quadriennale all’interno delle sezioni e delle procure fondato sul solo criterio dell’anzianità nella sezione (vedi sopra), salvo il caso di sezioni o dipartimenti composti da più di venti magistrati (ad es. uffici gip di grandi tribunali), nei quali il potere di nomina dei semidirettivi dovrebbe rimanere in capo al CSM
nella seconda bozza del disegno di legge delega è stata eliminata la previsione dei coordinatori designati dal dirigente dell’ufficio, il sistema di nomina dei semidirettivi risultando così omogeneo rispetto a quello dei direttivi: rispetto a questa soluzione i partecipanti al gruppo ritengono tuttora valida la proposta di modifica A) di cui sopra e alcuni anche la proposta di modifica B) sempre di cui sopra
19 luglio 2019
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[1] L’eccezione di cui al testo è stata indicata da tutti i componenti del gruppo salvo uno, per il quale è auspicabile che l’attività svolta fuori ruolo non abbia mai alcuna rilevanza.
From: ANM Milano
Sent: Thursday, July 25, 2019 10:02 AM
To: ANM MILANO
Subject: [anm-milano] Fwd: resoconto gruppo di lavoro 3 criteri di nomina direttivi e semidirettivi
SEZIONE DI MILANO
Trasmettiamo per opportuna conoscenza a tutti i colleghi gli esiti dei lavori raggiunti dal gruppo di lavoro 3 .
Ricordiamo a tutti i componenti degli altri gruppi che i lavori dovranno concludersi con succinta relazione finale entro il 7 settembre.
Le relazioni infatti dovranno essere diffuse per tempo a tutti i colleghi in previsione della discussione alla prossima Assemblea distrettuale di Milano, che, ricordiamo, è convocata per il prossimo 11 settembre 2019 alle 15 in Aula Magna.
Milano, 25 luglio 2019
La Giunta
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